TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 371/2024 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 57 e 63 C.C.I.I. introdotto con istanza di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti pubblicato presso il registro delle imprese in data 2 luglio 2025
PROPOSTA DA
C.F. , con sede in Monza, Via Toti n. 22, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Michela Peronace e dell'Avv. Asa Peronace.
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
udita la relazione del Giudice relatore delegato all'istruttoria dell'omologa; rilevato che:
• a chiesto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione Parte_1 concluso con i creditori ai sensi degli artt. 57 e 63 C.C.I.I.;
• sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale risultante dal registro delle imprese;
• la ricorrente è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 57 e ss. C.C.I.I. avendo requisiti dimensionali superiori a quelli indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I; ed invero, dalla documentazione disponibile in atti, risultano nel solo esercizio 2022 un attivo patrimoniale di
€ 536.901,00 e ricavi lordi per € 3.229.511,00 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022) e, come rappresentato dalla ricorrente, i debiti sono di importo complessivamente superiore ad € 500.000,00;
• l'inserimento della notizia nel registro delle imprese è avvenuto in data 2 luglio 2025 e da esso decorre il termine di legge di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni;
• nel termine sopra indicato non sono intervenute opposizioni;
• lo stato di crisi della società, che legittima la presentazione e la successiva omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, trova riscontro nell'espresso riconoscimento fatto dalla medesima società istante ed è descritto nel ricorso ex art. 44 C.C.I.I. (cfr. pagg. 2, 3 e
4); in particolare, la crisi di impresa è principalmente riconducibile al forte indebitamento maturato nei confronti dell'Erario;
• risulta depositata la documentazione di cui all'art. 57, nonché dei richiamati artt. 39 e 56
C.C.I.I.;
• stante la rappresentata impossibilità di sostenere l'esposizione debitoria maturata, la società ha svolto trattative che hanno condotto alla stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza e Agenzia delle
Entrate – Riscossione;
in particolare, l'accordo di ristrutturazione in esame consiste nella transazione dei crediti tributari ex art. 63 C.C.I.I. sottoscritta in data 1 luglio 2025 che prevede la regolazione del debito verso l'Erario;
• l'esposizione debitoria della società ricorrente è la seguente:
TOTALE € 1.088.331,00
• il socio MPC Holding S.r.l. si è assunto l'impegno di fornire finanza per il pagamento dei debiti della ricorrente, con rinuncia al regresso nei confronti della debitrice e con rinuncia altresì al proprio credito finanziario nei confronti di quest'ultima;
• l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori che hanno sottoscritto gli accordi è la seguente: • dai prospetti si evince che la percentuale dei creditori interessati e aderenti è pari al 95,27%
(e pari al 98,54% se non si tiene conto del debito verso il socio MPC Holding S.r.l. oggetto di rinuncia) e, quindi, ben oltre il 60% dei crediti richiesto dall'art. 57 C.C.I.I. dell'intera esposizione debitoria di Parte_1
• il piano di risanamento prevede che i crediti tributari saranno soddisfatti con le seguenti modalità:
- il pagamento dell'importo complessivo di € 460.157,79, discendente dall'approvazione della proposta di Transazione Fiscale, in venti rate semestrali di pari importo da corrispondere il
30/06 e il 31/12 di ciascun anno, ad eccezione della prima rata che sarà saldata entro 10 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione, che saranno versate direttamente dal socio MPC Holding S.r.l.;
- il pagamento della somma di € 81.053,65, relativa alle rate residue della Rottamazione- quater, in conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 231 e ss., L. 197/2022, ossia in tredici rate mensili alle scadenze indicate dall'Agente della Riscossione, che saranno versate direttamente dal socio MPC Holding S.r.l.;
• i creditori non aderenti (per complessivi € 15.325,69) saranno saldati entro 120 giorni dall'omologa sempre utilizzando le risorse che metterà a disposizione il socio MPC Holding
S.r.l. il quale provvederà, altresì, al pagamento dei costi prededucibili per i professionisti, delle spese di procedura e degli oneri di funzionamento per € 179.838,58 alle rispettive scadenze;
• il ricorso è corredato dall'attestazione del professionista Dott. Persona_1 designato dal debitore, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e di essere iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano;
il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano e ha dichiarato che l'accordo di ristrutturazione e il piano risultano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi di ristrutturazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I. ( “… la Società, eccetto le disponibilità liquide e alcuni crediti immobilizzati di modesto importo, alla Data di Riferimento non dispone di attivi sufficienti e, dunque, l'esecuzione dell'Accordo con la Transazione Fiscale sarà resa possibile esclusivamente dall'intervento del Socio …. il Piano finanziario predisposto dalla Società prevede che il pagamento dei debiti erariali, dei creditori non aderenti, dei costi in prededuzione per i professionisti, delle spese di procedura e degli oneri di funzionamento, sia assicurato: (i) dalla residua liquidità di cassa della Società; (ii) dall'incasso di alcuni crediti di importo esiguo;
(iii) dall'apporto di finanza esterna da parte del Socio, derivante dai flussi di cassa prodotti dall'attività d'impresa di quest'ultimo attraverso l'implementazione del proprio piano industriale 2025-2034. Si precisa che la MPC
Holding S.r.l. è una holding operativa, o mista, che svolge sia l'attività di assunzione gestione e coordinamento di partecipazioni sociali, sia l'attività di macellazione di carni di ogni genere in grandi volumi, in proprio o per conto di terzi mediante l'assunzione di contratti di appalto … Come si evince facilmente dal Piano della Società istante esposto nel precedente paragrafo, sostanzialmente le risorse finanziare necessarie nel periodo di esecuzione … dello stesso Piano saranno per la maggior parte fornite dalla MPC Holding S.r.l., per complessivi
Euro 736.376,00. L'esponente ha quindi ritenuto necessario esaminare la situazione finanziaria prospettica della MPC Holding S.r.l. e le conseguenze che tale situazione potrebbe avere sulla tenuta del Piano della Società. A tal fine, è stato chiesto ed ottenuto dalla
MPC Holding S.r.l. il proprio piano industriale 2025-2034 approvato dall'assemblea dei soci in data 27/12/2024, sviluppato per il medesimo periodo di durata di esecuzione della
Transazione Fiscale della Società istante … Secondo le stime riportate nel piano industriale della MPC Holding S.r.l., emerge chiaramente come tale società sia in grado di generare risultati d'esercizio sempre positivi per tutta la durata del piano. Tali condizioni di redditività permetteranno anche una buona capacità di generazione di cassa, come verrà meglio evidenziato nel prosieguo. Il conto economico prospettico evidenzia una crescita molto contenuta dei ricavi solo nei primi tre esercizi di piano ed un risultato operativo (EBITDA) ampiamente positivo, he denota la capacità della società di mantenere l'efficienza operativa, nonostante il fatto che i costi operativi siano previsti in aumento in misura percentuale maggiore ai ricavi. …. Alla luce della documentazione esaminata, il piano industriale della
MPC Holding S.r.l. appare attendibile, sostenibile e coerente, fondato su ipotesi realistiche, con risultati ragionevolmente conseguibili, tenuto conto delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio economici cui risulta esposto … L'evoluzione del cash flow evidenziato nelle precedenti tabelle, predisposta dal management della MPC Holding S.r.l. con l'ausilio dell'advisor finanziario, mostra come la Società possa generare flussi di cassa cumulati pari a circa Euro 2.469.332,00, accumulando una liquidità di cassa a fine 2034 pari a circa Euro
2.950.762,00, da porre a servizio dei pagamenti discendenti dalle obbligazioni contratte per sostenere il risanamento della Società istante. E' necessario tener presente che, analogamente alla Società istante, anche le altre due società interamente controllate dalla
MPC Holding S.r.l., cioè la Costa Servizi S.r.l. e la ICS Lavorazioni Carni S.r.l., hanno depositato altrettante proposte di transazione fiscale ed istanze di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, per i quali sono stati predisposti piani finanziari sorretti esclusivamente dalla finanza esterna apportata dal medesimo Socio unico.
