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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/08/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1793 del R.G.A.C. per l'anno
2020 e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. USELI ELVIRA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. USELI ELVIRA
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
R.G. 25/17 (C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_2
E
(C.F. ), con il patrocinio CP_3 C.F._3
dell'avv. AZZENA FRANCESCO Parte_3
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AZZENA
FRANCESCO Parte_3
CONVENUTO
1 e
(cf. - p. iva , con il Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. Giovanni Bottazzoli e dell'avvto Mariachiara
Brunetti, elettivamente domiciliata presso i difensori
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: VENDITA IMMMOBILI.
All'udienza del 30/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori
1) In via preliminare rigettare le eccezioni preliminari formulate da parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque superate dall'esposizione e dalle motivazioni suesposte, conseguentemente rigettare la domanda al fine di dichiarare la decadenza dell'azione ex art.1669 c.c. nonché la decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1667-1668 c.c. o ex 1490 ss.
c.c.,nonché rigettare l'istanza di nullità della domanda e la domanda di difetto di legittimazione passiva del convenuto , Pt_4
2) nel merito rigettare in ogni caso tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto e pertanto
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti di costruzione nella porzione immobiliare per cui è causa, come risultanti dalla CTU non contestata ex adverso- e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità per comportamento colposo ex art. 1669 c.c. della società , in persona Controparte_1
dell'amministratore e legale rappresentante nonchè della società in persona del curatore fallimentare e del Controparte_5
2 Direttore dei Lavori, RC , per colpa professionale ai Pt_4
sensi di legge, condannandoli tutti in solido tra loro ex art. 2055 c.c., considerata la concorrente responsabilità, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni subiti che si quantificano come segue:
1. a) in via preliminare condannare i convenuti al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 26.000,00 o quella diversa meglio vista, comunque corrispondente al risarcimento dei danni consistenti nei costi necessari per riparare i difetti acustici riscontrati e nel minor valore dell'immobile, conseguente al difetto di cui è gravato, e del danno per mancato godimento parziale dell'immobile, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese di assistenza tecnica e legale, con espressa istanza di condanna aggravata di tutte le parti convenute, ex art 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
2. b) in via subordinata a corrispondere alla parte attrice la somma indicata nella ctp geom. e del tecnico ossia Euro CP_6 Per_1
2.900,00 + 3.300,00 (aggiornato quest'ultimo importo, all'attualità ad
€ 3600,00, come da conclusioni del CTU, oltre le eventuali spese ulteriori occorrende per adeguamenti impiantistici come considerate dal CTU. In alternativa Euro 2.900 +6.300,00) più oneri di legge, coincidente alle spese sostenute e da sostenere per ovviare ai pregiudizi subiti e subendi di cui in premessa nonché alla somma rispettivamente di euro 19.800,00 o 16.800,00, salvo errore, equivalente alla riduzione proporzionale del prezzo d'acquisto, e del danno per mancato godimento parziale del bene, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese di assistenza tecnica e legale, con espressa istanza di condanna aggravata di tutte le parti convenute, ex art 96
c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
3 3. c) in via ulteriormente subordinata condannarli, sempre in solido, all'esecuzione dei lavori come descritti nelle due suddette ctp a condizione che vi sia una supervisione in corso d'opera di un organo super partes che ne confermi la regolarità e la conformità ad una delle due soluzioni ivi prospettate nonché alla somma di euro 20.000,00, salvo errore, o quella veriore che il Giudice riterrà equa, equivalente alla riduzione proporzionale del prezzo d'acquisto, e del danno per per mancato godimento parziale del bene, oltre rivalutazione ed interessi.
4. il tutto: a), b), c), calcolato come spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizie tecniche di parte allegate agli atti ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa tramite la CTU depositata, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo,
-Vinte le spese di assistenza tecnica e legale, con espressa istanza di condanna aggravata di tutte le parti convenute, ex art 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
IN VIA SUBORDINATA
5. 2) accertare e dichiarare la responsabilità dei predetti convenuti, per il sinistro sopra descritto ex art. 2043 c.c., sussistendone i presupposti e per l'effetto, condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno come sopra specificato ai cpv. a, b, c,
6. 3) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che il danno subito, costituendo difetto ex art.1667 c.c., è riconducibile ad un comportamento colposo delle parti convenute e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti da queste e per l'effetto condannarle, in via solidale tra loro vista la concorrente responsabilità, come suindicato ai cpv. a), b), c);
3) in via residuale condannare le suddette parti in ogni caso al risarcimento del danno, oltre che patrimoniale anche non patrimoniale
4 ex art.2059 c.c., subito da parte attrice per danno biologico, lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, danno esistenziale, che compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana (lesione della serenità familiare, del godimento di un ambiente idoneo e disagio abitativo) da valutarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, ctp, ctu e competenze ed onorari.
Sempre con espressa istanza di condanna aggravata delle parti convenute ex art 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
Per il convenuto CP_3
rigetto delle avverse domande, col favore delle spese.
In subordine, nel caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare la Compagnia assicuratrice, chiamata in causa, obbligata a manlevare il conchiudente da ogni avversa pretesa.
Sempre col favore delle spese.
Per CP_7
nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva
5 proposta dalla convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
e esponevano di Parte_1 Parte_2
Contr aver acquistato da (in seguito ), in data Controparte_1
1.03.2017, con atto pubblico Notaio , l'immobile adibito ad Per_2
abitazione sito in Sassari, via A. Cervi 44, distinto in Catasto al F. 72,
M. 1641, sub. 13, via Cervi 44, 1 piano, z. c. 2, cat. A/3, cl.2, vani 5,5, di mq.95, rendita euro 426,08, nonchè annesso e pertinenziale posto auto. Contr Allegavano che aveva nominato l'architetto Persona_3
Co direttore dei lavori e affidato a (in seguito ) Controparte_2
l'esecuzione delle opere.
Deducevano che, in data 20.7.2016 il direttore dei lavori aveva dichiarato la conformità del progetto e degli impianti alle norme vigenti e, in data 15.11.2016, la ditta aveva Controparte_8
dichiarato la conformità dell'impianto idrico a regola d'arte.
Tutto ciò premesso gli attori lamentavano che l'immobile aveva manifestato vizi rilevanti: la camera da letto matrimoniale risultava inutilizzabile a causa dei rumori scaturenti dallo scarico delle tubature funzionali ai piani superiori collocate in superficie nella parete poiché la colonna risultava quasi a contatto con la muratura ovvero ricoperta del solo strato di intonaco, senza rivestimento di materiale fonoisolante e/o fonoassorbente.
6 Esponevano che, in esito ad accertamenti effettuati, era emerso che l'impianto non era conforme al progetto e che le immissioni sonore provenienti dagli scarichi erano superiori alla normale tollerabilità; che i lavori necessari per l'eliminazione degli inconvenienti avrebbero comportato un deprezzamento dell'immobile conseguente all'applicazione di pannelli fonoassorbenti e alla persistenza delle immissioni (seppure in misura ridotta).
Gli attori lamentavano inoltre la presenza di numerose infiltrazioni nelle pareti del terrazzo del vano cucina e provenienti dalla caldaia collocata dalla società FV.
Tutto ciò premesso gli attori deducevano che, nonostante le numerose richieste di intervento, gli inconvenienti non erano stati eliminati.
Sostenevano che il venditore, l'appaltatore dovevano essere considerati responsabili ai sensi dell'art 1669 cc per i gravi vizi e difetti, in via solidale.
Concludevano chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento del pregiudizio patito.
Si costituiva in giudizio , contestava l'avversa domanda CP_3
ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che gli impianti idrici erano stati progettati da ed eseguiti da Parte_5
Controparte_8
In ogni caso esponeva che alcuna responsabilità poteva essere configurata con riferimento alla figura del direttore dei lavori per i vizi lamentati in quanto l'onere di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori incombe sul capocantiere o sull'assistente di cantiere e non anche sul direttore dei lavori.
Eccepiva altresì l'intervenuta decadenza dall'azione ex art 1669 cc poiché la formale denuncia dei vizi era stata ricevuta da solo il CP_3
5.6.2020 cioè, dopo tre anni dall'acquisto dell'immobile.
7 Sosteneva che gli attori avevano contribuito a causare il pregiudizio lamentato avendo modificato l'ubicazione della camera da letto rispetto al progetto.
Eccepiva la prescrizione del diritto di proporre l'azione anche qualificata ex art 1667 cc nonché la prescrizione e la decadenza ex art
1490 cc.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della causa petendi della domanda nei confronti del direttore dei lavori.
Nel merito contestava che la fattispecie fosse riconducibile all'art
1669 cc non essendo i vizi lamentati qualificabili come gravi difetti;
contestava le conclusioni dei consulenti di parte attrice con riferimento alla corretta esecuzione delle opere ed ai rilievi fonometrici.
Concludeva come in atti e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società di assicurazione affinchè lo manlevasse CP_4
in caso di condanna.
Si costituiva in giudizio e deduceva che la polizza CP_4
stipulata dall'arch prevedeva l'obbligo di notiziare la Pt_4
compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla
Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, era inoltre prevista la sussistenza di un mandato/procura alle liti a titolo oneroso in favore del procuratore assicurato.
Lamentava che l'assicurato, nel caso in esame, aveva nominato un proprio difensore così contravvenendo agli obblighi di polizza, con la conseguenza che gli oneri collegati alla difesa non erano coperti dalla polizza.
8 Nel merito invocava i limiti risarcitori oltre alle franchigie e contestava la domanda sostenendo che non era stata provata la responsabilità dell'arch. né la sua legittimazione passiva;
CP_3
che gli attori erano incorsi in decadenza e prescrizione e che avevano concorso alla causazione del danno.
Concludeva come in atti.
e rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_1
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Si deve esaminare in primo luogo l'eccezione di decadenza e di prescrizione proposta dal convenuto.
Il convenuto rileva che gli attori hanno acquistato l'immobile CP_3
in data 1.3.2017 ed hanno denunciato i vizi solo il 5.6.2020, ben oltre il termine annuale di prescrizione e decadenza, e sostiene che i vizi lamentati non possono essere qualificati come gravi vizi ai sensi dell'art 1669 cc.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
In primo luogo si osserva che è principio ormai consolidato quello per cui “I vizi “acustici”, essendo idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, integrano
“gravi difetti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..” (ex multis
Corte appello Firenze sez. I, 26/04/2023, n.877).
9 La norma detta prescrive che i vizi debbano manifestarsi entro dieci anni dal compimento dell'opera e che la denunzia debba essere effettuata entro l'anno dalla scoperta.
Il dies a quo decorre dal momento della sua conoscenza “tecnica”, cioè dal giorno in cui “il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.” (Cassazione civile sez. II,
17/10/2017, n.24486).
Nel caso in esame si deve ritenere che gli attori abbiano acquisito sufficienti elementi per l'individuazione del vizio e della sua origine solo in esito al completamento degli accertamenti demandanti ai consulenti di parte GE e . Persona_4 Persona_5
Il primo ha redatto una relazione in data 3.6.2020 ed il secondo in data
25.6.2020.
Solo in esito al completamento degli accertamenti detti gli attori hanno acquisito conoscenza della natura e della causa dei vizi, certamente non immediatamente riconoscibili essendo conseguenza dell'errato posizionamento dello scarico e del suo mancato isolamento in violazione delle prescrizioni progettuali e normative.
Dalle precedenti considerazioni discende il dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza va individuato nel momento di redazione delle relazioni peritali e dunque a decorrere dal 25.6.2020 (ultima relazione depositata da ). Per_1
Considerato che, pacificamente, la denuncia nei confronti del è CP_3
del 5.6.2020 e che la denuncia nei confronti di Controparte_9 [...]
risale al 25.9.2019, si deve concludere che sono state CP_2
tempestive e che gli attori non sono incorsi in prescrizione o decadenza.
10 Legittimazione passiva
Il convenuto eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva allegando che i vizi lamentati dagli attori erano riconducibili all'asserita erronea realizzazione dell'impianto idrico progettato dal e realizzato dalla ditta Termoidraulica Fois. Parte_5
Anche tale contestazione è priva di fondamento.
Va premesso che “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia…”(Cassazione civile sez. III, 27/11/2023,
n.32814).
Nel caso in esame gli attori convengono ritenendolo CP_3
responsabile ex art 1669 cc in quanto direttore dei lavori di realizzazione dell'immobile realizzato da e venduto Controparte_1
da Controparte_2
Poiché è incontestato che ricoprisse la carica di direttore dei CP_3
lavori, si deve concludere che è legittimato passivo della domanda.
Si dovrà dunque accertare se la domanda sia fondata nel merito.
E' principio consolidato quello per cui, nonostante l'art. 1669 c.c. sia collocato all'interno della disciplina del contratto di appalto, tale norma in realtà prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale a tutela di interessi di carattere pubblico, concernenti la stabilità e la solidità degli edifici, nonché l'incolumità personale della collettività.
Come tale, l'azione di responsabilità prevista dalla citata norma è estesa anche al di fuori del contratto di appalto ed è riconosciuta anche in favore dell'acquirente dell'immobile e di qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato dai gravi difetti dell'opera appaltata, oltre che nei confronti del venditore-costruttore,
11 dell'appaltatore e del direttore dei lavori, nonché di qualsiasi altro soggetto che abbia concorso alla costruzione dell'immobile ed assunto così la responsabilità dell'opera.
In tal senso la recente Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251 che confermando il precedente orientamento ha stabilito che “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili…”(Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251).
A ciò si aggiunga che i vizi relativi ad immissioni intollerabili e infiltrazioni di umidità, poiché comportano problemi di insalubrità e utilizzabilità degli ambienti, devono essere collocati tra i gravi vizi di cui all'art 1669 cc che, come detto, regola un'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l'appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell'opera (progettuale, direttiva o esecutiva), “ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi.”
(Cassazione civile sez. II, 28/06/2024, n.17955, Cassazione civile sez.
II, 26/09/2023, n.27385 Tribunale Arezzo, 18/02/2021, n.137).
Tutto ciò premesso si rileva che, all'esito dell'istruttoria nel presente giudizio, è emerso che effettivamente sussistono i vizi lamentati dagli attori.
12 Il consulente d'ufficio ha accertato che, all'interno della camera da letto, si percepiscono immissioni che superano il limite della normale tollerabilità; che la causa dell'inconveniente è da reperire nell'errato posizionamento degli scarichi idrici rispetto al progetto e del loro mancato adeguato isolamento.
Ribadito che le immissioni essendo idonee a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, integrano “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..” (ex multis Corte appello Firenze sez. I, 26/04/2023, n.877), e richiamati i principi in tema di presunzione di responsabilità di cui all'art 1669 cc, si deve concludere che spettava ai convenuti superare la presunzione e provare che i vizi riscontrati erano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore o piuttosto erano riconducibili in via esclusiva al fatto di terzi.
Nel caso in esame alcuna prova in tal senso è stata fornita e si deve concludere che, essendo provato il vizio e la responsabilità ex art 1669 cc poiché i lavori non sono stati eseguiti secondo le disposizioni progettuali e le norme di legge, la domanda nei confronti dei convenuti deve essere accolta.
Liquidazione del danno
Il pregiudizio patito deve essere riconosciuto come di seguito indicato: euro 3600 oltre oneri di legge per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dei vizi (cfr relazione peritale).
Non possono essere riconosciute le ulteriori pretese relative alle opere indicate nella relazione del ctp poiché il consulente d'ufficio Per_1
non ha ritenuto tali opere necessarie per l'eliminazione dei vizi.
13 Quanto al pregiudizio conseguente al mancato uso della camera da letto, si ritiene che possa essere determinato in via equitativa secondo i principi stabiliti dalla sentenza Cassazione civile sez. II, 03/04/2025,
n.8868, tenendo conto del valore di acquisto dell'immobile pari ad euro 143.500.
Considerato che il pregiudizio è limitato all'impossibilità di utilizzo della camera originariamente destinata a camera da letto, tenuto conto che il consulente d'ufficio non ha ritenuto necessario eseguire lavori di insonorizzazione interni e tali da ridurre le dimensioni della stanza;
che gli attori non hanno dedotto o provato alcunchè in ordine alla riduzione del valore dell'immobile, anche successivamente all'esecuzione dei lavori;
che, dunque, tenuto conto degli elementi presenti in atti, in applicazione dei criteri equitativi si può concludere che il valore del mancato completo uso della camera da letto può essere determinato in euro 10.000 tenuto conto del prezzo complessivo, del numero di vani e dei terrazzi dell'appartamento e della parziale utilizzabilità: euro
143.500: 7 vani e accessori=20.500:2=10.250 da ridurre ad euro
10.000.
In conclusione, il danno può essere riconosciuto in complessivi euro
10.000 per il ridotto uso e 3600 oltre oneri di legge per i lavori di ripristino.
In accoglimento della domanda i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma detta in favore degli attori.
Sulla responsabilità aggravata
Visto l'art 96 co I e III cpc, rilevato che il convenuto non è CP_3
comparso, senza addurre alcuna giustificazione, all'udienza fissata ai
14 sensi dell'art 185 bis cpc e ritenuto che tale comportamento sia contrario al disposto dell'art 88 cpc e rilevante ai sensi dell'art 96 cpc, condanna al pagamento, in favore di ciascun degli CP_3
attori, della somma di euro 1000, determinata tenendo conto del valore della controversia e del tempo di definizione.
Domanda di manleva proponeva domanda nei confronti della società di CP_3
assicurazione chiedendo di essere manlevato in caso di CP_4
condanna. chiedeva il rigetto della domanda principale richiamando CP_4
le motivazioni esposte da ed eccepiva che la copertura CP_3
assicurativa non poteva operare poiché l'assicurato non aveva dato tempestiva notizia del sinistro e, in ogni caso, non poteva coprire anche le spese di giustizia in quanto la nomina del procuratore da parte di era avvenuta senza il consenso dell'assicuratore e CP_3
dunque in violazione delle condizioni contrattuali.
si opponeva e rilevava che la compagnia aveva ritualmente CP_3
ricevuto l'atto di citazione in data 17 settembre 2020, riscontrando la denuncia ricevuta in data 5.10.2020, e dunque in data ben anteriore alla costituzione della medesima compagnia nel presente giudizio, avvenuta con comparsa del 4.10.2021 e solo a seguito di chiamata di terzo da parte dell . Parte_6
In ordine alla tardiva denuncia si richiama il costante orientamento secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni… l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1
15 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art.
1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo.” (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701).
Considerato che nel caso in nulla è dedotto o provato in ordine al dolo dell'assicurato, si deve concludere che la contestazione del terzo chiamato è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla rifusione delle spese legali, si ritiene che la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga “in pejus” all'articolo 1917, terzo comma, del Cc, e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 del Cc, secondo cui le clausole derogative in pejus sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di legge.( Cass.
n. 21220/2022)
Si deve concludere che, anche nel caso in esame, l'assicurato ha il diritto alla rifusione delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, “sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare anche incidentalmente); quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate.”
(Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, n.4786).
16 Rilevato che l'assicuratore non ha dedotto che le spese sostenute dall'assicurato siano superflue o eccessive e che neppure ha eccepito che le spese sostenute siano superiori ai limiti di cui all'art 1932 cc, si deve concludere che la pattuizione invocata dall'assicuratore non può trovare applicazione e che dunque l'assicuratore sarà obbligato a tenere indenne l'assicuratore con riferimento all'intera somma oggetto della condanna con la sola esclusione delle somme di cui all'art 96 co
III cpc.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accertata la responsabilità dei convenuti ex art 1669 cc, accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 10.000 per il limitato utilizzo dell'immobile e di euro 3600 oltre oneri di legge per l'esecuzione delle opere;
in accoglimento della domanda di manleva dichiara CP_10
tenuta a rifondere le somme pagate da in favore degli attori, CP_3
con la sola esclusione delle somme di cui all'art 96 cpc. Contr Dichiara tenuta a rifondere, in favore del , le spese CP_3
relative al proprio avvocato.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
17 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva eCpa come per legge.
Visto l'art 96 cpc condanna a versare, in favore di CP_3
ciascuno degli attori, la somma di euro 1000.
Pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sassari li 31/07/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1793 del R.G.A.C. per l'anno
2020 e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. USELI ELVIRA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. USELI ELVIRA
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
R.G. 25/17 (C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_2
E
(C.F. ), con il patrocinio CP_3 C.F._3
dell'avv. AZZENA FRANCESCO Parte_3
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AZZENA
FRANCESCO Parte_3
CONVENUTO
1 e
(cf. - p. iva , con il Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. Giovanni Bottazzoli e dell'avvto Mariachiara
Brunetti, elettivamente domiciliata presso i difensori
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: VENDITA IMMMOBILI.
All'udienza del 30/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori
1) In via preliminare rigettare le eccezioni preliminari formulate da parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque superate dall'esposizione e dalle motivazioni suesposte, conseguentemente rigettare la domanda al fine di dichiarare la decadenza dell'azione ex art.1669 c.c. nonché la decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1667-1668 c.c. o ex 1490 ss.
c.c.,nonché rigettare l'istanza di nullità della domanda e la domanda di difetto di legittimazione passiva del convenuto , Pt_4
2) nel merito rigettare in ogni caso tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto e pertanto
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti di costruzione nella porzione immobiliare per cui è causa, come risultanti dalla CTU non contestata ex adverso- e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità per comportamento colposo ex art. 1669 c.c. della società , in persona Controparte_1
dell'amministratore e legale rappresentante nonchè della società in persona del curatore fallimentare e del Controparte_5
2 Direttore dei Lavori, RC , per colpa professionale ai Pt_4
sensi di legge, condannandoli tutti in solido tra loro ex art. 2055 c.c., considerata la concorrente responsabilità, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni subiti che si quantificano come segue:
1. a) in via preliminare condannare i convenuti al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 26.000,00 o quella diversa meglio vista, comunque corrispondente al risarcimento dei danni consistenti nei costi necessari per riparare i difetti acustici riscontrati e nel minor valore dell'immobile, conseguente al difetto di cui è gravato, e del danno per mancato godimento parziale dell'immobile, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese di assistenza tecnica e legale, con espressa istanza di condanna aggravata di tutte le parti convenute, ex art 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
2. b) in via subordinata a corrispondere alla parte attrice la somma indicata nella ctp geom. e del tecnico ossia Euro CP_6 Per_1
2.900,00 + 3.300,00 (aggiornato quest'ultimo importo, all'attualità ad
€ 3600,00, come da conclusioni del CTU, oltre le eventuali spese ulteriori occorrende per adeguamenti impiantistici come considerate dal CTU. In alternativa Euro 2.900 +6.300,00) più oneri di legge, coincidente alle spese sostenute e da sostenere per ovviare ai pregiudizi subiti e subendi di cui in premessa nonché alla somma rispettivamente di euro 19.800,00 o 16.800,00, salvo errore, equivalente alla riduzione proporzionale del prezzo d'acquisto, e del danno per mancato godimento parziale del bene, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese di assistenza tecnica e legale, con espressa istanza di condanna aggravata di tutte le parti convenute, ex art 96
c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
3 3. c) in via ulteriormente subordinata condannarli, sempre in solido, all'esecuzione dei lavori come descritti nelle due suddette ctp a condizione che vi sia una supervisione in corso d'opera di un organo super partes che ne confermi la regolarità e la conformità ad una delle due soluzioni ivi prospettate nonché alla somma di euro 20.000,00, salvo errore, o quella veriore che il Giudice riterrà equa, equivalente alla riduzione proporzionale del prezzo d'acquisto, e del danno per per mancato godimento parziale del bene, oltre rivalutazione ed interessi.
4. il tutto: a), b), c), calcolato come spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizie tecniche di parte allegate agli atti ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa tramite la CTU depositata, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo,
-Vinte le spese di assistenza tecnica e legale, con espressa istanza di condanna aggravata di tutte le parti convenute, ex art 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
IN VIA SUBORDINATA
5. 2) accertare e dichiarare la responsabilità dei predetti convenuti, per il sinistro sopra descritto ex art. 2043 c.c., sussistendone i presupposti e per l'effetto, condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno come sopra specificato ai cpv. a, b, c,
6. 3) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che il danno subito, costituendo difetto ex art.1667 c.c., è riconducibile ad un comportamento colposo delle parti convenute e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti da queste e per l'effetto condannarle, in via solidale tra loro vista la concorrente responsabilità, come suindicato ai cpv. a), b), c);
3) in via residuale condannare le suddette parti in ogni caso al risarcimento del danno, oltre che patrimoniale anche non patrimoniale
4 ex art.2059 c.c., subito da parte attrice per danno biologico, lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, danno esistenziale, che compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana (lesione della serenità familiare, del godimento di un ambiente idoneo e disagio abitativo) da valutarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, ctp, ctu e competenze ed onorari.
Sempre con espressa istanza di condanna aggravata delle parti convenute ex art 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, nella sentenza, del danno ex art. 2043 c.c.
Per il convenuto CP_3
rigetto delle avverse domande, col favore delle spese.
In subordine, nel caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare la Compagnia assicuratrice, chiamata in causa, obbligata a manlevare il conchiudente da ogni avversa pretesa.
Sempre col favore delle spese.
Per CP_7
nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva
5 proposta dalla convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
e esponevano di Parte_1 Parte_2
Contr aver acquistato da (in seguito ), in data Controparte_1
1.03.2017, con atto pubblico Notaio , l'immobile adibito ad Per_2
abitazione sito in Sassari, via A. Cervi 44, distinto in Catasto al F. 72,
M. 1641, sub. 13, via Cervi 44, 1 piano, z. c. 2, cat. A/3, cl.2, vani 5,5, di mq.95, rendita euro 426,08, nonchè annesso e pertinenziale posto auto. Contr Allegavano che aveva nominato l'architetto Persona_3
Co direttore dei lavori e affidato a (in seguito ) Controparte_2
l'esecuzione delle opere.
Deducevano che, in data 20.7.2016 il direttore dei lavori aveva dichiarato la conformità del progetto e degli impianti alle norme vigenti e, in data 15.11.2016, la ditta aveva Controparte_8
dichiarato la conformità dell'impianto idrico a regola d'arte.
Tutto ciò premesso gli attori lamentavano che l'immobile aveva manifestato vizi rilevanti: la camera da letto matrimoniale risultava inutilizzabile a causa dei rumori scaturenti dallo scarico delle tubature funzionali ai piani superiori collocate in superficie nella parete poiché la colonna risultava quasi a contatto con la muratura ovvero ricoperta del solo strato di intonaco, senza rivestimento di materiale fonoisolante e/o fonoassorbente.
6 Esponevano che, in esito ad accertamenti effettuati, era emerso che l'impianto non era conforme al progetto e che le immissioni sonore provenienti dagli scarichi erano superiori alla normale tollerabilità; che i lavori necessari per l'eliminazione degli inconvenienti avrebbero comportato un deprezzamento dell'immobile conseguente all'applicazione di pannelli fonoassorbenti e alla persistenza delle immissioni (seppure in misura ridotta).
Gli attori lamentavano inoltre la presenza di numerose infiltrazioni nelle pareti del terrazzo del vano cucina e provenienti dalla caldaia collocata dalla società FV.
Tutto ciò premesso gli attori deducevano che, nonostante le numerose richieste di intervento, gli inconvenienti non erano stati eliminati.
Sostenevano che il venditore, l'appaltatore dovevano essere considerati responsabili ai sensi dell'art 1669 cc per i gravi vizi e difetti, in via solidale.
Concludevano chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento del pregiudizio patito.
Si costituiva in giudizio , contestava l'avversa domanda CP_3
ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che gli impianti idrici erano stati progettati da ed eseguiti da Parte_5
Controparte_8
In ogni caso esponeva che alcuna responsabilità poteva essere configurata con riferimento alla figura del direttore dei lavori per i vizi lamentati in quanto l'onere di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori incombe sul capocantiere o sull'assistente di cantiere e non anche sul direttore dei lavori.
Eccepiva altresì l'intervenuta decadenza dall'azione ex art 1669 cc poiché la formale denuncia dei vizi era stata ricevuta da solo il CP_3
5.6.2020 cioè, dopo tre anni dall'acquisto dell'immobile.
7 Sosteneva che gli attori avevano contribuito a causare il pregiudizio lamentato avendo modificato l'ubicazione della camera da letto rispetto al progetto.
Eccepiva la prescrizione del diritto di proporre l'azione anche qualificata ex art 1667 cc nonché la prescrizione e la decadenza ex art
1490 cc.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della causa petendi della domanda nei confronti del direttore dei lavori.
Nel merito contestava che la fattispecie fosse riconducibile all'art
1669 cc non essendo i vizi lamentati qualificabili come gravi difetti;
contestava le conclusioni dei consulenti di parte attrice con riferimento alla corretta esecuzione delle opere ed ai rilievi fonometrici.
Concludeva come in atti e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società di assicurazione affinchè lo manlevasse CP_4
in caso di condanna.
Si costituiva in giudizio e deduceva che la polizza CP_4
stipulata dall'arch prevedeva l'obbligo di notiziare la Pt_4
compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla
Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, era inoltre prevista la sussistenza di un mandato/procura alle liti a titolo oneroso in favore del procuratore assicurato.
Lamentava che l'assicurato, nel caso in esame, aveva nominato un proprio difensore così contravvenendo agli obblighi di polizza, con la conseguenza che gli oneri collegati alla difesa non erano coperti dalla polizza.
8 Nel merito invocava i limiti risarcitori oltre alle franchigie e contestava la domanda sostenendo che non era stata provata la responsabilità dell'arch. né la sua legittimazione passiva;
CP_3
che gli attori erano incorsi in decadenza e prescrizione e che avevano concorso alla causazione del danno.
Concludeva come in atti.
e rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_1
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Si deve esaminare in primo luogo l'eccezione di decadenza e di prescrizione proposta dal convenuto.
Il convenuto rileva che gli attori hanno acquistato l'immobile CP_3
in data 1.3.2017 ed hanno denunciato i vizi solo il 5.6.2020, ben oltre il termine annuale di prescrizione e decadenza, e sostiene che i vizi lamentati non possono essere qualificati come gravi vizi ai sensi dell'art 1669 cc.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
In primo luogo si osserva che è principio ormai consolidato quello per cui “I vizi “acustici”, essendo idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, integrano
“gravi difetti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..” (ex multis
Corte appello Firenze sez. I, 26/04/2023, n.877).
9 La norma detta prescrive che i vizi debbano manifestarsi entro dieci anni dal compimento dell'opera e che la denunzia debba essere effettuata entro l'anno dalla scoperta.
Il dies a quo decorre dal momento della sua conoscenza “tecnica”, cioè dal giorno in cui “il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.” (Cassazione civile sez. II,
17/10/2017, n.24486).
Nel caso in esame si deve ritenere che gli attori abbiano acquisito sufficienti elementi per l'individuazione del vizio e della sua origine solo in esito al completamento degli accertamenti demandanti ai consulenti di parte GE e . Persona_4 Persona_5
Il primo ha redatto una relazione in data 3.6.2020 ed il secondo in data
25.6.2020.
Solo in esito al completamento degli accertamenti detti gli attori hanno acquisito conoscenza della natura e della causa dei vizi, certamente non immediatamente riconoscibili essendo conseguenza dell'errato posizionamento dello scarico e del suo mancato isolamento in violazione delle prescrizioni progettuali e normative.
Dalle precedenti considerazioni discende il dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza va individuato nel momento di redazione delle relazioni peritali e dunque a decorrere dal 25.6.2020 (ultima relazione depositata da ). Per_1
Considerato che, pacificamente, la denuncia nei confronti del è CP_3
del 5.6.2020 e che la denuncia nei confronti di Controparte_9 [...]
risale al 25.9.2019, si deve concludere che sono state CP_2
tempestive e che gli attori non sono incorsi in prescrizione o decadenza.
10 Legittimazione passiva
Il convenuto eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva allegando che i vizi lamentati dagli attori erano riconducibili all'asserita erronea realizzazione dell'impianto idrico progettato dal e realizzato dalla ditta Termoidraulica Fois. Parte_5
Anche tale contestazione è priva di fondamento.
Va premesso che “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia…”(Cassazione civile sez. III, 27/11/2023,
n.32814).
Nel caso in esame gli attori convengono ritenendolo CP_3
responsabile ex art 1669 cc in quanto direttore dei lavori di realizzazione dell'immobile realizzato da e venduto Controparte_1
da Controparte_2
Poiché è incontestato che ricoprisse la carica di direttore dei CP_3
lavori, si deve concludere che è legittimato passivo della domanda.
Si dovrà dunque accertare se la domanda sia fondata nel merito.
E' principio consolidato quello per cui, nonostante l'art. 1669 c.c. sia collocato all'interno della disciplina del contratto di appalto, tale norma in realtà prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale a tutela di interessi di carattere pubblico, concernenti la stabilità e la solidità degli edifici, nonché l'incolumità personale della collettività.
Come tale, l'azione di responsabilità prevista dalla citata norma è estesa anche al di fuori del contratto di appalto ed è riconosciuta anche in favore dell'acquirente dell'immobile e di qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato dai gravi difetti dell'opera appaltata, oltre che nei confronti del venditore-costruttore,
11 dell'appaltatore e del direttore dei lavori, nonché di qualsiasi altro soggetto che abbia concorso alla costruzione dell'immobile ed assunto così la responsabilità dell'opera.
In tal senso la recente Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251 che confermando il precedente orientamento ha stabilito che “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili…”(Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251).
A ciò si aggiunga che i vizi relativi ad immissioni intollerabili e infiltrazioni di umidità, poiché comportano problemi di insalubrità e utilizzabilità degli ambienti, devono essere collocati tra i gravi vizi di cui all'art 1669 cc che, come detto, regola un'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l'appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell'opera (progettuale, direttiva o esecutiva), “ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi.”
(Cassazione civile sez. II, 28/06/2024, n.17955, Cassazione civile sez.
II, 26/09/2023, n.27385 Tribunale Arezzo, 18/02/2021, n.137).
Tutto ciò premesso si rileva che, all'esito dell'istruttoria nel presente giudizio, è emerso che effettivamente sussistono i vizi lamentati dagli attori.
12 Il consulente d'ufficio ha accertato che, all'interno della camera da letto, si percepiscono immissioni che superano il limite della normale tollerabilità; che la causa dell'inconveniente è da reperire nell'errato posizionamento degli scarichi idrici rispetto al progetto e del loro mancato adeguato isolamento.
Ribadito che le immissioni essendo idonee a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, integrano “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..” (ex multis Corte appello Firenze sez. I, 26/04/2023, n.877), e richiamati i principi in tema di presunzione di responsabilità di cui all'art 1669 cc, si deve concludere che spettava ai convenuti superare la presunzione e provare che i vizi riscontrati erano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore o piuttosto erano riconducibili in via esclusiva al fatto di terzi.
Nel caso in esame alcuna prova in tal senso è stata fornita e si deve concludere che, essendo provato il vizio e la responsabilità ex art 1669 cc poiché i lavori non sono stati eseguiti secondo le disposizioni progettuali e le norme di legge, la domanda nei confronti dei convenuti deve essere accolta.
Liquidazione del danno
Il pregiudizio patito deve essere riconosciuto come di seguito indicato: euro 3600 oltre oneri di legge per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dei vizi (cfr relazione peritale).
Non possono essere riconosciute le ulteriori pretese relative alle opere indicate nella relazione del ctp poiché il consulente d'ufficio Per_1
non ha ritenuto tali opere necessarie per l'eliminazione dei vizi.
13 Quanto al pregiudizio conseguente al mancato uso della camera da letto, si ritiene che possa essere determinato in via equitativa secondo i principi stabiliti dalla sentenza Cassazione civile sez. II, 03/04/2025,
n.8868, tenendo conto del valore di acquisto dell'immobile pari ad euro 143.500.
Considerato che il pregiudizio è limitato all'impossibilità di utilizzo della camera originariamente destinata a camera da letto, tenuto conto che il consulente d'ufficio non ha ritenuto necessario eseguire lavori di insonorizzazione interni e tali da ridurre le dimensioni della stanza;
che gli attori non hanno dedotto o provato alcunchè in ordine alla riduzione del valore dell'immobile, anche successivamente all'esecuzione dei lavori;
che, dunque, tenuto conto degli elementi presenti in atti, in applicazione dei criteri equitativi si può concludere che il valore del mancato completo uso della camera da letto può essere determinato in euro 10.000 tenuto conto del prezzo complessivo, del numero di vani e dei terrazzi dell'appartamento e della parziale utilizzabilità: euro
143.500: 7 vani e accessori=20.500:2=10.250 da ridurre ad euro
10.000.
In conclusione, il danno può essere riconosciuto in complessivi euro
10.000 per il ridotto uso e 3600 oltre oneri di legge per i lavori di ripristino.
In accoglimento della domanda i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma detta in favore degli attori.
Sulla responsabilità aggravata
Visto l'art 96 co I e III cpc, rilevato che il convenuto non è CP_3
comparso, senza addurre alcuna giustificazione, all'udienza fissata ai
14 sensi dell'art 185 bis cpc e ritenuto che tale comportamento sia contrario al disposto dell'art 88 cpc e rilevante ai sensi dell'art 96 cpc, condanna al pagamento, in favore di ciascun degli CP_3
attori, della somma di euro 1000, determinata tenendo conto del valore della controversia e del tempo di definizione.
Domanda di manleva proponeva domanda nei confronti della società di CP_3
assicurazione chiedendo di essere manlevato in caso di CP_4
condanna. chiedeva il rigetto della domanda principale richiamando CP_4
le motivazioni esposte da ed eccepiva che la copertura CP_3
assicurativa non poteva operare poiché l'assicurato non aveva dato tempestiva notizia del sinistro e, in ogni caso, non poteva coprire anche le spese di giustizia in quanto la nomina del procuratore da parte di era avvenuta senza il consenso dell'assicuratore e CP_3
dunque in violazione delle condizioni contrattuali.
si opponeva e rilevava che la compagnia aveva ritualmente CP_3
ricevuto l'atto di citazione in data 17 settembre 2020, riscontrando la denuncia ricevuta in data 5.10.2020, e dunque in data ben anteriore alla costituzione della medesima compagnia nel presente giudizio, avvenuta con comparsa del 4.10.2021 e solo a seguito di chiamata di terzo da parte dell . Parte_6
In ordine alla tardiva denuncia si richiama il costante orientamento secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni… l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1
15 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art.
1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo.” (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701).
Considerato che nel caso in nulla è dedotto o provato in ordine al dolo dell'assicurato, si deve concludere che la contestazione del terzo chiamato è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla rifusione delle spese legali, si ritiene che la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga “in pejus” all'articolo 1917, terzo comma, del Cc, e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 del Cc, secondo cui le clausole derogative in pejus sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di legge.( Cass.
n. 21220/2022)
Si deve concludere che, anche nel caso in esame, l'assicurato ha il diritto alla rifusione delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, “sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare anche incidentalmente); quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate.”
(Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, n.4786).
16 Rilevato che l'assicuratore non ha dedotto che le spese sostenute dall'assicurato siano superflue o eccessive e che neppure ha eccepito che le spese sostenute siano superiori ai limiti di cui all'art 1932 cc, si deve concludere che la pattuizione invocata dall'assicuratore non può trovare applicazione e che dunque l'assicuratore sarà obbligato a tenere indenne l'assicuratore con riferimento all'intera somma oggetto della condanna con la sola esclusione delle somme di cui all'art 96 co
III cpc.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accertata la responsabilità dei convenuti ex art 1669 cc, accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 10.000 per il limitato utilizzo dell'immobile e di euro 3600 oltre oneri di legge per l'esecuzione delle opere;
in accoglimento della domanda di manleva dichiara CP_10
tenuta a rifondere le somme pagate da in favore degli attori, CP_3
con la sola esclusione delle somme di cui all'art 96 cpc. Contr Dichiara tenuta a rifondere, in favore del , le spese CP_3
relative al proprio avvocato.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
17 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva eCpa come per legge.
Visto l'art 96 cpc condanna a versare, in favore di CP_3
ciascuno degli attori, la somma di euro 1000.
Pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sassari li 31/07/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
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