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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 273/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott. ssa Francesca Altrui Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
in proprio e quale ex amministratore e unico socio della Parte_1
EL SU SS RL (già , (C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. FALCONE GIACOMO del foro di C.F._1
Reggio Calabria, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. LAUDENZI GIAN LUCA elettivamente domiciliato in VIA DELLE
QUERCE 15 06083 BASTIA UMBRA presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: Accogliere tutte le domande spiegate con la comparsa di costituzione e risposta in riconvenzionale davanti al Tribunale di Perugia nel giudizio N. R.G. 2016/2182;
- Accertare e giudicare come inadempiuto l'accordo transattivo sottoscritto con la resistente, quindi ripristinare il contratto alle condizioni ivi riportate;
- Accertare e riconoscere il risarcimento nei termini richiesti;
In via subordinata, accertare e giudicare la nullità della clausola di cui all'art. 7 e 8 del contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra le parti in data 12/07/2013;
- In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, contributo unificato, spese di registrazione della sentenza, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In rito: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello avanzato dal Sig.
[...]
per tutti i motivi sopra rappresentati, in quanto proposto nei confronti di una Pt_1
sentenza già passata in giudicato.
Nel merito, in via subordinata: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata incidentale: in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accertata la carenza di legittimazione in capo al Sig. alla riassunzione del Parte_1
giudizio di primo grado, ne dichiari l'inammissibilità.
In via ulteriormente subordinata incidentale: in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensare ogni e qualsiasi somma eventualmente dovuta a con Parte_1
le avverse ragioni di danno cagionato dal'illegittimo comportamento della Controparte_1
e specificatamente:
[...]
pag. 2/9 con riferimento alla “componente monetaria” del contratto di affitto, l'ammontare dei canoni di locazione che sarebbero potuti essere incassati dall'Ente se il contratto avesse avuto la sua regolare durata di 30 anni, pari ad € 3.881.250,00 o, almeno, i canoni insoluti sino alla restituzione del possesso, avvenuto il 27/08/2019, pari ad € 432.337,50
o le diverse somme che dovessero risultare di giustizia,
o con riferimento alla “componente in natura” del contratto di affitto, la differenza tra l'ammontare dei lavori che l'aggiudicataria si era obbligata a fare (€ 1.500.000,00) e quelli effettivamente eseguiti (pari ad € 384.598,20) corrispondente ad € 1.115.401,80 o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia,
o l'importo relativo alle opere necessarie ad emendare i danni causati dalle infiltra-zioni e gli ammaloramenti, evidenziati al momento della restituzione del possesso, nella misura di € 645.013,05 o quella minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso:
- condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc, per tutte Parte_1
le ragioni esposte nel relativo paragrafo;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
In via istruttoria, laddove necessario, si insiste nella richiesta di: “ ^rigettare l'avversa
istanza di ammissione di prova orale, perché si chiede ai testi di riferire in ordine a
circostanze generiche e soprattutto che le stesse potrebbero, al più, essere accertate a
mezzo di CTU;
^ ai sensi dell'art. 210 cpc si chiede che il giudice ordini alla
[...]
l'esibizione del libro matricola nonché l'estratto delle posizioni retributive e CP_1
contributive di tutti i dipendenti in forza alla ^ CTU contabile diretta Controparte_1
ad quantificare, in base alla documentazione versata in atti, i danni subiti
dall' a causa della risoluzione del contratto di affitto d'azienda del 12/07/13, Parte_2
pag. 3/9 per danno emergente e lucro cessante, anche con specifico riferimento tanto al mancato
completamento dei lavori relativi alla parte “in natura” del corrispettivo, che agli oneri che, in applicazione dell'art. 2112 cc, rimarranno a carico dell'ente concedente
e/o suoi aventi causa”; nonché di CTU contabile diretta ad accertare l'ammontare dei lavori necessari ad emendare i danni causati dalle infiltrazioni e gli ammaloramenti, riscontrati al momento della restituzione del possesso del compendio aziendale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L , proprietaria Controparte_3
di un'azienda alberghiera sita in Assisi, esercitata sotto la denominazione “EL
SU”, aveva agito, con ricorso 447 bis c.p.c. depositato il 17.5.2016, nei confronti dell'affittuaria chiedendo di dichiarare la legittimità del recesso del Controparte_1
ricorrente dal contratto di affitto di azienda del 12 luglio 2013 a causa dell'informativa antimafia che aveva colpito la società condannando quest'ultima al Controparte_1
rilascio del compendio aziendale;
in subordine che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento all'obbligo di sottoscrizione della polizza fideiussoria prevista all'art. 13, con richiesta di rilascio dei beni, in entrambi i casi, con condanna della società affittuaria al ristoro dei danni cagionati nella misura di €
3.881.250,00.
La società affittuaria resisteva, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione e l'infondatezza nel merito, sia perché l'interdittiva antimafia colpiva soggetto omonimo avente diversa partita IVA, sia perché il procedimento era stato impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo. Inoltre, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria relativa al mancato pagamento dei canoni, evidenziando, per un verso, l'illegittimità dei motivi di risoluzione e recesso e, per l'altro verso,
pag. 4/9 l'infondatezza della richiesta risarcitoria rapportata ai canoni ancora a scadere fino al termine finale del contratto. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni pari ad € 1.500.000,00 per i lavori effettuati ed € 1.000.000 a titolo di avviamento della struttura.
Tale procedimento, inizialmente recante il NRG 2182/2016, si chiudeva con provvedimento che declinava la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
A sua volta, però, il TAR Calabria dichiarava in parte improcedibile ed in parte inammissibile – per difetto di giurisdizione – il ricorso, con riguardo alle domande a contenuto risarcitorio rispettivamente spiegate e dava atto che la legittimità della risoluzione era stata già accertata con la sentenza n. 664/2016 del TAR medesimo,
passata in giudicato.
Il , quindi, anche in veste di legale rappresentante di (di Pt_1 Controparte_1
seguito Hotel Subasio Assisi S.r.l., cancellata dal Registro delle imprese in data
22.10.2021), riassumeva il giudizio riproponendo la domanda risarcitoria per lavori eseguiti ed arricchimento senza causa. L'Ente si costituiva eccependo la carenza di legittimazione del sig. , avendo questi deciso di procedere alla cancellazione Pt_1
della società dal registro delle imprese, dovendosi intendere tale condotta quale univoca manifestazione di rinuncia al credito. Sosteneva inoltre che mentre era fondata la propria richiesta di risarcimento, essendo imputabili all'affittuaria la perdita dei requisiti di onorabilità per avere rapporti con gli enti pubblici ed il mancato rilascio di una valida polizza fideiussoria, era infondata quella avversaria in quanto i lavori pattuiti erano stati eseguiti solo in minima parte.
Con sentenza n. 444/2024 il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda concernente l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto di affitto di azienda del 12.7.2013, per essere la relativa questione già oggetto di giudicato,
pag. 5/9 dichiarato inammissibile la domanda concernente la restituzione del compendio aziendale per essere la relativa questione già oggetto di giudicato e rigettato ogni altra domanda proposta.
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso tale decisione, deducendo, con il primo motivo, l'omessa, errata, contraddittoria ed illogica decisione in ordine alla normativa applicabile, per non aver tenuto conto: a)
della transazione intercorsa tra le parti e non adempiuta dall'appellata Controparte_4
inadempimento imputabile alla convenuta;
[...]
b) del riconoscimento formale della debenza delle somme avvenuto con riferimento ai lavori eseguiti per espressa previsione della predetta transazione (incompatibile con l'interpretazione della clausola data dal Giudice);
c) del riconoscimento dell'effettiva esecuzione dei lavori constatata con il computo metrico a firma del tecnico di fiducia della;
Controparte_4
d) dello squilibrio contrattuale che si creerebbe nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi corretta l'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure, attesa la totale assenza di sinallagma nei rapporti tra l'appellante e della in ipotesi di Controparte_2
risoluzione per motivi non addebitabili alle parti;
e) della dirimente circostanza secondo la quale non è stata la volontà della contraente –
ma il temporaneo venir meno di un requisito – a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso non dovrebbe trovare applicazione la previsione contrattuale, ma la normativa antimafia che prevede la refusione delle spese sostenute (nei limiti delle utilità conseguite) dal soggetto attinto da informazione antimafia interdittiva.
Con il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia su tutte le domande ritenute assorbite e con il terzo si chiede la riforma del capo delle spese, che sono state compensate in ragione dell'ingiusto ed illegittimo rigetto della domanda.
pag. 6/9 Si è costituita l' Controparte_3
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello
[...]
in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza al procuratore costituito, nonché proposto con citazione anziché ricorso, benché in primo grado il procedimento fosse stato trattato secondo il rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, e in via subordinata incidentale dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e compensare quanto eventualmente dovuto al con i danni cagionati dall'illegittima condotta della Pt_1
somme dettagliatamente indicate nella comparsa. Controparte_1
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
Dato atto, preliminarmente, che la parte appellante non ha depositato scritti conclusionali, ma le sole note scritte di precisazione delle conclusioni in data
15.10.2024, l'appello va dichiarato inammissibile per tardività.
Innanzitutto, in virtù del principio di ultrattività del rito, il procedimento – che in primo grado era stato trattato secondo il rito locatizio – in appello avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso ex art. 434 cpc, da depositare entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza.
L'errore nella scelta del rito non comporta nullità dell'impugnazione, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e dunque – nel caso di appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso - il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Deve aversi riguardo, infatti, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui pag. 7/9 l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. Cass. Sez.
6, 10/01/2019, n. 403, Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754).
Nel caso di specie, poiché la sentenza è stata notificata il 26 marzo 2024, l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare in cancelleria entro i successivi trenta giorni. L'appello risulta invece depositato il 29.4.2024, dunque tardivamente.
Ma vi è di più: quand'anche fosse stata corretta l'introduzione dell'appello con atto di citazione, esso sarebbe comunque tardivo, poiché il termine breve per impugnare scadeva il 25 aprile, giorno festivo, prorogato quindi ex lege al 26 aprile 2024, che cadeva di venerdì. La citazione è stata però notificata all'appellato, presso il procuratore costituito in primo grado, il 27 aprile, sabato, a termine ormai scaduto, quando l'appellante era decaduto dalla facoltà di impugnare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore indeterminabile media complessità, con parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione in quanto non
è stata svolta istruttoria e si è tenuta un'unica udienza (a trattazione scritta) prima di rimettere la causa in decisione;
parametri compresi fra minimi e medi per la fase decisoria, tenuto conto del fatto che è stato concesso un solo termine per note ex art. 350
bis cpc, senza repliche, e di fatto la parte appellante non ha neppure depositato le note conclusionali.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 8/9 dichiara l'appello inammissibile;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.500,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 24/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 273/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott. ssa Francesca Altrui Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
in proprio e quale ex amministratore e unico socio della Parte_1
EL SU SS RL (già , (C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. FALCONE GIACOMO del foro di C.F._1
Reggio Calabria, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. LAUDENZI GIAN LUCA elettivamente domiciliato in VIA DELLE
QUERCE 15 06083 BASTIA UMBRA presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: Accogliere tutte le domande spiegate con la comparsa di costituzione e risposta in riconvenzionale davanti al Tribunale di Perugia nel giudizio N. R.G. 2016/2182;
- Accertare e giudicare come inadempiuto l'accordo transattivo sottoscritto con la resistente, quindi ripristinare il contratto alle condizioni ivi riportate;
- Accertare e riconoscere il risarcimento nei termini richiesti;
In via subordinata, accertare e giudicare la nullità della clausola di cui all'art. 7 e 8 del contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra le parti in data 12/07/2013;
- In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, contributo unificato, spese di registrazione della sentenza, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In rito: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello avanzato dal Sig.
[...]
per tutti i motivi sopra rappresentati, in quanto proposto nei confronti di una Pt_1
sentenza già passata in giudicato.
Nel merito, in via subordinata: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata incidentale: in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accertata la carenza di legittimazione in capo al Sig. alla riassunzione del Parte_1
giudizio di primo grado, ne dichiari l'inammissibilità.
In via ulteriormente subordinata incidentale: in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensare ogni e qualsiasi somma eventualmente dovuta a con Parte_1
le avverse ragioni di danno cagionato dal'illegittimo comportamento della Controparte_1
e specificatamente:
[...]
pag. 2/9 con riferimento alla “componente monetaria” del contratto di affitto, l'ammontare dei canoni di locazione che sarebbero potuti essere incassati dall'Ente se il contratto avesse avuto la sua regolare durata di 30 anni, pari ad € 3.881.250,00 o, almeno, i canoni insoluti sino alla restituzione del possesso, avvenuto il 27/08/2019, pari ad € 432.337,50
o le diverse somme che dovessero risultare di giustizia,
o con riferimento alla “componente in natura” del contratto di affitto, la differenza tra l'ammontare dei lavori che l'aggiudicataria si era obbligata a fare (€ 1.500.000,00) e quelli effettivamente eseguiti (pari ad € 384.598,20) corrispondente ad € 1.115.401,80 o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia,
o l'importo relativo alle opere necessarie ad emendare i danni causati dalle infiltra-zioni e gli ammaloramenti, evidenziati al momento della restituzione del possesso, nella misura di € 645.013,05 o quella minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso:
- condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc, per tutte Parte_1
le ragioni esposte nel relativo paragrafo;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
In via istruttoria, laddove necessario, si insiste nella richiesta di: “ ^rigettare l'avversa
istanza di ammissione di prova orale, perché si chiede ai testi di riferire in ordine a
circostanze generiche e soprattutto che le stesse potrebbero, al più, essere accertate a
mezzo di CTU;
^ ai sensi dell'art. 210 cpc si chiede che il giudice ordini alla
[...]
l'esibizione del libro matricola nonché l'estratto delle posizioni retributive e CP_1
contributive di tutti i dipendenti in forza alla ^ CTU contabile diretta Controparte_1
ad quantificare, in base alla documentazione versata in atti, i danni subiti
dall' a causa della risoluzione del contratto di affitto d'azienda del 12/07/13, Parte_2
pag. 3/9 per danno emergente e lucro cessante, anche con specifico riferimento tanto al mancato
completamento dei lavori relativi alla parte “in natura” del corrispettivo, che agli oneri che, in applicazione dell'art. 2112 cc, rimarranno a carico dell'ente concedente
e/o suoi aventi causa”; nonché di CTU contabile diretta ad accertare l'ammontare dei lavori necessari ad emendare i danni causati dalle infiltrazioni e gli ammaloramenti, riscontrati al momento della restituzione del possesso del compendio aziendale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L , proprietaria Controparte_3
di un'azienda alberghiera sita in Assisi, esercitata sotto la denominazione “EL
SU”, aveva agito, con ricorso 447 bis c.p.c. depositato il 17.5.2016, nei confronti dell'affittuaria chiedendo di dichiarare la legittimità del recesso del Controparte_1
ricorrente dal contratto di affitto di azienda del 12 luglio 2013 a causa dell'informativa antimafia che aveva colpito la società condannando quest'ultima al Controparte_1
rilascio del compendio aziendale;
in subordine che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento all'obbligo di sottoscrizione della polizza fideiussoria prevista all'art. 13, con richiesta di rilascio dei beni, in entrambi i casi, con condanna della società affittuaria al ristoro dei danni cagionati nella misura di €
3.881.250,00.
La società affittuaria resisteva, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione e l'infondatezza nel merito, sia perché l'interdittiva antimafia colpiva soggetto omonimo avente diversa partita IVA, sia perché il procedimento era stato impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo. Inoltre, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria relativa al mancato pagamento dei canoni, evidenziando, per un verso, l'illegittimità dei motivi di risoluzione e recesso e, per l'altro verso,
pag. 4/9 l'infondatezza della richiesta risarcitoria rapportata ai canoni ancora a scadere fino al termine finale del contratto. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni pari ad € 1.500.000,00 per i lavori effettuati ed € 1.000.000 a titolo di avviamento della struttura.
Tale procedimento, inizialmente recante il NRG 2182/2016, si chiudeva con provvedimento che declinava la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
A sua volta, però, il TAR Calabria dichiarava in parte improcedibile ed in parte inammissibile – per difetto di giurisdizione – il ricorso, con riguardo alle domande a contenuto risarcitorio rispettivamente spiegate e dava atto che la legittimità della risoluzione era stata già accertata con la sentenza n. 664/2016 del TAR medesimo,
passata in giudicato.
Il , quindi, anche in veste di legale rappresentante di (di Pt_1 Controparte_1
seguito Hotel Subasio Assisi S.r.l., cancellata dal Registro delle imprese in data
22.10.2021), riassumeva il giudizio riproponendo la domanda risarcitoria per lavori eseguiti ed arricchimento senza causa. L'Ente si costituiva eccependo la carenza di legittimazione del sig. , avendo questi deciso di procedere alla cancellazione Pt_1
della società dal registro delle imprese, dovendosi intendere tale condotta quale univoca manifestazione di rinuncia al credito. Sosteneva inoltre che mentre era fondata la propria richiesta di risarcimento, essendo imputabili all'affittuaria la perdita dei requisiti di onorabilità per avere rapporti con gli enti pubblici ed il mancato rilascio di una valida polizza fideiussoria, era infondata quella avversaria in quanto i lavori pattuiti erano stati eseguiti solo in minima parte.
Con sentenza n. 444/2024 il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda concernente l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto di affitto di azienda del 12.7.2013, per essere la relativa questione già oggetto di giudicato,
pag. 5/9 dichiarato inammissibile la domanda concernente la restituzione del compendio aziendale per essere la relativa questione già oggetto di giudicato e rigettato ogni altra domanda proposta.
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso tale decisione, deducendo, con il primo motivo, l'omessa, errata, contraddittoria ed illogica decisione in ordine alla normativa applicabile, per non aver tenuto conto: a)
della transazione intercorsa tra le parti e non adempiuta dall'appellata Controparte_4
inadempimento imputabile alla convenuta;
[...]
b) del riconoscimento formale della debenza delle somme avvenuto con riferimento ai lavori eseguiti per espressa previsione della predetta transazione (incompatibile con l'interpretazione della clausola data dal Giudice);
c) del riconoscimento dell'effettiva esecuzione dei lavori constatata con il computo metrico a firma del tecnico di fiducia della;
Controparte_4
d) dello squilibrio contrattuale che si creerebbe nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi corretta l'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure, attesa la totale assenza di sinallagma nei rapporti tra l'appellante e della in ipotesi di Controparte_2
risoluzione per motivi non addebitabili alle parti;
e) della dirimente circostanza secondo la quale non è stata la volontà della contraente –
ma il temporaneo venir meno di un requisito – a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso non dovrebbe trovare applicazione la previsione contrattuale, ma la normativa antimafia che prevede la refusione delle spese sostenute (nei limiti delle utilità conseguite) dal soggetto attinto da informazione antimafia interdittiva.
Con il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia su tutte le domande ritenute assorbite e con il terzo si chiede la riforma del capo delle spese, che sono state compensate in ragione dell'ingiusto ed illegittimo rigetto della domanda.
pag. 6/9 Si è costituita l' Controparte_3
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello
[...]
in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza al procuratore costituito, nonché proposto con citazione anziché ricorso, benché in primo grado il procedimento fosse stato trattato secondo il rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, e in via subordinata incidentale dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e compensare quanto eventualmente dovuto al con i danni cagionati dall'illegittima condotta della Pt_1
somme dettagliatamente indicate nella comparsa. Controparte_1
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
Dato atto, preliminarmente, che la parte appellante non ha depositato scritti conclusionali, ma le sole note scritte di precisazione delle conclusioni in data
15.10.2024, l'appello va dichiarato inammissibile per tardività.
Innanzitutto, in virtù del principio di ultrattività del rito, il procedimento – che in primo grado era stato trattato secondo il rito locatizio – in appello avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso ex art. 434 cpc, da depositare entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza.
L'errore nella scelta del rito non comporta nullità dell'impugnazione, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e dunque – nel caso di appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso - il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Deve aversi riguardo, infatti, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui pag. 7/9 l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. Cass. Sez.
6, 10/01/2019, n. 403, Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754).
Nel caso di specie, poiché la sentenza è stata notificata il 26 marzo 2024, l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare in cancelleria entro i successivi trenta giorni. L'appello risulta invece depositato il 29.4.2024, dunque tardivamente.
Ma vi è di più: quand'anche fosse stata corretta l'introduzione dell'appello con atto di citazione, esso sarebbe comunque tardivo, poiché il termine breve per impugnare scadeva il 25 aprile, giorno festivo, prorogato quindi ex lege al 26 aprile 2024, che cadeva di venerdì. La citazione è stata però notificata all'appellato, presso il procuratore costituito in primo grado, il 27 aprile, sabato, a termine ormai scaduto, quando l'appellante era decaduto dalla facoltà di impugnare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore indeterminabile media complessità, con parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione in quanto non
è stata svolta istruttoria e si è tenuta un'unica udienza (a trattazione scritta) prima di rimettere la causa in decisione;
parametri compresi fra minimi e medi per la fase decisoria, tenuto conto del fatto che è stato concesso un solo termine per note ex art. 350
bis cpc, senza repliche, e di fatto la parte appellante non ha neppure depositato le note conclusionali.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 8/9 dichiara l'appello inammissibile;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.500,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 24/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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