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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/03/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 424/2023
TRIBUNALE DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lodi, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
Magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente est. dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Luisa Dalla Via Giudice con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 16/01/1969 residente in [...],
Con l'avv. Katia Maria Bossi
per la dichiarazione di adozione della maggiorenne nata a [...] Persona_1
Predabissi il 22/01/1986, c.f. , residente in [...], CodiceFiscale_2
frazione Lido di Pomposa, viale Mare Adriatico n. 22.
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di cui in epigrafe il sig. ha proposto domanda per Parte_1
l'adozione della IG.ra , rappresentando che l'adottanda, consapevole Persona_1
dei conseguenti diritti e doveri, intendeva manifestare il consenso alla propria adozione da parte dell'istante.
Quanto ai genitori dell'adottanda, la IG.ra (coniugata con Persona_2
l'adottante in data 07/05/1999), è deceduta in data 14/06/2022, mentre il padre IG. , padre legittimo di , separato dalla IG.ra nel 1991 da CP_1 Per_1 Per_2 cui ha poi divorziato nell'anno 1995, ha interrotto i rapporti con la figlia nel 1998.
All'udienza camerale del 24/05/2023 l'adottante e l'adottanda hanno manifestato formalmente il loro consenso all'adozione sussistendone le condizioni di legge;
alla medesima udienza è stato raccolto il consenso del figlio maggiorenne dell'adottante nonché fratello dell'adottanda, Persona_3
Non essendo comparso il IG. (padre dell'adottanda), parte ricorrente ha CP_1 chiesto termine per il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata della notifica del ricorso al medesimo inoltrata ed il Presidente ha rinviato all'udienza del
21/06/2023; in tale occasione, non essendo ancora pervenuta la cartolina di ricevimento, la causa è stata rinviata al 13/09/2023.
Nelle more il plico raccomandato indirizzato al IG. è stato restituito al mittente CP_1 per mancata consegna con la dicitura “irreperibilità del destinatario”, conseguentemente il IG. ha chiesto certificato di residenza aggiornato e tentato, infruttuosamente, Per_1
la rinotifica allo stesso;
pertanto, con istanza del 07/09/2023 ha richiesto termine per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al IG. ed il Giudice, all'udienza del CP_1
13/09/2023 ha rinviato al 24/01/2024.
In data 14.11.2023 parte ricorrente ha depositato il ricorso ex artt. 291 e 311 cod. civ, il decreto ed i verbali di udienza del 24/05/2023, del 21/06/2023 e del 13/09/2023, notificati al IG. ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. CP_1
Nessuno è comparso all'udienza del 24/01/2024 e la causa è stata rinviata al
21/02/2024.
Alla predetta udienza parte ricorrente ha dato atto di avere notificato il ricorso al padre della adottante ed ha insistito per la decisione della causa;
all'esito della discussione il
Presidente ha rimesso la causa al Collegio.
***
Esaminando i presupposti per l'adozione del maggiorenne, rileva il Collegio che non sussiste tra le parti il requisito della differenza minima di età (18 anni) tra l'adottante e l'adottato: nel caso il divario di età è infatti di 17 anni.
Tuttavia secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dal
Collegio, “In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che
pag. 2/4 impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris". (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
7667 del 3 aprile 2020)
Nel caso di specie, considerando la trentennale convivenza fra adottante e adottanda e l'instaurazione tra gli stessi di un rapporto affettivo riconducibile a quello di filiazione che ha portato l'adottanda ad assumere(prima dell'adozione, in forza di decreto del prefetto di Ferrara emesso in data 14 febbraio 2013 su istanza della ricorrente-doc.9 ricorrente) il cognome dell'adottante, può derogarsi al requisito in oggetto;
si consideri che nel caso di specie la differenza di età tra le parti, ovvero diciassette anni e sei giorni, è di poco al di sotto della soglia richiesta dalla legge.
Sussistono tutte le altre condizioni previste dall'art. 291 c.c.:
-il consenso dell'adottante e dell'adottanda acquisiti dal presidente all'udienza del 24 maggio 2023: - il consenso del figlio dell'adottante nonché fratello dell'adottanda,
. Persona_3
Nessun assenso dei rispettivi coniugi o della madre dell'adottanda in quanto l'adottanda è di stato libero e non ha figli;
la madre dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante, , è deceduta in data 14/06/2022; Persona_2
E' superabile, nella concreta fattispecie, la disposizione normativa che prevede la necessità di acquisire il consenso del padre dell'adottanda maggiorenne, in ragione dei fatti che si sono verificati nel passato e che hanno reciso i legami parentali della stessa con il padre legittimo , , durante l'infanzia. CP_1
Infatti, il padre di si è separato dalla madre, IG.ra , nel Persona_1 Per_2
1991 ed ha interrotto i rapporti con la figlia nel 1998.
In merito l'adottanda ha dichiarato, all'udienza del 24.05.2023: “Voglio essere adottata da quello che considero essere mio padre del quale porto il cognome. Non sono sposata. Vivo con il ricorrente. Non ho rapporti con mio padre da quando io avevo 12 anni.”
pag. 3/4 In sintesi , sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per farsi luogo all'adozione del maggiorenne oltre all'interesse dell'adottanda che vede rafforzato attraverso il riconoscimento formale il legame di dedizione ed affezione già sussistente, di cui si dà ampiamente conto in ricorso: il ricorrente, infatti, avendo sposato la madre dell'adottanda, ha accolto la figlia di lei, ancora minorenne, crescendola come propria figlia.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. l'adottato deve assumere il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio ma nel caso di specie la adottata ha già chiesto ed ottenuto il cambiamento del cognome come da decreto prefettizio del 14.2.2013.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione da parte di (adottante) Cod.Fisc. Parte_1
, di (addottanda) Cod.Fisc. CodiceFiscale_1 Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...]. C.F._2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.314 cc.
Lodi, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.02.2024
La Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 4/4
TRIBUNALE DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lodi, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
Magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente est. dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Luisa Dalla Via Giudice con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 16/01/1969 residente in [...],
Con l'avv. Katia Maria Bossi
per la dichiarazione di adozione della maggiorenne nata a [...] Persona_1
Predabissi il 22/01/1986, c.f. , residente in [...], CodiceFiscale_2
frazione Lido di Pomposa, viale Mare Adriatico n. 22.
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di cui in epigrafe il sig. ha proposto domanda per Parte_1
l'adozione della IG.ra , rappresentando che l'adottanda, consapevole Persona_1
dei conseguenti diritti e doveri, intendeva manifestare il consenso alla propria adozione da parte dell'istante.
Quanto ai genitori dell'adottanda, la IG.ra (coniugata con Persona_2
l'adottante in data 07/05/1999), è deceduta in data 14/06/2022, mentre il padre IG. , padre legittimo di , separato dalla IG.ra nel 1991 da CP_1 Per_1 Per_2 cui ha poi divorziato nell'anno 1995, ha interrotto i rapporti con la figlia nel 1998.
All'udienza camerale del 24/05/2023 l'adottante e l'adottanda hanno manifestato formalmente il loro consenso all'adozione sussistendone le condizioni di legge;
alla medesima udienza è stato raccolto il consenso del figlio maggiorenne dell'adottante nonché fratello dell'adottanda, Persona_3
Non essendo comparso il IG. (padre dell'adottanda), parte ricorrente ha CP_1 chiesto termine per il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata della notifica del ricorso al medesimo inoltrata ed il Presidente ha rinviato all'udienza del
21/06/2023; in tale occasione, non essendo ancora pervenuta la cartolina di ricevimento, la causa è stata rinviata al 13/09/2023.
Nelle more il plico raccomandato indirizzato al IG. è stato restituito al mittente CP_1 per mancata consegna con la dicitura “irreperibilità del destinatario”, conseguentemente il IG. ha chiesto certificato di residenza aggiornato e tentato, infruttuosamente, Per_1
la rinotifica allo stesso;
pertanto, con istanza del 07/09/2023 ha richiesto termine per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al IG. ed il Giudice, all'udienza del CP_1
13/09/2023 ha rinviato al 24/01/2024.
In data 14.11.2023 parte ricorrente ha depositato il ricorso ex artt. 291 e 311 cod. civ, il decreto ed i verbali di udienza del 24/05/2023, del 21/06/2023 e del 13/09/2023, notificati al IG. ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. CP_1
Nessuno è comparso all'udienza del 24/01/2024 e la causa è stata rinviata al
21/02/2024.
Alla predetta udienza parte ricorrente ha dato atto di avere notificato il ricorso al padre della adottante ed ha insistito per la decisione della causa;
all'esito della discussione il
Presidente ha rimesso la causa al Collegio.
***
Esaminando i presupposti per l'adozione del maggiorenne, rileva il Collegio che non sussiste tra le parti il requisito della differenza minima di età (18 anni) tra l'adottante e l'adottato: nel caso il divario di età è infatti di 17 anni.
Tuttavia secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dal
Collegio, “In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che
pag. 2/4 impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris". (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
7667 del 3 aprile 2020)
Nel caso di specie, considerando la trentennale convivenza fra adottante e adottanda e l'instaurazione tra gli stessi di un rapporto affettivo riconducibile a quello di filiazione che ha portato l'adottanda ad assumere(prima dell'adozione, in forza di decreto del prefetto di Ferrara emesso in data 14 febbraio 2013 su istanza della ricorrente-doc.9 ricorrente) il cognome dell'adottante, può derogarsi al requisito in oggetto;
si consideri che nel caso di specie la differenza di età tra le parti, ovvero diciassette anni e sei giorni, è di poco al di sotto della soglia richiesta dalla legge.
Sussistono tutte le altre condizioni previste dall'art. 291 c.c.:
-il consenso dell'adottante e dell'adottanda acquisiti dal presidente all'udienza del 24 maggio 2023: - il consenso del figlio dell'adottante nonché fratello dell'adottanda,
. Persona_3
Nessun assenso dei rispettivi coniugi o della madre dell'adottanda in quanto l'adottanda è di stato libero e non ha figli;
la madre dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante, , è deceduta in data 14/06/2022; Persona_2
E' superabile, nella concreta fattispecie, la disposizione normativa che prevede la necessità di acquisire il consenso del padre dell'adottanda maggiorenne, in ragione dei fatti che si sono verificati nel passato e che hanno reciso i legami parentali della stessa con il padre legittimo , , durante l'infanzia. CP_1
Infatti, il padre di si è separato dalla madre, IG.ra , nel Persona_1 Per_2
1991 ed ha interrotto i rapporti con la figlia nel 1998.
In merito l'adottanda ha dichiarato, all'udienza del 24.05.2023: “Voglio essere adottata da quello che considero essere mio padre del quale porto il cognome. Non sono sposata. Vivo con il ricorrente. Non ho rapporti con mio padre da quando io avevo 12 anni.”
pag. 3/4 In sintesi , sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per farsi luogo all'adozione del maggiorenne oltre all'interesse dell'adottanda che vede rafforzato attraverso il riconoscimento formale il legame di dedizione ed affezione già sussistente, di cui si dà ampiamente conto in ricorso: il ricorrente, infatti, avendo sposato la madre dell'adottanda, ha accolto la figlia di lei, ancora minorenne, crescendola come propria figlia.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. l'adottato deve assumere il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio ma nel caso di specie la adottata ha già chiesto ed ottenuto il cambiamento del cognome come da decreto prefettizio del 14.2.2013.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione da parte di (adottante) Cod.Fisc. Parte_1
, di (addottanda) Cod.Fisc. CodiceFiscale_1 Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...]. C.F._2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.314 cc.
Lodi, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.02.2024
La Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
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