Articolo 315 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 315. Risoluzione e annullamento del concordato 1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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