CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 820/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che ha proposto reclamo tramite invio all'indirizzo pec Parte_1 P.IVA_1
di un atto sottoscritto dall'amministratore ; Email_1 Controparte_1
reclamante
CONTRO
(c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ), contumace;
CP_3 C.F._1
( ), contumace;
Controparte_4 CodiceFiscale_2
(c.f. ), contumace;
Controparte_5 C.F._3
reclamati avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
conclusioni: parte reclamante: “revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla CP_6
e stima anche equitativa, dell'equo indennizzo di cui la odierna reclamante/opponente ha
[...]
diritto”;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso formulato da e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] [...]
assumendo le consequenziali determinazioni. CP_7
ha proposto reclamo tramite invio all'indirizzo pec Controparte_6
di un atto sottoscritto dall'amministratore . Email_1 Controparte_1
Con atto depositato in data 25.1.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. Occorre muovere dal rilievo preliminare che ha inteso proporre il reclamo Controparte_6
personalmente, senza, dunque, il ministero di un difensore munito di procura alle liti.
Ad avviso del Collegio, tale carenza rende il reclamo inammissibile, ovvero infondato, o, comunque, non suscettibile di accoglimento, giusto il disposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 82 c.p.c. (in tal senso, ed in un caso ove la difesa tecnica è stata ritenuta necessaria anche per la proposizione di istanza di correzione materiale, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8620 del 02/04/2024).
Tale assunto non è incrinato dalla norma di cui al quinto comma dell'art. 40 CCII, secondo cui
“nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente”.
La disposizione deve essere interpretata alla luce delle norme di cui al secondo comma dell'art. 40 CCII, secondo cui il ricorso introduttivo del procedimento unitario per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, e di cui al secondo comma dell'art. 51 CCII, secondo cui il reclamo contro la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale si propone con ricorso che deve contenere le generalità dell'impugnante e del suo procuratore.
Si perviene, pertanto, al seguente convincimento: ponendo a latere il caso del ricorso presentato dal debitore per conseguire l'apertura della liquidazione giudiziale, la difesa personale di quest'ultimo è limitata alla partecipazione, quale resistente, ai procedimenti unitari pendenti all'esito della proposizione di ricorso sottoscritto da difensore munito di procurale alle liti e,
2 comunque, ciò che ora rileva, non si estende alla proposizione dell'impugnazione contro la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale.
A conferma di quanto testè osservato, va rilevato che, quando il Legislatore ha inteso consentire al debitore di procedere personalmente all'instaurazione di giudizi correlati alla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, ha trasfuso tale proposito in precetti normativi che compiono espresso riferimento alla carenza della necessità dell'assistenza del difensore, si veda la norma di cui al primo comma dell'art. 68 CCII, o che prescrivono la sola assistenza dell'OCC, si veda la norma di cui al primo comma dell'art. 76 CCII, o che autorizzano il debitore a presentare direttamente il ricorso, si veda la norma di cui al primo comma dell'art. 269 CCII.
Tali norme, peraltro, disciplinano l'instaurazione, su iniziativa del consumatore o dell'imprenditore minore, di procedimenti volti a garantire l'accesso a rimedi lato sensu di favore per il debitore e, dunque, muovono da una situazione di fatto e da esigenze processuali che non si rinvengono nel caso, ora in esame, dell'impugnazione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
II. Anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere ammissibile un reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 CCII senza il ministero di un avvocato, nondimeno vi è che l'eccezione formulata da incentrata sul mancato superamento delle soglie dimensionali delineate Controparte_6
dalla lettera d) dell'art. 2 CCII, non risulta assistita da adeguato sopporto probatorio.
La reclamante, infatti, ha omesso il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e, in particolare, anche volendo valorizzare ogni elemento presuntivo, non è sufficientemente lumeggiato, sotto il profilo probatorio, il dato relativo all'ammontare dei ricavi nel triennio sensibile.
Analoghe considerazioni valgono per la pretesa volta a conseguire un equo indennizzo, rispetto alla quale, peraltro, non sono nemmeno adeguatamente prospettate le ragioni della domanda (si desume, peraltro, che il destinatario della pretesa sia la curatela della liquidazione giudiziale di altra società, sicché la domanda deve essere formulata nell'ambito di quella procedura e gli eventuali dinieghi del curatore o del giudice delegato devono essere impugnati con i rimedi specifici contemplati dal CCII, senza che la questione possa ora essere portata alla cognizione
3 della Corte, cognizione limitata al reclamo contro la sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_6
III. Alla luce di quanto osservato, il reclamo deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La contumacia dei resistenti solleva dalla regolamentazione delle spese del presente grado.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 29.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 820/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che ha proposto reclamo tramite invio all'indirizzo pec Parte_1 P.IVA_1
di un atto sottoscritto dall'amministratore ; Email_1 Controparte_1
reclamante
CONTRO
(c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ), contumace;
CP_3 C.F._1
( ), contumace;
Controparte_4 CodiceFiscale_2
(c.f. ), contumace;
Controparte_5 C.F._3
reclamati avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
conclusioni: parte reclamante: “revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla CP_6
e stima anche equitativa, dell'equo indennizzo di cui la odierna reclamante/opponente ha
[...]
diritto”;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso formulato da e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] [...]
assumendo le consequenziali determinazioni. CP_7
ha proposto reclamo tramite invio all'indirizzo pec Controparte_6
di un atto sottoscritto dall'amministratore . Email_1 Controparte_1
Con atto depositato in data 25.1.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. Occorre muovere dal rilievo preliminare che ha inteso proporre il reclamo Controparte_6
personalmente, senza, dunque, il ministero di un difensore munito di procura alle liti.
Ad avviso del Collegio, tale carenza rende il reclamo inammissibile, ovvero infondato, o, comunque, non suscettibile di accoglimento, giusto il disposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 82 c.p.c. (in tal senso, ed in un caso ove la difesa tecnica è stata ritenuta necessaria anche per la proposizione di istanza di correzione materiale, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8620 del 02/04/2024).
Tale assunto non è incrinato dalla norma di cui al quinto comma dell'art. 40 CCII, secondo cui
“nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente”.
La disposizione deve essere interpretata alla luce delle norme di cui al secondo comma dell'art. 40 CCII, secondo cui il ricorso introduttivo del procedimento unitario per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, e di cui al secondo comma dell'art. 51 CCII, secondo cui il reclamo contro la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale si propone con ricorso che deve contenere le generalità dell'impugnante e del suo procuratore.
Si perviene, pertanto, al seguente convincimento: ponendo a latere il caso del ricorso presentato dal debitore per conseguire l'apertura della liquidazione giudiziale, la difesa personale di quest'ultimo è limitata alla partecipazione, quale resistente, ai procedimenti unitari pendenti all'esito della proposizione di ricorso sottoscritto da difensore munito di procurale alle liti e,
2 comunque, ciò che ora rileva, non si estende alla proposizione dell'impugnazione contro la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale.
A conferma di quanto testè osservato, va rilevato che, quando il Legislatore ha inteso consentire al debitore di procedere personalmente all'instaurazione di giudizi correlati alla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, ha trasfuso tale proposito in precetti normativi che compiono espresso riferimento alla carenza della necessità dell'assistenza del difensore, si veda la norma di cui al primo comma dell'art. 68 CCII, o che prescrivono la sola assistenza dell'OCC, si veda la norma di cui al primo comma dell'art. 76 CCII, o che autorizzano il debitore a presentare direttamente il ricorso, si veda la norma di cui al primo comma dell'art. 269 CCII.
Tali norme, peraltro, disciplinano l'instaurazione, su iniziativa del consumatore o dell'imprenditore minore, di procedimenti volti a garantire l'accesso a rimedi lato sensu di favore per il debitore e, dunque, muovono da una situazione di fatto e da esigenze processuali che non si rinvengono nel caso, ora in esame, dell'impugnazione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
II. Anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere ammissibile un reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 CCII senza il ministero di un avvocato, nondimeno vi è che l'eccezione formulata da incentrata sul mancato superamento delle soglie dimensionali delineate Controparte_6
dalla lettera d) dell'art. 2 CCII, non risulta assistita da adeguato sopporto probatorio.
La reclamante, infatti, ha omesso il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e, in particolare, anche volendo valorizzare ogni elemento presuntivo, non è sufficientemente lumeggiato, sotto il profilo probatorio, il dato relativo all'ammontare dei ricavi nel triennio sensibile.
Analoghe considerazioni valgono per la pretesa volta a conseguire un equo indennizzo, rispetto alla quale, peraltro, non sono nemmeno adeguatamente prospettate le ragioni della domanda (si desume, peraltro, che il destinatario della pretesa sia la curatela della liquidazione giudiziale di altra società, sicché la domanda deve essere formulata nell'ambito di quella procedura e gli eventuali dinieghi del curatore o del giudice delegato devono essere impugnati con i rimedi specifici contemplati dal CCII, senza che la questione possa ora essere portata alla cognizione
3 della Corte, cognizione limitata al reclamo contro la sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_6
III. Alla luce di quanto osservato, il reclamo deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La contumacia dei resistenti solleva dalla regolamentazione delle spese del presente grado.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 29.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
4