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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1436 /2024
Verbale di udienza del 01/04/2025
E' presente:
l'avv. Massimo Chietera in sostituzione dell'avv. Garofalo;
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1436/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Garofalo e
Gianluigi Giannuzzi Cardone giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del ; Controparte_1 Controparte_2
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: carta docente – anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024, parte ricorrente indicata in epigrafe rassegnava le seguenti conclusioni:”1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro
a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_1
ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente l'accredito sulla Carta elettronica della somma di €. 1.500,00 con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
4.condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Nel corso del giudizio non si costituiva l'amministrazione scolastica.
In assenza di particolare attività istruttoria, all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
, non costituito in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del
[...]
decreto di convocazione (v. documentazione depositata il 4 febbraio 2025).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Appare utile, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della Carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.
III - La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto
Nacional de la Seguridad Social, §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95,
Terhoeve, sentenza 28.01.2015, C-417/13, sentenza Persona_1
14.03.2018, in causa C-482/2016, ) ha chiarito che «quando una Persona_2 discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere
o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria».
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della Carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal . CP_1
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva
1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della CDFUE.
Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
IV - Come noto la CGUE., con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-
450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del
18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.
Secondo la CGUE è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste».
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la Carta Docente elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
V - In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data 27.10.2023,
i seguenti principi:
1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la Carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un
“pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
4) con riferimento al regime della prescrizione:
a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica
(pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del
DPCM 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti
“precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così
Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49);
b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta Docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Questi i principi fondamentali cui attenersi.
VI - Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto.
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co.
14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico;
l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
VII - È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura;
allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo
514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».
Secondo la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica «annua»”. Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal (sopravvenuto) DL. n. 69/2023.
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
VIII - Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE.
Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del
28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale.
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.
23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).
IX - Infine, per mera completezza, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal in cause analoghe, secondo cui in Controparte_1
ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus Carta docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in
“misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”;
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della L. 124/1999;
c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Controparte_1
Ministeriale 23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l.
n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per
l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a
«valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
X - Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99.
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.
L'art. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s.
2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.
XI - Nella fattispecie in esame la ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato i seguenti servizi:
1. A.S. 21/22: dal 25.10.2021 al 30.06.2022;
2. A.S. 22/23: dal 09.09.2022 al 30.06.2023;
3. A.S. 23/24: dall'01.09.2023 al 30.06.2024;
E' altresì incontroverso che la ricorrente è inserita nel sistema scolastico, essendo ancora assunta con contratto a termine (v. documentazione depositata il 6 marzo
2025).
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
Invero, la ricorrente ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto ancora assunta con contratto a termine per l'anno scolastico 2024/2025, ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella 'annualità' come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
Quanto all'a.s. 2023/2024, non sfugge al Tribunale che la ricorrente sia titolare di incarico sino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999. Appare, tuttavia, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L. 13.6.2023, n. 69, che ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della parte, della Carta
Docente, in misura piena per le ragioni dianzi dette.
XII - In conclusione, deve riconoscersi in favore del docente, il diritto a fruire della Carta Docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del ad CP_1
ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994.
Le spese del procedimento (incardinato dopo la sentenza della S.C. dell'ottobre 2023) seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (criterio del "decisum": euro
1.500,00), dell'assenza di particolare attività istruttoria nonchè della concreta attività difensionale e della non particolare durata del giudikzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie il ricorso come da parte motiva e per l'effetto condanna il
[...]
all'attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Controparte_1
Docente per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
3) condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. ai difensori, delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 1.050,00 per onorario, oltre spese generali 15% nonché
Cassa ed IVA (se dovuti) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
Verbale di udienza del 01/04/2025
E' presente:
l'avv. Massimo Chietera in sostituzione dell'avv. Garofalo;
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1436/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Garofalo e
Gianluigi Giannuzzi Cardone giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del ; Controparte_1 Controparte_2
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: carta docente – anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024, parte ricorrente indicata in epigrafe rassegnava le seguenti conclusioni:”1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro
a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_1
ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente l'accredito sulla Carta elettronica della somma di €. 1.500,00 con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
4.condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Nel corso del giudizio non si costituiva l'amministrazione scolastica.
In assenza di particolare attività istruttoria, all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
, non costituito in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del
[...]
decreto di convocazione (v. documentazione depositata il 4 febbraio 2025).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Appare utile, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della Carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.
III - La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto
Nacional de la Seguridad Social, §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95,
Terhoeve, sentenza 28.01.2015, C-417/13, sentenza Persona_1
14.03.2018, in causa C-482/2016, ) ha chiarito che «quando una Persona_2 discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere
o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria».
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della Carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal . CP_1
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva
1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della CDFUE.
Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
IV - Come noto la CGUE., con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-
450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del
18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.
Secondo la CGUE è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste».
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la Carta Docente elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
V - In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data 27.10.2023,
i seguenti principi:
1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la Carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un
“pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
4) con riferimento al regime della prescrizione:
a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica
(pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del
DPCM 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti
“precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così
Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49);
b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta Docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Questi i principi fondamentali cui attenersi.
VI - Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto.
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co.
14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico;
l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
VII - È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura;
allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo
514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».
Secondo la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica «annua»”. Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal (sopravvenuto) DL. n. 69/2023.
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
VIII - Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE.
Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del
28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale.
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.
23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).
IX - Infine, per mera completezza, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal in cause analoghe, secondo cui in Controparte_1
ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus Carta docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in
“misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”;
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della L. 124/1999;
c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Controparte_1
Ministeriale 23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l.
n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per
l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a
«valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
X - Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99.
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.
L'art. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s.
2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.
XI - Nella fattispecie in esame la ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato i seguenti servizi:
1. A.S. 21/22: dal 25.10.2021 al 30.06.2022;
2. A.S. 22/23: dal 09.09.2022 al 30.06.2023;
3. A.S. 23/24: dall'01.09.2023 al 30.06.2024;
E' altresì incontroverso che la ricorrente è inserita nel sistema scolastico, essendo ancora assunta con contratto a termine (v. documentazione depositata il 6 marzo
2025).
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
Invero, la ricorrente ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto ancora assunta con contratto a termine per l'anno scolastico 2024/2025, ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella 'annualità' come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
Quanto all'a.s. 2023/2024, non sfugge al Tribunale che la ricorrente sia titolare di incarico sino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999. Appare, tuttavia, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L. 13.6.2023, n. 69, che ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della parte, della Carta
Docente, in misura piena per le ragioni dianzi dette.
XII - In conclusione, deve riconoscersi in favore del docente, il diritto a fruire della Carta Docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del ad CP_1
ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994.
Le spese del procedimento (incardinato dopo la sentenza della S.C. dell'ottobre 2023) seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (criterio del "decisum": euro
1.500,00), dell'assenza di particolare attività istruttoria nonchè della concreta attività difensionale e della non particolare durata del giudikzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie il ricorso come da parte motiva e per l'effetto condanna il
[...]
all'attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Controparte_1
Docente per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
3) condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. ai difensori, delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 1.050,00 per onorario, oltre spese generali 15% nonché
Cassa ed IVA (se dovuti) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio