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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, vertente
TRA
, p.i. , in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
con sede in Lamezia Terme (CZ), via Galvani n. 7, elettivamente Parte_1
domiciliato in Filadelfia (VV), via G. Gemelli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Bartucca, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-Attore-
CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1
residente in [...], e c.f. Controparte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in C. C.F._2 da Quattrocchi, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Larussa, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86 sono elettivamente domiciliati;
-Convenuti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio i sig.ri e al fine di accertare e dichiarare il loro inadempimento contrattuale, CP_1 CP_2
consistente nel mancato pagamento del prezzo, relativo al contratto di pacchetto turistico stipulato in data 25.01.2017, in relazione al quale è stato versato esclusivamente un anticipo di euro 200,00, e, di conseguenza, condannarli al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.472,00.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto e diritto.
Concludevano, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova per testi;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190, c. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Deduce parte attrice che i convenuti si erano recati presso la sua agenzia di viaggi al fine di acquistare un pacchetto turistico personalizzato, in particolare una crociera.
Una volta individuate le opzioni che potessero soddisfare le esigenze dei clienti, parte attrice inviava, in data 23.01.2017, il preventivo di spesa per il viaggio individuato (nella specie, come anzidetto, una crociera).
Successivamente, in data 25.01.2017 i convenuti accettavano la proposta e procedevano alla sottoscrizione del contratto, a fronte di un corrispettivo totale pari ad euro 3.472,00, rispetto al quale veniva versato un acconto pari ad euro 200,00 (cfr. all.ti 2 e 3 atto di citazione).
Nello specifico, il pacchetto di viaggio comprendeva una crociera sulla nave “MSC
Fantasia” con destinazione Caraibi, della durata di 15 giorni e con partenza il 09.12.2017
e rientro il 23.12.2017.
Deduce sempre parte attrice che, in data 09.10.2017, la sig.ra inviava una e-mail CP_2 con la quale chiedeva, in relazione alla crociera acquistata, “se fosse possibile rimandarla con qualche formula e chiaramente senza perdere la caparra”, domanda alla quale, sempre secondo le deduzioni attoree, venivano fornite adeguate informazioni (cfr. all. 7 atto di citazione).
2 In data 05.12.2017, ossia quattro giorni prima della prevista partenza, parte attrice riceveva a mezzo pec una nota a firma dell'Avv. Sergio Vescio, con cui veniva comunicata da parte degli odierni convenuti, l'impossibilità di partire a casa di problemi di salute (cfr. all. 4 atto di citazione).
In particolare, venivano allegati n. 2 certificati medici, i quali riportavano, rispettivamente, per la sig.ra la diagnosi di “sindrome da raffreddamento febbrile con tosse, per cui CP_2 necessita di giorni sei di cure e riposo” e, per il sig. dieci giorni di riposo, senza CP_1
indicazione di specifica patologia (cfr. certificati medici allegati).
Di conseguenza, non veniva espletata la crociera de qua.
Deduce sempre parte attrice che, secondo le condizioni generali di contratto, in caso di recesso comunicato entro 5 giorni della partenza, il cliente era comunque tenuto al pagamento dell'intero pacchetto;
inoltre, allegava un bonifico eseguito, in favore della in data 26.04.2018 di euro 741,56 quale “acconto penale” per il contratto CP_3
di pacchetto turistico scelto dai convenuti (cfr. all. 6 atto di citazione).
Ciò premesso, con il presente giudizio, parte attrice chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei convenuti e, di conseguenza, la loro condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.472,00.
Di contro, deducono i convenuti la nullità delle clausole contrattuali e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile ai debitori.
2. Così chiariti i fatti di causa, può essere esaminato il merito della controversia.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
2.1. In primo luogo, le lagnanze dei convenuti inerenti alla nullità delle clausole contrattuali, in quanto presuntivamente vessatorie, vanno disattese in quanto apodittiche e generiche, posto che non è dato a comprendersi quali clausole contrattuali, nello specifico, parte convenuta ritiene affette da nullità.
Inoltre, la deduzione per la quale “la richiesta della sig.ra (ossia che la Pt_1
cancellazione del viaggio, come da email del 9.10.2017, comportasse esclusivamente la perdita di metà della caparra, pari a 100 euro) non può che essere considerata nulla in quanto non rispondente alle condizioni contrattuali” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4) è totalmente destituita di fondamento.
