Art. 5. Missioni continuative
L'indennita' di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima localita'.
Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.
Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione.
Le missioni svolte saltuariamente in una medesima localita' non si considerano continuative quando ne mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore.
Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova localita' di lavoro sia almeno di 10 chilometri. ((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
L'indennita' di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima localita'.
Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.
Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione.
Le missioni svolte saltuariamente in una medesima localita' non si considerano continuative quando ne mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore.
Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova localita' di lavoro sia almeno di 10 chilometri. ((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".