Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 21/11/2023, n. 6420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6420 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 06420/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05033/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5033 del 2021, proposto da
D'GO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento MIC-SABAP-CE-UO10 prot. n. 9956-P del 11.06.2021 Cl. 34.43.04/114.235/2019, conosciuto dal ricorrente a seguito della comunicazione prot. partenza n. 83585/2021 del 08.11.2021 del comune di Mondragone, con il quale la Soprintendenza ribadiva i pareri condizionati MIBACT-SABAP-CE prot. n. 9104 del 27.06.2017 Cl 34.19.07/96.237 e MIBACT-SABAP-CE prot. n. 12412 del 04.09.2017 Cl 34.19.07/96/237 e comunicava l'irricevibilità della pratica di condono edilizio n. 2235 del 30.09.1986 prot. n. 17197, in quanto immediatamente lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, atteso che provoca ex se l'arresto definitivo del procedimento ledendo l'interesse del sig. D'GO NI all'adozione del provvedimento favorevole di condono edilizio ex L. 47/85.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mondragone e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, ritualmente proposto, D’GO NI - nella dedotta qualità di comproprietario, quale erede del defunto padre D’GO GO nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli il 22.04.2021 - dello stabilimento balneare denominato “Lido Copacabana”, sito in Mondragone alla Via Domitiana n. 579, individuato in catasto N.C.E.U. al foglio 13 p.lle 75, 112, 5051, riferisce, in fatto, che:
- lo stabilimento balneare di cui sopra è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e per lo stesso veniva inoltrata regolare richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 con pratica n. 2235 del 30.09.1986 prot. n. 17197, a nome del sig. D’GO GO;
- il Comune di Mondragone comunicava con nota prot. n. 25390/RTU del 17.07.2014 l’esito favorevole della pratica di condono edilizio, previa integrazione di ulteriore documentazione ed in particolare l’ottenimento del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica delle belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, atteso il vincolo paesaggistico che interessa la zona litoranea del Comune di Mondragone, ove insiste lo stabilimento balneare de quo, vigente ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 42 del 22.01.2004 dal momento che la zona di che trattasi riveste interesse archeologico e che il succitato parere è subordinato all’esito di indagini archeologiche preliminari;
- su istanza dell’interessato D’GO FF, la Soprintendenza con prot. n. 975 del 27.01.2015 Cl. 34.19.10/410.115, esprimeva parere favorevole, in quanto nel corso delle indagini il funzionario Responsabile dell’Ufficio per i Beni Archeologici di Mondragone non riscontrava la presenza di materiali o stratificazioni archeologiche che richiedessero ulteriori accertamenti;
- successivamente, con parere MIBACT-SABAP-CE prot. n. 9104 del 27.06.2017 Cl 34.19.07/96.237 la Soprintendenza si esprimeva favorevolmente alla definizione della pratica di condono edilizio a condizione che tutte le pareti esterne dei corpi di fabbrica (locale chiosco-bar e servizi igienici) dello stabilimento balneare venissero tinteggiate di colore bianco e che venissero rimosse la pedana in calcestruzzo e la relativa copertura in ferro esistenti sull’area annessa alla struttura balneare;
- il Comune di Mondragone inviava richiesta alla Soprintendenza, acquisita agli atti della stessa con prot. n. 7355-A del 06.05.2021, con la quale richiedeva la revoca delle condizioni espresse nel citato parere del 27.06.2017, ed in particolare la rimozione della pedana in calcestruzzo e la copertura in ferro;
- a seguito della nota del Comune di Mondragone, acquisita agli atti della Soprintendenza con riferimento MIBACT-SABAP-CE prot. n. 12216 del 30.08.2017, con la quale il Comune precisava che la pedana e la copertura in ferro fossero parte integrante della richiesta di condono, la Soprintendenza con parere MIBACT-SABAP-CE prot. n. 12412 del 04.09.2017 Cl 34.19.07/96/237 ribadiva le medesime prescrizioni contenute nel parere già espresso in data 26.06.2021;
- a seguito delle citate prescrizioni della Soprintendenza, con istanza prot. n. 11634 del 21.02.2020, il sig. D’GO GO presentava al Comune di Mondragone richiesta di autorizzazione paesaggistica allegando idonea documentazione ed in particolare un progetto e una nuova relazione paesaggistica redatta in data 29.04.2019 ai sensi del DPCM 12.12.2005 a firma del tecnico di parte, rivolta ad illustrare l’intervento di mitigazione dell’impatto paesaggistico delle opere in oggetto, proponendone il mantenimento previo rivestimento in legno;
- il Comune di Mondragone, considerato che la proposta progettuale era stata oggetto di parere favorevole da parte della competente Commissione Locale per il Paesaggio in data 17.09.2020 con verbale n. 15, e visto che dalla stessa emergeva l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la mitigazione dell’impatto paesaggistico delle citate opere, valutata la compatibilità dell’intervento con le disposizioni dettate dalle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e nel contempo formulava proposta di provvedimento indirizzata alla Soprintendenza in ordine all’intervento proposto;
- pertanto, in data 19.04.2021 con prot. gen. n. 34421, il Comune trasmetteva alla Soprintendenza gli atti relativi alla citata autorizzazione ai fini dell’acquisizione del parere di competenza.
Tanto premesso e preso atto che a fronte della sua richiesta con prot. n. 82693 del 03.11.2021 rivolta al Comune di Mondragone di essere portato a conoscenza dello stato procedurale della richiesta di nulla osta paesaggistico, il Comune aveva comunicato con prot. partenza n. 83585/2021 del 08.11.2021 il provvedimento MIC-SABAP-CE-UO10 prot. n. 9956-P del 11.06.2021 Cl. 34.43.04/114.235/2019, con il quale la Soprintendenza ribadiva nuovamente le prescrizioni riportate nei pareri condizionati MIBACT-SABAP-CE prot. n. 9104 del 27.06.2017 Cl 34.19.07/96.237 e MIBACT-SABAP-CE prot. n. 12412 del 04.09.2017 Cl 34.19.07/96/237 e comunicava al Comune di Mondragone l’irricevibilità della pratica di condono edilizio, NI D’GO, nella spiegata qualità, propone la formale impugnativa in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Maria Capua Vetere
Ha resistito in giudizio anche la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al profilo di censura con cui si deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 de 1990, stante il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione.
Al riguardo il Collegio rileva che dalla Relazione paesaggistica del 27.04.2019, allegata al progetto presentato dal ricorrente, si evince chiaramente come il progetto proposto dal dante causa dell’odierno ricorrente, in funzione del conseguimento del condono dell’intera unità immobiliare sia finalizzato ad un ottimale inserimento dell’opera in oggetto nel contesto di riferimento; ed invero, dalla documentazione fotografica presente nella Relazione è anzitutto constatato che l’intera struttura è “intonacata e tinteggiata con cromatismi chiari e tenui”, pertanto, il tecnico preposto alla suddetta relazione già osservava la compatibilità della struttura con l’ambiente circostante.
Ciò nondimeno, intervenendo in particolar modo sulla pavimentazione della pedana sostituendola con una lignea, facilmente removibile ed ecocompatibile, nonché sulla relativa copertura metallica, foderandola interamente con elementi in legno compensato di tipo marino attintati con cromatismi giallo-ocra, si prevedeva un netto miglioramento dell’opera che, in tal modo, non avrebbe minimamente alterato le caratterizzazioni del paesaggio costiero in cui insiste.
Per questi motivi, nel progetto in parola è di conseguenza affermato che “ne deriva che l’intervento, per le sue caratteristiche architettoniche e materiche, si inserisce in maniera assolutamente accettabile nel contesto ambientale di riferimento, tanto da non creare elementi di disturbo”.
Tanto basterebbe a lasciar ritenere ragionevole ed idoneo l’intervento proposto, in luogo della rimozione dell’opera prescritta dalla Soprintendenza, circostanza che inciderebbe in modo del tutto negativo sull’attività condotta dal ricorrente, il quale subirebbe un grave danno economico atteso che la predetta struttura è direttamente funzionale all'attività di lido balneare con annesso chiosco-bar.
Inoltre, da quanto affermato dalla Soprintendenza, ed in particolare che la struttura risulta essere realizzata con materiali paesaggisticamente impattanti e che “la proposta progettuale pervenuta costituisce un palliativo all’impatto complessivo della struttura, senza considerare che è la struttura stessa ad essere impattante ed incompatibile con il contesto paesaggistico tutelato”, si evince chiaramente un’evidente carenza di motivazione, frutto della palese inadeguatezza dell’istruttoria posta in essere, in quanto, da un lato i materiali di cui si era previsto l’utilizzo ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale della struttura risultano essere pienamente compatibili con il contesto paesaggistico in cui la stessa insiste, mentre dall’altro la Soprintendenza non valutava in alcun modo la congruità del progetto e non esponeva il motivo per cui l’avrebbe ritenuto concretamente inidoneo, per di più non motivando adeguatamente l’asserito impatto paesaggistico che connoterebbe effettivamente la struttura a seguito del suddetto intervento.
A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che la Soprintendenza “deve motivare adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell'opera assentita rispetto a tutte le circostanze rilevanti nella specie, per consentire il riscontro dell'idoneità dell'istruttoria, della valutazione delle dette circostanze e della ragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria, sussistendo, in caso contrario, l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione o di istruttoria” (cfr., ex plurimis: T.A.R. Latina, (Lazio), Sez. I, 24/03/2015, n.270), e in più, sempre con riferimento all’importanza di un’adeguata motivazione nell’ambito della fattispecie in argomento, evidenzia che “Il parere vincolante della Soprintendenza ex art. 146, d.lg. n. 42/2004, nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è espressivo non di una scelta discrezionale pura, ma di una valutazione tecnico -discrezionale. Per tale sua natura e per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che esso sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l' iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale e, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tenendo conto delle ragioni indicate dal privato. Il parere, dunque, non sfugge al sindacato di legittimità per l'eccesso di potere, ove si riscontrino profili di difetti di motivazione, illogicità manifesta ed errori di fatto” (cfr., ex plurimis: T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezi Giulia), Sez. I, 03/03/2021, n.70.; T.A.R. Milano, (Lombardia), Sez. III, 16/12/2019, n. 2678).
Per quanto riguarda in maniera ancor più specifica gli aspetti da considerare nella motivazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica condizionata, la giurisprudenza specifica costantemente che “è illegittimo per difetto di motivazione il nulla osta che non renda percepibili le ragioni poste a sua base. Una reale motivazioni un provvedimento di autorizzazione paesaggistica condizionata richiede l'illustrazione della tipologia e della caratteristiche del vincolo che si tutela, nonché delle ragioni e della misura dell'impatto dell'opera del privato su tale vincolo, sì da consentire in concreto di capire le ragioni della eventuale compressione della facoltà dominicale dell'istante e la sua corrispondenza razionale all'interesse pubblico paesaggistico, secondo i noti principi di proporzionalità e di minor aggravio” (T.A.R. Catania, (Sicilia), Sez. I, 21/03/2019, n.602; T.A.R. Venezia, (Veneto), Sez. II, 11/12/2017, n.1126).
Appare pertanto illegittimo il provvedimento gravato, con il quale la Soprintendenza ribadiva le incisive prescrizioni precedentemente date, non essendo state assolutamente esplicitate, in rapporto alle risultanze dell’istruttoria, le concrete ragioni poste alla base dell’inidoneità della proposta progettuale del ricorrente.
Inoltre, occorre anche rilevare che l’amministrazione resistente non ha neanche indicato una eventuale soluzione alternativa che avrebbe potuto evitare di gravare, quanto la rimozione dell’opera, in maniera incisiva sull’attività commerciale del ricorrente mentre, al contrario, la giurisprudenza afferma esplicitamente che “qualora il vincolo paesaggistico non comporti inedificabilità assoluta, i principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa richiedono che l'autorità preposta al vincolo valuti primariamente se i valori da esso espressi possano essere conservati e tutelati anche attraverso la realizzazione del manufatto con prescrizioni ovvero con modalità costruttive particolari, diverse rispetto a quelle indicate in progetto.”(cfr. T.A.R. Genova, (Liguria), Sez. II, 05/05/2020, n.262).
Con riferimento, invece, all’osservazione della Soprintendenza che ritiene che la predetta struttura risulta trovarsi in un contesto paesaggistico “fortemente penalizzato dalla selvaggia urbanizzazione perpetrata nel corso dei decenni a discapito del litorale domitio”, appare opportuno porre in rilievo quanto rappresentato nella Perizia giurata dinanzi al Giudice di Pace di Carinola (CE) del 23.08.2021 n.p.a. 42/2001 e depositata in atti, redatta dal geom. Pasquale Mario Fusco, iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Caserta al numero 3135, avente ad oggetto “il fine di accertare che le opere oggetto di condono edilizio ai sensi della legge 47/85 per lo stabilimento balneare denominato Lido Copacabana, interagiscono in maniera equilibrata con l’ambiente paesaggistico circostante”, ovverosia che “dopo uno scrupoloso studio dell’intero territorio del Comune di Mondragone, ed in particolare di tutta la fascia costiera e quindi l’area sottoposta a vincolo paesaggistico, si è riscontrato che il tratto di costa del Comune di Mondragone per una lunghezza di circa 9 km, a partire dagli anni 1950 è stato oggetto di numerosi e svariati interventi edilizi, i quali senza alterare e trasformare in maniera radicale l’assetto della fascia costiera, hanno comunque mantenuto alquanto invariato il contesto paesaggistico dell’intera fascia costiera”.
Tuttavia, al netto dell’incidenza dell’intero complesso degli interventi edilizi realizzati nel corso degli anni, quel che sembra maggiormente rilevare è certamente quanto indicato nella relazione paesaggistica sopracitata, ovvero che la predetta struttura “si inserisce puntualmente in una piccola porzione del territorio costiero, già fortemente antropizzato, senza arrecare ulteriori fratture nel contesto paesaggistico”. Infatti, l’opera in oggetto è stata intrapresa agli inizi degli anni ’80, e dunque insiste da circa 40 anni sul territorio, contestualizzandosi con il paesaggio, anche in virtù degli interventi mirati eseguiti in corso d’esercizio. Ciò considerato, è d’uopo mettere in luce che “Il vincolo paesaggistico tutela il punto di vista di un osservatore ideale, posto di fronte ad uno scenario caratterizzato da molti elementi, connessi tra loro in modo coerente, e mira a preservare tale scenario sicché, ove l'eventuale trasformazione edilizia non sia percepibile a chi lo osserva, non appare proporzionato il sacrificio imposto alle ragioni del privato, mediante diniego di autorizzazione paesaggistica” (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana), Sez. III, 13/11/2018, n.1486). Pertanto, anche alla luce delle argomentazioni che precedono, è palesemente comprovato che l’amministrazione resistente, in sede di valutazione paesaggistica, abbia posto in essere un’istruttoria incompleta, valutando erroneamente l’incidenza dell’opera sulla trasformazione del paesaggio costiero, ed inoltre, la prescrizione della demolizione dell’opera in oggetto quale condizione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del buon esito della pratica di condono, appare manifestamente sproporzionata.
Infine, alla luce di quanto rappresentato nella perizia giurata ovvero che “da una ricerca eseguita presso gli enti preposti, risulta che la stragrande maggioranza dei manufatti siti lungo il tratto di costa del Comune di Mondragone, come pure nell’area circostante lo stabilimento balneare oggetto della presente perizia, sono stati realizzati o sanati con regolari titoli abilitativi e di conseguenza muniti di regolare autorizzazione paesaggistica”, non si comprende come solo lo stabilimento del ricorrente possa incidere in maniera irreversibile sul paesaggio e non anche gli adiacenti stabilimenti che per materiali strutturali, forma ed ubicazione sono simili se non praticamente identici a quello in parola. È, difatti, di cristallina evidenza e situazioni assolutamente identiche siano state sottoposte dall’Amministrazione a trattamento differenziato, e allo scopo la disparità di trattamento è deducibile laddove siano disciplinate diversamente situazioni sovrapponibili” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania), Sez. III, 06/04/2020, n. 1327), e che lo stesso è sinonimo di eccesso di potere “in caso di identità di situazione di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse” (cfr., ex plurimis: T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), Sez. I, 27/03/2021, n. 100; T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), Sez. I, 09/06/2020, n. 86; T.A.R. Napoli, (Campania), Sez. VII, 18/05/2020, n. 1825).
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni della Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza i si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Cernese | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO