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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3365/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Erroi, come da Parte_1
mandato in atti
APPELLANTE
Avv. Gioffreda Alessandro, in proprio, nonché con l'avv. Antonella Piceci
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.4.23 la proponeva appello avverso Parte_1
alla sentenza n. 2863/23 depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 15.3.23 e notificatale in data 28.3.23, con la quale era stata rigettata l'opposizione da lei proposta avverso al d.i. emesso in favore dell'avv. Gioffreda in relazione a competenze professionali;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, che l'opposto non avesse fondato la propria pretesa su di una parcella vistata dal competente COA oppure su un preventivo provvisto della propria accettazione;
segnalava che l'importo preteso non fosse prossimo ai minimi, in linea con il valore del giudizio cui si riferiva, e riguardasse attività in parte non correttamente svolta;
assumeva che il difensore non le avesse consigliato di definire transattivamente la lite, benchè tale soluzione potesse risultare per lei vantaggiosa;
indicava che, in ragione della pronuncia di incompetenza per valore erroneamente resa, non fosse stata valutata l'eccezione di compensazione;
chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia in contestazione e, comunque, in riforma della statuizione gravata, revocarsi il d.i. pronunciato nei propri confronti.
L'appellato, costituendosi con comparsa depositata in data 26.7.23, rimarcava la correttezza dell'iter motivazionale delineato nella pronuncia oggetto del gravame, assumendo che l'attività svolta, peraltro documentata in atti, non fosse contestata e che alcun compenso egli avesse percepito per le attività svolte nei giudizi rispetto alle cui competenze era stata formulata l' eccezione di compensazione;
contestava la plausibilità delle censure evasive dirette alla propria strategia processuale;
spiegava appello incidentale, inferendo che alcuna motivazione fosse stata delineata a supporto della disposta compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento emesso in data 25.10.23 la richiesta ex art. 283 c.p.c. veniva disattesa, quindi, acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.6.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello principale appare suscettibile di accoglimento limitatamente ai profili appresso evidenziati.
Il d.i. in contestazione è stato emesso a fronte del deposito dei documenti attestanti l'attività difensiva svolta e della fattura;
non può tacersi come tale produzione non integri una prova scritta legittimante il ricorso a tale procedimento: ed invero, la portata probatoria della fattura è limitata alle ipotesi di somministrazione di merci, mentre con riferimento alle competenze dei professionisti, come indicato dall'art. 636 c.p.c. risulta necessaria la notula vidimata dal competente COA;
come puntualizzato dalla Corte
Nomofilattica, difatti “Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, convertito dalla
l. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla l. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”( cfr Cass. civ. SS.UU. 19247/21).
Corollario di tale rilievo è che il provvedimento monitorio in contestazione dovesse essere revocato;
tale circostanza, tuttavia, non ostava a che il giudice di pace potesse valutare la fondatezza della domanda di pagamento azionata dal professionista;
ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo mette capo ad un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non va qualificato come autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma integra una mera ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti;
conseguentemente il giudice dell'opposizione non si limita a delibare la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – profilo rilevante rispetto alle sole spese di lite – ma estende la propria valutazione alla fondatezza della pretesa creditoria, da espletarsi in ragione dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Quanto al merito della domanda di pagamento cennata, parte opponente non ha contestato l'attività difensiva che il ricorrente aveva delineato in sede monitoria, ma si
è limitato a prospettare l'omessa formulazione di un preventivo e l'inadeguata scelta della linea difensiva, in considerazione dellla posizione della controparte ed ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale del medesimo;
il giudice di prime cure ha correttamente indicato la propria incompetenza per valore rispetto a tale istanza riconvenzionale, formulata per un importo di € 6.000,00.
Per mero tuziorismo, risultando tale profilo assorbente, giovi segnalare come l'assenza del preventivo non osti alla liquidazioni dei compensi, che viene effettuata sulla scorta dei parametri tariffari;
non può tacersi, ancora, come l' avvocato sia soggetto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente ed esso, inerente anche i costi dell'incarico e come la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, comporti a suo carico una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all'interesse negativo.
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, l'estrema genericità delle allegazioni dell'opponente in ordine all'andamento della fase di conferimento dell'incarico al professionista ed ai correlati suesposti profili di responsabilità non consente di ritenere ipotizzabile un nesso causale tra gli addebiti mossi al professionista ed i danni paventati.
Ancora, in ordine all'eccezione di compensazione, formulata dalla con Parte_1
riferimento a un importo di € 8.396,95, correttamente il giudice di prime cure ha prospettato la propria incompetenza per valore, operando, ai sensi dell'art. 35 c.p.c., la rimessione al Tribunale di tale profilo e delibando la sola questione inerente la liquidazione dei compensi, necessitante un accertamento agevole;
peraltro, non appare strutturalmente plausibile che la contestazione delle spettanze maturate dall'opposto per attività svolte in altri giudizi possa spiegare incidenza rispetto alle competenze sub iudice in questa sede.
In ordine alla determinazione delle competenze – profilo la cui valutazione in primo grado non è stata esplicitata in maniera espressa - il d.i. è stato emesso per l'importo di € 1.928,00, oltre accessori;
il professionista aveva curato, nell'interesse della medesima, la costituzione in un giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Lecce inerente la liquidazione delle competenze professionali di un tecnico, con valore non superiore ad € 8.000,00, nonché la redazione delle memorie ex art. 183 c.p.c. e la partecipazione al procedimento sino all'udienza fissata per l'interpello delle parti;
in considerazione dei parametri di cui al DM 55/14 rapportati allo scaglione di riferimento, del valore concreto della pretesa in contestazione e della ridotta complessità delle questioni trattate, evincibili dal tenore dello scritto difensivo in atti, l'importo da riconoscersi in favore del professionista deve esser rideterminato in € 1.500,00, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
tale somma dovrà essere maggiorata di interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo.
La riforma della statuizione gravata implica l'assorbimento dell'appello incidentale inerente gli oneri per la difesa tecnica.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della necessità di revoca del d.i. e della consistenza del credito accertato, vengono poste a carico dell'opponente per la quota di ½ e compensate tra le parti per la quota residua.
P.T.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, revoca il d.i. opposto;
2) condanna la al versamento in favore dell'appellato, a titolo di Parte_1
competenze relative all'attività indicata nel ricorso monitorio, dell'importo di €
1.500,00, oltre rsf al 15%, iva e cpa, nonché oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo, confermando, quanto al resto, la statuizione in contestazione;
3) compensa tra le parti la quota del 50% delle spese di lite inerenti i due gradi del procedimento e pone a carico dell'appellante la residua metà che liquida:
- in € 500,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa quanto al primo grado;
- in € 700,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa quanto al secondo grado.
Lecce, 27.3.25 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3365/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Erroi, come da Parte_1
mandato in atti
APPELLANTE
Avv. Gioffreda Alessandro, in proprio, nonché con l'avv. Antonella Piceci
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.4.23 la proponeva appello avverso Parte_1
alla sentenza n. 2863/23 depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 15.3.23 e notificatale in data 28.3.23, con la quale era stata rigettata l'opposizione da lei proposta avverso al d.i. emesso in favore dell'avv. Gioffreda in relazione a competenze professionali;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, che l'opposto non avesse fondato la propria pretesa su di una parcella vistata dal competente COA oppure su un preventivo provvisto della propria accettazione;
segnalava che l'importo preteso non fosse prossimo ai minimi, in linea con il valore del giudizio cui si riferiva, e riguardasse attività in parte non correttamente svolta;
assumeva che il difensore non le avesse consigliato di definire transattivamente la lite, benchè tale soluzione potesse risultare per lei vantaggiosa;
indicava che, in ragione della pronuncia di incompetenza per valore erroneamente resa, non fosse stata valutata l'eccezione di compensazione;
chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia in contestazione e, comunque, in riforma della statuizione gravata, revocarsi il d.i. pronunciato nei propri confronti.
L'appellato, costituendosi con comparsa depositata in data 26.7.23, rimarcava la correttezza dell'iter motivazionale delineato nella pronuncia oggetto del gravame, assumendo che l'attività svolta, peraltro documentata in atti, non fosse contestata e che alcun compenso egli avesse percepito per le attività svolte nei giudizi rispetto alle cui competenze era stata formulata l' eccezione di compensazione;
contestava la plausibilità delle censure evasive dirette alla propria strategia processuale;
spiegava appello incidentale, inferendo che alcuna motivazione fosse stata delineata a supporto della disposta compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento emesso in data 25.10.23 la richiesta ex art. 283 c.p.c. veniva disattesa, quindi, acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.6.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello principale appare suscettibile di accoglimento limitatamente ai profili appresso evidenziati.
Il d.i. in contestazione è stato emesso a fronte del deposito dei documenti attestanti l'attività difensiva svolta e della fattura;
non può tacersi come tale produzione non integri una prova scritta legittimante il ricorso a tale procedimento: ed invero, la portata probatoria della fattura è limitata alle ipotesi di somministrazione di merci, mentre con riferimento alle competenze dei professionisti, come indicato dall'art. 636 c.p.c. risulta necessaria la notula vidimata dal competente COA;
come puntualizzato dalla Corte
Nomofilattica, difatti “Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, convertito dalla
l. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla l. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”( cfr Cass. civ. SS.UU. 19247/21).
Corollario di tale rilievo è che il provvedimento monitorio in contestazione dovesse essere revocato;
tale circostanza, tuttavia, non ostava a che il giudice di pace potesse valutare la fondatezza della domanda di pagamento azionata dal professionista;
ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo mette capo ad un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non va qualificato come autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma integra una mera ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti;
conseguentemente il giudice dell'opposizione non si limita a delibare la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – profilo rilevante rispetto alle sole spese di lite – ma estende la propria valutazione alla fondatezza della pretesa creditoria, da espletarsi in ragione dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Quanto al merito della domanda di pagamento cennata, parte opponente non ha contestato l'attività difensiva che il ricorrente aveva delineato in sede monitoria, ma si
è limitato a prospettare l'omessa formulazione di un preventivo e l'inadeguata scelta della linea difensiva, in considerazione dellla posizione della controparte ed ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale del medesimo;
il giudice di prime cure ha correttamente indicato la propria incompetenza per valore rispetto a tale istanza riconvenzionale, formulata per un importo di € 6.000,00.
Per mero tuziorismo, risultando tale profilo assorbente, giovi segnalare come l'assenza del preventivo non osti alla liquidazioni dei compensi, che viene effettuata sulla scorta dei parametri tariffari;
non può tacersi, ancora, come l' avvocato sia soggetto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente ed esso, inerente anche i costi dell'incarico e come la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, comporti a suo carico una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all'interesse negativo.
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, l'estrema genericità delle allegazioni dell'opponente in ordine all'andamento della fase di conferimento dell'incarico al professionista ed ai correlati suesposti profili di responsabilità non consente di ritenere ipotizzabile un nesso causale tra gli addebiti mossi al professionista ed i danni paventati.
Ancora, in ordine all'eccezione di compensazione, formulata dalla con Parte_1
riferimento a un importo di € 8.396,95, correttamente il giudice di prime cure ha prospettato la propria incompetenza per valore, operando, ai sensi dell'art. 35 c.p.c., la rimessione al Tribunale di tale profilo e delibando la sola questione inerente la liquidazione dei compensi, necessitante un accertamento agevole;
peraltro, non appare strutturalmente plausibile che la contestazione delle spettanze maturate dall'opposto per attività svolte in altri giudizi possa spiegare incidenza rispetto alle competenze sub iudice in questa sede.
In ordine alla determinazione delle competenze – profilo la cui valutazione in primo grado non è stata esplicitata in maniera espressa - il d.i. è stato emesso per l'importo di € 1.928,00, oltre accessori;
il professionista aveva curato, nell'interesse della medesima, la costituzione in un giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Lecce inerente la liquidazione delle competenze professionali di un tecnico, con valore non superiore ad € 8.000,00, nonché la redazione delle memorie ex art. 183 c.p.c. e la partecipazione al procedimento sino all'udienza fissata per l'interpello delle parti;
in considerazione dei parametri di cui al DM 55/14 rapportati allo scaglione di riferimento, del valore concreto della pretesa in contestazione e della ridotta complessità delle questioni trattate, evincibili dal tenore dello scritto difensivo in atti, l'importo da riconoscersi in favore del professionista deve esser rideterminato in € 1.500,00, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
tale somma dovrà essere maggiorata di interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo.
La riforma della statuizione gravata implica l'assorbimento dell'appello incidentale inerente gli oneri per la difesa tecnica.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della necessità di revoca del d.i. e della consistenza del credito accertato, vengono poste a carico dell'opponente per la quota di ½ e compensate tra le parti per la quota residua.
P.T.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, revoca il d.i. opposto;
2) condanna la al versamento in favore dell'appellato, a titolo di Parte_1
competenze relative all'attività indicata nel ricorso monitorio, dell'importo di €
1.500,00, oltre rsf al 15%, iva e cpa, nonché oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo, confermando, quanto al resto, la statuizione in contestazione;
3) compensa tra le parti la quota del 50% delle spese di lite inerenti i due gradi del procedimento e pone a carico dell'appellante la residua metà che liquida:
- in € 500,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa quanto al primo grado;
- in € 700,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa quanto al secondo grado.
Lecce, 27.3.25 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo