Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1694/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 10:56
Il giorno 14/01/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Stefania Caci in sostituzione dell'avv. Salvatore Graci per l'attrice e l'avv. Daniele Rizzo in sostituzione dell'avv. Massimo Dell'Utri per la convenuta CP_1
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e in particolare alle note conclusive depositate e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di conIGlio ha pronunciato e pubblicato, alle ore 19:48 la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1694 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
, ( C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Graci in virtù di procura rilasciata ex art 83 cpc in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Licata nella via Agrigento n. 1 attrice
CONTRO
P. IVA Controparte_2
, in persona del suo Procuratore speciale, Dott. P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri, in virtù di
[...] procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del procuratore costituito pec: Email_1
convenuta e contro
2 , C.f. , residente in – Controparte_4 C.F._2
92024 - Canicattì in Via Rinazzi n. 42;
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni sinistro stradale
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, nella premessa di aver subito un sinistro in data 3.09.2017 in Licata all'incirca alle ore 16:45 viaggiando, come trasportato, a bordo della propria autovettura, Peugeot
207 tg. DB822WN, nell'occorso condotta da , Controparte_4 allorquando la conducente arrestava la marcia del veicolo per permettere al passeggero di scendere dall'autovettura, tuttavia la stessa conducente riprendeva la marcia dell'autovettura quando il trasportato non aveva ancora concluso l'operazione di discesa e con lo sportello ancora aperto, per cui quest'ultima veniva trascinata rovinando a terra subendo lesioni accertate dal PS del Nosocomio di Licata ove i sanitari refertavano “
“frattura lussazione gamba dx”, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, seguivano successivamente percorsi fisioterapici;
di aver riportato, a causa del sinistro, un danno biologico permanente valutato nella misura del 12% oltre ad un periodo di invalidità temporanea assoluta e relativa di complessivi 125 giorni;
di aver diffidato la compagnia assicurativa convenuta al risarcimento dei danni patiti e di aver esperito l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, senza alcun esito, avanzava richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 141 cda in solido con il responsabile del danno.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Nel merito: 1) ritenere e dichiarare che la IG.ra , nata a [...]_1
Montechiaro (AG) in data 23/08/1944 - C.F. – e C.F._1
3 residente in [...], nella qualità di passeggero terzo trasportato, è stata vittima dell'incidente occorso in
Licata, il 03/09/2017 e meglio descritto in narrativa;
2) Ritenere e dichiarare il nesso causale tra il sinistro “de quo” e i danni patiti dalla IG.ra che la vedevano coinvolta nella qualità di terzo Parte_1 trasportato nell'occorso sinistro del 03/09/2017 e meglio descritto in narrativa;
3) Conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra di loro, all'integrale risarcimento in favore della IG.ra , nella Parte_1 complessiva somma di € 44.430,48 (Euro quarantaquattromilaquattrocentotrenta,78) quale risarcimento dei danni fisici subiti a seguito del sinistro del 03/09/2017, o nella diversa misura che sarà determinata dalla disponenda C.T.U. medica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente sino all'effettivo soddisfo nel limite del valore del contributo unificato versato e con espressa rinuncia ad ogni somma ulteriore;
ed in caso di sentenza favorevole per la danneggiata, trasmettere, ai sensi dell'art. 148, comma 10 del D.Lgs
209/2005, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi alle disposizioni del capo
IV del D. Lgs 209/2005 oltre che per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 315 Codice delle Assicurazioni;
4) condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 con deposito di comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare
[...] eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto notificato ad
, rilevando altresì la carenza di CO legittimazione passiva della in quanto un semplice marchio, un CP_6 segno distintivo dell'impresa, appartenente alla succursale italiana
[...]
rilevava altresì l'improcedibilità, e/o Controparte_2
l'inammissibilità, e/o l'improponibilità, delle domande attrici, così come
4 formulate, non essendo stata formulata rituale richiesta di risarcimento danni nei confronti di tutti i soggetti legittimati ex lege;
nel merito contestava le domande dell'attrice, il nesso di causalità tra l'evento e il danno asseritamente subito, così come l'entità dei postumi invalidanti transitori e permanenti risultanti dalla consulenza medica di parte, ravvisava la sussistenza di un concorso di colpa del trasportato nella causazione dell'evento, rassegnava le seguenti conclusioni “
Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo stata citata in giudizio la
, e non anche la Controparte_7 [...]
per conto di Controparte_2 Controparte_8
il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa
[...] statuizione.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle (citate in giudizio) Controparte_7
, con necessità di ogni conseguente statuizione, ivi
[...] compresa la dichiarazione di inammissibilità, e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande attrici tutte, così come proposte e, in subordine, ma sempre preliminarmente, e senza recesso, la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed ancora, in ulteriore subordine, e sempre senza recesso alcuno da quanto precede,
l'infondatezza delle stesse nei confronti delle Controparte_7
.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la
[...] disintegrità del contraddittorio, non essendo stata chiamata in giudizio, e non essendo state formulate domande alcune, nei confronti della
[...]
per conto di Controparte_2 [...] il tutto con necessità di ogni conseguente e/o Controparte_8 relativa statuizione.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare
l'improcedibilità, e/o l'inammissibilità, e/o l'improponibilità delle domande attrici, così come formulate, non essendo stata formulata rituale richiesta di risarcimento danni (messa in mora del 5/2/19) nei confronti di tutti i soggetti destinatari, in quanto legittimati ex lege, il, il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione.- In subordine, senza recesso,
5 nel merito delle domande attrici, rigettarle, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte, e, comunque, carenti di prova.- In ulteriore subordine, sempre senza recesso, eliminare, e/o ridurre le domande attrici, occorrendo ricorrendo anche al concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c., il tutto con necessità di ogni conseguente statuizione.- Con vittoria di spese e compensi”.
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
la causa veniva istruita con espletamento di interrogatorio formale, prova per testi e ctu medico legale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.03.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 2.12.2024 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, differita con decreto all'udienza odierna.
In seguito alle eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa convenuta, parte attrice nella memoria ex art 183 co 6, primo termine, precisava la propria domanda chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate da parte della convenuta compagnia assicurativa in quanto infondate in fatto ed in diritto, in subordine, la concessione di termine per il rinnovo della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. alla “ CP_2 [...]
. CO
Nella propria comparsa conclusionale la CO
, contestava l'applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni,
[...] stante il mancato coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro per cui
è causa, eccezione comunque rilevabile d'ufficio poiché afferente i presupposti oggettivi di applicabilità della norma e sulla quale si ritornerà ampiamente più avanti.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati, preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della CP_4 notifica dell'atto di citazione in data 8.07.2020.
6 Sempre preliminarmente destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo in quanto notificato ad
[...]
e non alla ON Controparte_2
nella qualità di rappresentante in Italia della
[...] [...]
e di . Controparte_8 Controparte_10
A tal fine, in primo luogo deve rilevarsi che la indicazione della denominazione sociale in modo solo parzialmente esatto non producono nullità dell'atto di citazione, se non nel caso in cui risulti assoluta incertezza sulla identificazione della società citata (Cass. 24.1.1973 n.
227).
E' infatti consolidato e risalente principio affermato dalla giurisprudenza per il quale nella citazione in giudizio di una persona giuridica, tanto l'inesatta o incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata, omessa o erronea individuazione del legale rappresentante non comporta alcun vizio della vocatio in ius, qualora l'ente chiamato in causa risulti identificato senza incertezze nell'atto che sia stato notificato nella sua sede, non valendo da sola a provocare incertezza assoluta circa la persona giuridica chiamata in causa.
Atteso, pertanto, il tenore testuale della chiamata in giudizio, espressamente ed univocamente indirizzata alla società “
[...]
, è da ritenersi rispettato il requisito della Controparte_2 vocatio in ius ex art. 163, n. 7 c.p.c.
considerato che
, come testé richiamato, essa non richiede l'impiego di formule sacramentali essendo sufficiente la possibilità di dedurre, chiaramente e senza possibilità di equivoci, la chiamata di un determinato soggetto nel giudizio, secondo la finalità della legge processuale che deve ritenersi raggiunta a fortiori allorquando (come nel caso di specie) lo stesso soggetto si costituisca nel giudizio medesimo con conseguente effetto sanante della mera irregolarità.
Da ciò consegue il rigetto delle altre eccezioni preliminari di disintegrità del contraddittorio formulate dalla convenuta.
7 Passando all'esame delle pretese risarcitorie avanzate da Parte_1
, l'attrice chiede “dichiararsi la responsabilità della convenuta per il
[...] mancato indennizzo…in violazione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni private
Come è dato evincere dalla esposizione in fatto e dalle conclusioni rassegnate, la danneggiata nulla ha dedotto (né ha inteso dedurre) in ordine all'accertamento della responsabilità extracontrattuale del conducente, limitandosi ad allegare e dimostrare di avere subito danni in conseguenza di un sinistro stradale. In tal modo facendo prevalere, all'evidenza, la sua posizione di “terzo trasportato” nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo a bordo del quale si trovava, ancorché di sua proprietà
Si impone dunque una preliminare valutazione del compendio probatorio in ordine al fatto storico e alle modalità del sinistro.
Orbene, quanto alla dinamica del sinistro, il fatto può dirsi provato nella sua materialità alla luce di una valutazione complessiva del compendio probatorio precostituito e di quello formato in questo giudizio.
La documentazione medica prodotta, unitamente alle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di interrogatorio Controparte_4 formale, la quale tra l'atro dichiarava “ preciso che la macchina si era arrestata per permettere la discesa della IG.ra , discesa che non Parte_1
è stata completata perché rimettevo in cammino l'autovettura mentre la
completava la discesa”, cui si è aggiunta in sede istruttoria Parte_1
l'escussione del testimone oculare , il quale in modo Tes_1 conforme alle dichiarazioni rese sulla dinamica del sinistro alla compagnia assicurativa in data 12.12.2017, dichiarava “la IG.ra non era Parte_1 ancora completamente scesa dall'autovettura ma aveva ancora il piede dentro l'autovettura” precisando “il piede destro era fuori, il piede sinistro dentro la macchina, ha sbattuto il piede destro quando è caduta”, consentono di ritenere raggiunta la prova: - del sinistro stradale, in termini di sinistro causato dalla circolazione del veicolo su strada pubblica o equiparata, per il quale è imposta la r.c.a. obbligatoria;
- dell'insussistenza
8 di uno scontro o collisione con un veicolo antagonista;
- del mancato coinvolgimento di un veicolo diverso (ancorchè ignoto) da quello incidentato, di proprietà dell'attore assicurato.
L'istruttoria ha dunque confermato che l'attrice non era alla guida del suo veicolo al momento dell'incidente, trovandosi a bordo dello stesso in qualità di passeggero (lato anteriore), mentre il mezzo era condotto nell'occasione da Controparte_4
Tali considerazioni fattuali sono indispensabili per la disamina delle azioni che la legge appronta a beneficio del trasportato.
Come è noto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale comprende la responsabilità per i danni alla persona causati “ai trasportati”, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, secondo il dettato normativo di cui all'art. 122, comma 2 cod. ass. priv.
L'esegesi giurisprudenziale ha ormai chiarito, in modo pressoché consolidato, che quando viene in rilievo l'assicurazione del veicolo su cui abbia luogo il trasporto e, dunque, si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo, la nozione di “trasportato” va riferita a tutti gli “occupanti” che non siano alla guida del mezzo, sicché “il trasportato è considerato "terzo" rispetto all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava solo se il suo trasporto non avvenga come conducente” (cfr.
Cass. n. 30723/2022).
L'interpretazione sistematica del combinato disposto dell'art. 122, co. 2 e delle esclusioni di cui all'art. 129, co. 2 cod. ass. consente, inoltre, di affermare che per i “danni alla persona” può essere considerato “terzo trasportato” anche il proprietario del veicolo.
Siffatta interpretazione delle disposizioni normative è del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale nazionale che, in ossequio alla gerarchia delle fonti e in omaggio alla preminenza del diritto comunitario sul diritto interno, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare la Direttiva del ConIGlio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del ConIGlio 14 maggio 1990,
9 90/232/CEE, nonché le pronunce della C.G.U.E. sent. 30/06/2005, C-
537/03, “Candolin”, e sent. 01/12/2011, C442/10, “Churchill Insurance
Company”), non ha esitato nell'affermare che, nel caso sopra considerato,
“la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile” (cfr. Cass. n. 1269/2018; conf. Cass. n.
25087/2020; Cass. n. 12901/2021).
Ne consegue che “allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; - ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; - il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. n. 1269/2018, in motiv. p. 3.5).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, prevalendo la qualità di “terzo trasportato” rispetto a quella di proprietario dell'autovettura a bordo della quale si trovava al momento del sinistro,
l'attrice (almeno in astratto) ha diritto al risarcimento del danno alla persona (e di quello patrimoniale connesso, es. spese mediche) verso l'assicuratore del vettore.
Si tratta, a questo punto, di capire con quali modalità può essere fatta valere tale tutela ed, in particolare, se la dinamica del sinistro sopra accertata sia compatibile con l'azione diretta del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 cod.ass.priv. ovvero se residuino margini per una diversa qualificazione.
10 È noto che è stata oggetto di dibattito la questione della applicabilità o meno dell'art. 141 cod. ass. anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata.
Il Massimo collegio, non mancando di rilevare che, più che di “contrasto” interpretativo vero e proprio siano emersi, sui temi in disamina, “rilevanti dubbi interpretativi”, ha dato continuità al secondo e più recente indirizzo espresso da Cass. n. 17963/2021, enunciando i seguenti principi di diritto:
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito"; "la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile"; "nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 30.11.2022, n. 35318).
Nei passaggi salienti della motivazione, rilevanti ai fini della presente decisione, la Suprema Corte fa leva sulla interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 141 cod.ass., evidenziando da un lato come “il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il
11 legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo” (in motiv., par. 14.1) e, dall'altro, che “l'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore).
L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterete un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere.
Orbene, la portata applicativa di tali principi di diritto esclude che si possa giungere ad una pronuncia di rigetto in rito per il solo fatto che l'attrice abbia inteso richiamare, nel corpo del libello introduttivo ma non nelle conclusioni, l'art. 141 cod.ass.
12 La S.C. infatti ricorda in modo netto che “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata” (Cass. Sez. Un. n. 35351/2022).
Ciò d'altronde è conforme al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, secondo cui: “Nell'interpretazione
e qualificazione della domanda, il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (cfr. Cass. n. 8225/2004; conf. fra altre, Cass. n. 25935/2022;
Cass. n. 14493/2022; Cass. n. 5832/2021; Cass. n. 13602/2019; Cass. n.
27428/2005; Cass. n. 383/1999).
13 Nella fattispecie per cui è causa, la (ri)qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 144 cod.ass. non solo trova positivo aggancio alla volontà dell'attrice di ottenere il risarcimento dalla (propria) impresa di assicurazione ma è altresì ammessa dal tenore letterale dell'atto introduttivo, ove viene citata in causa anche il responsabile del danno, come previsto dal comma terzo del citato articolo, nonché dalle stesse conclusioni rassegnate, nelle quali viene chiesta la condanna in solido dei convenuti.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 141 cda, il conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il proprietario trasportato, rimasto danneggiato dalla circolazione non illegale del mezzo, non è un litisconsorte necessario chiamato a sostituire il “responsabile del danno” nell'azione diretta promossa da quest'ultimo nei confronti del proprio assicuratore, ma figura quale soggetto nei confronti del quale l'impresa di assicurazione può avere interesse ad estendere il contraddittorio, al fine di rivalersi su di lui in caso di accoglimento della domanda risarcitoria svolta nei propri confronti dal danneggiato, ossia per riversare sul terzo chiamato gli effetti pregiudizievoli della condanna in ragione della attribuibilità dei danni a responsabilità del medesimo [sul punto, si veda Cass. n. 11246/2022,
Ciò posto, nella predetta qualità di terzo trasportato, l'attrice ha soddisfatto l'onere della prova su di lei incombente, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., sostanzialmente equivalente – in assenza di coinvolgimento di altri veicoli
- a quella prevista dal citato art. 141 cod.ass. e 2054, co. 1 c.c. che “è solo quello di provare il danno e il nesso di causalità” (cfr. Cass. n.
17963/2021, conf. Sez. Un. 35318/2022), senza necessità (ovviamente) né di prova liberatoria (“di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), né di accertare la responsabilità del conducente.
Interesse quest'ultimo che diventa proprio del solo assicuratore, ai fini dell'azione di rivalsa.
Va ribadito, infatti, che “il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato- proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua
14 corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227 c.c.”;
Sul punto, la convenuta ha eccepito il concorso colposo del danneggiato
Ebbene, l'eccezione rimane infondata alla luce delle prove orali espletate nonché delle risultanze della CTU medico-legale (non contestate dai CTP) in ordine alla compatibilità delle lesioni, secondo un giudizio di “estrema verosimiglianza”.
Così si esprime l'ausiliario nominato nella relazione peritale in atti, che questo giudice ritiene di condividere in quanto frutto di un metodo di indagine serio e razionale, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale “Il complesso patologico rilevato in diagnosi è documentato agli atti ed è da riportare, sotto il profilo causale, all'evento traumatico subito dal soggetto in data 03/09/2017, in quanto sono soddisfatti tutti i criteri inerenti al nesso causale. In particolare risultano soddisfatti il criterio cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione”
Orbene, per quanto concerne la quantificazione e liquidazione dei danni subiti dall'attrice si premette che il danno non patrimoniale va liquidato secondo le tabelle in vigore al momento della decisione ( Cass civ.
13.12.2016 n. 25485) ed in riferimento alle tabelle si è affermata la necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha individuato nelle c.d. “tabelle di Milano” ( Cass.civ. sez. III sent. 07 giugno
2011 n. 12408; Corte d'Appello di Roma, sez III civ, sent 21.12.2016 n.
7200);
Le risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa risultano essere le seguenti: IP 11% con un danno biologico temporaneo di complessivi 180 giorni di cui 32 di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 58 giorni di inabilità
15 temporanea parziale al 50% e 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%;
Reputa questo giudice che effettivamente sussiste un danno alla salute da riconoscere nella misura accertata dal consulente;
il danno c.d. biologico richiama infatti una lesione all'integrità psicofisica accertabile in sede medico legale, uno strappo alla salute della persona, intesa come condizione di benessere psico-fisico,
Si tratta di un nocumento per cui è sicuramente operativa la clausola di cui all'art 2059 c.c. ( “casi previsti dalla legge”) trattandosi di una lesione che ha arrecato un vulnus ad una situazione giuridica soggettiva tutelata costituzionalmente;
Il danno biologico va dunque risarcito e liquidato con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per cui il danno biologico permanente pari al 11% è di € 19.237,00 ( punto danno biologico – età del danneggiato al tempo del sinistro anni 73) l'invalidità temporanea assoluta è pari ad €
3680,00; € 2587,50 per l'invalidità temporanea parziale al 75%; € 3335,00 per la parziale al 50% ed € 1725,00 per i giorni di invalidità parziale al
25%;
Così in totale la somma di euro 27.564,50 per il danno biologico non patrimoniale alla quale va aggiunta la somma di € 1730,98 per spese mediche ritenuta congrua dal ctu;
La somma su citata è quella ottenuta in base ai criteri tabellari incluso nello standard statistico sintetizzato dal punto di invalidità.
Pare doveroso evidenziare che con la sentenza 25164/2020 la Suprema
Corte ha precisato come il danno morale resta una voce in più rispetto al danno biologico, ma pur sempre compresa nelle tabelle milanesi usate come riferimento in tutta Italia.
Altra cosa è l'eventuale personalizzazione del danno pure richiesta da parte attrice.
Orbene, al fine di operare o meno una “personalizzazione” del danno occorre fare riferimento alla “eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito” ossia alle “conseguenze correlate a
16 un'irripetibile eccezionalità del profilo dinamico relazionale, prive, come tali, di un puntuale apprezzamento”, così come precisato da copiosa giurisprudenza della Suprema Corte ( tra le tante Cass. n.. 2019 del 31 gennaio 2019).
Tuttavia, occorre al contempo precisare, che la personalizzazione del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Non è, infatti, ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018)
Né può essere, al contempo, essere trascurato come la liquidazione delle
“conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito.
Orbene, ritiene questo giudice, che nel dibattito processuale non siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, tali da superare il risarcimento quantificato secondo il parametro standard del meccanismo tabellare.
Ed in effetti, nessuna prova è stata offerta da parte attrice al fine di evidenziare le conseguenze dannose con carattere di peculiarità tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento di base, costituendo, altrimenti, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo danno dinamico-relazionale.
In conclusione all'attrice va riconosciuta e liquidata la complessiva somma di € 29.295,48 per danno non patrimoniale e spese mediche sopportate
Sulle somme liquidate vanno applicati i soli interessi legali, a decorrere dalla presente pronuncia, senza rivalutazione monetaria essendo stata operata la liquidazione ai valori attuali;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente svolta nel presente giudizio
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1694/2020
Condanna la , in persona del Controparte_2
l.r.p.t – per conto di , in solido Controparte_8 con la convenuta , al pagamento, in favore Controparte_4 dell'attrice , della somma di € 29.295,48 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, e spese mediche oltre interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia;
Condanna la , in persona del Controparte_2
l.r.p.t – per conto di , in solido Controparte_8 con la convenuta , al pagamento delle spese di Controparte_4 lite, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 5108,00 di cui € 308 per spese, € 4800,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa di legge se dovute
Così deciso in Agrigento all'udienza del 14.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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