Ordinanza 15 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/04/2019, n. 10464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10464 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2019 |
Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7271-2016 proposto da: EL IT CO rappresentato e difeso ELl'avv.to CINZIA CARRADORI;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO ELL'
INTERNO
80185690585, PREFETTURA PISTOIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso . AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 768/2015 EL TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 25/08/2015; Ric. 2016 n.7271 sez. 52 - ud.18/01/2019 udita la relazione ELla causa svolta nella camera di consiglio EL 18/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
FATTI DI CAUSA
1. RC EL TE, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza EL Giudice di pace di Monsummano Terme, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il verbale numero PTR1054000585 elevato il 19 giugno 2011 dalla polizia stradale di Pistoia, recante la contestazione ELla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e l'opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospensione ELla patente per la durata di tre mesi.
2. Preliminarmente il Tribunale di Pistoia affrontava la questione in ordine all'ammissibilità EL ricorso avanzato dall'appellante. Secondo quest'ultimo, il giudice di primo grado aveva errato nel dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto intempestivo, avendo calcolato male i giorni decorsi tra la proposizione EL ricorso e la contestazione ELla contravvenzione, avvenuta in data 19 giugno 2011. In particolare, il ricorso sarebbe stato spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento in data 3 ottobre 2011, dunque, nel 600 giorno utile a far data dal giorno ELla contestazione, tenuto conto ELla sospensione feriale dei termini dal 10 agosto al 15 settembre. Secondo il giudice EL gravame tale assunto non poteva essere condiviso in quanto, come osservato anche dalla parte appellata, mancava agli atti la prova documentale che il ricorso fosse stato effettivamente consegnato il 3 ottobre 2011, ultimo giorno utile per impugnare il verbale. La busta contenente il ricorso, indirizzata all'ufficio EL giudice di Pace di Monsummano, infatti, riportava un unico timbro ELl'ufficio postale di Cintolese, recante la data EL 5 ottobre 2011. Nessun altro Ric. 2016 n.7271 sez. S2 - ud.18/01/2019 documento dal quale fosse possibile ricavare che il plico era stato consegnato in data anteriore rispetto a quella riportata sulla busta era stato prodotto, sicché, in assenza di altri riscontri documentali, non era possibile stabilire con certezza che il ricorso fosse stato spedito anteriormente al 5 ottobre 2011. In conclusione, considerato che la contravvenzione era stata contestata il 19 giugno 2011 e l'ultimo giorno utile ai fini ELl'impugnazione EL relativo verbale, tenuto conto ELla sospensione feriale dei termini, era il 3 ottobre 2011, il ricorso doveva considerarsi tardivo in quanto proposto oltre il 60 0 giorno decorrente dalla data ELla contestazione ELl'infrazione.
3. RC EL TE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
4. Il Ministero ELl'Interno e la Prefettura di Pistoia hanno resistito con controricorso.
5. Con memoria depositata in prossimità ELla camera di consiglio RC DE TE ha insistito per l'accoglimento EL ricorso.
RAGIONI ELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità ELla sentenza per violazione ELl'art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il Tribunale, secondo il ricorrente, ha posto a fondamento ELla decisione una questione rilevata d'ufficio relativa alla data di spedizione ELl'opposizione al verbale di accertamento senza consentire il deposito di memorie contenenti osservazioni ELle parti come disposto dall'art. 101, comma 2, c.p.c., a pena di nullità. Il ricorrente evidenzia che, in primo grado, il giudice di pace aveva affermato che la spedizione EL ricorso era avvenuta il giorno 3 ottobre 2011 ed aveva poi errato nel calcolo dei giorni di interruzione ELla sospensione feriale, dichiarando inammissibile l'opposizione. Ric. 2016 n.7271 sez. 52 - ud.18/01/2019 L'avvocatura ELlo Stato che si era costituita per la prefettura non aveva mai contestato la circostanza che l'opposizione fosse stata spedita da ricorrente in data 3 ottobre 2011 e, dunque, il tribunale aveva posto a fondamento ELla decisione una questione rilevata d'ufficio senza consentire il deposito di memorie contenenti osservazioni ELle parti sulla prova ELla data di spedizione EL ricorso, prova peraltro documentata dalla busta presente nel fascicolo d'ufficio EL giudice di pace.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità ELla sentenza per violazione ELl'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al rigetto ELl'opposizione alla sanzione accessoria ex articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha esaminato i motivi ELl'appello relativi al rigetto da parte EL giudice di pace ELl'opposizione alla sanzione accessoria ELla sospensione ELla patente disposta dal prefetto non ordinanza successivamente alla contestazione EL verbale e mai notificata al ricorrente.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ELl'articolo 22 ELla I.n. 689 EL 1981, vigente all'epoca di proposizione EL ricorso, ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare, il ricorrente si duole che il giudice EL gravame nell'esaminare la busta con la quale era stato spedito il ricorso, non abbia tenuto conto EL timbro di accettazione ivi presente che riporta la data EL 3 ottobre 2011 e anche l'orario ELle 19,06 orario di accettazione ELla raccomandata da parte ELl'ufficio postale di Pistoia centro. Tale busta era contenuta in originale nel fascicolo d'ufficio EL giudice di pace.
3.1 II terzo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei primi due. Ric. 2016 n.7271 sez. S2 - ud.18/01/2019 Sulla busta utilizzata per la spedizione EL ricorso si vede chiaramente il timbro di accettazione ELla raccomandata da parte ELl'ufficio postale di Pistoia, recante la data EL 3 ottobre 2011. Ne consegue che ha errato il Tribunale di Pistoia nel ritenere che l'unica prova ELla data di spedizione ELla notifica fosse il timbro ELl'ufficio postale di Cintolese riportato sulla medesima busta, e recante la data EL 5 ottobre 2011. 4. In definitiva la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Pistoia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese EL giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pistoia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese EL giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla 2^ Sezione civile in data 18 gennaio 2019.