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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12167 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 69586/2022 posta in deliberazione il giorno 03/04/2025
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. TERRA BERARDINO (C.F. C.F._2
) giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio del difensore in Via Trento n.4, Avezzano;
ATTORI
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CARNEVALI GIORGIO
(C.F. giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso C.F._4
lo studio del difensore in Roma Viale Bruno Buozzi n. 19;
CONVENUTA
E
) Controparte_2 P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione del 18.11.2022 e hanno citato Parte_1 Parte_3
in giudizio la deducendo: CP_1
- che in data 03.01.2018, verso le ore 07.40, era alla guida del Parte_3
veicolo LA RA targato CG974PE di proprietà di mentre Parte_1
transitava lungo la Via Nazionale Tiburtina, in direzione Roma (Comune di
Arsoli), giunto in prossimità di una curva al Km.58.55 aveva perso il controllo del veicolo che era fuoriuscito di strada ribaltandosi;
- che la perdita di controllo era stata cagionata dal: “manto stradale ghiacciato non rimosso né segnalato e privo di manutenzione per assenza di sale”;
- che -a causa del sinistro- il veicolo di proprietà della signora Parte_1
aveva dovuto essere rottamato attesa l'antieconomicità della riparazione dei danni riportati e aveva riportato gravi lesioni fisiche alla mano sinistra Parte_3
ossia: “trauma da schiacciamento mano sinistra, FLC della regione volare delle dita. Amputazione traumatica della falange distale e frattura prossimale della stessa falange del III raggio, fratture del II e IV falange distale composte”;
- che -in particolare- aveva riportato: “una invalidità permanente pari al 7% ma a partire dal 40% e, quindi, dal 41 al 47%. Infatti, dall'anamnestico remoto si evince un pregresso traumatismo a carico della mano sinistra dell'attore Pt_3
con lesività/menomazioni in parte direttamente riconducibili all'evento
[...]
traumatico per cui è giudizio ed in parte riconducibili a malpractice sanitaria ed accertata con sentenza n.213/2020 del Tribunale Civile di Avezzano (…) trattate chirurgicamente”;
- che il medesimo attore aveva anche subito un: “danno morale soggettivo per
l'ingiusto turbamento del suo stato d'animo e ciò stante anche la rilevanza delle lesioni subite e l'enorme impatto emotivo che la dinamica del sinistro ha avuto sulla sua persona”; - che il sinistro era imputabile alla convenuta: “quale proprietario e possessore e/o comunque, custode , di fatto e di diritto, del luogo del sinistro e preposto alla sua manutenzione” che non aveva: “provveduto a rimuovere e/o a far rimuovere il ghiaccio presente sulla carreggiata, né a segnalarlo e/o a farlo segnalare agli utenti della strada, né a prevenirne e/o a farne prevenire la sua formazione e quindi, con evidente difetto di manutenzione del luogo del sinistro anche per assenza di sale sulla carreggiata”
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare: -che in data 03.01.2018, verso le ore 07.40 circa, mentre il signor di cui sopra trovavasi alla Parte_3
guida del veicolo LA RA targato CG974PE di proprietà della signora
[...]
di cui sopra e transitava in tenimento del lungo la Via Parte_1 Controparte_3
Nazionale Tiburtina, in direzione Roma, giunto in prossimità di una curva al
Km.58.55, a causa del manto stradale ghiacciato non rimosso né segnalato e privo di manutenzione per assenza di sale sulla carreggiata perdeva il controllo del detto veicolo che usciva fuori strada unitamente al conducente e ribaltandosi e come da dinamica anche ricostruita dai Carabineri – Compagnia di Subiaco nella relazione di incidente stradale redatta ed in atti;
-che a causa del sinistro per cui è giudizio gli attori riportavano tutti i danni ingiusti come descritti e quantificati nella narrativa del presente atto di citazione;
-che il sinistro si verificava, ex artt.2051 c.c. e/o in via subordinata ex 2043 cc., per fatto e colpa della società convenuta perché - quale proprietario e possessore e/o comunque, custode , di fatto e di diritto, del luogo del sinistro e preposto alla sua manutenzione - con colpa non ha provveduto a rimuovere
e/o a far rimuovere il ghiaccio presente sulla carreggiata, né a segnalarlo e/o a farlo segnalare agli utenti della strada, né a prevenirne e/o a farne prevenire la sua formazione e quindi, con evidente difetto di manutenzione del luogo del sinistro anche per assenza di sale sulla carreggiata;
-per l'effetto, condannare la convenuta
in persona del suo Controparte_4
legale rappresentate pro tempore e con sede legale in Roma alla Via del Pescaccio n.96/98, P.iva : al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per le P.IVA_1
causali di cui sopra ed in loro favore e come sopra specificati, danni questi che il
Giudicante riterrà sussistenti e quantificherà in termini monetari come di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno riconosciute dal Giudice in corso di causa ed anche a seguito di CTU medico-legale ed anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra che si dichiara procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_1
- la carenza di legittimazione passiva perchè: “con contratto di appalto del
26.07.2017 Rep. 70574 rac. 24076 (doc.1) ha trasferito gli oneri di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul tratto, compresi gli oneri di sorveglianza giornaliera e spargimento sale, alla società in Controparte_2
qualità di capogruppo dell'ATI costituito dalla stessa e dalla società
[...]
che, al momento dell'evento, risultava l'unico effettivo custode in Parte_4
grado di monitorare il tratto e di intervenire alla rimozione di qualsivoglia insidia presente sulla carreggiata”;
- l'interruzione del nesso causale fra la condotta e il danno in quanto -come dichiarato dall'attore nell'immediatezza del sinistro- la lesione alla mano era stata procurata nel tentativo di uscire dall'autovettura una volta che la macchina aveva raggiunto la posizione di quiete (“Considerato lo stato del parabrezza descritto dall'attore, che suggeriva di non entravi in contatto per nessun motivo, lo stesso ben avrebbe potuto attendere i soccorsi per farsi estrarre dal mezzo, soprattutto dopo aver appurato lo stato del vetro dal quale intendeva fuoriuscire”);
- “incertezza sull'ammontare del danno riconducibile all'evento in oggetto rispetto a quello di cui al precedente intervento sanitario malriuscito, circostanza che andrà debitamente comprovata da parte attrice”; - L'onere in capo a parte attrice di provare: “il fatto storico, la relativa dinamica, la sussistenza di un pericolo occulto, insidia e trabocchetto, nonché di aver tenuto una condotta vigile e diligente adottando tutte le possibili cautele al fine di evitare il danno”;
- Ad ogni modo, che sui luoghi era: “installata regolare e ben visibile segnaletica attestante il pericolo di formazioni ghiacciate circostanza che avrebbe dovuto indurlo a moderare la velocità, o quanto meno ad adeguare la condotta di guida, soprattutto prima di attraversare una curva in forte pendenza e a visuale cieca”, inoltre: “il tratto in questione si presenta in forte discesa e gravato da numerose curve (nel caso de quo addirittura a visuale cieca), elementi che diminuendo la manovrabilità del mezzo suggerivano di moderare ulteriormente l'andatura”; “Il fatto, inoltre, si sarebbe verificato alle ore 07:40 del 03.01.2018, ovvero in pieno inverno, alle prime luci del mattino e peraltro in contesto extraurbano, ulteriori circostanze che rendono probabile, e quindi prevedibile, il possibile verificarsi di fenomeni ghiacciati”;
- L'insussistenza di responsabilità anche perché: “La società delegata alla sorveglianza e allo spargimento del sale sul tratto in questione, Controparte_2
per il tramite dei suoi delegati ha avviato la ricognizione giornaliera alle
[...]
ore 07:00 del 18.01.2018 cominciando a spargere il sale (in tutto n.3 QL) a partire dal km 65,000 sino al km 58,000 (…) Al momento della chiamata da parte delle forze dell'ordine, i delegati che stavano spargendo il sale si trovavano a 600 mt dal luogo di evento e, allertati del fatto, cessavano lo spargimento progressivo, omettendolo appunto per i restanti 600 mt, per recarsi subito sul luogo al fine di metterlo in sicurezza”;
- L'eccessività del quantum richiesto quale risarcimento del danno biologico e l'insussistenza del danno morale
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: preliminarmente differire
l'udienza di prima comparizione autorizzando la scrivente difesa a chiamare in causa la società ( ), con sede in Artena via Trieste n.11; Controparte_2 P.IVA_2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_1
ai danni della società e, per l'effetto, condannare quest'ultima a Controparte_2
manlevare la prima nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
accertare e dichiarare l'assenza di nesso di causalità tra il lamentato evento e le lesioni oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
accertare
e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta del danneggiato e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
accertare
e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento al caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via gradata accertare
e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato, non dovuto e basato su presupposti del tutto errati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Con ordinanze del 11.05.2023 è stata autorizzata la chiamata in causa di
[...]
quale società contrattualmente tenuta alla manutenzione della strada in CP_2
questione. La notifica della citazione è stata effettuata a mezzo pec il 03.02.2023 in vista dell'udienza del 10.05.2025. La chiamata in causa non si è costituita malgrado la regolarità e tempestività della citazione di tal che occorre dichiararne la contumacia.
Nel corso del procedimento sono state assunte le seguenti prove.
La prova testimoniale di la quale ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“1)Vero /o non è vero che in data 03.01.2018, verso le ore 07.40 circa, mentre l'attore
trovavasi alla guida del veicolo LA RA targato CG974PE e Parte_3
transitava in tenimento del Comune di Arsoli lungo la Via Nazionale Tiburtina Valeria
n.5, in direzione Roma, giunto in prossimità di una curva al Km.58.55, detto veicolo usciva fuori strada unitamente al suo conducente e ribaltandosi e come anche da riproduzione fotografica allegata alla relazione di incidente stradale redatta dai
Carabinieri – Compagnia di Subiaco (doc.n.1) e che mi viene mostrata dal procuratore di parte attrice dal suo fascicolo di parte telematico;
“In quelle circostanze di tempo
e di luogo stavo percorrendo alla guida della mia macchina la strada statale che va da Carsoli a Roma per recarmi al lavoro quando ho assistito all'incidente per cui è causa. Ho visto la macchina dell'attore sbandare senza un apparente motivo in quanto andava molto piano. Ho visto che la macchina era come se stesse pattinando, dopodichè il veicolo si è ribaltato finendo fuori strada. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi”. 2)Vero /o non è vero che il veicolo di cui al capitolo n.1 di cui sopra usciva di strada e si ribaltava a causa della presenza di ghiaccio presente sulla carreggiata della Via Nazionale Tiburtina Valeria n.5”;“E' vero. Preciso che io mi sono fermata e scendendo dalla macchina ho notato che non riuscivo a camminare per la presenza di ghiaccio sulla strada che era trasparente.
Tanto che io scivolavo”. 3)Vero/o non è vero che il luogo di verificazione del sinistro per cui è giudizio è quello che riconosco nelle riproduzioni fotografiche allegate alla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri – Compagnia di Subiaco (doc.1)
e che mi vengono mostrate dal procuratore di parte attrice dal suo fascicolo di parte telematico;
“Confermo”; 4) Vero/o non è vero che al verificarsi del sinistro per cui è giudizio sulla carreggiata della Via Nazionale Tiburtina Valeria n.5 era presente ghiaccio;
“E' vero, ho già risposto” 5) Vero/o non è vero che al verificarsi del sinistro per cui è giudizio sulla carreggiata della Via Nazionale Tiburtina Valeria n.5 era presente sale;
“Io non ho visto il sale”; 6) Vero/o non è vero che il documento del
21.04.2022 che mi viene mostrato dal procuratore di parte attrice (doc.n.2) al suo fascicolo di parte telematico è stato da me sottoscritto e tutti i dati e le circostanze ivi riportati rispondono a verità; “Confermo che il documento che mi viene mostrato è stato da me sottoscritto e confermo la dichiarazione ivi riportata”. A d.r.: Ricordo che andava molto piano ma non so dire a quale velocità. A d.r.: Ricordo che non era molto buio trattandosi delle ore 7,40 circa. Ricordo anche che era sereno.”.
Interrogatorio formale di il quale ha dichiarato quanto segue: “Cap. A: Parte_3
Vero che Lei, alla data del sinistro, era consapevole che alle ore 07:40 del 03.01.2028 sulla strada che stava percorrendo potevano essere presenti delle formazioni di ghiaccio;
Non è vero;
voglio precisare che era il 2018;Cap. B: Vero che prima del punto in cui si verificava il ribaltamento è installata segnaletica attestante il pericolo di formazioni ghiacciate, come da verbale di sopralluogo che mi si mostra (previa esibizione del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione). Non è vero;
Cap
C: Vero che Lei, prima che si verificasse il ribaltamento, aveva visionato la suddetta segnaletica attestante il pericolo di formazioni ghiacciate. Non è vero;
Cap. D: Vero che Lei, nonostante avesse visionato la suddetta segnaletica, proseguiva la marcia alla stessa velocità tenuta prima di aver attraversato tale cartellonistica. Non è vero;
Cap.
E: Vero che la perdita della falange distale della sua mano sinistra, avvenuta nell'immediatezza dell'evento, si è verificata solo quando lei poggiava le mani sul parabrezza frantumato con il veicolo già in posizione statica. Non è vero”.
Nel corso del giudizio è stata altresì esperita consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore. In particolare, il consulente ha accertato quanto segue: “In data 03.01.2018 il signor riportava trauma da schiacciamento mano sinistra, Pt_3
ferita lacero contusa della regione volare delle dita. Amputazione traumatica della falange distale e frattura prossimale della stessa falange del III raggio. Fratture composte delle falangi distali del II e IV dito. (…) Pertanto il danno attuale ha interessato il medesimo distretto anatomico, già valutato in un precedente procedimento civile nell'ambito del quale fu redatta CTU dai dottori e C. Persona_1
, nel 2018, i quali all'epoca, riscontravano obiettivamente:" Mano sinistra Per_2
in destrimane: alterazione del profilo anatomico;
anchilosi in semiflessione della interalangea del I dito. Atteggiamento in lieve flessione del II e III dito. Presenza di esito cicatriziale curvilineo che dalla superficie dorsale del I dito diparte sino alla faccia volare del polso. A carico del II dito, alla mobilizzazione attiva, si apprezza deficit flessorio a carico della MF, della IFP e della IFD. A carico del III dito si apprezza deficit flessorio attivo a carico della MF e della IFP. Chiusura a pugno incompleta. Grave deficit della formazione della pinza tra il I e le altre dita. Discreto deficit di forza nella stretta". L'esame obiettivo attuale, non contestato dalle parti, risulta quasi sovrapponibile dal punto di vista funzionale. I baremes in uso valutano la perdita della falange ungueale del medio nella misura del 2% (a sinistra ) e del 3%
( a destra). Valutando anche gli esiti delle fratture composte a carico delle falangi distali del II e IV dito e della falange e la frattura prossimale della III falange si ritiene che il danno complessivo sia valutabile nella misura del 4%. . In Medicina legale sono
“coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi;
sono invece “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. Nel caso in esame l'obiettività funzionale rilevata in sede di operazioni peritali non ha rilevato grosse variazione rispetto a quella rilevata nel 2018 pertanto si ritiene che tale menomazione, pur afferendo al medesimo distretto, non abbia modificato la parte funzionale della mano in quanto l'amputazione della falange ungueale del terzo dito non aggrava il deficit della pinza, già presente all'epoca per la mancanza funzionale del I dito. Coesiste tuttavia, un aggravamento funzionale della mano sinistra, sia pure modesto, con l'aggiunta di una menomazione anatomica rappresentata dalla amputazione della falange ungueale del III dito la quale concretizza anche una riduzione della efficienza estetica. Pertanto, sulla menomazione preesistente, l'attuale menomazione coesiste e concorrere funzionalmente in modo esiguo. Alla luce di quanto detto si ritiene di poter valutare tale danno attuale nella misura del 5%, comprensivo del danno estetico. Per quanto attiene alla durata della invalidità temporanea, il signor è stato sottoposto a medicazioni fino al 19.02. Pt_3
pertanto, per quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene di esprimere il seguente consuntivo medico legale - Invalidità temporanea assoluta: giorni 20 - Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30 - Invalidità permanente: 5 % della totale
(danno biologico) - Spese mediche non documentate. Non ricorrono gli estremi medico-legali di cui ai rimanenti quesiti” (ctu a firma dott.ssa Persona_3
depositata il 12.06.2024).
2. Eccezioni preliminari
Quanto alla legittimazione passiva in capo ad si osserva CP_1
preliminarmente che la custodia a cui fa riferimento l'art. 2051 non va intesa in senso contrattuale, bensì come effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (ex multis: Cassazione civile, Sez. 2, 17/06/2013 n. 15096). In altre parole, la qualità di custode prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi, per contro, che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
Va poi richiamato l'indirizzo interpretativo -già fatto proprio dall'intestato ufficio- secondo cui: “in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi.” (Tribunale Roma, Sez. XIII,
Sentenza, 25/05/2023, n. 8202, www.dejure.it). Nello stesso senso: “l'affidamento in appalto del servizio manutentivo delle strade comunali non esclude la piena legittimazione passiva del soggetto committente. Infatti, ciò accade solo nel caso in cui il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario” (Tribunale Roma sez. XIII,
06/03/2024, n. 4213, www.dejure.it).
Si evidenzia che tali principi risultano applicabili anche al caso in questione in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (ma anche ai sensi dell'art. 14 CdS) la posizione del proprietario della strada è del tutto equiparata a quella del suo gestore.
Ai sensi dell'art. 822 comma 2 c.c., infatti, le strade e le autostrade appartengono allo
Stato ovvero a un ente territoriale (art. 824 comma 1 c.c.) e sono ricomprese, quindi, nel demanio accidentale. Sennonché, in considerazione della nozione sostanzialistica accolta dalla giurisprudenza con riferimento alla nozione di custodia nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ai fini della sua applicazione, non conta il titolo di proprietà bene, ma l'effettivo potere di controllo sullo stesso. Sicché l'affidamento in gestione delle strade a enti quali, a titolo esemplificativo, l'Anas, determina il completo trasferimento del potere di custodia sulla strada stessa in capo a tale soggetto e con esso il trasferimento della responsabilità che deriva dall'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, è l'ente al quale è stata affidata la gestione della strada, sicché CP_1
ad essa possono essere applicati gli stessi principi pronunciati con riferimento al proprietario della stessa.
Peraltro, non contesta la qualità di custode della strada, ma deduce il CP_1
trasferimento della responsabilità alla chiamata in causa in virtù di contratto di appalto del 4 agosto 2017 che prevede, quale oggetto, quanto segue: “L'appalto, da realizzarsi sulle SS.RR. indicate in epigrafe con le relative chilometriche, e loro pertinenze
(rampe, svincoli, complanari etc.), si compone delle seguenti prestazioni: 1) Servizi:
Sorveglianza stradale e Reperibilità h24, per come definite e disciplinate dall'art. 3 del 'Disciplinare di gara' ed all'art. 43 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme
Generali'; Pronto intervento h24, per come definito e disciplinato dall'art. 4 del
'Disciplinare di gara' e dall'art. 44 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme
Generali'; Sgombero neve e spargimento sale, per come definito e disciplinato dall'art. 5 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 59 del 'Capitolato Speciale d'Appalto
– Norme Generali'; Pulizia e bonifica delle pertinenze stradali, per come definita e disciplinata dall'art. 6 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 60 del 'Capitolato Speciale
d'Appalto – Norme Generali'. 2) Lavori di manutenzione ordinaria, elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'art. 2 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 48 del
'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali', per come definiti e disciplinati dagli artt. 49–58 e 61 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali', nonché dai 'Capitolati d'Appalto – Norme tecniche'. Costituisce oggetto dell'appalto, altresì,
l'allestimento, nelle località indicate nella tabella di cui all'art. 2 del 'Disciplinare di gara', di n. 2 aree logistiche, opportunamente recintate e videosorvegliate, predisposte, immediatamente dopo la consegna dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 2 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 14 del 'Capitolato Speciale d'Appalto
– Norme Generali', e fatto salvo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'ATI in sede di gara. L'Appaltatore accetta di eseguire le predette prestazioni per come descritte nella documentazione di gara (comprendente: bando di gara;
disciplinare di gara;
capitolato speciale – norme generali;
n. 6 capitolati speciali – norme tecniche;
elenco dei prezzi unitari po ...sto a base di gara), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e ritenere esplicativa ai fini della realizzazione, a regola d'arte, dell'appalto in epigrafe. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a porre in essere, nell'esercizio delle attività oggetto del presente atto, tutte le migliorie proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che si allega al presente atto ed a rispettare scrupolosamente il 'Piano di Sicurezza e Coordinamento', fornito da L'ATI si CP_1
obbliga all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente atto ed a tutti gli atti richiamati e/o allegati. L'Appaltatore, inoltre, sottoscrivendo il presente atto, accetta espressamente le seguenti condizioni, di cui all'art.
7.13 del 'Disciplinare di gara' e dell'art.
3.12 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali': è possibile che alcuni tipi di lavori descritti nei 'Capitolati d'Appalto – Norme tecniche' non siano commissionati o che siano richiesti, ai sensi di legge, altri tipi di lavorazioni non elencate nei predetti Capitolati;
non è possibile conoscere preventivamente
l'esatta quantità e l'esatta ubicazione dei singoli interventi da eseguire;
i singoli interventi di manutenzione ordinaria, non ascrivibili a servizi di pronto intervento h24, sono commissionati con appositi ordini di servizio.” (cfr. art. 2 doc. 1 fasc. convenuta).
La convenuta sostiene che, attraverso il contratto di appalto in questione, avrebbe perso la disponibilità del bene che sarebbe stata interamente attribuita all'azienda appaltatrice
Controparte_2
Tale conclusione non appare condivisibile in quanto, alla luce dei principi indicati, i contratti di appalto come quelli in oggetto non determinano un completo trasferimento della custodia del bene. L'appaltatore, infatti, assume le vesti di incaricato del proprietario o dell'ente gestore della strada, il quale rimane responsabile verso terzi dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c. salva la possibilità di rivalersi, nei rapporti interni, sull'appaltatore nel caso in cui questi ne sia responsabile.
Si osserva che il capitolato generale dell'appalto (riportato nello stesso documento del contratto di appalto) è titolato: “servizio di sorveglianza stradale, reperibilità e pronto intervento, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad e vede, quindi, quale gestore della strada in questione. CP_1 CP_1
Peraltro, dalla lettura del capitolato, nella parte in cui si occupa del “trattamento gelo”
(p.49/52), si evince che abbia predeterminato le modalità di svolgimento dello CP_1
spargimento di sale (mezzi e prodotti da utilizzare, giorni e orari degli interventi) nonché previsto la “facoltà di modificare, in aumento o diminuzione, il numero di giornate dei lavori di trattamento preventivo antigelo, in relazione alle effettive condizioni meteo nel limite del 20% dell'importo contrattuale”. Da tutto ciò si evince che abbia mantenuto il controllo nella gestione degli interventi da effettuare sulla CP_1
strada e che il ruolo dell'appaltatrice sia stato solamente quello di incaricato per la realizzazione di tali interventi.
Da ciò consegue la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad CP_1
3. In ordine alla sussistenza della responsabilità del custode
Preliminarmente si osserva che, in base all'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine all'interpretazione della norma in questione, che si discosta evidentemente dall'art. 2043 c.c. in quanto non prevede il dolo o la colpa, si sono sviluppate - principalmente - due tesi tra loro contrapposte.
Secondo l'interpretazione tradizionale l'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, aggravata cioè dall'inversione dell'onere probatorio.
Ciò comporterebbe, per il custode, l'esenzione da responsabilità ogniqualvolta egli sia in grado di dimostrare di aver adottato un comportamento diligente. Siffatta qualificazione è stata progressivamente superata e l'orientamento maggioritario attribuisce alla responsabilità da cose in custodia natura oggettiva (ex multis Cass. Sez. 3, 31/03/2025, n. 8449; Cass. Sez. 3, 08/07/2024, n. 18518; Cass.
Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760). La tesi in questione fa perno sulla lettera dell'art. 2051 c.c. il quale non contiene alcun riferimento al comportamento del danneggiante.
La norma, infatti, nella sua formulazione, prevede esplicitamente quale unica esimente il caso fortuito.
In particolare, appaiono significative e condivisibili le seguenti pronunce della Corte di cassazione: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”. (Cass. Sez. 3, 27/04/2023, n.
11152); “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima)”. (Cass. civile, Sez. III, 08/07/2024, n. 18518).
Quanto alla dimostrazione del nesso di causalità la Corte di cassazione ha chiarito che:
“Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760).
In conseguenza dell'adesione a tale impostazione, gli sforzi degli interpreti si sono concentrati sulla definizione del concetto di caso fortuito. In tal senso appare significativa a condivisibile la seguente pronuncia: “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale
e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento.” (Cass. Sez. 3, 01/12/2022, n. 35429).
Per quanto riguarda la rilevanza del comportamento diligente del custode, invece, la
Corte di cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria.”. (Cass. Sez. 3, 07/09/2023, n. 26142.).
I principi in questione sono stati così declinati nell'ambito dei beni in custodia della
PA e, in particolare, le strade: “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art.
2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)” (Cass. Sez. 3, 11/03/2021, n. 6826).
Quanto al relativo onere probatorio: “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima. (Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; in termini analoghi, con specifico riferimento all'ipotesi di sinistro legato alla presenza di manto stradale ghiacciato:
Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, n.4495 così in massima ufficiale: “A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”).
Nel caso di specie, la dinamica del fatto non è in contestazione con l'unica eccezione delle modalità di verificazione del cd. danno conseguenza accertamento che, però, si pone in un momento logicamente successivo rispetto alla valutazione della sussistenza della responsabilità dei convenuti. L'accertamento effettuato dagli operanti intervenuti nell'immediatezza del luogo del sinistro risulta infatti già da solo sufficiente a dimostrarne la dinamica del sinistro.
Nel verbale si legge infatti: “Al momento dell'incidente la strada era ghiacciata. Al suolo, ghiacciato, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo “a”. Erno però visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo “A”, per una lunghezza di m. 1,00. (...) giova precisare che il manto stradale era ghiacciato e rendeva impraticabile la regolare circolazione e, solo su nostra richiesta, giungeva personale addetto allo spargimento del sale” (doc. 1 fascicolo parte attrici).
Risulta quindi soddisfatto, anche a prescindere dalle risultanze della prova testimoniale che hanno, in ogni caso, confermato la dinamica evidenziata dagli operanti, l'onere probatorio gravante sugli attori.
Quanto alla sussistenza del caso fortuito, il cui onere probatorio grava sul custode del bene, si osserva quanto segue. ha evidenziato che la società delegata alla sorveglianza e allo spargimento del CP_1
sale sul tratto in questione, aveva avviato la ricognizione Controparte_2
giornaliera alle ore 07:00 del 18.01.2018 cominciando a spargere il sale a partire dal km 65,000 sino al km 58,000. Inoltre, ha evidenziato che, al momento della chiamata da parte delle forze dell'ordine, i delegati che stavano spargendo il sale si trovavano a
600 mt dal luogo in cui si è verificato l'evento e, allertati del fatto, si sono recati sul luogo al fine di metterlo in sicurezza. Tali circostanze non trovano adeguata conferma nella documentazione prodotta dalla convenuta la quale si affida, a tal fine, al solo report giornaliero di (doc. 5 parte convenuta). Infatti, da tale documento CP_2
non è possibile ricavare con adeguata certezza quanto dichiarato dalla convenuta in ordine all'orario dell'intervento previsto e al luogo in cui si trovavano gli incaricati allo spargimento del sale al momento del sinistro. Dagli atti risulta, invece, come dichiarato dagli operanti intervenuti sul posto: “che il manto stradale era ghiacciato e rendeva impraticabile la regolare circolazione e, solo su nostra richiesta, giungeva personale addetto allo spargimento del sale”.
Ne consegue che non risulta provato il fatto che il tratto di strada in questione sarebbe stato interessato dallo spargimento del sale in un momento immediatamente successivo al sinistro ma che, anzi, tale intervento è avvenuto solo successivamente alla richiesta effettuata dagli operanti.
Inoltre, anche a prescindere dalla evidenziata carenza probatoria, secondo i principi giuridici sopra richiamati, le circostanze dedotte da non sarebbero comunque CP_1
idonee a dimostrare il caso fortuito. Per provare il caso fortuito, infatti, non basta provare la diligenza del custode, poiché ciò equivarrebbe a reintrodurre surrettiziamente un criterio di colpevolezza estraneo alla responsabilità oggettiva. È invece necessario dimostrare che tale diligenza sia idonea a riverberare nella valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria.
In merito alla prova della imprevedibilità, si osserva che la formazione di ghiaccio sulla strada non può considerarsi tale, essendo previsto lo spargimento quotidiano di sale.
Né può ritenersi imprevedibile l'interazione tra il danneggiato e il bene, trattandosi di una strada aperta al traffico, percorsa con un veicolo idoneo alla circolazione. Inoltre, non ha fornito elementi che dimostrino una condotta di guida del danneggiato CP_1
talmente imprudente da costituire l'unica causa del sinistro.
Con riferimento alla prova della inevitabilità si evidenzia che non è a tal fine sufficiente dimostrare di avere provveduto alla manutenzione della strada nei modi ordinari.
Occorre, invece, provare l'idoneità delle modalità manutentive ordinarie a impedire - normalmente - la formazione del ghiaccio su quella strada, in quel periodo e a quell'ora del giorno. Solo in questo modo, infatti, è possibile dimostrare che la formazione del ghiaccio -nonostante l'adozione delle misure manutentive ordinarie- abbia costituito un evento eccezionale e quindi inevitabile.
Ciò non è avvenuto in quanto non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la CP_1
quantità e la qualità delle misure predisposte in accordo con fosse CP_2
generalmente idonea a prevenire la formazione del ghiaccio e che, quindi, la formazione di questo in data 03 gennaio 2018 abbia costituito un evento eccezionale risultato inevitabile nonostante la predisposizione di adeguate misure, trattandosi peraltro di giorno collocato in pieno periodo invernale in cui l'abbassamento delle temperature sotto i zero gradi costituisce fatto comune e notorio.
Peraltro, tale conclusione è suffragata dalla lettura del capitolato dell'appalto in questione dal quale emerge che l'incarico affidato a prevedesse di Parte_5
assicurare la percorribilità delle strade entro le ore 8,00 (p. 49/52 doc. 1 fascicolo parte convenuta). Tale pattuizione appare dunque già in astratto inadeguata a garantire la percorribilità della strada al momento in cui si è verificato il sinistro dal momento che, come si legge nel verbale redatto dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro, esso
è avvenuto alle ore 07.40.
In considerazione di quanto esposto non risulta dimostrato il caso fortuito.
4. In ordine al concorso di colpa del danneggiato
Ai sensi dell'art. 1227 c.c. “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”.
Secondo l'interpretazione prevalente l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, mentre quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/01/2020, n. 1165).
Nel presente giudizio ha dedotto la sussistenza di entrambe le tipologie di CP_1
concorso colposo in capo a Parte_3
Sotto il profilo di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., in particolare, deduce:
- La consapevolezza del danneggiato in ordine alla presenza del ghiaccio sulla strada in considerazione della segnaletica verticale presente sul posto, del luogo e del momento in cui si è verificato il sinistro (ore 07:40 del 03.01.2018 su una strada di campagna), della vicinanza rispetto alla sua abitazione;
- L'eccessiva velocità tenuta deducibile dal ribaltamento del veicolo.
Quanto all'art. 1227 comma 2 c.c. deduce che non si sarebbe ferito a Parte_3
causa del sinistro, bensì nel tentativo di uscire dall'automobile ribaltata.
Sotto il profilo dell'art. 1227 comma 1 c.c. si evidenzia che dalle foto allegate al verbale degli operanti intervenuti sul luogo sia possibile scorgere, ai lati del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, abbondanti accumuli di neve (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Tale circostanza, congiuntamente con il periodo dell'anno (gennaio) e l'orario del sinistro (le ore 07.40 del mattino), porta a concludere che la consapevolezza della possibilità di trovare formazione ghiacciate sulla strada fosse prevedibile secondo il criterio di diligenza dell'“homo eiusdem condicionis ac professionis” anche a prescindere dalla presenza dell'apposita segnaletica verticale.
Da tale considerazione discende il fatto che era tenuto a moderare Parte_3
notevolmente la velocità di percorrenza della strada in considerazione dello stato della stessa ai sensi dell'art. 141 CdS.
L'avvenuto ribaltamento dell'automobile consente di escludere che il danneggiato stesse viaggiando a una velocità adeguata allo stato dei luoghi senza che tuttavia tale circostanza possa assurgere ad unico fattore causale rilevante del sinistro.
Alla luce di quanto esposto risulta corresponsabile al 50% nella Parte_3
causazione del sinistro. Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale secondo cui il verbale di sopralluogo del 11.12.2018 (doc.4 prodotto da parte convenuta) integrerebbe gli estremi di una confessione stagiudiziale circa l'imputabilità del sinistro alla mancanza di manutenzione ordinaria posto che -fermo restando l'accertata responsabilità oggettiva di parte attrice- rimane impregiudicato l'obbligo degli utenti della strada di regolare l'andatura in ragione delle concrete condizioni della strada e di guida in generale e ciò al netto della presenza o meno della segnaletica, dovendosi rilevare che il ghiaccio si forma quando la temperatura scende sotto gli zero gradi e che una simile temperatura è agevolmente percepibile dal conducente accorto che si pone alla guida nelle prime ore del mattino.
Quanto all'art. 1227 comma 2 c.c. si osserva, invece, che il tentativo di uscire da un'automobile ribaltata posta al centro della carreggiata, ancorché si riveli maldestro, non può essere considerato negligente ai sensi della norma in questione.
Occorre infatti considerare che il parametro della ordinaria diligenza deve tenere conto della situazione di fisiologica agitazione e timore per la propria incolumità che caratterizza l'“homo eiusdem condicionis ac professionis” che si trovi nella situazione in questione.
Peraltro, occorre considerare che anche i danni subiti non durante il sinistro ma nei momenti immediatamente successivi ad esso per circostanze – quali il ribaltamento dell'automobile – che non si sarebbero verificate se non a causa del sinistro, devono comunque essere considerati come conseguenza immediata e diretta dello stesso ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Alla luce di quanto esposto non può trovare applicazione l'art. 1227 comma 2 c.c.
5. Manleva
Non può essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
per le seguenti ragioni. Controparte_2 In primo luogo, alla luce di quanto precedentemente esposto, quest'ultima non può essere considerata custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, in forza del contratto di appalto in oggetto, essa è divenuta solamente incaricata di nello CP_1
svolgimento di una serie di attività manutentive e non custode della strada.
In secondo luogo, non è possibile riqualificare la domanda di manleva quale azione contrattuale in quanto non ha allegato alcun inadempimento a carico di CP_1 [...]
che, come chiarito dalla nota pronuncia Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. Parte_6
13533, grava sul creditore.
Infine, non è possibile ravvisare una responsabilità di ai sensi dell'art. CP_2
2043 c.c. in quanto non risulta dimostrato che il sinistro sia stato determinato da una condotta colposa ad essa imputabile. Infatti, l'obbligo di manutenzione della strada grava sul proprietario/gestore della stessa e la stipulazione di un contratto per lo svolgimento di tali attività, in considerazione dell'art. 1372 c.c., non determina di per sé l'insorgenza di una posizione di garanzia a carico dell'appaltatore e a favore dei terzi. In mancanza di una siffatta posizione di garanzia non può essere imputata all'appaltatrice una condotta omissiva la cui rilevanza sarebbe potuta emergere solamente nei rapporti contrattuali interni sul piano della responsabilità da inadempimento, inadempimento non solo dedotto in atti, ma peraltro nemmeno prospettato dalla stessa convenuta che -anzi- ha impostato la propria difesa nel senso che: “Al momento della chiamata da parte delle forze dell'ordine, i delegati che stavano spargendo il sale si trovavano a 600 mt dal luogo di evento e, allertati del fatto, cessavano lo spargimento progressivo, omettendolo appunto per i restanti 600 mt, per recarsi subito sul luogo al fine di metterlo in sicurezza. Quanto sopra, lo si ribadisce, trova conferma nel suddetto rapporto di servizio (cfr. doc.5). Pertanto la parte attrice lamenta un'omessa custodia e sorveglianza che in realtà, al contrario, era già in corso ma non ancora giunta, per improcrastinabili e inderogabili tempistiche, al punto in cui si verificava l'accadimento (ovvero dalla chiamata distavano solo 600 mt). Per quanto sopra il custode del tratto non potrà essere ritenuto responsabile per l'occorso, stante la materiale impossibilità di porre in essere ulteriore attività manutentiva rispetto a quella che effettivamente si stava svolgendo”.
6. Quantificazione del danno
In ordine ai danni subiti da si osserva quanto segue. Parte_1
Con riferimento alle spese sostenute, in particolare, € 120,00 per spese di rottamazione ed € 120,00 per spese di soccorso stradale, esse risultano adeguatamente provate dalla documentazione in atti (ricevuta fiscale Autocarrozzeria Star Car 93 srl del 22.01.2018 doc. 11 e certificato di rottamazione del 22.01.2018 doc. 13).
Quanto al danno derivante dalla rottamazione del mezzo determinata in base al valore dello stesso al momento del sinistro si osserva che parte attrice ha prodotto una consulenza estimatoria, effettuata dal perito assicurativo che ha Persona_4
quantificato il valore commerciale del mezzo tra € 1.800 e € 2.200. Sul punto, parte convenuta si è limitata a lamentare la provenienza unilaterale del documento in questione senza però evidenziare ragioni per ritenere incongrua la stima effettuata. In considerazione di ciò nonché dell'antieconomicità di una consulenza d'ufficio sul punto, il valore del mezzo e quindi il danno subito da deve essere Parte_1
quantificato in € 2.000,00.
In ragione del concorso nella causazione del danno parte attrice ha quindi diritto al risarcimento del danno patrimoniale emergente di euro 1.120,00.
Con riferimento al danno biologico subito da si osserva, Parte_3
preliminarmente, Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al
2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità
è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 -così come aggiornate- si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
Quanto al danno morale, la Corte di cassazione ha condivisibilmente chiarito che
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.” (Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006).
Quanto alla personalizzazione, la Corte di cassazione ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico (…) può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”.
(Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27482).
Con riferimento all'ipotesi in cui il danno biologico si innesti su un precedente stato di invalidità aggravandolo, la Corte di cassazione ha chiarito, nell'ambito del danno iatrogeno che “In caso di malpractice medica che ha aggravato una condizione di salute preesistente, il danno biologico permanente deve essere calcolato come danno differenziale, rapportando l'invalidità complessiva successiva all'evento negativo e sottraendo dal valore totale del danno quello corrispondente alla patologia originaria.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/06/2025, n. 15062). Tuttavia, ha altresì chiarito che “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.”
(Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21261).
In ordine alla quantificazione dei danni patiti da si osserva che le Parte_3
conclusioni del CTU appaiono fondate su un ragionamento completo e coerente oltre che fondato su principi condivisi dalla comunità scientifica e adeguatamente esplicati nella relazione.
Questi, ha accertato che il danno biologico patito da ha accertato: una Parte_3
invalidità temporanea assoluta giorni 20; una invalidità temporanea parziale al 50% giorni 30; una invalidità permanente 5 % della totale.
Inoltre, con riferimento al danno biologico permanente ha chiarito che “le lesioni menomazioni conseguenti al sinistro de quo non hanno aggravato il pregiudizio disfunzionale”, sicché il pregiudizio non può essere calcolato quale danno differenziale.
Tenuto conto del fatto che alla data del sinistro aveva 62 anni, il 5% di Parte_3
invalidità, calcolato secondo le tabelle di Roma aggiornate al 2025 corrisponde a €
6.048.72.
Quanto al danno subito per via della invalidità temporanea applicando le medesime tabelle ammonta, per la invalidità assoluta di giorni 20 a € 2.605,00 e, quanto alla invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni, a € 1.953,6.
Il complessivo importo (euro 10.607,32) va poi diviso a metà in ragione del concorso nella causazione del danno e quindi euro 5.303,66.
Non può essere riconosciuto il danno morale soggettivo in quanto meramente asserito e rimasto privo di qualsiasi allegazione e prova.
Quanto alla rivalutazione e agli interessi compensativi si osserva, preliminarmente, che l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito è un debito di valore sicché è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. A tal fine è possibile riconoscere al creditore i cd. interessi compensativi, la liquidazione dei quali, secondo quanto chiarito dalla nota sentenza Cass. Sez. U., 17/02/1995, n. 1712, deve essere effettuata tenendo conto del fatto che: “gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.”.
Nel caso di specie, in difetto di allegazione circa un eventuale impiego degli importi non ottenuti, sulle somme individuate appare equo riconoscere gli interessi compensativi nella misura nel tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti. Tale calcolo deve essere quindi effettuato devalutando la somma liquidata nella presente sede (comprensiva di danno patrimoniale e danno non patrimoniale) al momento del sinistro e calcolando gli interessi legali tempo per tempo vigenti sulla somma progressivamente rivalutata secondo i principi illustrati nella menzionata sentenza della corte di Cassazione n.1712/1995.
Posto che una volta liquidato l'importo questo assume natura di debito di valuta, sulla somma come determinata decorrono dalla sentenza e fino al saldo, gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
***
Le spese seguono la soccombenza fra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo nella misura entro cui è accolta la domanda, tenuto conto della misura dell'accoglimento della domanda, vicina al valore minimo dello scaglione di riferimento. Non spetta l'incremento per la pluralità di parte tenuto conto della sostanziale assenza di attività difensiva nei confronti della terza chiamata, rimasta contumace.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: CONDANNA al pagamento in favore di parte attrice del complessivo CP_1
importo di euro 6.423,66, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.797,30 CP_1
per compensi oltre accessori di legge da distrarsi a favore dell'avv. Berardino TERRA dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Roma il 04.08.2025
IL GIUDICE
UC De IN
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Andrea Maggiori.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 69586/2022 posta in deliberazione il giorno 03/04/2025
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. TERRA BERARDINO (C.F. C.F._2
) giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio del difensore in Via Trento n.4, Avezzano;
ATTORI
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CARNEVALI GIORGIO
(C.F. giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso C.F._4
lo studio del difensore in Roma Viale Bruno Buozzi n. 19;
CONVENUTA
E
) Controparte_2 P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione del 18.11.2022 e hanno citato Parte_1 Parte_3
in giudizio la deducendo: CP_1
- che in data 03.01.2018, verso le ore 07.40, era alla guida del Parte_3
veicolo LA RA targato CG974PE di proprietà di mentre Parte_1
transitava lungo la Via Nazionale Tiburtina, in direzione Roma (Comune di
Arsoli), giunto in prossimità di una curva al Km.58.55 aveva perso il controllo del veicolo che era fuoriuscito di strada ribaltandosi;
- che la perdita di controllo era stata cagionata dal: “manto stradale ghiacciato non rimosso né segnalato e privo di manutenzione per assenza di sale”;
- che -a causa del sinistro- il veicolo di proprietà della signora Parte_1
aveva dovuto essere rottamato attesa l'antieconomicità della riparazione dei danni riportati e aveva riportato gravi lesioni fisiche alla mano sinistra Parte_3
ossia: “trauma da schiacciamento mano sinistra, FLC della regione volare delle dita. Amputazione traumatica della falange distale e frattura prossimale della stessa falange del III raggio, fratture del II e IV falange distale composte”;
- che -in particolare- aveva riportato: “una invalidità permanente pari al 7% ma a partire dal 40% e, quindi, dal 41 al 47%. Infatti, dall'anamnestico remoto si evince un pregresso traumatismo a carico della mano sinistra dell'attore Pt_3
con lesività/menomazioni in parte direttamente riconducibili all'evento
[...]
traumatico per cui è giudizio ed in parte riconducibili a malpractice sanitaria ed accertata con sentenza n.213/2020 del Tribunale Civile di Avezzano (…) trattate chirurgicamente”;
- che il medesimo attore aveva anche subito un: “danno morale soggettivo per
l'ingiusto turbamento del suo stato d'animo e ciò stante anche la rilevanza delle lesioni subite e l'enorme impatto emotivo che la dinamica del sinistro ha avuto sulla sua persona”; - che il sinistro era imputabile alla convenuta: “quale proprietario e possessore e/o comunque, custode , di fatto e di diritto, del luogo del sinistro e preposto alla sua manutenzione” che non aveva: “provveduto a rimuovere e/o a far rimuovere il ghiaccio presente sulla carreggiata, né a segnalarlo e/o a farlo segnalare agli utenti della strada, né a prevenirne e/o a farne prevenire la sua formazione e quindi, con evidente difetto di manutenzione del luogo del sinistro anche per assenza di sale sulla carreggiata”
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare: -che in data 03.01.2018, verso le ore 07.40 circa, mentre il signor di cui sopra trovavasi alla Parte_3
guida del veicolo LA RA targato CG974PE di proprietà della signora
[...]
di cui sopra e transitava in tenimento del lungo la Via Parte_1 Controparte_3
Nazionale Tiburtina, in direzione Roma, giunto in prossimità di una curva al
Km.58.55, a causa del manto stradale ghiacciato non rimosso né segnalato e privo di manutenzione per assenza di sale sulla carreggiata perdeva il controllo del detto veicolo che usciva fuori strada unitamente al conducente e ribaltandosi e come da dinamica anche ricostruita dai Carabineri – Compagnia di Subiaco nella relazione di incidente stradale redatta ed in atti;
-che a causa del sinistro per cui è giudizio gli attori riportavano tutti i danni ingiusti come descritti e quantificati nella narrativa del presente atto di citazione;
-che il sinistro si verificava, ex artt.2051 c.c. e/o in via subordinata ex 2043 cc., per fatto e colpa della società convenuta perché - quale proprietario e possessore e/o comunque, custode , di fatto e di diritto, del luogo del sinistro e preposto alla sua manutenzione - con colpa non ha provveduto a rimuovere
e/o a far rimuovere il ghiaccio presente sulla carreggiata, né a segnalarlo e/o a farlo segnalare agli utenti della strada, né a prevenirne e/o a farne prevenire la sua formazione e quindi, con evidente difetto di manutenzione del luogo del sinistro anche per assenza di sale sulla carreggiata;
-per l'effetto, condannare la convenuta
in persona del suo Controparte_4
legale rappresentate pro tempore e con sede legale in Roma alla Via del Pescaccio n.96/98, P.iva : al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per le P.IVA_1
causali di cui sopra ed in loro favore e come sopra specificati, danni questi che il
Giudicante riterrà sussistenti e quantificherà in termini monetari come di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno riconosciute dal Giudice in corso di causa ed anche a seguito di CTU medico-legale ed anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra che si dichiara procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_1
- la carenza di legittimazione passiva perchè: “con contratto di appalto del
26.07.2017 Rep. 70574 rac. 24076 (doc.1) ha trasferito gli oneri di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul tratto, compresi gli oneri di sorveglianza giornaliera e spargimento sale, alla società in Controparte_2
qualità di capogruppo dell'ATI costituito dalla stessa e dalla società
[...]
che, al momento dell'evento, risultava l'unico effettivo custode in Parte_4
grado di monitorare il tratto e di intervenire alla rimozione di qualsivoglia insidia presente sulla carreggiata”;
- l'interruzione del nesso causale fra la condotta e il danno in quanto -come dichiarato dall'attore nell'immediatezza del sinistro- la lesione alla mano era stata procurata nel tentativo di uscire dall'autovettura una volta che la macchina aveva raggiunto la posizione di quiete (“Considerato lo stato del parabrezza descritto dall'attore, che suggeriva di non entravi in contatto per nessun motivo, lo stesso ben avrebbe potuto attendere i soccorsi per farsi estrarre dal mezzo, soprattutto dopo aver appurato lo stato del vetro dal quale intendeva fuoriuscire”);
- “incertezza sull'ammontare del danno riconducibile all'evento in oggetto rispetto a quello di cui al precedente intervento sanitario malriuscito, circostanza che andrà debitamente comprovata da parte attrice”; - L'onere in capo a parte attrice di provare: “il fatto storico, la relativa dinamica, la sussistenza di un pericolo occulto, insidia e trabocchetto, nonché di aver tenuto una condotta vigile e diligente adottando tutte le possibili cautele al fine di evitare il danno”;
- Ad ogni modo, che sui luoghi era: “installata regolare e ben visibile segnaletica attestante il pericolo di formazioni ghiacciate circostanza che avrebbe dovuto indurlo a moderare la velocità, o quanto meno ad adeguare la condotta di guida, soprattutto prima di attraversare una curva in forte pendenza e a visuale cieca”, inoltre: “il tratto in questione si presenta in forte discesa e gravato da numerose curve (nel caso de quo addirittura a visuale cieca), elementi che diminuendo la manovrabilità del mezzo suggerivano di moderare ulteriormente l'andatura”; “Il fatto, inoltre, si sarebbe verificato alle ore 07:40 del 03.01.2018, ovvero in pieno inverno, alle prime luci del mattino e peraltro in contesto extraurbano, ulteriori circostanze che rendono probabile, e quindi prevedibile, il possibile verificarsi di fenomeni ghiacciati”;
- L'insussistenza di responsabilità anche perché: “La società delegata alla sorveglianza e allo spargimento del sale sul tratto in questione, Controparte_2
per il tramite dei suoi delegati ha avviato la ricognizione giornaliera alle
[...]
ore 07:00 del 18.01.2018 cominciando a spargere il sale (in tutto n.3 QL) a partire dal km 65,000 sino al km 58,000 (…) Al momento della chiamata da parte delle forze dell'ordine, i delegati che stavano spargendo il sale si trovavano a 600 mt dal luogo di evento e, allertati del fatto, cessavano lo spargimento progressivo, omettendolo appunto per i restanti 600 mt, per recarsi subito sul luogo al fine di metterlo in sicurezza”;
- L'eccessività del quantum richiesto quale risarcimento del danno biologico e l'insussistenza del danno morale
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: preliminarmente differire
l'udienza di prima comparizione autorizzando la scrivente difesa a chiamare in causa la società ( ), con sede in Artena via Trieste n.11; Controparte_2 P.IVA_2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_1
ai danni della società e, per l'effetto, condannare quest'ultima a Controparte_2
manlevare la prima nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
accertare e dichiarare l'assenza di nesso di causalità tra il lamentato evento e le lesioni oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
accertare
e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta del danneggiato e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
accertare
e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento al caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via gradata accertare
e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato, non dovuto e basato su presupposti del tutto errati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Con ordinanze del 11.05.2023 è stata autorizzata la chiamata in causa di
[...]
quale società contrattualmente tenuta alla manutenzione della strada in CP_2
questione. La notifica della citazione è stata effettuata a mezzo pec il 03.02.2023 in vista dell'udienza del 10.05.2025. La chiamata in causa non si è costituita malgrado la regolarità e tempestività della citazione di tal che occorre dichiararne la contumacia.
Nel corso del procedimento sono state assunte le seguenti prove.
La prova testimoniale di la quale ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“1)Vero /o non è vero che in data 03.01.2018, verso le ore 07.40 circa, mentre l'attore
trovavasi alla guida del veicolo LA RA targato CG974PE e Parte_3
transitava in tenimento del Comune di Arsoli lungo la Via Nazionale Tiburtina Valeria
n.5, in direzione Roma, giunto in prossimità di una curva al Km.58.55, detto veicolo usciva fuori strada unitamente al suo conducente e ribaltandosi e come anche da riproduzione fotografica allegata alla relazione di incidente stradale redatta dai
Carabinieri – Compagnia di Subiaco (doc.n.1) e che mi viene mostrata dal procuratore di parte attrice dal suo fascicolo di parte telematico;
“In quelle circostanze di tempo
e di luogo stavo percorrendo alla guida della mia macchina la strada statale che va da Carsoli a Roma per recarmi al lavoro quando ho assistito all'incidente per cui è causa. Ho visto la macchina dell'attore sbandare senza un apparente motivo in quanto andava molto piano. Ho visto che la macchina era come se stesse pattinando, dopodichè il veicolo si è ribaltato finendo fuori strada. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi”. 2)Vero /o non è vero che il veicolo di cui al capitolo n.1 di cui sopra usciva di strada e si ribaltava a causa della presenza di ghiaccio presente sulla carreggiata della Via Nazionale Tiburtina Valeria n.5”;“E' vero. Preciso che io mi sono fermata e scendendo dalla macchina ho notato che non riuscivo a camminare per la presenza di ghiaccio sulla strada che era trasparente.