Pertanto, al fine di verificare se la MPC Holding S.r.l. sarà in grado di eseguire i pagamenti discendenti dalle obbligazioni contratte per sostenere il risanamento della Società istante, è necessario verificare se i flussi di cassa generati nell'arco di piano siano sufficienti per coprire i suddetti pagamenti e, al contempo, assicurare anche i pagamenti discendenti dalle obbligazioni contratte per sostenere il risanamento della Costa Servizi S.r.l. e della ICS
Lavorazioni Carni S.r.l. … Alla luce della documentazione esaminata, MPC Holding S.r.l., verosimilmente, disporrà di fonti finanziarie capienti per soddisfare i pagamenti necessari per i debiti erariali, i creditori non aderenti, i costi in prededuzione per i professionisti, le spese di procedura e gli oneri di funzionamento della Società. In conclusione , la disamina sin qui eseguita in tema di attuabilità del Piano consente di ritenere, ragionevolmente, che il
Socio sarà in grado di eseguire finanziariamente l'Accordo e i pagamenti discendenti dalla
Transazione Fiscale. Il Socio unico, verosimilmente, disporrà di fonti finanziarie capienti per soddisfare, oltre i creditori non aderenti nei termini previsti dall'art. 57 CCII, anche i creditori aderenti secondo le modalità e la tempistica previste nell'Accordo e nella
Transazione Fiscale stipulati con gli stessi creditori. … Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Piano assume connotati di attuabilità, nel senso che lo stesso appare ragionevole, sostenuto da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza, con una concreta probabilità di riuscita e realizzabile in base alle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle che si potranno concretamente ed effettivamente realizzare dando seguito agli impegni assunti. Sotto il profilo della monetizzazione, il Piano risulta compatibile sia con i risultati di incasso attesi, sia con i tempi di realizzo, tenuto conto delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio economici cui risulta esposto. Sulla scorta delle premesse metodologiche di carattere tecnico, in una prognosi sulle prospettive poste a fondamento del
Piano e per le motivazioni abbondantemente sopra esposte, lo scrivente ritiene che il Piano risulti fattibile e che gli Accordi e la proposta di transazione fiscale, anche sulla base del
Piano, siano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nella tempistica prevista dall'art. 57 CCII, e attuabile secondo le modalità e la tempistica ivi previste. Le modalità attuative sono inoltre compatibili con le risorse messe a disposizione del ceto creditorio e si ritengono, pertanto, sostenibili”) ed ha reso, altresì, l'attestazione ex art. 63, comma 1 secondo periodo, C.C.I.I. (“ … si può quindi affermare che, per gli indicati motivi, in virtù dell'approvazione della Transazione Fiscale, la Società potrà provvedere all'integrale pagamento dei debiti fiscali che ne discendono, mentre, in assenza degli effetti generati dalla Transazione Fiscale, la Società verrebbe necessariamente assoggettata ad una liquidazione giudiziale. L'esponente è chiamato ad esprimere una valutazione sulla maggiore convenienza economica della Transazione Fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale, in ragione della collocazione preferenziale, senza dover verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dei crediti erariali rispetto agli altri creditori. L'analisi da compiere deve basarsi esclusivamente su una comparazione complessiva degli effetti originati dalla Transazione Fiscale, con quelli che si produrrebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale. Nel caso di specie, in caso di liquidazione, la Società avrebbe un patrimonio netto negativo di Euro -1.133.368,00, dato dalla differenza tra il totale delle passività, pari a Euro
-1.156.683,00, e il valore di realizzo dell'attivo, che ammonterebbe al massimo a Euro
23.315,00. L'avvio di eventuali azioni revocatorie fallimentari ed azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori potrebbe apportare al patrimonio disponibile per il ceto creditorio ulteriori risorse pari al massimo a Euro 517.321,00 … il ricavato atteso dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, come risulta dallo stesso prospetto che precede, sarebbe sufficiente per provvedere al pagamento dei crediti seguenti: - costi prededucibili stimati in complessivi Euro 68.352,00; - crediti verso istituti previdenziali per Euro 15.036,60; - crediti privilegiati verso dipendenti per Euro 289,09; - crediti tributari per l'importo di Euro
456.959,00 corrispondente ad una quota del 44,1% dei crediti tributari totali. In tale ipotesi, quindi, l'Amministrazione Finanziaria sarebbe chiamata a sopportare uno stralcio pari a circa il 55,9%, il quale è decisamente peggiore di quello discendente dalla Transazione
Fiscale, che è pari al 47,8%. Alla luce delle analisi effettuate e di tutto quanto sopra esposto, la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della Riscossione è migliore economicamente rispetto a quanto ricavabile nel caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto delle cause di prelazione. Dalla comparazione complessiva degli effetti originabili dalla liquidazione, il patrimonio disponibile per il ceto creditorio sarebbe sufficiente per provvedere al pagamento dei crediti tributari solo nella misura del 44,1%, con uno stralcio per l'Erario del 55,9%. … un'ipotetica azione di responsabilità proposta da un liquidatore giudiziale avverso la MPC Holding S.r.l. produrrebbe un effetto domino, con l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale anche per le altre due società del gruppo che hanno depositato un'istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con transazione fiscale. Pertanto, sui medesimi beni degli amministratori della Società istante vi sarebbe il concorso di altre azioni di responsabilità promosse dai liquidatori giudiziali delle suddette società collegate, con l'effetto di comprimere notevolmente la percentuale di soddisfo dei crediti tributari. Per le motivazioni dianzi richiamate, è possibile quindi esprimere una valutazione di convenienza, rispetto all'alternativa liquidatoria, della somma offerta all'Erario con la Transazione
Fiscale, che corrisponde al 52,2% dei crediti tributari totali. … la proposta di Transazione
Fiscale è per l'Erario assolutamente e ampiamente più conveniente di quella derivante dall'unica soluzione alternativa concretamente attuabile, ovvero la liquidazione giudiziale”);
• come già precisato, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione degli accordi presso il registro delle imprese non risultano presentate opposizioni agli accordi;
• poiché nella procedura prevista dall'art. 57, comma 3 C.C.I.I. i creditori estranei sono saldati integralmente non subendo alcuna compressione del loro diritto se non per i centoventi giorni di dilazione previsti dalla legge, la funzione di presidio del giudizio di omologazione serve ad accertare, oltre la regolarità formale ed alla legittimità dell'accordo, anche che quest'ultimo sia sostenuto da un piano congruo e logico, efficace ed adeguato, condizione che nella specie facendo riferimento alla relazione resa ai sensi dell'art. 57, comma 4 C.C.I.I. pare sussistere;
• in base a quanto sopra richiamato ed a quanto sul punto espressamente attestato dal professionista incaricato (il quale ha confermato il proprio giudizio circa la capacità della controllante di generare flussi finanziari sufficienti per il pagamento dei creditori non aderenti da effettuarsi nei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I.), il piano appare idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 57 e 63 C.C.I.I.;
OMOLOGA
l'accordo di ristrutturazione dei debiti di (C.F. Parte_1
), con sede in Monza, Via Toti n. 22, pubblicato in data 2 luglio 2025 nel registro delle P.IVA_1 imprese.
Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente ed al Pubblico Ministero.
Si comunichi al registro delle imprese.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 57 e 63 C.C.I.I. introdotto con istanza di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti pubblicato presso il registro delle imprese in data 2 luglio 2025
PROPOSTA DA
C.F. , con sede in Monza, Via Toti n. 22, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Michela Peronace e dell'Avv. Asa Peronace.
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
udita la relazione del Giudice relatore delegato all'istruttoria dell'omologa; rilevato che:
• a chiesto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione Parte_1 concluso con i creditori ai sensi degli artt. 57 e 63 C.C.I.I.;
• sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale risultante dal registro delle imprese;
• la ricorrente è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 57 e ss. C.C.I.I. avendo requisiti dimensionali superiori a quelli indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I; ed invero, dalla documentazione disponibile in atti, risultano nel solo esercizio 2022 un attivo patrimoniale di
€ 536.901,00 e ricavi lordi per € 3.229.511,00 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022) e, come rappresentato dalla ricorrente, i debiti sono di importo complessivamente superiore ad € 500.000,00;
• l'inserimento della notizia nel registro delle imprese è avvenuto in data 2 luglio 2025 e da esso decorre il termine di legge di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni;
• nel termine sopra indicato non sono intervenute opposizioni;
• lo stato di crisi della società, che legittima la presentazione e la successiva omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, trova riscontro nell'espresso riconoscimento fatto dalla medesima società istante ed è descritto nel ricorso ex art. 44 C.C.I.I. (cfr. pagg. 2, 3 e
4); in particolare, la crisi di impresa è principalmente riconducibile al forte indebitamento maturato nei confronti dell'Erario;
• risulta depositata la documentazione di cui all'art. 57, nonché dei richiamati artt. 39 e 56
C.C.I.I.;
• stante la rappresentata impossibilità di sostenere l'esposizione debitoria maturata, la società ha svolto trattative che hanno condotto alla stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza e Agenzia delle
Entrate – Riscossione;
in particolare, l'accordo di ristrutturazione in esame consiste nella transazione dei crediti tributari ex art. 63 C.C.I.I. sottoscritta in data 1 luglio 2025 che prevede la regolazione del debito verso l'Erario;
• l'esposizione debitoria della società ricorrente è la seguente:
TOTALE € 1.088.331,00
• il socio MPC Holding S.r.l. si è assunto l'impegno di fornire finanza per il pagamento dei debiti della ricorrente, con rinuncia al regresso nei confronti della debitrice e con rinuncia altresì al proprio credito finanziario nei confronti di quest'ultima;
• l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori che hanno sottoscritto gli accordi è la seguente: • dai prospetti si evince che la percentuale dei creditori interessati e aderenti è pari al 95,27%
(e pari al 98,54% se non si tiene conto del debito verso il socio MPC Holding S.r.l. oggetto di rinuncia) e, quindi, ben oltre il 60% dei crediti richiesto dall'art. 57 C.C.I.I. dell'intera esposizione debitoria di Parte_1
• il piano di risanamento prevede che i crediti tributari saranno soddisfatti con le seguenti modalità:
- il pagamento dell'importo complessivo di € 460.157,79, discendente dall'approvazione della proposta di Transazione Fiscale, in venti rate semestrali di pari importo da corrispondere il
30/06 e il 31/12 di ciascun anno, ad eccezione della prima rata che sarà saldata entro 10 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione, che saranno versate direttamente dal socio MPC Holding S.r.l.;
- il pagamento della somma di € 81.053,65, relativa alle rate residue della Rottamazione- quater, in conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 231 e ss., L. 197/2022, ossia in tredici rate mensili alle scadenze indicate dall'Agente della Riscossione, che saranno versate direttamente dal socio MPC Holding S.r.l.;
• i creditori non aderenti (per complessivi € 15.325,69) saranno saldati entro 120 giorni dall'omologa sempre utilizzando le risorse che metterà a disposizione il socio MPC Holding
S.r.l. il quale provvederà, altresì, al pagamento dei costi prededucibili per i professionisti, delle spese di procedura e degli oneri di funzionamento per € 179.838,58 alle rispettive scadenze;
• il ricorso è corredato dall'attestazione del professionista Dott. Persona_1 designato dal debitore, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e di essere iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano;
il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano e ha dichiarato che l'accordo di ristrutturazione e il piano risultano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi di ristrutturazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I. ( “… la Società, eccetto le disponibilità liquide e alcuni crediti immobilizzati di modesto importo, alla Data di Riferimento non dispone di attivi sufficienti e, dunque, l'esecuzione dell'Accordo con la Transazione Fiscale sarà resa possibile esclusivamente dall'intervento del Socio …. il Piano finanziario predisposto dalla Società prevede che il pagamento dei debiti erariali, dei creditori non aderenti, dei costi in prededuzione per i professionisti, delle spese di procedura e degli oneri di funzionamento, sia assicurato: (i) dalla residua liquidità di cassa della Società; (ii) dall'incasso di alcuni crediti di importo esiguo;
(iii) dall'apporto di finanza esterna da parte del Socio, derivante dai flussi di cassa prodotti dall'attività d'impresa di quest'ultimo attraverso l'implementazione del proprio piano industriale 2025-2034. Si precisa che la MPC
Holding S.r.l. è una holding operativa, o mista, che svolge sia l'attività di assunzione gestione e coordinamento di partecipazioni sociali, sia l'attività di macellazione di carni di ogni genere in grandi volumi, in proprio o per conto di terzi mediante l'assunzione di contratti di appalto … Come si evince facilmente dal Piano della Società istante esposto nel precedente paragrafo, sostanzialmente le risorse finanziare necessarie nel periodo di esecuzione … dello stesso Piano saranno per la maggior parte fornite dalla MPC Holding S.r.l., per complessivi
Euro 736.376,00. L'esponente ha quindi ritenuto necessario esaminare la situazione finanziaria prospettica della MPC Holding S.r.l. e le conseguenze che tale situazione potrebbe avere sulla tenuta del Piano della Società. A tal fine, è stato chiesto ed ottenuto dalla
MPC Holding S.r.l. il proprio piano industriale 2025-2034 approvato dall'assemblea dei soci in data 27/12/2024, sviluppato per il medesimo periodo di durata di esecuzione della
Transazione Fiscale della Società istante … Secondo le stime riportate nel piano industriale della MPC Holding S.r.l., emerge chiaramente come tale società sia in grado di generare risultati d'esercizio sempre positivi per tutta la durata del piano. Tali condizioni di redditività permetteranno anche una buona capacità di generazione di cassa, come verrà meglio evidenziato nel prosieguo. Il conto economico prospettico evidenzia una crescita molto contenuta dei ricavi solo nei primi tre esercizi di piano ed un risultato operativo (EBITDA) ampiamente positivo, he denota la capacità della società di mantenere l'efficienza operativa, nonostante il fatto che i costi operativi siano previsti in aumento in misura percentuale maggiore ai ricavi. …. Alla luce della documentazione esaminata, il piano industriale della
MPC Holding S.r.l. appare attendibile, sostenibile e coerente, fondato su ipotesi realistiche, con risultati ragionevolmente conseguibili, tenuto conto delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio economici cui risulta esposto … L'evoluzione del cash flow evidenziato nelle precedenti tabelle, predisposta dal management della MPC Holding S.r.l. con l'ausilio dell'advisor finanziario, mostra come la Società possa generare flussi di cassa cumulati pari a circa Euro 2.469.332,00, accumulando una liquidità di cassa a fine 2034 pari a circa Euro
2.950.762,00, da porre a servizio dei pagamenti discendenti dalle obbligazioni contratte per sostenere il risanamento della Società istante. E' necessario tener presente che, analogamente alla Società istante, anche le altre due società interamente controllate dalla
MPC Holding S.r.l., cioè la Costa Servizi S.r.l. e la ICS Lavorazioni Carni S.r.l., hanno depositato altrettante proposte di transazione fiscale ed istanze di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, per i quali sono stati predisposti piani finanziari sorretti esclusivamente dalla finanza esterna apportata dal medesimo Socio unico.
Pertanto, al fine di verificare se la MPC Holding S.r.l. sarà in grado di eseguire i pagamenti discendenti dalle obbligazioni contratte per sostenere il risanamento della Società istante, è necessario verificare se i flussi di cassa generati nell'arco di piano siano sufficienti per coprire i suddetti pagamenti e, al contempo, assicurare anche i pagamenti discendenti dalle obbligazioni contratte per sostenere il risanamento della Costa Servizi S.r.l. e della ICS
Lavorazioni Carni S.r.l. … Alla luce della documentazione esaminata, MPC Holding S.r.l., verosimilmente, disporrà di fonti finanziarie capienti per soddisfare i pagamenti necessari per i debiti erariali, i creditori non aderenti, i costi in prededuzione per i professionisti, le spese di procedura e gli oneri di funzionamento della Società. In conclusione , la disamina sin qui eseguita in tema di attuabilità del Piano consente di ritenere, ragionevolmente, che il
Socio sarà in grado di eseguire finanziariamente l'Accordo e i pagamenti discendenti dalla
Transazione Fiscale. Il Socio unico, verosimilmente, disporrà di fonti finanziarie capienti per soddisfare, oltre i creditori non aderenti nei termini previsti dall'art. 57 CCII, anche i creditori aderenti secondo le modalità e la tempistica previste nell'Accordo e nella
Transazione Fiscale stipulati con gli stessi creditori. … Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Piano assume connotati di attuabilità, nel senso che lo stesso appare ragionevole, sostenuto da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza, con una concreta probabilità di riuscita e realizzabile in base alle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle che si potranno concretamente ed effettivamente realizzare dando seguito agli impegni assunti. Sotto il profilo della monetizzazione, il Piano risulta compatibile sia con i risultati di incasso attesi, sia con i tempi di realizzo, tenuto conto delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio economici cui risulta esposto. Sulla scorta delle premesse metodologiche di carattere tecnico, in una prognosi sulle prospettive poste a fondamento del
Piano e per le motivazioni abbondantemente sopra esposte, lo scrivente ritiene che il Piano risulti fattibile e che gli Accordi e la proposta di transazione fiscale, anche sulla base del
Piano, siano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nella tempistica prevista dall'art. 57 CCII, e attuabile secondo le modalità e la tempistica ivi previste. Le modalità attuative sono inoltre compatibili con le risorse messe a disposizione del ceto creditorio e si ritengono, pertanto, sostenibili”) ed ha reso, altresì, l'attestazione ex art. 63, comma 1 secondo periodo, C.C.I.I. (“ … si può quindi affermare che, per gli indicati motivi, in virtù dell'approvazione della Transazione Fiscale, la Società potrà provvedere all'integrale pagamento dei debiti fiscali che ne discendono, mentre, in assenza degli effetti generati dalla Transazione Fiscale, la Società verrebbe necessariamente assoggettata ad una liquidazione giudiziale. L'esponente è chiamato ad esprimere una valutazione sulla maggiore convenienza economica della Transazione Fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale, in ragione della collocazione preferenziale, senza dover verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dei crediti erariali rispetto agli altri creditori. L'analisi da compiere deve basarsi esclusivamente su una comparazione complessiva degli effetti originati dalla Transazione Fiscale, con quelli che si produrrebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale. Nel caso di specie, in caso di liquidazione, la Società avrebbe un patrimonio netto negativo di Euro -1.133.368,00, dato dalla differenza tra il totale delle passività, pari a Euro
-1.156.683,00, e il valore di realizzo dell'attivo, che ammonterebbe al massimo a Euro
23.315,00. L'avvio di eventuali azioni revocatorie fallimentari ed azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori potrebbe apportare al patrimonio disponibile per il ceto creditorio ulteriori risorse pari al massimo a Euro 517.321,00 … il ricavato atteso dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, come risulta dallo stesso prospetto che precede, sarebbe sufficiente per provvedere al pagamento dei crediti seguenti: - costi prededucibili stimati in complessivi Euro 68.352,00; - crediti verso istituti previdenziali per Euro 15.036,60; - crediti privilegiati verso dipendenti per Euro 289,09; - crediti tributari per l'importo di Euro
456.959,00 corrispondente ad una quota del 44,1% dei crediti tributari totali. In tale ipotesi, quindi, l'Amministrazione Finanziaria sarebbe chiamata a sopportare uno stralcio pari a circa il 55,9%, il quale è decisamente peggiore di quello discendente dalla Transazione
Fiscale, che è pari al 47,8%. Alla luce delle analisi effettuate e di tutto quanto sopra esposto, la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della Riscossione è migliore economicamente rispetto a quanto ricavabile nel caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto delle cause di prelazione. Dalla comparazione complessiva degli effetti originabili dalla liquidazione, il patrimonio disponibile per il ceto creditorio sarebbe sufficiente per provvedere al pagamento dei crediti tributari solo nella misura del 44,1%, con uno stralcio per l'Erario del 55,9%. … un'ipotetica azione di responsabilità proposta da un liquidatore giudiziale avverso la MPC Holding S.r.l. produrrebbe un effetto domino, con l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale anche per le altre due società del gruppo che hanno depositato un'istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con transazione fiscale. Pertanto, sui medesimi beni degli amministratori della Società istante vi sarebbe il concorso di altre azioni di responsabilità promosse dai liquidatori giudiziali delle suddette società collegate, con l'effetto di comprimere notevolmente la percentuale di soddisfo dei crediti tributari. Per le motivazioni dianzi richiamate, è possibile quindi esprimere una valutazione di convenienza, rispetto all'alternativa liquidatoria, della somma offerta all'Erario con la Transazione
Fiscale, che corrisponde al 52,2% dei crediti tributari totali. … la proposta di Transazione
Fiscale è per l'Erario assolutamente e ampiamente più conveniente di quella derivante dall'unica soluzione alternativa concretamente attuabile, ovvero la liquidazione giudiziale”);
• come già precisato, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione degli accordi presso il registro delle imprese non risultano presentate opposizioni agli accordi;
• poiché nella procedura prevista dall'art. 57, comma 3 C.C.I.I. i creditori estranei sono saldati integralmente non subendo alcuna compressione del loro diritto se non per i centoventi giorni di dilazione previsti dalla legge, la funzione di presidio del giudizio di omologazione serve ad accertare, oltre la regolarità formale ed alla legittimità dell'accordo, anche che quest'ultimo sia sostenuto da un piano congruo e logico, efficace ed adeguato, condizione che nella specie facendo riferimento alla relazione resa ai sensi dell'art. 57, comma 4 C.C.I.I. pare sussistere;
• in base a quanto sopra richiamato ed a quanto sul punto espressamente attestato dal professionista incaricato (il quale ha confermato il proprio giudizio circa la capacità della controllante di generare flussi finanziari sufficienti per il pagamento dei creditori non aderenti da effettuarsi nei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I.), il piano appare idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 57 e 63 C.C.I.I.;
OMOLOGA
l'accordo di ristrutturazione dei debiti di (C.F. Parte_1
), con sede in Monza, Via Toti n. 22, pubblicato in data 2 luglio 2025 nel registro delle P.IVA_1 imprese.
Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente ed al Pubblico Ministero.
Si comunichi al registro delle imprese.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti