Articolo 34 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 33
Versione
14 marzo 1992
Art. 34. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le relative norme di attuazione ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Nota all' art. 34 :
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992