TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2297 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfredo Carroccia. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Maugeri Giovanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 17/07/2023 la parte ricorrente, premesso di essere stato operaio edile dal 1975 al 1997 alle dipendenze di varie ditte e dal 1998 titolare di un'impresa artigiana edile, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la “marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”, è riconducibile all'attività lavorativa svolta come operaio edile dal 1975 ad oggi, prima come dipendente e successivamente come titolare, come specificato in premessa, e quindi senz'altro ravvisabile la malattia professionale fin dalla data della domanda 29.12.2021, con un grado di menomazione maggiore e/o uguale al 14% ai sensi del D.L. 38/2000 e comunque in quello che sarà accertato da apposita CTU, e per l'effetto condannare l' di Latina in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di quanto spettante a CP_1 [...]
per la malattia professionale accertata, compresi gli arretrati maturati Parte_1 dalla presentazione della domanda con gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre naturalmente ai ratei successivi”. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Nel costituirsi in giudizio l' ha evidenziato che in sede amministrativa la domanda CP_1
è stata rigettata per insufficienza della documentazione medica;
in ogni caso ha rilevato il carattere comune della patologia, nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa con ritmi e tempi di lavoro variabili, concludendo per il rigetto del ricorso per l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
4. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza
2 della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1. Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
6.2. Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione
3 lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa, oltre ad evidenziare CP_1
l'insufficienza della documentazione medica prodotta, in quanto costituita esclusivamente da un RMN colonna lombosacrale del 04/10/2019, ha comunque escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
8. L'espletata istruttoria ha invece confermato le deduzioni attoree, in particolare i testi escussi - ed in particolare il teste il quale ha lavorato come dipendente del Tes_1 ricorrente - hanno dettagliatamente descritto le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, confermando che il ricorrente ha svolto personalmente, anche come titolare della propria impresa edile, tutte le attività necessarie per la ristrutturazione di appartamenti: dal traporto dei materiali (sacchi di cemento, sacchi di calce, pacchi di mattonelle), all'utilizzo di strumenti quali ad esempio carriola, martello pneumatico, impastatrice e flex, alla stesura del cemento, intonacatura di soffitti e pareti, costruzione di mattonate;
confermando pertanto l'esposizione al rischio per come descritta in ricorso (sollevamento e trasporto manuale di materiali e attrezzature, posture incongrue, braccia sollevata oltre le spalle).
9. Il consulente nominato, dr. nella propria consulenza tecnica ha Persona_1 rilevato che: è risultato affetto da spondilodiscoartrosi a medio Parte_1 impegno funzionale con protrusioni discali multiple. La diagnosi che precede trova riscontro nella documentazione esaminata e nell'obiettività clinica rilevata in occasione della visita peritale.(…) Passando ora a quanto emerso invece dall'escussione dei testi in occasione dell'udienza del 29/10/2024, risulta che l'impresa edile di cui il p. era titolare e lavoratore si occupava principalmente di ristrutturazioni di appartamenti e che questi svolgeva lavorazioni fisiche e operative come movimentazione manuale di carichi (sacchi di cemento e calce pesanti circa 25-30 kg, blocchetti di cemento e calcinacci), demolizioni, intonacatura di soffitti e pareti, getti di cemento per la realizzazione di solai e altre strutture edilizie, uso di attrezzi (martello pneumatico, impastatrice, flex). In buona sostanza è stato, pertanto, confermato quanto riferito dal p. in occasione sia della visita peritale sia della visita di accertamento del 18/02/2022 (cfr. anamnesi ). CP_1
4 Tenuto conto della specifica attività lavorativa svolta per oltre 20 anni in qualità di titolare/lavoratore di ditta edile, a cui debbono necessariamente aggiungersi anche gli anni come dipendente nel periodo 1975-1997 (cfr. estratto contributivo , appare di CP_2 tutta evidenza come le motivazioni addotte dall' risultino decisamente non CP_1 condivisibili, soprattutto per quanto riguarda la riferita assenza di rischio e usura. Inoltre, occorre evidenziare che le riserve espresse nelle note a sostegno sempre dal sanitario e riguardanti la concorrenza lesiva del crollo vertebrale di L1, della CP_1 spondilolistesi e degli esiti di terapia radiante del tratto sacrale (questi ultimi da ricondurre al trattamento radioterapico effettuato per la neoplasia prostatica riferita in anamnesi), non trovano fondamenti, tenuto conto che comunque non esistono elementi che possano escludere il nesso di causa. Se è vero che l'osteoartrosi e le infermità della colonna lombo-sacrale sono prevalenti nella maggior parte della popolazione di una certa età, è innegabile che quel tipo specifico di lavorazione svolta dal p. per molti anni abbia inciso in senso negativo nel determinismo dell'attuale quadro clinico, e non può -per tale motivo- essere escluso a priori il nesso di causa, che viene rispettato anche in via non esclusiva. In conclusione, alla luce dei quesiti posti dal Magistrato, in particolar modo per quanto riguarda le modalità di espletamento dell'attività lavorativa descritta dai testi, il rischio cui il p. è stato presumibilmente esposto appare di fatto idoneo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In tal senso, appare dimostrato il nesso di causa fra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata. Da quest'ultima sono derivati postumi permanenti realizzativi una menomazione permanente dell'integrità psicofisica complessivamente valutabile nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”. Il CTU ha pertanto concluso affermando che:
“In seguito alla visita effettuata e all'esame della documentazione medica prodotta e allegata alla presente relazione, concludo rispondendo ai quesiti che mi sono stati posti:
è risultato affetto da spondilodiscoartrosi a medio impegno Parte_1 funzionale con protrusioni discali multiple. a) Secondo un criterio di ragionevole probabilità, l'attività lavorativa svolta dal p. di operaio edile per circa 20 anni e titolare/lavoratore di ditta edile per ulteriori 20 anni ha rappresentato, anche in via non esclusiva, condizione per la determinazione della malattia denunciata. La tecnopatia riconosciuta non è tabellata. b) I postumi permanenti derivati dalla malattia realizzano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica complessivamente valutabile nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. È stata presa in considerazione la voce tabellare n. 193 “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
5 quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: FINO A 25%”. La valutazione del 6% sopra indicata ha tenuto necessariamente conto:
o delle patologie concorrenti causative di menomazioni non imputabili al lavoro svolto dal p.
o del quadro radiologico documentativo di discoartrosi di entità non grave.
o dell'assenza di prove documentali riguardanti deficit trofico-sensitivi.
o dell'assenza di comprovata compromissione del tratto cervicale”.
10. In relazione, pertanto a quanto rilevato dal consulente, le cui argomentazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare, esaustive ed esenti da vizi logici e non contestate, può ritenersi collegata all'espletamento dell'attività lavorativa svolta la patologia denunciata dal ricorrente, con la conseguenza che deve riconoscersi un danno biologico subito dal ricorrente nella misura del 6% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo.
11. In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del carattere seriale del contenzioso, la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2297/2023), ogni contraria domanda, eccezione
[...] CP_1
e difesa respinte, così provvede:
6 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale presentata in data 29.12.2021, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio - come da separato decreto - definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2297 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfredo Carroccia. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Maugeri Giovanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 17/07/2023 la parte ricorrente, premesso di essere stato operaio edile dal 1975 al 1997 alle dipendenze di varie ditte e dal 1998 titolare di un'impresa artigiana edile, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la “marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”, è riconducibile all'attività lavorativa svolta come operaio edile dal 1975 ad oggi, prima come dipendente e successivamente come titolare, come specificato in premessa, e quindi senz'altro ravvisabile la malattia professionale fin dalla data della domanda 29.12.2021, con un grado di menomazione maggiore e/o uguale al 14% ai sensi del D.L. 38/2000 e comunque in quello che sarà accertato da apposita CTU, e per l'effetto condannare l' di Latina in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di quanto spettante a CP_1 [...]
per la malattia professionale accertata, compresi gli arretrati maturati Parte_1 dalla presentazione della domanda con gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre naturalmente ai ratei successivi”. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Nel costituirsi in giudizio l' ha evidenziato che in sede amministrativa la domanda CP_1
è stata rigettata per insufficienza della documentazione medica;
in ogni caso ha rilevato il carattere comune della patologia, nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa con ritmi e tempi di lavoro variabili, concludendo per il rigetto del ricorso per l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
4. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza
2 della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1. Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
6.2. Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione
3 lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa, oltre ad evidenziare CP_1
l'insufficienza della documentazione medica prodotta, in quanto costituita esclusivamente da un RMN colonna lombosacrale del 04/10/2019, ha comunque escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
8. L'espletata istruttoria ha invece confermato le deduzioni attoree, in particolare i testi escussi - ed in particolare il teste il quale ha lavorato come dipendente del Tes_1 ricorrente - hanno dettagliatamente descritto le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, confermando che il ricorrente ha svolto personalmente, anche come titolare della propria impresa edile, tutte le attività necessarie per la ristrutturazione di appartamenti: dal traporto dei materiali (sacchi di cemento, sacchi di calce, pacchi di mattonelle), all'utilizzo di strumenti quali ad esempio carriola, martello pneumatico, impastatrice e flex, alla stesura del cemento, intonacatura di soffitti e pareti, costruzione di mattonate;
confermando pertanto l'esposizione al rischio per come descritta in ricorso (sollevamento e trasporto manuale di materiali e attrezzature, posture incongrue, braccia sollevata oltre le spalle).
9. Il consulente nominato, dr. nella propria consulenza tecnica ha Persona_1 rilevato che: è risultato affetto da spondilodiscoartrosi a medio Parte_1 impegno funzionale con protrusioni discali multiple. La diagnosi che precede trova riscontro nella documentazione esaminata e nell'obiettività clinica rilevata in occasione della visita peritale.(…) Passando ora a quanto emerso invece dall'escussione dei testi in occasione dell'udienza del 29/10/2024, risulta che l'impresa edile di cui il p. era titolare e lavoratore si occupava principalmente di ristrutturazioni di appartamenti e che questi svolgeva lavorazioni fisiche e operative come movimentazione manuale di carichi (sacchi di cemento e calce pesanti circa 25-30 kg, blocchetti di cemento e calcinacci), demolizioni, intonacatura di soffitti e pareti, getti di cemento per la realizzazione di solai e altre strutture edilizie, uso di attrezzi (martello pneumatico, impastatrice, flex). In buona sostanza è stato, pertanto, confermato quanto riferito dal p. in occasione sia della visita peritale sia della visita di accertamento del 18/02/2022 (cfr. anamnesi ). CP_1
4 Tenuto conto della specifica attività lavorativa svolta per oltre 20 anni in qualità di titolare/lavoratore di ditta edile, a cui debbono necessariamente aggiungersi anche gli anni come dipendente nel periodo 1975-1997 (cfr. estratto contributivo , appare di CP_2 tutta evidenza come le motivazioni addotte dall' risultino decisamente non CP_1 condivisibili, soprattutto per quanto riguarda la riferita assenza di rischio e usura. Inoltre, occorre evidenziare che le riserve espresse nelle note a sostegno sempre dal sanitario e riguardanti la concorrenza lesiva del crollo vertebrale di L1, della CP_1 spondilolistesi e degli esiti di terapia radiante del tratto sacrale (questi ultimi da ricondurre al trattamento radioterapico effettuato per la neoplasia prostatica riferita in anamnesi), non trovano fondamenti, tenuto conto che comunque non esistono elementi che possano escludere il nesso di causa. Se è vero che l'osteoartrosi e le infermità della colonna lombo-sacrale sono prevalenti nella maggior parte della popolazione di una certa età, è innegabile che quel tipo specifico di lavorazione svolta dal p. per molti anni abbia inciso in senso negativo nel determinismo dell'attuale quadro clinico, e non può -per tale motivo- essere escluso a priori il nesso di causa, che viene rispettato anche in via non esclusiva. In conclusione, alla luce dei quesiti posti dal Magistrato, in particolar modo per quanto riguarda le modalità di espletamento dell'attività lavorativa descritta dai testi, il rischio cui il p. è stato presumibilmente esposto appare di fatto idoneo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In tal senso, appare dimostrato il nesso di causa fra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata. Da quest'ultima sono derivati postumi permanenti realizzativi una menomazione permanente dell'integrità psicofisica complessivamente valutabile nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”. Il CTU ha pertanto concluso affermando che:
“In seguito alla visita effettuata e all'esame della documentazione medica prodotta e allegata alla presente relazione, concludo rispondendo ai quesiti che mi sono stati posti:
è risultato affetto da spondilodiscoartrosi a medio impegno Parte_1 funzionale con protrusioni discali multiple. a) Secondo un criterio di ragionevole probabilità, l'attività lavorativa svolta dal p. di operaio edile per circa 20 anni e titolare/lavoratore di ditta edile per ulteriori 20 anni ha rappresentato, anche in via non esclusiva, condizione per la determinazione della malattia denunciata. La tecnopatia riconosciuta non è tabellata. b) I postumi permanenti derivati dalla malattia realizzano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica complessivamente valutabile nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. È stata presa in considerazione la voce tabellare n. 193 “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
5 quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: FINO A 25%”. La valutazione del 6% sopra indicata ha tenuto necessariamente conto:
o delle patologie concorrenti causative di menomazioni non imputabili al lavoro svolto dal p.
o del quadro radiologico documentativo di discoartrosi di entità non grave.
o dell'assenza di prove documentali riguardanti deficit trofico-sensitivi.
o dell'assenza di comprovata compromissione del tratto cervicale”.
10. In relazione, pertanto a quanto rilevato dal consulente, le cui argomentazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare, esaustive ed esenti da vizi logici e non contestate, può ritenersi collegata all'espletamento dell'attività lavorativa svolta la patologia denunciata dal ricorrente, con la conseguenza che deve riconoscersi un danno biologico subito dal ricorrente nella misura del 6% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo.
11. In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del carattere seriale del contenzioso, la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2297/2023), ogni contraria domanda, eccezione
[...] CP_1
e difesa respinte, così provvede:
6 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale presentata in data 29.12.2021, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio - come da separato decreto - definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7