Art. 49.
Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata".
Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata".