Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1956, n. 30
Versione
23 febbraio 1956
>
Versione
29 febbraio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e' cosi' modificato:
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del ((Tribunale superiore delle acque pubbliche)) o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo e' cosi' modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, e' promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa".

Entrata in vigore il 29 febbraio 1956