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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2024, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1396 / 2023 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 19 giugno 2024 È presente per l'opposta l'avv. Adele Apicella, anche per delega dell'avv. D'Antuono, che si riporta alla comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Pertanto, dopo che il difensore presente ha concluso, nessuno essendo comparso per la parte opponente, questo Giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 19 giugno 2024, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1396/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Agenzia “ e vertente TRA
corrente in Solofra (AV) alla via Consolazione n. 1 Parte_1 Frazione Sant'Agata Irpina, con numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese Irpinia Sannio, C.F. e P.iva n.: , capitale sociale: €.500.000,00 interamente versato, in persona P.IVA_1 degli amministratori e legali rappresentanti p.t. , nato ad [...] l'1 agosto Controparte_1
1976 - C.F. e , nato ad [...] il 16 agosto C.F._1 Controparte_2
1987 - C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti in C.F._2 calce al Ricorso, dall'avv. Bruno Bisogno (C.F.: ); CodiceFiscale_3
-
RICORRENTE - opponente
E (C.F./P.I. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Montoro (AV), alla Via Turci Area PIP, s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., sig.
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e/o Controparte_3 C.F._4 disgiuntamente, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Adele Apicella (C.F. ) e dall'avv. Chiara D'Antuono (C.F. C.F._5
, elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._6
- RESISTENTE - opposta
conclusioni: come da Verbale dell'odierna udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
. con Ricorso depositato in Cancelleria in data Parte_1
11/04/2023, ha proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n.273/2023, reso in data 3/03/2023 (R.G. n.405/2023) dal Tribunale Civile di Avellino, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente l'importo di €240.246,64, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, oltre spese e onorari. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “PRIMO - RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI TRA Parte_2
”, precisando di svolgere attività di industria
[...] conciaria e che, in data 20 aprile 2022, le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia commerciale senza esclusiva e con patto di prova, avente ad oggetto il conferimento di incarico di rappresentanza, per l'attività svolta concordavano la corresponsione di una provvigione del
4% su tutte le vendite concluse ed andate a buon fine (ovvero quelle vendite i cui pagamenti siano andati a buon fine e regolarmente effettuati), il sig. , già titolare della Controparte_3 ditta individuale non potendo prorogare la durata del contratto o rinnovare lo stesso CP_4 per sopraggiunti limiti di età e per aver conseguito le pensioni dall'INPS e dall' Enasarco, aveva costituito una società personale, al fine di fatto d continuare a svolgere l'attività di agente per la;
“SECONDO – PROSECUZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO Parte_1
TRA LE PARTI CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UN DIVERSO FORMALE
SOGGETTO GIURIDICO”, l'agente , non potendo continuare a svolgere Controparte_3 l'attività di agente, aveva costituito una società personale, al solo fine di eludere i divieti imposti dalla normativa vigente per il settore commercio, continuando di fatto a svolgere l'attività di agente per conto della nella medesima zona e con i medesimi clienti con cui Parte_1 aveva operato negli anni precedenti in virtù del contratto sottoscritto nel 1982, il rapporto con la , pur formalmente iniziato con il in proprio, era continuato con il Parte_1 CP_3 medesimo, nella suddetta qualità di socio accomandatario dell'odierna opposta, l'interposizione soggettiva non era altro che una simulazione di persona, cioè una simulazione relativa riferita ai soggetti di un contratto, per nascondere la vera persona con la quale si vuole contrattare e, per quanto concerne la consapevolezza dell'interposizione in capo all'altro contraente, la stessa
è insita, secondo la Cassazione, nella trilateralità del rapporto, a conferma della prosecuzione di un rapporto già consolidato tra le parti sovvenivano le dichiarazioni rese nel contratto con riferimento al patrimonio di clientela maturato dall'agente per l'attività svolta con la CP_3 ditta individuale in virtù del precedente contratto sottoscritto in data 1982, di conseguenza,
l'accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti ne determinava la loro nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo;
“SECONDO BIS – NULLITA' DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DELL'AEC DEL 30.07.2014 AGENTI E RAPPRESENTANTI SETTORE INDUSTRIA”, deducendo altresì la nullità del contratto anche per la violazione di norme di legge, avendo l'agente dichiarato di aver raggiunto i limiti di età per lo svolgimento dell'attività di agente e per aver conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia da parte dell'Enasarco e della pensione di vecchiaia dall'INPS, l'attuale contratto che regolava il rapporto tra le parti era stato solo formalmente sottoscritto dalla , ma di fatto colui che svolgeva l'attività di agenzia, CP_3 senza alcuna soluzione di continuità, era socio accomandatario e legale Controparte_3 rappresentante p.t.., il quale, nel dichiarare di aver incontrato il limite previsto nell'art. 10 del AEC, concludendo un nuovo contratto, di fatto a proprio nome, aveva violato la suddetta norma, con la conseguente nullità e/o inefficacia del nuovo contratto, inoltre, nella zona assegnata (Germania), l'agente non aveva mai operato in regime di esclusiva, attesa la presenza di altro agente;
“SECONDO TER – CONTESTAZIONE DEL CREDITO RIVENDICATO PER
ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DOVUTA”, deducendo che il rapporto costituisse una prosecuzione dell'originario contratto di agenzia del 1982, per cui la provvigione dovuta era pari al 3 % e non a quella nella percentuale attualmente richiesta (4%);
“TERZO – CONTESTAZIONE DEL PRESUNTO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO”, eccependo che il documento allegato dalla controparte, posto a base del monitorio opposto, non presentasse alcun elemento previsto dalla legge per poter essere qualificato quale ricognizione del debito, il timbro e la firma apposte in calce al detto documento avevano solo il valore di ricezione delle fatture ricevute, il consulente contabile della ditta dichiarava di essere il depositario delle scritture contabili della mentre essa aveva una diversa Parte_2 natura giuridica, trattandosi di una società di persone (ossia una s.a.s.) e non di una società di capitali ( . Pt_1 L'opponente concludeva “Riconoscere e dichiarare che la Parte_1 non è tenuta al pagamento di alcuna somma nei confronti della C.D.M.
[...] [...]
, per nullità del contratto posto a base del rapporto Controparte_3 originario;
In via gradata, attesa l'incertezza del credito, del rapporto sottostante e dell'importo rivendicato, parte opponente chiede che venga annullato il decreto opposto. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimità dell'agente a esercitare l'attività ed a rivendicare le provvigioni maturate, parte opponente chiede che venga revocato il monitorio opposto per errata quantificazione delle provvigioni rivendicate, non corrispondenti all'originario rapporto presente tra le parti.”. Si costituiva la parte opposta , in via Controparte_3 preliminare, chiedendo di dichiarare il decreto ingiuntivo n. 273/2023 provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione, oltre che infondata, non basata su prova scritta e/o di pronta soluzione, lo scopo meramente dilatorio dell'atto si evinceva dalla circostanza che la con la sottoscrizione dell'attestazione del Parte_1
19.10.2022, i cui dati trovavano riscontro nelle scritture contabili del 12.9.2022, aveva espressamente riconosciuto di essere debitrice, alla data del 14.10.2022, della
[...]
dell'importo di € 161.104,50, circostanza confermata Controparte_3 nell' il 9.12.2022, con la quale aveva indicato le modalità attraverso le quali Parte_3 intendeva saldare il proprio debito;
quanto al merito, eccependo che il riferimento alla fattispecie di “interposizione fittizia di un diverso formale soggetto giuridico” non fosse pertinente, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, non avendo l'interposto (la C.D.M. , l'interponente (il sig. ) e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 il terzo contraente (la raggiunto alcun accordo simulatorio;
Parte_1 con riguardo al riconoscimento del debito, evidenziando che nessuna rilevanza potesse assumere la circostanza che nell'attestazione del 19.10.2022 il dott. avesse Parte_4 dichiarato di essere “depositario delle scritture contabili della , indicando Parte_2 erroneamente la ragione sociale della società essendo la stessa una s.a.s., trattandosi di un mero errore materiale e contestando altresì le ulteriori deduzioni;
in via gradata, invocando nei confronti dell'opponente l'applicazione dell'art. 2041 c.c. L'opposta concludeva “affinché l'Ill.mo Tribunale di Avellino Voglia: In via preliminare, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 273/2023 provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto, non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suindicata richiesta, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma riconosciuta dalla Parte_1
pari ad € 161.104,50. Nel merito, in via principale, rigettare la domanda avanzata
[...] dall'opponente siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 273/2023 emesso dal Tribunale di Avellino il 3.3.2023. Nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere nullo il contratto sottoscritto il 20.4.2022, accertare e dichiarare il diritto del sig. nella qualità di legale Controparte_3 rappresentante della nei confronti della Controparte_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., anche ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 c.c., ad ottenere il pagamento dell'importo di € 240.246,64, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, avendo lo stesso, con la propria attività di agenzia, senza alcun dubbio, contribuito ad accrescere il patrimonio della società opponente. Con vittoria delle spese e dei compensi dovuti per il procedimento monitorio e per il presente giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Con Ordinanza del 28/6/2023, veniva denegata la concessione della provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e non avendo le parti articolato mezzi istruttori o richiesto termini, la causa veniva rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione, essa viene decisa. Così succintamente esposti i fatti e gli atti di causa, si osserva quanto segue.
Ai fini della disamina del merito, è bene partire dal noto principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 6091 del
04/03/2020). Non appare poi fuor di luogo rammentare che, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio tra creditore e debitore, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite abbia notoriamente affermato che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001). Venendo alla fattispecie oggetto di vaglio, si deve rilevare come costituisca circostanza documentata e pacifica, perché riconosciuta da entrambe le difese, che, in data 20 aprile 2022, le parti avessero sottoscritto un Contratto di agenzia commerciale senza esclusiva e con patto di prova, avente ad oggetto il conferimento di incarico di rappresentanza. Tale contratto è stato posto a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, sicché deve ritenersi che, con riguardo al periodo di vigenza e di operatività del contratto, la parte creditrice abbia provato la fonte negoziale della propria pretesa creditoria. Va, altresì, notato come non siano intervenuti ad opera della difesa opponente disconoscimenti espressi o specifiche contestazioni aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza, avendo anzi la difesa opponente dedotto che il rapporto con la , iniziato con il in proprio, fosse continuato con Parte_1 CP_3 il medesimo nella qualità di socio accomandatario dell'opposta, né con riguardo alla CP_3 circostanza della conclusione di contratti di vendita grazie alla attività di promozione dei prodotti svolta dall'opposta, con il conseguente maturare di provvigioni. Anche tali profili devono giudicarsi, pertanto, pacifici, perché non espressamente contestati e come tali possono porsi a fondamento della presente decisione, ex art. 115 c.p.c., in specie con riguardo al fondamento delle pretese creditorie.
A questo punto occorre analizzare i motivi di opposizione, ribadendosi come ricadesse sulla parte opponente provare i fatti estintivi o modificativi del diritto di credito. Parte opponente ha eccepito, in via riconvenzionale quale motivo atto a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta, la nullità del contratto per “interposizione fittizia di persona”, deducendo che, sebbene esso fosse stato sottoscritto dalla Controparte_3
l'attività di agenzia fosse stata sostanzialmente esercitata da
[...] Controparte_3 [...]
nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante, il quale aveva CP_3 svolto la medesima attività con la ditta individuale CADEMA dal 1.6.1982 al 31.12.2021.
Premesso che va qui compiuta una valutazione meramente incidentale, sul punto, va considerato che, secondo costante giurisprudenza (v. in tema ex plurimis Cass. n. 5457/2006 e Cass. n. 4911/1998), nell'interposizione fittizia, l'interposto figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva); in tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica - pacificamente - sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). La partecipazione all'accordo simulatorio non può dunque essere limitata solo all'interponente e all'interposto, ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare - contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purchè antecedentemente o contestualmente al negozio simulato - la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacchè egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., anche, Cass. n.
2349/1990; Cass. n. 4911/1998, Cass. n. 13261/1999). Laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione, rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti, il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Sulla base di queste premesse, consegue che, allorchè si deduca la simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo (v. Cass. civile sez. II, 10/03/2015, n.4738 “L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona.”). Nella fattispecie che ci occupa l'esistenza di un accordo simulatorio è stata meramente allegata, ma non è stata dimostrata in alcun modo da parte opponente, che al riguardo non ha articolato prove, né essa potrebbe essere desunta in via presuntiva, come vorrebbe la difesa, dal semplice fatto che il avesse continuato ad operare nella zona di sua conoscenza CP_3
(Germania), né dal riferimento nel contratto al patrimonio di clientela dallo stesso maturato.
Il motivo di opposizione di cui trattasi va allora respinto perché non dimostrato e come tale infondato. L'opponente, seguendo nel medesimo ragionamento di cui sopra, ha altresì eccepito la nullità del contratto di agenzia per violazione di legge, ovvero dell'articolo 10 dell'AEC del 30.7.2014.
Il riferimento è all'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale del settore industria e cooperazione (Aec industria
2014), del quale non è dato intendersi l'incidenza sul Contratto e nella odierna controversia, ancor meno appare pertinente lo specifico richiamo all'articolo 10, che indica le modalità e i criteri da applicare per determinare l'indennità spettante ai rappresentanti ed agli agenti di commercio in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, come dedotto dalla difesa opposta, è sufficiente osservare che l'articolo 19 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, ha eliminato il divieto di cumulo esistente tra la pensione e i redditi derivanti dall'attività lavorativa.
L'ulteriore circostanza dedotta, secondo cui nella zona assegnata (Germania), l'agente non operasse operato in regime di esclusiva, è stata solo allegata e non provata. Ne consegue che anche il motivo di opposizione sub “secondo bis” vada rigettato. Con il motivo sub “secondo ter” l'opponente ha eccepito che, applicandosi il contratto del 1982, la provvigione dovuta fosse pari al 3 % e non a quella nella percentuale del 4% richiesta.
Il suddetto motivo è logicamente connesso ai motivi precedenti, sicché la mancata dimostrazione della prospettazione offerta non consente di ritenere l'operatività di un contratto intercorso con altro soggetto, ovvero con la ditta individuale Cadema e cessato per il recesso dell'agente. La contestazione relativa agli importi errati richiesti è stata poi solo genericamente proposta e come tale è inammissibile. Al riguardo va considerato che, in forza di quanto detto in apertura di motivazione, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, di guisa che ricade sullo stesso l'onere di specifica contestazione, ovvero di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Nel caso di specie, la difesa ha dedotto che non sussistesse certezza dell'importo realmente dovuto, senza opporre ulteriori, necessarie dettagliate contestazioni circa la corretta determinazione delle somme dovute, così contravvenendo ai propri oneri (v. in tal senso Cass., 25.05.2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda).
Anche il motivo di opposizione “secondo ter” va, pertanto, rigettato. Infine, l'ultimo motivo di opposizione attiene alla contestazione del presunto riconoscimento di debito, allegato dall'opposta. Si tratta di questione già esaminata in sede di decisione circa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poi negata, richiamando il vaglio negativo in proposito svolto precedentemente dal giudice del monitorio, provenendo l'attestazione dal “depositario delle scritture contabili” della , mentre la Parte_2 parte odierna opposta è la . Atteso che CP_3 Controparte_3 alcuna evidenza di segno diverso è emersa in corso di causa, va confermata la non idoneità di tale documento a fungere da atto di riconoscimento di debito.
In conclusione, il rapporto è da ritenersi non contestato e comprovato con riguardo al Contratto del 20 aprile 2022, avente durata dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022.
Deriva allora, in mancanza di validi fatti estintivi o modificativi proposti da parte opponente, il riconoscimento della fondatezza della richiesta di parte opposta di corresponsione delle somme portate dalle allegate fatture, emesse nella vigenza del Contratto del 20/4/2022, ovvero le fatture n. 3/2022 del 30/04/2022, n. 4/2022 del 31/05/2022, n. 5/2022 del 05/07/2022, n. 6/2022 dell'08/08/2022, n. 7/2022 del 14/10/2022, n. 9/2022 del 31/12/2022, alle quali va detratto l'importo riconosciuto come già versato pari a €28.973,27 per un totale €174.738,52. Di contro, la restante parte delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto portate da fatture non riferite al periodo temporale di vigenza del contratto ma antecedenti allo stesso, non possono essere riconosciute, non avendo parte opposta per queste dimostrato la fonte negoziale della propria pretesa creditoria. Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, dunque, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009). La parte opposta, in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della
[...] Con
ad ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_3 CP_3 240.246,64 nei confronti della anche ai sensi dell'art. 2041 Parte_1
c.c.
Tale domanda è inammissibile, atteso che, per espressa previsione normativa, ovvero ai sensi dell'articolo 2042 c.c., l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (v. ex multis. Cass. civ. sez. III, n. 14944/2022). Nel caso di specie, l'attrice aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, difatti, esercitato in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata parzialmente respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (v. Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n.
28042/2008). Deve, quindi, procedersi alla condanna dell'opponente al pagamento, in favore della convenuta/opposta dell'importo pari ad €174.738,52, oltre interessi legali maturandi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze delle fatture e sino all'effettivo soddisfo. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del giudizio vanno compensate per la metà, con condanna della parte opponente al pagamento della restante metà, che si liquida d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M vigente, tenendo conto del valore del decisum, della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare dell'assenza della fase istruttoria e della snellezza della fase decisoria. Va, infine, disposta la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori della parte opposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il Decreto ingiuntivo n. 273/2023, emesso il 3.3.2023 dal Tribunale di Avellino. B. Condanna parte opponente, società in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €174.738,52, oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo. C. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposta
[...] di Controparte_3 Controparte_3
D. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna parte opponente, società , in persona del legale rapp.te p.t Parte_1 al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, che si liquida in €3.153,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Adele Apicella e dell'Avv. Chiara D'Antuono per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino all'udienza del giorno 19 giugno 2024.
Il Giudice dott. Federica Rossi