Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1654/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RIZZO
MARCO, CANTONE FRANCESCA ANDREA e GELSOMINO
MASSIMILIANO appellante nei confronti di:
(c.f. ; (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti rappresentati e Parte_4 C.F._4
difesi dall'avv. CIPOLLINA LAVINIA appellati
Oggetto: mutuo (contratti bancari)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, ogni contraria
e, quindi, In via principale • accertare e dichiarare che il MUTUO in essere tra la
e i , non prevede tassi CP_2 Parte_5 Parte_6
usurari e che, pertanto, nulla è dovuto da a titolo restitutorio con Pt_1
riferimento agli oneri di mora applicati in costanza di rapporto;
• respingere tutte le domande formulate dai , E In ogni Parte_5 Parte_4 Pt_3
caso • con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. di entrambi i gradi del Giudizio, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle Comparse conclusionali e delle Memorie di replica”; appellati: “si conclude come in comparsa di costituzione in appello e si contesta ogni domanda avversaria, di cui si richiede il rigetto. L'appello proposto, infatti, è infondato in fatto ed in diritto e dovrà essere necessariamente respinto, con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA E CPA da distrarre al presente procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 528/2019 del 30/1/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande, di accertamento della nullità di clausole negoziali, proposte da
, , e nei confronti CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di rideterminando il credito derivante dal contratto di mutuo Controparte_3
n. 205697/4282 del 29/9/2009 in € 25.733,76.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 9/8/2019,
quale cessionaria del credito vantato da Parte_1 [...]
affidato a due motivi. Parte_1
Costituendosi, , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno contestato le ragioni del gravame, chiedendone il rigetto.
[...]
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Senza incombenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza dell'11/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema
Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che il mutuo non prevede tassi usurari e che, pertanto, nulla è dovuto dalla a titolo restitutorio) CP_2
quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado).
Tanto premesso, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la censura la sentenza di primo grado nella CP_2
parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la usurarietà del tasso di mora previsto nella relativa clausola negoziale.
In particolare, con il primo, adduce “errato esame delle risultanze probatorie e peritali” (cfr. pag. 4 atto di appello), laddove il Tribunale ha rilevato che le variazioni del tasso di mora applicato sono state tali da determinare uno sforamento del tasso soglia in un solo momento, nel quale lo sforamento ammonta ad € 44,86.
Argomenta che lo sforamento di un tasso di interesse rispetto alla soglia usura non si misura in valuta ma in percentuale, che il CTU non ha mai affermato quanto riportato dal giudice di primo grado, e soprattutto che l'importo di € 44,86 “non è stato addebitato (…) a titolo di interessi di mora, bensì a titolo di spese
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 conseguenti all'inadempimento dei mutuatari” e che “per alcuna ragione gli oneri connessi all'inadempimento del mutuatario possono rilevare ai fini della valutazione di usurarietà” (cfr. ancora. p. 4-6, atto di appello).
Col secondo motivo, l'appellante contesta la statuizione di prime cure laddove ha riscontrato usura sopravvenuta, evidenziando che “anche laddove dovesse ritenersi corretta (…) la statuizione secondo cui la avrebbe applicato ad una CP_2
determinata rata interessi di mora ad un tasso che, ricalcolato a quella data, risultava superiore alla soglia usura, in ogni caso tale circostanza avrebbe dovuto essere ritenuta irrilevante, atteso che il tasso nominale di mora pattuito, alla stipula, non era usurario” (ancora così l'appello, pag. 10).
Tali doglianze sono fondate. Come noto, l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della CA d'IT di cui alla legge n. 108/96.
Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art.
644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione.
Il meccanismo di rilevazione dell'usura, descritto all'art. 2 L. n. 108/96 -“Il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Ministro del tesoro, sentiti la CA d 'IT e l 'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio italiano dei cambi e dalla CA d 'IT ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la
CA d 'IT e l 'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale … Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” - è stato poi parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett.
d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, sì che attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”, innovazione che comunque non rileva per il caso di specie (ove si verte su contratto di mutuo del 2009). Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II
c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia. Il primo, infatti, rappresenta il corrispettivo del prestito, mentre il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento. Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., la non debenza solo degli interessi moratori.
Su questi aspetti, è da richiamare l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/09/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermato appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
Ancora il Supremo Collegio ha di recente ribadito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese (…) che (…) risultino collegate alla concessione del credito”
(Cassazione civile, sez. II, ordinanza 24/10/2023 n. 29501).
In tema di usura sopravvenuta, invece, in sede di legittimità, è stato precisato che
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile sez. III ordinanza 17/8/2023 n. 24743).
Tanto esposto, nel caso di specie, l'importo di € 44,86, addebitato agli appellati a causa dell'inadempimento degli stessi, non risultando collegato alla concessione del credito, non rileva in alcun modo ai fini della verifica di usurarietà del tasso di mora, come correttamente sostenuto dalla CA. Segnatamente, sono state addebitate agli appellati le spese per RID impagati (pari ad € 10,32), per sollecito interno (pari ad € 20) e per il recupero dei crediti scaduti (pari ad € 14,54), voci espressamente previste dai documenti di sintesi relativi al contratto di mutuo e certamente non “correlate” alla erogazione del credito: nel senso che non è al pagamento di esse che si subordinava o comunque collegava l'esecuzione del contratto di finanziamento.
Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge in ogni caso che il tasso di mora applicato è del 4,73% e, pertanto, non supera la soglia usura del 6,69%. Il
CTU, inoltre, ha espressamente affermato che “Non emergono superamenti del tasso soglia né con riferimento al tasso corrispettivo né con riferimento al tasso di mora, autonomamente considerati” (cfr. p. 19 dell'elaborato del consulente nominato in prime cure).
Deve pure evidenziarsi che la soglia usura indicata dal consulente risulta essere la medesima sia per la verifica della usurarietà del tasso corrispettivo sia per quella relativa al tasso di mora (v. p. 19, relazione CTU): in questo modo, tuttavia, non è stato considerato che il contratto di mutuo è successivo alla emanazione del D.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 25 marzo 2003, che prevede l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa con la maggiorazione del 2,1%, ipotesi che viene espressamente evocata dalla richiamata statuizione delle Sezioni Unite del 2020, per cui il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza.
Ne deriva che era ed è da escludere che siano stati convenuti, e comunque applicati, tassi usurari: di conseguenza, la pretesa attorea andava e va disattesa, e nulla risulta dovuto dalla mutuante a titolo restitutorio nei confronti degli attori- appellati.
Alla luce delle considerazioni svolte, il gravame risulta fondato e deve essere accolto, con, in riforma della impugnata statuizione, il rigetto di tutte le pretese attoree.
Quanto alle spese di lite del complessivo giudizio (primo e secondo grado, dovendosi riformare la sentenza di prime cure sul punto), l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza degli attori e ora appellati , CP_1 [...]
, e , e perciò di porle a carico di costoro Pt_2 Parte_3 Parte_4
per entrambi i giudizi, con la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 9/8/2019, avverso la sentenza n. 528/2019 resa dal Tribunale di
Palermo il 30/1/2019, e in riforma di detta sentenza: rigetta le domande proposte da , , e CP_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti da Parte_4 Parte_1
condanna , , e al CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 pagamento in favore di delle spese del primo grado Parte_1
del giudizio, liquidate in € 3.600,00, per compensi, oltre rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Condanna , , e al CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in € 2.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 13 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9