Infatti, come si desume agevolmente dalla semplice lettura delle condizioni generali di contratto, art. 13, la cancellazione del viaggio effettuata oltre 60 giorni prima della partenza comporta esclusivamente il costo di euro 50,00 a passeggero, per spese di gestione della pratica.
3 Dunque, le indicazioni fornite ratione temporis dalla titolare dell'agenzia risultano conformi al regolamento contrattuale.
Da ciò si desume l'infondatezza della lagnanza.
2.2. In secondo luogo, appare opportuno specificare quanto segue.
Come è noto, dalla conclusione di un contratto deriva, per le parti che lo hanno concluso,
l'obbligo di prestarvi l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, è evidente l'inadempimento dei convenuti che, nonostante la conclusione del contratto di pacchetto turistico, non hanno adempiuto all'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
L'invocata impossibilità sopravvenuta della prestazione è priva di pregio giuridico.
Infatti, ex art. 1256 c.c., l'obbligazione di estingue quando diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, consistente in un evento esterno al creditore, del tutto imprevedibile ed inevitabile e non controllabile dalle sue forze (cfr. Cass. Civ., sent. n.
4372 del 2012).
Solo ove si versi in tale accezione, può trovare applicazione la norma de qua.
La valutazione in merito alla sussistenza di tali caratteri non può che essere effettuata caso per caso, mediante una valutazione ex post delle cause e delle motivazioni specifiche, ed è rimessa al libero apprezzamento da parte del Giudice, tenuto conto di quanto versato in atti dalle parti (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14915 del 8 giugno 2018).
Nello specifico, per quanto attiene ai contratti inerenti a pacchetti di viaggio turistico,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che possa invocarsi la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione esclusivamente in caso di “grave ed improvvisa patologia” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18047 del 10 luglio
2018).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1256 c.c..
Infatti, i convenuti hanno giustificato la loro presunta impossibilità alla partenza mediante l'invio all'agenzia di viaggi di due certificati medici, i quali riportavano, rispettivamente, per la sig.ra la diagnosi di “sindrome da raffreddamento febbrile con tosse, per cui CP_2 necessita di giorni sei di cure e riposo” e, per il sig. dieci giorni di riposo, senza CP_1
indicazione di specifica patologia (cfr. certificati medici allegati).
Dunque, è di immediata evidenza come le circostanze evidenziate non possano qualificarsi come “gravi”.
A ciò deve necessariamente aggiungersi quanto segue.
4 Con riferimento allo stato di salute del sig. , non risulta essere specificata alcuna CP_1
patologia e, di conseguenza, non emergono ragioni ostative alla partenza.
Invece, quanto alla sig.ra veniva certificato uno stato di raffreddamento febbrile CP_2
che necessitava di sei giorni di riposo, decorrenti dal 4 dicembre 2017 e, dunque, sino al 9 dicembre 2017, giornata coincidente con quella prevista dalla partenza.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori certificazioni mediche attestanti una prosecuzione dello stato di malattia, la stessa sig.ra alla data del 9 dicembre 2017, era da CP_2
presumersi guarita e, dunque, in grado di poter partire.
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza per la quale, già in precedenza (e-mail del 9 ottobre
2017) i convenuti avevano manifestato l'intenzione di voler rinviare e/o annullare la partenza.
Da tutto quanto esposto è evidente l'inadempimento contrattuale dei convenuti, nonché la fondatezza della domanda attorea, che deve essere accolta.
2.3. Da ciò consegue in via ulteriore che i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno, in solido tra loro, a titolo di danno emergente (quanto pagato dall'agenzia di viaggio a
[...]
a mezzo bonifico bancario) e lucro cessante (mancato guadagno), quantificato in CP_3 euro 3.472,00, cui dedurre l'acconto di euro 200,00 già versato, il tutto per un totale di euro
3.272,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, come per legge.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 917/2018, pendente tra , in persona del Parte_1
titolare - attrice- contro e , - Parte_1 CP_1 Controparte_2
convenuti-ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dei convenuti, per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato in euro 3.272,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, come per legge;
b) Condanna i convenuti alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida complessivamente in euro 1.278,00, oltre spese forfettarie 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 16.04.2025.
6
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, vertente
TRA
, p.i. , in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
con sede in Lamezia Terme (CZ), via Galvani n. 7, elettivamente Parte_1
domiciliato in Filadelfia (VV), via G. Gemelli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Bartucca, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-Attore-
CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1
residente in [...], e c.f. Controparte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in C. C.F._2 da Quattrocchi, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Larussa, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86 sono elettivamente domiciliati;
-Convenuti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio i sig.ri e al fine di accertare e dichiarare il loro inadempimento contrattuale, CP_1 CP_2
consistente nel mancato pagamento del prezzo, relativo al contratto di pacchetto turistico stipulato in data 25.01.2017, in relazione al quale è stato versato esclusivamente un anticipo di euro 200,00, e, di conseguenza, condannarli al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.472,00.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto e diritto.
Concludevano, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova per testi;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190, c. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Deduce parte attrice che i convenuti si erano recati presso la sua agenzia di viaggi al fine di acquistare un pacchetto turistico personalizzato, in particolare una crociera.
Una volta individuate le opzioni che potessero soddisfare le esigenze dei clienti, parte attrice inviava, in data 23.01.2017, il preventivo di spesa per il viaggio individuato (nella specie, come anzidetto, una crociera).
Successivamente, in data 25.01.2017 i convenuti accettavano la proposta e procedevano alla sottoscrizione del contratto, a fronte di un corrispettivo totale pari ad euro 3.472,00, rispetto al quale veniva versato un acconto pari ad euro 200,00 (cfr. all.ti 2 e 3 atto di citazione).
Nello specifico, il pacchetto di viaggio comprendeva una crociera sulla nave “MSC
Fantasia” con destinazione Caraibi, della durata di 15 giorni e con partenza il 09.12.2017
e rientro il 23.12.2017.
Deduce sempre parte attrice che, in data 09.10.2017, la sig.ra inviava una e-mail CP_2 con la quale chiedeva, in relazione alla crociera acquistata, “se fosse possibile rimandarla con qualche formula e chiaramente senza perdere la caparra”, domanda alla quale, sempre secondo le deduzioni attoree, venivano fornite adeguate informazioni (cfr. all. 7 atto di citazione).
2 In data 05.12.2017, ossia quattro giorni prima della prevista partenza, parte attrice riceveva a mezzo pec una nota a firma dell'Avv. Sergio Vescio, con cui veniva comunicata da parte degli odierni convenuti, l'impossibilità di partire a casa di problemi di salute (cfr. all. 4 atto di citazione).
In particolare, venivano allegati n. 2 certificati medici, i quali riportavano, rispettivamente, per la sig.ra la diagnosi di “sindrome da raffreddamento febbrile con tosse, per cui CP_2 necessita di giorni sei di cure e riposo” e, per il sig. dieci giorni di riposo, senza CP_1
indicazione di specifica patologia (cfr. certificati medici allegati).
Di conseguenza, non veniva espletata la crociera de qua.
Deduce sempre parte attrice che, secondo le condizioni generali di contratto, in caso di recesso comunicato entro 5 giorni della partenza, il cliente era comunque tenuto al pagamento dell'intero pacchetto;
inoltre, allegava un bonifico eseguito, in favore della in data 26.04.2018 di euro 741,56 quale “acconto penale” per il contratto CP_3
di pacchetto turistico scelto dai convenuti (cfr. all. 6 atto di citazione).
Ciò premesso, con il presente giudizio, parte attrice chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei convenuti e, di conseguenza, la loro condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.472,00.
Di contro, deducono i convenuti la nullità delle clausole contrattuali e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile ai debitori.
2. Così chiariti i fatti di causa, può essere esaminato il merito della controversia.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
2.1. In primo luogo, le lagnanze dei convenuti inerenti alla nullità delle clausole contrattuali, in quanto presuntivamente vessatorie, vanno disattese in quanto apodittiche e generiche, posto che non è dato a comprendersi quali clausole contrattuali, nello specifico, parte convenuta ritiene affette da nullità.
Inoltre, la deduzione per la quale “la richiesta della sig.ra (ossia che la Pt_1
cancellazione del viaggio, come da email del 9.10.2017, comportasse esclusivamente la perdita di metà della caparra, pari a 100 euro) non può che essere considerata nulla in quanto non rispondente alle condizioni contrattuali” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4) è totalmente destituita di fondamento.
Infatti, come si desume agevolmente dalla semplice lettura delle condizioni generali di contratto, art. 13, la cancellazione del viaggio effettuata oltre 60 giorni prima della partenza comporta esclusivamente il costo di euro 50,00 a passeggero, per spese di gestione della pratica.
3 Dunque, le indicazioni fornite ratione temporis dalla titolare dell'agenzia risultano conformi al regolamento contrattuale.
Da ciò si desume l'infondatezza della lagnanza.
2.2. In secondo luogo, appare opportuno specificare quanto segue.
Come è noto, dalla conclusione di un contratto deriva, per le parti che lo hanno concluso,
l'obbligo di prestarvi l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, è evidente l'inadempimento dei convenuti che, nonostante la conclusione del contratto di pacchetto turistico, non hanno adempiuto all'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
L'invocata impossibilità sopravvenuta della prestazione è priva di pregio giuridico.
Infatti, ex art. 1256 c.c., l'obbligazione di estingue quando diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, consistente in un evento esterno al creditore, del tutto imprevedibile ed inevitabile e non controllabile dalle sue forze (cfr. Cass. Civ., sent. n.
4372 del 2012).
Solo ove si versi in tale accezione, può trovare applicazione la norma de qua.
La valutazione in merito alla sussistenza di tali caratteri non può che essere effettuata caso per caso, mediante una valutazione ex post delle cause e delle motivazioni specifiche, ed è rimessa al libero apprezzamento da parte del Giudice, tenuto conto di quanto versato in atti dalle parti (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14915 del 8 giugno 2018).
Nello specifico, per quanto attiene ai contratti inerenti a pacchetti di viaggio turistico,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che possa invocarsi la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione esclusivamente in caso di “grave ed improvvisa patologia” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18047 del 10 luglio
2018).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1256 c.c..
Infatti, i convenuti hanno giustificato la loro presunta impossibilità alla partenza mediante l'invio all'agenzia di viaggi di due certificati medici, i quali riportavano, rispettivamente, per la sig.ra la diagnosi di “sindrome da raffreddamento febbrile con tosse, per cui CP_2 necessita di giorni sei di cure e riposo” e, per il sig. dieci giorni di riposo, senza CP_1
indicazione di specifica patologia (cfr. certificati medici allegati).
Dunque, è di immediata evidenza come le circostanze evidenziate non possano qualificarsi come “gravi”.
A ciò deve necessariamente aggiungersi quanto segue.
4 Con riferimento allo stato di salute del sig. , non risulta essere specificata alcuna CP_1
patologia e, di conseguenza, non emergono ragioni ostative alla partenza.
Invece, quanto alla sig.ra veniva certificato uno stato di raffreddamento febbrile CP_2
che necessitava di sei giorni di riposo, decorrenti dal 4 dicembre 2017 e, dunque, sino al 9 dicembre 2017, giornata coincidente con quella prevista dalla partenza.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori certificazioni mediche attestanti una prosecuzione dello stato di malattia, la stessa sig.ra alla data del 9 dicembre 2017, era da CP_2
presumersi guarita e, dunque, in grado di poter partire.
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza per la quale, già in precedenza (e-mail del 9 ottobre
2017) i convenuti avevano manifestato l'intenzione di voler rinviare e/o annullare la partenza.
Da tutto quanto esposto è evidente l'inadempimento contrattuale dei convenuti, nonché la fondatezza della domanda attorea, che deve essere accolta.
2.3. Da ciò consegue in via ulteriore che i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno, in solido tra loro, a titolo di danno emergente (quanto pagato dall'agenzia di viaggio a
[...]
a mezzo bonifico bancario) e lucro cessante (mancato guadagno), quantificato in CP_3 euro 3.472,00, cui dedurre l'acconto di euro 200,00 già versato, il tutto per un totale di euro
3.272,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, come per legge.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 917/2018, pendente tra , in persona del Parte_1
titolare - attrice- contro e , - Parte_1 CP_1 Controparte_2
convenuti-ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dei convenuti, per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato in euro 3.272,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, come per legge;
b) Condanna i convenuti alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida complessivamente in euro 1.278,00, oltre spese forfettarie 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 16.04.2025.
6
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone