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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1873/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernie discali multiple L2-L3, L4-L5 […] tendinopatia inserzionale bilaterale della cuffia dei rotatori con lesione del sovraspinato destro e borsite sub-acromiale bilaterale […] tendinosinovite dei flessori della mano dx e sn”), a suo dire contratte a causa della propria attività di muratore, in regime di subordinazione, come da domande amministrative del 29 gennaio 2020, rigettate dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1 dell'attività di muratore/carpentiere, dal 2007 al 2011 e poi dal luglio 2014 al
[...] gennaio 2015, addetto al carico e scarico ed alla movimentazione manuale di materiale edile
(come sacchi di cemento, pacchi di pianelle, mattoni e blocchetti), addetto ad opere di pagina 1 di 3 intonacatura e muratura di soffitti e pavimenti, al piastrellamento e alla stesura di tubazioni e tracce per impianti, con uso di strumenti quali mola smeriglio, mazzuola, scalpello, motopicco
(per le demolizioni), badile (per il carico di sabbia e cemento nella betoniera), pala e picco, carrucola manuale per il trasporto di materiale in altezza (cfr. deposizioni testimoniali di e , udienza del 15 settembre 2023). Testimone_1 Tes_2
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 1° novembre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilodiscoartrosi lombare, tendinopatia spalla dx e sin, osteoartrosi mani” (pagg. 5 e 9 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha specificato che
“il modestissimo quadro patologico alle mani, riconducibile a comuni segni di osteoartrosi delle IPD e IPP, senza limitazioni funzionali, non riconosce genesi professionale”.
Al contrario, per le restanti patologie è predicabile l'origine professionale (per un maggiore approfondimento del ragionamento dell'ausiliario si rimanda alla nota integrativa del 20 giugno 2025, in cui si chiarisce che l'attività lavorativa ha svolto un ruolo concausale, quantomeno come fattore di aggravamento e accelerazione dei processi morbosi osservati, anche se questi avessero preso avvio come mere forme degenerative comuni) e il danno biologico è quantificabile nella misura complessiva del 18 percento (per la patologia a carico della colonna lombare il danno biologico è del 6 percento, applicando il codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; per la tendinopatia delle spalle, il danno biologico è dell'8 percento per la spalla destra, applicando il codice 223, mentre è stimabile nella misura del 5 percento per la spalla sinistra, applicando i codici 227 e 224).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico nella misura complessiva del 18 percento a far data dalle domande amministrative del 29 gennaio 2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1 ricorrente, con decorrenza di legge dalle domande amministrative, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in pagina 2 di 3 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1 commisurato al danno biologico stimato nella misura del 18 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 29 gennaio 2020;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 29 gennaio 2020, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 24 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1873/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernie discali multiple L2-L3, L4-L5 […] tendinopatia inserzionale bilaterale della cuffia dei rotatori con lesione del sovraspinato destro e borsite sub-acromiale bilaterale […] tendinosinovite dei flessori della mano dx e sn”), a suo dire contratte a causa della propria attività di muratore, in regime di subordinazione, come da domande amministrative del 29 gennaio 2020, rigettate dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1 dell'attività di muratore/carpentiere, dal 2007 al 2011 e poi dal luglio 2014 al
[...] gennaio 2015, addetto al carico e scarico ed alla movimentazione manuale di materiale edile
(come sacchi di cemento, pacchi di pianelle, mattoni e blocchetti), addetto ad opere di pagina 1 di 3 intonacatura e muratura di soffitti e pavimenti, al piastrellamento e alla stesura di tubazioni e tracce per impianti, con uso di strumenti quali mola smeriglio, mazzuola, scalpello, motopicco
(per le demolizioni), badile (per il carico di sabbia e cemento nella betoniera), pala e picco, carrucola manuale per il trasporto di materiale in altezza (cfr. deposizioni testimoniali di e , udienza del 15 settembre 2023). Testimone_1 Tes_2
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 1° novembre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilodiscoartrosi lombare, tendinopatia spalla dx e sin, osteoartrosi mani” (pagg. 5 e 9 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha specificato che
“il modestissimo quadro patologico alle mani, riconducibile a comuni segni di osteoartrosi delle IPD e IPP, senza limitazioni funzionali, non riconosce genesi professionale”.
Al contrario, per le restanti patologie è predicabile l'origine professionale (per un maggiore approfondimento del ragionamento dell'ausiliario si rimanda alla nota integrativa del 20 giugno 2025, in cui si chiarisce che l'attività lavorativa ha svolto un ruolo concausale, quantomeno come fattore di aggravamento e accelerazione dei processi morbosi osservati, anche se questi avessero preso avvio come mere forme degenerative comuni) e il danno biologico è quantificabile nella misura complessiva del 18 percento (per la patologia a carico della colonna lombare il danno biologico è del 6 percento, applicando il codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; per la tendinopatia delle spalle, il danno biologico è dell'8 percento per la spalla destra, applicando il codice 223, mentre è stimabile nella misura del 5 percento per la spalla sinistra, applicando i codici 227 e 224).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico nella misura complessiva del 18 percento a far data dalle domande amministrative del 29 gennaio 2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1 ricorrente, con decorrenza di legge dalle domande amministrative, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in pagina 2 di 3 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1 commisurato al danno biologico stimato nella misura del 18 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 29 gennaio 2020;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 29 gennaio 2020, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 24 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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