Tanto che io scivolavo”. 3)Vero/o non è vero che il luogo di verificazione del sinistro per cui è giudizio è quello che riconosco nelle riproduzioni fotografiche allegate alla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri – Compagnia di Subiaco (doc.1)
e che mi vengono mostrate dal procuratore di parte attrice dal suo fascicolo di parte telematico;
“Confermo”; 4) Vero/o non è vero che al verificarsi del sinistro per cui è giudizio sulla carreggiata della Via Nazionale Tiburtina Valeria n.5 era presente ghiaccio;
“E' vero, ho già risposto” 5) Vero/o non è vero che al verificarsi del sinistro per cui è giudizio sulla carreggiata della Via Nazionale Tiburtina Valeria n.5 era presente sale;
“Io non ho visto il sale”; 6) Vero/o non è vero che il documento del
21.04.2022 che mi viene mostrato dal procuratore di parte attrice (doc.n.2) al suo fascicolo di parte telematico è stato da me sottoscritto e tutti i dati e le circostanze ivi riportati rispondono a verità; “Confermo che il documento che mi viene mostrato è stato da me sottoscritto e confermo la dichiarazione ivi riportata”. A d.r.: Ricordo che andava molto piano ma non so dire a quale velocità. A d.r.: Ricordo che non era molto buio trattandosi delle ore 7,40 circa. Ricordo anche che era sereno.”.
Interrogatorio formale di il quale ha dichiarato quanto segue: “Cap. A: Parte_3
Vero che Lei, alla data del sinistro, era consapevole che alle ore 07:40 del 03.01.2028 sulla strada che stava percorrendo potevano essere presenti delle formazioni di ghiaccio;
Non è vero;
voglio precisare che era il 2018;Cap. B: Vero che prima del punto in cui si verificava il ribaltamento è installata segnaletica attestante il pericolo di formazioni ghiacciate, come da verbale di sopralluogo che mi si mostra (previa esibizione del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione). Non è vero;
Cap
C: Vero che Lei, prima che si verificasse il ribaltamento, aveva visionato la suddetta segnaletica attestante il pericolo di formazioni ghiacciate. Non è vero;
Cap. D: Vero che Lei, nonostante avesse visionato la suddetta segnaletica, proseguiva la marcia alla stessa velocità tenuta prima di aver attraversato tale cartellonistica. Non è vero;
Cap.
E: Vero che la perdita della falange distale della sua mano sinistra, avvenuta nell'immediatezza dell'evento, si è verificata solo quando lei poggiava le mani sul parabrezza frantumato con il veicolo già in posizione statica. Non è vero”.
Nel corso del giudizio è stata altresì esperita consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore. In particolare, il consulente ha accertato quanto segue: “In data 03.01.2018 il signor riportava trauma da schiacciamento mano sinistra, Pt_3
ferita lacero contusa della regione volare delle dita. Amputazione traumatica della falange distale e frattura prossimale della stessa falange del III raggio. Fratture composte delle falangi distali del II e IV dito. (…) Pertanto il danno attuale ha interessato il medesimo distretto anatomico, già valutato in un precedente procedimento civile nell'ambito del quale fu redatta CTU dai dottori e C. Persona_1
, nel 2018, i quali all'epoca, riscontravano obiettivamente:" Mano sinistra Per_2
in destrimane: alterazione del profilo anatomico;
anchilosi in semiflessione della interalangea del I dito. Atteggiamento in lieve flessione del II e III dito. Presenza di esito cicatriziale curvilineo che dalla superficie dorsale del I dito diparte sino alla faccia volare del polso. A carico del II dito, alla mobilizzazione attiva, si apprezza deficit flessorio a carico della MF, della IFP e della IFD. A carico del III dito si apprezza deficit flessorio attivo a carico della MF e della IFP. Chiusura a pugno incompleta. Grave deficit della formazione della pinza tra il I e le altre dita. Discreto deficit di forza nella stretta". L'esame obiettivo attuale, non contestato dalle parti, risulta quasi sovrapponibile dal punto di vista funzionale. I baremes in uso valutano la perdita della falange ungueale del medio nella misura del 2% (a sinistra ) e del 3%
( a destra). Valutando anche gli esiti delle fratture composte a carico delle falangi distali del II e IV dito e della falange e la frattura prossimale della III falange si ritiene che il danno complessivo sia valutabile nella misura del 4%. . In Medicina legale sono
“coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi;
sono invece “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. Nel caso in esame l'obiettività funzionale rilevata in sede di operazioni peritali non ha rilevato grosse variazione rispetto a quella rilevata nel 2018 pertanto si ritiene che tale menomazione, pur afferendo al medesimo distretto, non abbia modificato la parte funzionale della mano in quanto l'amputazione della falange ungueale del terzo dito non aggrava il deficit della pinza, già presente all'epoca per la mancanza funzionale del I dito. Coesiste tuttavia, un aggravamento funzionale della mano sinistra, sia pure modesto, con l'aggiunta di una menomazione anatomica rappresentata dalla amputazione della falange ungueale del III dito la quale concretizza anche una riduzione della efficienza estetica. Pertanto, sulla menomazione preesistente, l'attuale menomazione coesiste e concorrere funzionalmente in modo esiguo. Alla luce di quanto detto si ritiene di poter valutare tale danno attuale nella misura del 5%, comprensivo del danno estetico. Per quanto attiene alla durata della invalidità temporanea, il signor è stato sottoposto a medicazioni fino al 19.02. Pt_3
pertanto, per quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene di esprimere il seguente consuntivo medico legale - Invalidità temporanea assoluta: giorni 20 - Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30 - Invalidità permanente: 5 % della totale
(danno biologico) - Spese mediche non documentate. Non ricorrono gli estremi medico-legali di cui ai rimanenti quesiti” (ctu a firma dott.ssa Persona_3
depositata il 12.06.2024).
2. Eccezioni preliminari
Quanto alla legittimazione passiva in capo ad si osserva CP_1
preliminarmente che la custodia a cui fa riferimento l'art. 2051 non va intesa in senso contrattuale, bensì come effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (ex multis: Cassazione civile, Sez. 2, 17/06/2013 n. 15096). In altre parole, la qualità di custode prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi, per contro, che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
Va poi richiamato l'indirizzo interpretativo -già fatto proprio dall'intestato ufficio- secondo cui: “in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi.” (Tribunale Roma, Sez. XIII,
Sentenza, 25/05/2023, n. 8202, www.dejure.it). Nello stesso senso: “l'affidamento in appalto del servizio manutentivo delle strade comunali non esclude la piena legittimazione passiva del soggetto committente. Infatti, ciò accade solo nel caso in cui il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario” (Tribunale Roma sez. XIII,
06/03/2024, n. 4213, www.dejure.it).
Si evidenzia che tali principi risultano applicabili anche al caso in questione in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (ma anche ai sensi dell'art. 14 CdS) la posizione del proprietario della strada è del tutto equiparata a quella del suo gestore.
Ai sensi dell'art. 822 comma 2 c.c., infatti, le strade e le autostrade appartengono allo
Stato ovvero a un ente territoriale (art. 824 comma 1 c.c.) e sono ricomprese, quindi, nel demanio accidentale. Sennonché, in considerazione della nozione sostanzialistica accolta dalla giurisprudenza con riferimento alla nozione di custodia nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ai fini della sua applicazione, non conta il titolo di proprietà bene, ma l'effettivo potere di controllo sullo stesso. Sicché l'affidamento in gestione delle strade a enti quali, a titolo esemplificativo, l'Anas, determina il completo trasferimento del potere di custodia sulla strada stessa in capo a tale soggetto e con esso il trasferimento della responsabilità che deriva dall'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, è l'ente al quale è stata affidata la gestione della strada, sicché CP_1
ad essa possono essere applicati gli stessi principi pronunciati con riferimento al proprietario della stessa.
Peraltro, non contesta la qualità di custode della strada, ma deduce il CP_1
trasferimento della responsabilità alla chiamata in causa in virtù di contratto di appalto del 4 agosto 2017 che prevede, quale oggetto, quanto segue: “L'appalto, da realizzarsi sulle SS.RR. indicate in epigrafe con le relative chilometriche, e loro pertinenze
(rampe, svincoli, complanari etc.), si compone delle seguenti prestazioni: 1) Servizi:
Sorveglianza stradale e Reperibilità h24, per come definite e disciplinate dall'art. 3 del 'Disciplinare di gara' ed all'art. 43 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme
Generali'; Pronto intervento h24, per come definito e disciplinato dall'art. 4 del
'Disciplinare di gara' e dall'art. 44 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme
Generali'; Sgombero neve e spargimento sale, per come definito e disciplinato dall'art. 5 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 59 del 'Capitolato Speciale d'Appalto
– Norme Generali'; Pulizia e bonifica delle pertinenze stradali, per come definita e disciplinata dall'art. 6 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 60 del 'Capitolato Speciale
d'Appalto – Norme Generali'. 2) Lavori di manutenzione ordinaria, elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'art. 2 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 48 del
'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali', per come definiti e disciplinati dagli artt. 49–58 e 61 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali', nonché dai 'Capitolati d'Appalto – Norme tecniche'. Costituisce oggetto dell'appalto, altresì,
l'allestimento, nelle località indicate nella tabella di cui all'art. 2 del 'Disciplinare di gara', di n. 2 aree logistiche, opportunamente recintate e videosorvegliate, predisposte, immediatamente dopo la consegna dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 2 del 'Disciplinare di gara' e dall'art. 14 del 'Capitolato Speciale d'Appalto
– Norme Generali', e fatto salvo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'ATI in sede di gara. L'Appaltatore accetta di eseguire le predette prestazioni per come descritte nella documentazione di gara (comprendente: bando di gara;
disciplinare di gara;
capitolato speciale – norme generali;
n. 6 capitolati speciali – norme tecniche;
elenco dei prezzi unitari po ...sto a base di gara), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e ritenere esplicativa ai fini della realizzazione, a regola d'arte, dell'appalto in epigrafe. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a porre in essere, nell'esercizio delle attività oggetto del presente atto, tutte le migliorie proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che si allega al presente atto ed a rispettare scrupolosamente il 'Piano di Sicurezza e Coordinamento', fornito da L'ATI si CP_1
obbliga all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente atto ed a tutti gli atti richiamati e/o allegati. L'Appaltatore, inoltre, sottoscrivendo il presente atto, accetta espressamente le seguenti condizioni, di cui all'art.
7.13 del 'Disciplinare di gara' e dell'art.
3.12 del 'Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali': è possibile che alcuni tipi di lavori descritti nei 'Capitolati d'Appalto – Norme tecniche' non siano commissionati o che siano richiesti, ai sensi di legge, altri tipi di lavorazioni non elencate nei predetti Capitolati;
non è possibile conoscere preventivamente
l'esatta quantità e l'esatta ubicazione dei singoli interventi da eseguire;
i singoli interventi di manutenzione ordinaria, non ascrivibili a servizi di pronto intervento h24, sono commissionati con appositi ordini di servizio.” (cfr. art. 2 doc. 1 fasc. convenuta).
La convenuta sostiene che, attraverso il contratto di appalto in questione, avrebbe perso la disponibilità del bene che sarebbe stata interamente attribuita all'azienda appaltatrice
Controparte_2
Tale conclusione non appare condivisibile in quanto, alla luce dei principi indicati, i contratti di appalto come quelli in oggetto non determinano un completo trasferimento della custodia del bene. L'appaltatore, infatti, assume le vesti di incaricato del proprietario o dell'ente gestore della strada, il quale rimane responsabile verso terzi dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c. salva la possibilità di rivalersi, nei rapporti interni, sull'appaltatore nel caso in cui questi ne sia responsabile.
Si osserva che il capitolato generale dell'appalto (riportato nello stesso documento del contratto di appalto) è titolato: “servizio di sorveglianza stradale, reperibilità e pronto intervento, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad e vede, quindi, quale gestore della strada in questione. CP_1 CP_1
Peraltro, dalla lettura del capitolato, nella parte in cui si occupa del “trattamento gelo”
(p.49/52), si evince che abbia predeterminato le modalità di svolgimento dello CP_1
spargimento di sale (mezzi e prodotti da utilizzare, giorni e orari degli interventi) nonché previsto la “facoltà di modificare, in aumento o diminuzione, il numero di giornate dei lavori di trattamento preventivo antigelo, in relazione alle effettive condizioni meteo nel limite del 20% dell'importo contrattuale”. Da tutto ciò si evince che abbia mantenuto il controllo nella gestione degli interventi da effettuare sulla CP_1
strada e che il ruolo dell'appaltatrice sia stato solamente quello di incaricato per la realizzazione di tali interventi.
Da ciò consegue la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad CP_1
3. In ordine alla sussistenza della responsabilità del custode
Preliminarmente si osserva che, in base all'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine all'interpretazione della norma in questione, che si discosta evidentemente dall'art. 2043 c.c. in quanto non prevede il dolo o la colpa, si sono sviluppate - principalmente - due tesi tra loro contrapposte.
Secondo l'interpretazione tradizionale l'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, aggravata cioè dall'inversione dell'onere probatorio.
Ciò comporterebbe, per il custode, l'esenzione da responsabilità ogniqualvolta egli sia in grado di dimostrare di aver adottato un comportamento diligente. Siffatta qualificazione è stata progressivamente superata e l'orientamento maggioritario attribuisce alla responsabilità da cose in custodia natura oggettiva (ex multis Cass. Sez. 3, 31/03/2025, n. 8449; Cass. Sez. 3, 08/07/2024, n. 18518; Cass.
Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760). La tesi in questione fa perno sulla lettera dell'art. 2051 c.c. il quale non contiene alcun riferimento al comportamento del danneggiante.
La norma, infatti, nella sua formulazione, prevede esplicitamente quale unica esimente il caso fortuito.
In particolare, appaiono significative e condivisibili le seguenti pronunce della Corte di cassazione: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”. (Cass. Sez. 3, 27/04/2023, n.
11152); “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima)”. (Cass. civile, Sez. III, 08/07/2024, n. 18518).
Quanto alla dimostrazione del nesso di causalità la Corte di cassazione ha chiarito che:
“Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760).
In conseguenza dell'adesione a tale impostazione, gli sforzi degli interpreti si sono concentrati sulla definizione del concetto di caso fortuito. In tal senso appare significativa a condivisibile la seguente pronuncia: “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale
e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento.” (Cass. Sez. 3, 01/12/2022, n. 35429).
Per quanto riguarda la rilevanza del comportamento diligente del custode, invece, la
Corte di cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria.”. (Cass. Sez. 3, 07/09/2023, n. 26142.).
I principi in questione sono stati così declinati nell'ambito dei beni in custodia della
PA e, in particolare, le strade: “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art.
2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)” (Cass. Sez. 3, 11/03/2021, n. 6826).
Quanto al relativo onere probatorio: “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima. (Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; in termini analoghi, con specifico riferimento all'ipotesi di sinistro legato alla presenza di manto stradale ghiacciato:
Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, n.4495 così in massima ufficiale: “A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”).
Nel caso di specie, la dinamica del fatto non è in contestazione con l'unica eccezione delle modalità di verificazione del cd. danno conseguenza accertamento che, però, si pone in un momento logicamente successivo rispetto alla valutazione della sussistenza della responsabilità dei convenuti. L'accertamento effettuato dagli operanti intervenuti nell'immediatezza del luogo del sinistro risulta infatti già da solo sufficiente a dimostrarne la dinamica del sinistro.
Nel verbale si legge infatti: “Al momento dell'incidente la strada era ghiacciata. Al suolo, ghiacciato, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo “a”. Erno però visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo “A”, per una lunghezza di m. 1,00. (...) giova precisare che il manto stradale era ghiacciato e rendeva impraticabile la regolare circolazione e, solo su nostra richiesta, giungeva personale addetto allo spargimento del sale” (doc. 1 fascicolo parte attrici).
Risulta quindi soddisfatto, anche a prescindere dalle risultanze della prova testimoniale che hanno, in ogni caso, confermato la dinamica evidenziata dagli operanti, l'onere probatorio gravante sugli attori.
Quanto alla sussistenza del caso fortuito, il cui onere probatorio grava sul custode del bene, si osserva quanto segue. ha evidenziato che la società delegata alla sorveglianza e allo spargimento del CP_1
sale sul tratto in questione, aveva avviato la ricognizione Controparte_2
giornaliera alle ore 07:00 del 18.01.2018 cominciando a spargere il sale a partire dal km 65,000 sino al km 58,000. Inoltre, ha evidenziato che, al momento della chiamata da parte delle forze dell'ordine, i delegati che stavano spargendo il sale si trovavano a
600 mt dal luogo in cui si è verificato l'evento e, allertati del fatto, si sono recati sul luogo al fine di metterlo in sicurezza. Tali circostanze non trovano adeguata conferma nella documentazione prodotta dalla convenuta la quale si affida, a tal fine, al solo report giornaliero di (doc. 5 parte convenuta). Infatti, da tale documento CP_2
non è possibile ricavare con adeguata certezza quanto dichiarato dalla convenuta in ordine all'orario dell'intervento previsto e al luogo in cui si trovavano gli incaricati allo spargimento del sale al momento del sinistro. Dagli atti risulta, invece, come dichiarato dagli operanti intervenuti sul posto: “che il manto stradale era ghiacciato e rendeva impraticabile la regolare circolazione e, solo su nostra richiesta, giungeva personale addetto allo spargimento del sale”.
Ne consegue che non risulta provato il fatto che il tratto di strada in questione sarebbe stato interessato dallo spargimento del sale in un momento immediatamente successivo al sinistro ma che, anzi, tale intervento è avvenuto solo successivamente alla richiesta effettuata dagli operanti.
Inoltre, anche a prescindere dalla evidenziata carenza probatoria, secondo i principi giuridici sopra richiamati, le circostanze dedotte da non sarebbero comunque CP_1
idonee a dimostrare il caso fortuito. Per provare il caso fortuito, infatti, non basta provare la diligenza del custode, poiché ciò equivarrebbe a reintrodurre surrettiziamente un criterio di colpevolezza estraneo alla responsabilità oggettiva. È invece necessario dimostrare che tale diligenza sia idonea a riverberare nella valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria.
In merito alla prova della imprevedibilità, si osserva che la formazione di ghiaccio sulla strada non può considerarsi tale, essendo previsto lo spargimento quotidiano di sale.
Né può ritenersi imprevedibile l'interazione tra il danneggiato e il bene, trattandosi di una strada aperta al traffico, percorsa con un veicolo idoneo alla circolazione. Inoltre, non ha fornito elementi che dimostrino una condotta di guida del danneggiato CP_1
talmente imprudente da costituire l'unica causa del sinistro.
Con riferimento alla prova della inevitabilità si evidenzia che non è a tal fine sufficiente dimostrare di avere provveduto alla manutenzione della strada nei modi ordinari.
Occorre, invece, provare l'idoneità delle modalità manutentive ordinarie a impedire - normalmente - la formazione del ghiaccio su quella strada, in quel periodo e a quell'ora del giorno. Solo in questo modo, infatti, è possibile dimostrare che la formazione del ghiaccio -nonostante l'adozione delle misure manutentive ordinarie- abbia costituito un evento eccezionale e quindi inevitabile.
Ciò non è avvenuto in quanto non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la CP_1
quantità e la qualità delle misure predisposte in accordo con fosse CP_2
generalmente idonea a prevenire la formazione del ghiaccio e che, quindi, la formazione di questo in data 03 gennaio 2018 abbia costituito un evento eccezionale risultato inevitabile nonostante la predisposizione di adeguate misure, trattandosi peraltro di giorno collocato in pieno periodo invernale in cui l'abbassamento delle temperature sotto i zero gradi costituisce fatto comune e notorio.
Peraltro, tale conclusione è suffragata dalla lettura del capitolato dell'appalto in questione dal quale emerge che l'incarico affidato a prevedesse di Parte_5
assicurare la percorribilità delle strade entro le ore 8,00 (p. 49/52 doc. 1 fascicolo parte convenuta). Tale pattuizione appare dunque già in astratto inadeguata a garantire la percorribilità della strada al momento in cui si è verificato il sinistro dal momento che, come si legge nel verbale redatto dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro, esso
è avvenuto alle ore 07.40.
In considerazione di quanto esposto non risulta dimostrato il caso fortuito.
4. In ordine al concorso di colpa del danneggiato
Ai sensi dell'art. 1227 c.c. “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”.
Secondo l'interpretazione prevalente l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, mentre quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/01/2020, n. 1165).
Nel presente giudizio ha dedotto la sussistenza di entrambe le tipologie di CP_1
concorso colposo in capo a Parte_3
Sotto il profilo di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., in particolare, deduce:
- La consapevolezza del danneggiato in ordine alla presenza del ghiaccio sulla strada in considerazione della segnaletica verticale presente sul posto, del luogo e del momento in cui si è verificato il sinistro (ore 07:40 del 03.01.2018 su una strada di campagna), della vicinanza rispetto alla sua abitazione;
- L'eccessiva velocità tenuta deducibile dal ribaltamento del veicolo.
Quanto all'art. 1227 comma 2 c.c. deduce che non si sarebbe ferito a Parte_3
causa del sinistro, bensì nel tentativo di uscire dall'automobile ribaltata.
Sotto il profilo dell'art. 1227 comma 1 c.c. si evidenzia che dalle foto allegate al verbale degli operanti intervenuti sul luogo sia possibile scorgere, ai lati del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, abbondanti accumuli di neve (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Tale circostanza, congiuntamente con il periodo dell'anno (gennaio) e l'orario del sinistro (le ore 07.40 del mattino), porta a concludere che la consapevolezza della possibilità di trovare formazione ghiacciate sulla strada fosse prevedibile secondo il criterio di diligenza dell'“homo eiusdem condicionis ac professionis” anche a prescindere dalla presenza dell'apposita segnaletica verticale.
Da tale considerazione discende il fatto che era tenuto a moderare Parte_3
notevolmente la velocità di percorrenza della strada in considerazione dello stato della stessa ai sensi dell'art. 141 CdS.
L'avvenuto ribaltamento dell'automobile consente di escludere che il danneggiato stesse viaggiando a una velocità adeguata allo stato dei luoghi senza che tuttavia tale circostanza possa assurgere ad unico fattore causale rilevante del sinistro.
Alla luce di quanto esposto risulta corresponsabile al 50% nella Parte_3
causazione del sinistro. Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale secondo cui il verbale di sopralluogo del 11.12.2018 (doc.4 prodotto da parte convenuta) integrerebbe gli estremi di una confessione stagiudiziale circa l'imputabilità del sinistro alla mancanza di manutenzione ordinaria posto che -fermo restando l'accertata responsabilità oggettiva di parte attrice- rimane impregiudicato l'obbligo degli utenti della strada di regolare l'andatura in ragione delle concrete condizioni della strada e di guida in generale e ciò al netto della presenza o meno della segnaletica, dovendosi rilevare che il ghiaccio si forma quando la temperatura scende sotto gli zero gradi e che una simile temperatura è agevolmente percepibile dal conducente accorto che si pone alla guida nelle prime ore del mattino.
Quanto all'art. 1227 comma 2 c.c. si osserva, invece, che il tentativo di uscire da un'automobile ribaltata posta al centro della carreggiata, ancorché si riveli maldestro, non può essere considerato negligente ai sensi della norma in questione.
Occorre infatti considerare che il parametro della ordinaria diligenza deve tenere conto della situazione di fisiologica agitazione e timore per la propria incolumità che caratterizza l'“homo eiusdem condicionis ac professionis” che si trovi nella situazione in questione.
Peraltro, occorre considerare che anche i danni subiti non durante il sinistro ma nei momenti immediatamente successivi ad esso per circostanze – quali il ribaltamento dell'automobile – che non si sarebbero verificate se non a causa del sinistro, devono comunque essere considerati come conseguenza immediata e diretta dello stesso ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Alla luce di quanto esposto non può trovare applicazione l'art. 1227 comma 2 c.c.
5. Manleva
Non può essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
per le seguenti ragioni. Controparte_2 In primo luogo, alla luce di quanto precedentemente esposto, quest'ultima non può essere considerata custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, in forza del contratto di appalto in oggetto, essa è divenuta solamente incaricata di nello CP_1
svolgimento di una serie di attività manutentive e non custode della strada.
In secondo luogo, non è possibile riqualificare la domanda di manleva quale azione contrattuale in quanto non ha allegato alcun inadempimento a carico di CP_1 [...]
che, come chiarito dalla nota pronuncia Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. Parte_6
13533, grava sul creditore.
Infine, non è possibile ravvisare una responsabilità di ai sensi dell'art. CP_2
2043 c.c. in quanto non risulta dimostrato che il sinistro sia stato determinato da una condotta colposa ad essa imputabile. Infatti, l'obbligo di manutenzione della strada grava sul proprietario/gestore della stessa e la stipulazione di un contratto per lo svolgimento di tali attività, in considerazione dell'art. 1372 c.c., non determina di per sé l'insorgenza di una posizione di garanzia a carico dell'appaltatore e a favore dei terzi. In mancanza di una siffatta posizione di garanzia non può essere imputata all'appaltatrice una condotta omissiva la cui rilevanza sarebbe potuta emergere solamente nei rapporti contrattuali interni sul piano della responsabilità da inadempimento, inadempimento non solo dedotto in atti, ma peraltro nemmeno prospettato dalla stessa convenuta che -anzi- ha impostato la propria difesa nel senso che: “Al momento della chiamata da parte delle forze dell'ordine, i delegati che stavano spargendo il sale si trovavano a 600 mt dal luogo di evento e, allertati del fatto, cessavano lo spargimento progressivo, omettendolo appunto per i restanti 600 mt, per recarsi subito sul luogo al fine di metterlo in sicurezza. Quanto sopra, lo si ribadisce, trova conferma nel suddetto rapporto di servizio (cfr. doc.5). Pertanto la parte attrice lamenta un'omessa custodia e sorveglianza che in realtà, al contrario, era già in corso ma non ancora giunta, per improcrastinabili e inderogabili tempistiche, al punto in cui si verificava l'accadimento (ovvero dalla chiamata distavano solo 600 mt). Per quanto sopra il custode del tratto non potrà essere ritenuto responsabile per l'occorso, stante la materiale impossibilità di porre in essere ulteriore attività manutentiva rispetto a quella che effettivamente si stava svolgendo”.
6. Quantificazione del danno
In ordine ai danni subiti da si osserva quanto segue. Parte_1
Con riferimento alle spese sostenute, in particolare, € 120,00 per spese di rottamazione ed € 120,00 per spese di soccorso stradale, esse risultano adeguatamente provate dalla documentazione in atti (ricevuta fiscale Autocarrozzeria Star Car 93 srl del 22.01.2018 doc. 11 e certificato di rottamazione del 22.01.2018 doc. 13).
Quanto al danno derivante dalla rottamazione del mezzo determinata in base al valore dello stesso al momento del sinistro si osserva che parte attrice ha prodotto una consulenza estimatoria, effettuata dal perito assicurativo che ha Persona_4
quantificato il valore commerciale del mezzo tra € 1.800 e € 2.200. Sul punto, parte convenuta si è limitata a lamentare la provenienza unilaterale del documento in questione senza però evidenziare ragioni per ritenere incongrua la stima effettuata. In considerazione di ciò nonché dell'antieconomicità di una consulenza d'ufficio sul punto, il valore del mezzo e quindi il danno subito da deve essere Parte_1
quantificato in € 2.000,00.
In ragione del concorso nella causazione del danno parte attrice ha quindi diritto al risarcimento del danno patrimoniale emergente di euro 1.120,00.
Con riferimento al danno biologico subito da si osserva, Parte_3
preliminarmente, Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al
2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità
è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 -così come aggiornate- si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
Quanto al danno morale, la Corte di cassazione ha condivisibilmente chiarito che
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.” (Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006).
Quanto alla personalizzazione, la Corte di cassazione ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico (…) può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”.
(Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27482).
Con riferimento all'ipotesi in cui il danno biologico si innesti su un precedente stato di invalidità aggravandolo, la Corte di cassazione ha chiarito, nell'ambito del danno iatrogeno che “In caso di malpractice medica che ha aggravato una condizione di salute preesistente, il danno biologico permanente deve essere calcolato come danno differenziale, rapportando l'invalidità complessiva successiva all'evento negativo e sottraendo dal valore totale del danno quello corrispondente alla patologia originaria.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/06/2025, n. 15062). Tuttavia, ha altresì chiarito che “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.”
(Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21261).
In ordine alla quantificazione dei danni patiti da si osserva che le Parte_3
conclusioni del CTU appaiono fondate su un ragionamento completo e coerente oltre che fondato su principi condivisi dalla comunità scientifica e adeguatamente esplicati nella relazione.
Questi, ha accertato che il danno biologico patito da ha accertato: una Parte_3
invalidità temporanea assoluta giorni 20; una invalidità temporanea parziale al 50% giorni 30; una invalidità permanente 5 % della totale.
Inoltre, con riferimento al danno biologico permanente ha chiarito che “le lesioni menomazioni conseguenti al sinistro de quo non hanno aggravato il pregiudizio disfunzionale”, sicché il pregiudizio non può essere calcolato quale danno differenziale.
Tenuto conto del fatto che alla data del sinistro aveva 62 anni, il 5% di Parte_3
invalidità, calcolato secondo le tabelle di Roma aggiornate al 2025 corrisponde a €
6.048.72.
Quanto al danno subito per via della invalidità temporanea applicando le medesime tabelle ammonta, per la invalidità assoluta di giorni 20 a € 2.605,00 e, quanto alla invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni, a € 1.953,6.
Il complessivo importo (euro 10.607,32) va poi diviso a metà in ragione del concorso nella causazione del danno e quindi euro 5.303,66.
Non può essere riconosciuto il danno morale soggettivo in quanto meramente asserito e rimasto privo di qualsiasi allegazione e prova.
Quanto alla rivalutazione e agli interessi compensativi si osserva, preliminarmente, che l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito è un debito di valore sicché è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. A tal fine è possibile riconoscere al creditore i cd. interessi compensativi, la liquidazione dei quali, secondo quanto chiarito dalla nota sentenza Cass. Sez. U., 17/02/1995, n. 1712, deve essere effettuata tenendo conto del fatto che: “gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.”.
Nel caso di specie, in difetto di allegazione circa un eventuale impiego degli importi non ottenuti, sulle somme individuate appare equo riconoscere gli interessi compensativi nella misura nel tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti. Tale calcolo deve essere quindi effettuato devalutando la somma liquidata nella presente sede (comprensiva di danno patrimoniale e danno non patrimoniale) al momento del sinistro e calcolando gli interessi legali tempo per tempo vigenti sulla somma progressivamente rivalutata secondo i principi illustrati nella menzionata sentenza della corte di Cassazione n.1712/1995.
Posto che una volta liquidato l'importo questo assume natura di debito di valuta, sulla somma come determinata decorrono dalla sentenza e fino al saldo, gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
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Le spese seguono la soccombenza fra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo nella misura entro cui è accolta la domanda, tenuto conto della misura dell'accoglimento della domanda, vicina al valore minimo dello scaglione di riferimento. Non spetta l'incremento per la pluralità di parte tenuto conto della sostanziale assenza di attività difensiva nei confronti della terza chiamata, rimasta contumace.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: CONDANNA al pagamento in favore di parte attrice del complessivo CP_1
importo di euro 6.423,66, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.797,30 CP_1
per compensi oltre accessori di legge da distrarsi a favore dell'avv. Berardino TERRA dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Roma il 04.08.2025
IL GIUDICE
UC De IN
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Andrea Maggiori.