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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2076/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2076 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rapp.ti e difesi dall'avv. Cosimo Parte_1
Pio Di Benedetto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ad Eboli alla via
Salerno n. 5 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
Controparte_1
[...]
– (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
[...] P.IVA_1
Bambino con studio a Piazza Amendola, 17 – 84091 Battipaglia (SA) giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA NONCHE'
con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 (già Via Controparte_2
Alessandro Pestalozza n. 12/14), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_2
dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo (C.F. CP_3 [...]
pec: – mail: - C.F._1 Email_1 Email_2
per atto del Notar , del 5 settembre 2018, rep.38916, registrato in Persona_1
Milano 4 il 5 settembre 2018 – congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Pasquale
Bambino (c.f. ), e elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
dell'avv. Bruno Cirillo in 84014 Nocera Inferiore (SA), Via G.B. Vico, n. 22
INTERVENIENTE
E
, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, numero di Controparte_4
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale R.E.A. MI – 1766491, nella persona dell'Amministratore P.IVA_3
Delegato e legale rappresentante, Dott. nato a [...] il 25 novembre CP_3
1974, domiciliato per la presente carica nella sede legale della società (all.1), in qualità
di mandataria della con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni Controparte_2
n. 2 (già Via Alessandro Pestalozza n. 12/14), C.F. e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , per atto del Notaio P.IVA_2
Rep. n. 1580/940, registrato a Milano DP II, il 31 maggio 2022 al n. Persona_2
57449 IT (all.2), dell'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla Controparte_5
(già
[...] Controparte_6
- con sede legale in Piazza A. de Curtis
[...] 1/2- 84091 Battipaglia (SA), cod. fisc. e Partita Iva n. e numero P.IVA_1
d'iscrizione presso il registro delle imprese di Salerno n. REA 12283), acquistato dalla medesima , in virtù del contratto di cessione ai sensi degli artt 1 e 4 CP_2
della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre
1993, per l'acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco, con effetti economici dal 1° Gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
21/06/2018, Parte Seconda, rappresentata e difesa, per atto del Notaio Persona_2
Rep. n. 1008/587, registrato a Milano DP II, il 17 febbraio 2022 al n. 14954 IT dall'Avv. Bruno Cirillo (C.F. – CodiceFiscale_1
INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che l'estratto di conto corrente certificato ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 1.9.1993
n. 385 è sufficiente per l'emanazione dell'ingiunzione.
L'art. 50 del T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca: “La
Banca d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido”. Tale efficacia viene meno nel giudizio di eventuale opposizione al monitorio così
ottenuto per la qual cosa la deve integrare la propria documentazione al fine di CP_1
dare prova del proprio credito azionato in monitorio in ossequio all'art. 2697 c.c.
(Onere della prova).
Quindi in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, com'è noto, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena - - la banca opposta ha prodotto in atti gli estratti conto analitici integrali (scalare/capitale) relativi all'intera durata del rapporto i quali fanno piena prova non solo nei confronti del correntista (debitore principale) ma anche nei confronti del fideiussore.
La banca ha dimostrato quindi gli elementi costitutivi del proprio credito.
Nessuna contestazione specifica è stata mossa dall'opponente sia all'atto del deposito cartaceo che all'atto del deposito digitale di tale documentazione. (art. 115 c.p.c. e art. 1832 c.c.).
La mediazione è stata svolta ed ha avuto esito negativo ed il verbale è stato prodotto in data 15.3.2016/21.3.2016 per la qual cosa è diventata superflua l'ulteriore richiesta poi non ottemperata dalla cessionaria originaria.
Il verbale negativo è agli atti di causa. Il conto corrente qui in discussione è stato aperto il 29.5.2000 ed è quindi successivo alla deliberazione CICR del 9.2.2000 come pure il contratto di apertura di credito che addirittura è del 14.3.2006 (primo contratto), del 6.8.2007 (secondo contratto) e
8.9.2009 (terzo ed ultimo contratto).
Tutti i contratti sono stati stipulati per scritto ed ogni clausola è conforme all'art. 120
del TUB vigente all'epoca di loro sottoscrizione.
Sia gli interessi passivi che quelli attivi sono previsti a liquidazione trimestrale con reciprocità e così pure la c.m.s. pattuita in contratto.
La banca ha fornito la prova del tasso applicato al rapporto e di tutte le condizioni che lo hanno regolato dal suo inizio alla sua chiusura con la produzione degli estratti conto scalare/capitale sin dalla costituzione in giudizio de quo oltre che con i contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito.
Il debitore principale (correntista) non ha mai contestato tale produzione per la qual cosa egli è decaduto stante anche la genericità dell'atto di citazione oppositivo che non ha indicato alcuna partita impugnata e, quindi, anch'essa preclusa ex art. 1832 c.c.,
restando proponibili esclusivamente impugnazioni relative ad errori di scritturazione o di calcolo che nel presente caso non sono state neanche avanzate.
Tale decadenza verificatasi rispetto al debitore principale rende le risultanze degli estratti conto vincolanti anche per il fideiussore.
Avendo la prodotto, sin dalla costituzione in giudizio oppositivo, gli estratti CP_1
conto integrali del conto corrente in contestazione, rispetto ai quali nessuna osservazione specifica è stata mossa, ha assolto il proprio onere probatorio sul punto,
in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., dimostrando la propria pretesa creditoria. La che pure nulla poteva fare sul punto, essendo fideiubente con contratto Pt_1
autonomo di garanzia, neanche vi ha provveduto, per cui è rimasta soccombente,
avendo la provato i fatti costitutivi del proprio diritto in forza del principio di CP_1
non contestazione (art. 115 c.p.c.) ed anche del disposto dell'art. 1832 c.c.
La ha seguito la posizione del correntista dimenticando però che la garanzia Pt_1
rilasciata è una fideiussione bancaria del tipo omnibus con limitazione di importo in ossequio alla legge sulla trasparenza bancaria che ha modificato il dettato normativo dell'art. 1938 c.c. nel senso che (art. 1938 c.c. – L. 17.02.1992 n. 154, art. 10 pubblicata in G.U. 24.02.1992 n. 45) che contiene tutta una ulteriore serie di deroghe alla disciplina codicistica in tema di fideiussione, tra le quali spiccano le deroghe al principio di accessorietà, la clausola di sopravvivenza e quella a semplice richiesta.
In ordine all'eccezione di improcedibilità sollevata da parti opponenti per presunta violazione di obbligo di mediazione, la stessa è infondata sia perché la mediazione è
stata svolta ed è stata di esito negativo, sia anche perché, e ciò limitatamente alla fideiubente, signora la stessa non è necessaria per il giudizio oppositivo del Pt_1
fideiussore.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 108/2015;
condanna e a pagare in solido le spese Parte_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 150,00 per spese, ed il
residuo per onorario, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva
e CPA.
Salerno, 14 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2076 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rapp.ti e difesi dall'avv. Cosimo Parte_1
Pio Di Benedetto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ad Eboli alla via
Salerno n. 5 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
Controparte_1
[...]
– (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
[...] P.IVA_1
Bambino con studio a Piazza Amendola, 17 – 84091 Battipaglia (SA) giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA NONCHE'
con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 (già Via Controparte_2
Alessandro Pestalozza n. 12/14), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_2
dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo (C.F. CP_3 [...]
pec: – mail: - C.F._1 Email_1 Email_2
per atto del Notar , del 5 settembre 2018, rep.38916, registrato in Persona_1
Milano 4 il 5 settembre 2018 – congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Pasquale
Bambino (c.f. ), e elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
dell'avv. Bruno Cirillo in 84014 Nocera Inferiore (SA), Via G.B. Vico, n. 22
INTERVENIENTE
E
, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, numero di Controparte_4
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale R.E.A. MI – 1766491, nella persona dell'Amministratore P.IVA_3
Delegato e legale rappresentante, Dott. nato a [...] il 25 novembre CP_3
1974, domiciliato per la presente carica nella sede legale della società (all.1), in qualità
di mandataria della con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni Controparte_2
n. 2 (già Via Alessandro Pestalozza n. 12/14), C.F. e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , per atto del Notaio P.IVA_2
Rep. n. 1580/940, registrato a Milano DP II, il 31 maggio 2022 al n. Persona_2
57449 IT (all.2), dell'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla Controparte_5
(già
[...] Controparte_6
- con sede legale in Piazza A. de Curtis
[...] 1/2- 84091 Battipaglia (SA), cod. fisc. e Partita Iva n. e numero P.IVA_1
d'iscrizione presso il registro delle imprese di Salerno n. REA 12283), acquistato dalla medesima , in virtù del contratto di cessione ai sensi degli artt 1 e 4 CP_2
della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. N. 385 del 1° settembre
1993, per l'acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco, con effetti economici dal 1° Gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
21/06/2018, Parte Seconda, rappresentata e difesa, per atto del Notaio Persona_2
Rep. n. 1008/587, registrato a Milano DP II, il 17 febbraio 2022 al n. 14954 IT dall'Avv. Bruno Cirillo (C.F. – CodiceFiscale_1
INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che l'estratto di conto corrente certificato ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 1.9.1993
n. 385 è sufficiente per l'emanazione dell'ingiunzione.
L'art. 50 del T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca: “La
Banca d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido”. Tale efficacia viene meno nel giudizio di eventuale opposizione al monitorio così
ottenuto per la qual cosa la deve integrare la propria documentazione al fine di CP_1
dare prova del proprio credito azionato in monitorio in ossequio all'art. 2697 c.c.
(Onere della prova).
Quindi in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, com'è noto, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena - - la banca opposta ha prodotto in atti gli estratti conto analitici integrali (scalare/capitale) relativi all'intera durata del rapporto i quali fanno piena prova non solo nei confronti del correntista (debitore principale) ma anche nei confronti del fideiussore.
La banca ha dimostrato quindi gli elementi costitutivi del proprio credito.
Nessuna contestazione specifica è stata mossa dall'opponente sia all'atto del deposito cartaceo che all'atto del deposito digitale di tale documentazione. (art. 115 c.p.c. e art. 1832 c.c.).
La mediazione è stata svolta ed ha avuto esito negativo ed il verbale è stato prodotto in data 15.3.2016/21.3.2016 per la qual cosa è diventata superflua l'ulteriore richiesta poi non ottemperata dalla cessionaria originaria.
Il verbale negativo è agli atti di causa. Il conto corrente qui in discussione è stato aperto il 29.5.2000 ed è quindi successivo alla deliberazione CICR del 9.2.2000 come pure il contratto di apertura di credito che addirittura è del 14.3.2006 (primo contratto), del 6.8.2007 (secondo contratto) e
8.9.2009 (terzo ed ultimo contratto).
Tutti i contratti sono stati stipulati per scritto ed ogni clausola è conforme all'art. 120
del TUB vigente all'epoca di loro sottoscrizione.
Sia gli interessi passivi che quelli attivi sono previsti a liquidazione trimestrale con reciprocità e così pure la c.m.s. pattuita in contratto.
La banca ha fornito la prova del tasso applicato al rapporto e di tutte le condizioni che lo hanno regolato dal suo inizio alla sua chiusura con la produzione degli estratti conto scalare/capitale sin dalla costituzione in giudizio de quo oltre che con i contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito.
Il debitore principale (correntista) non ha mai contestato tale produzione per la qual cosa egli è decaduto stante anche la genericità dell'atto di citazione oppositivo che non ha indicato alcuna partita impugnata e, quindi, anch'essa preclusa ex art. 1832 c.c.,
restando proponibili esclusivamente impugnazioni relative ad errori di scritturazione o di calcolo che nel presente caso non sono state neanche avanzate.
Tale decadenza verificatasi rispetto al debitore principale rende le risultanze degli estratti conto vincolanti anche per il fideiussore.
Avendo la prodotto, sin dalla costituzione in giudizio oppositivo, gli estratti CP_1
conto integrali del conto corrente in contestazione, rispetto ai quali nessuna osservazione specifica è stata mossa, ha assolto il proprio onere probatorio sul punto,
in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., dimostrando la propria pretesa creditoria. La che pure nulla poteva fare sul punto, essendo fideiubente con contratto Pt_1
autonomo di garanzia, neanche vi ha provveduto, per cui è rimasta soccombente,
avendo la provato i fatti costitutivi del proprio diritto in forza del principio di CP_1
non contestazione (art. 115 c.p.c.) ed anche del disposto dell'art. 1832 c.c.
La ha seguito la posizione del correntista dimenticando però che la garanzia Pt_1
rilasciata è una fideiussione bancaria del tipo omnibus con limitazione di importo in ossequio alla legge sulla trasparenza bancaria che ha modificato il dettato normativo dell'art. 1938 c.c. nel senso che (art. 1938 c.c. – L. 17.02.1992 n. 154, art. 10 pubblicata in G.U. 24.02.1992 n. 45) che contiene tutta una ulteriore serie di deroghe alla disciplina codicistica in tema di fideiussione, tra le quali spiccano le deroghe al principio di accessorietà, la clausola di sopravvivenza e quella a semplice richiesta.
In ordine all'eccezione di improcedibilità sollevata da parti opponenti per presunta violazione di obbligo di mediazione, la stessa è infondata sia perché la mediazione è
stata svolta ed è stata di esito negativo, sia anche perché, e ciò limitatamente alla fideiubente, signora la stessa non è necessaria per il giudizio oppositivo del Pt_1
fideiussore.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 108/2015;
condanna e a pagare in solido le spese Parte_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 150,00 per spese, ed il
residuo per onorario, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva
e CPA.
Salerno, 14 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio