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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50840/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to AQUILINO ANTONIO;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to AQUILINO ANTONIO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 26/04/2003 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note di trattazione per l'udienza del 09/07/2024, che qui si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. Casa coniugale: l'abitazione sita in Roma, Via Ripa Mammea n. 11, adibita a casa coniugale, è di proprietà del SI. Controparte_1
Al riguardo le parti si accordano per una permuta di rispettivi diritti sugli immobili di loro proprietà / nuda proprietà fatta quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I termini dell'accordo sono i seguenti:
- il SI. si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Controparte_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della
1 risoluzione della crisi coniugale, alla SI.ra , senza alcun corrispettivo a Parte_1 conguaglio, la piena proprietà dell'abitazione sita in Roma, Via Ripa Mammea 11, scala A, piano 2, interno 8, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio 287, particella
333, sub 8, zona censuaria 5, categoria A/4 di classe 2, vani 5
- la SI.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Parte_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, al SI. senza alcun corrispettivo a Controparte_1 conguaglio, la nuda proprietà (il cui diritto di usufrutto è in capo alla SI.ra Parte_2 dell'abitazione sita in Roma, Via Rivisondoli n. 47, piano 1, interno 6, scala C, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio 287, particella 1045, sub. 24, zona censuaria
6, categoria A/4 di classe 7, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq 86, con pari diritti sull'annesso e pertinenziale locale soffitta, sito al piano quattro della medesima scala
“C”, distinto al numero 6 (sei).
Il rispettivo trasferimento delle proprietà quale permuta immobiliare, come sopra indicato, sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione, con gli oneri a carico di entrambi le parti, ciascuno per la metà delle spese da sostenere.
Per effetto di detta permuta la SI.ra e le figlie rimarranno ad abitare nella Parte_1 casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono.
Il SI. entro 30 giorni dal deposito del decreto di omologa dovrà portare via Controparte_1 dall'abitazione di via Ripa Mammea 11 tutte le sue cose e consegnare le chiavi alla SI.ra
. Parte_1
3. Mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e spese della casa: il SI. CP_2 provvederà, entro il giorno 05 di ogni mese, al versamento in favore di Parte_1
l'importo di euro 600,00 (seicento/00) le figlie a titolo di contributo al mantenimento.
L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli a carico verrà percepito da entrambi i genitori in uguale misura.
Richiamato il contenuto del Protocollo d'Intesa del 2014, le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 50% fra i genitori.
Il mutuo acceso con l'Istituto CheBanca con rata mensile di circa euro 60,00 con riferimento al bene immobile di via Ripa Mammea 11, resterà a carico del SI. . Controparte_1
4. (minore): per la minore viene stabilito un affidamento congiunto, quale Persona_1 soluzione che meglio realizza l'interesse e le eSIenze della stessa e la conservazione di Per_ rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. , pertanto, continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione familiare ed entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà sulla minore, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue ispirazioni.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione;
2 Il padre potrà far visita alla figlia ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le eSIenze scolastiche e, in ogni caso, previo congruo avviso ed accordo con la SI.ra Parte_1
e comunque due fine settimana al mese dalle 19.30 del venerdì alle 21 della domenica
[...]
e due pomeriggi alla settimana dalle 19.00 alle 21.00 nelle settimane senza week end con il padre.
Per le ferie estive, i coniugi si accorderanno di volta in volta, nel periodo primaverile, su come gestire il periodo di vacanza, che dovrà essere comunque di 30 giorni, anche non consecutivi.
Per quel che concerne le festività natalizie il padre potrà avere la figlia con se per sette giorni, alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1 al 7 gennaio, ad anni alternati. Per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando con la madre il periodo dal
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, ad anni alternati.
5. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per la minore ” Persona_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 00141, parte 2, serie
A04);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del Tribunale di Roma, in data 30/01/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50840/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to AQUILINO ANTONIO;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to AQUILINO ANTONIO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 26/04/2003 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note di trattazione per l'udienza del 09/07/2024, che qui si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. Casa coniugale: l'abitazione sita in Roma, Via Ripa Mammea n. 11, adibita a casa coniugale, è di proprietà del SI. Controparte_1
Al riguardo le parti si accordano per una permuta di rispettivi diritti sugli immobili di loro proprietà / nuda proprietà fatta quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I termini dell'accordo sono i seguenti:
- il SI. si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Controparte_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della
1 risoluzione della crisi coniugale, alla SI.ra , senza alcun corrispettivo a Parte_1 conguaglio, la piena proprietà dell'abitazione sita in Roma, Via Ripa Mammea 11, scala A, piano 2, interno 8, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio 287, particella
333, sub 8, zona censuaria 5, categoria A/4 di classe 2, vani 5
- la SI.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Parte_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, al SI. senza alcun corrispettivo a Controparte_1 conguaglio, la nuda proprietà (il cui diritto di usufrutto è in capo alla SI.ra Parte_2 dell'abitazione sita in Roma, Via Rivisondoli n. 47, piano 1, interno 6, scala C, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio 287, particella 1045, sub. 24, zona censuaria
6, categoria A/4 di classe 7, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq 86, con pari diritti sull'annesso e pertinenziale locale soffitta, sito al piano quattro della medesima scala
“C”, distinto al numero 6 (sei).
Il rispettivo trasferimento delle proprietà quale permuta immobiliare, come sopra indicato, sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione, con gli oneri a carico di entrambi le parti, ciascuno per la metà delle spese da sostenere.
Per effetto di detta permuta la SI.ra e le figlie rimarranno ad abitare nella Parte_1 casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono.
Il SI. entro 30 giorni dal deposito del decreto di omologa dovrà portare via Controparte_1 dall'abitazione di via Ripa Mammea 11 tutte le sue cose e consegnare le chiavi alla SI.ra
. Parte_1
3. Mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e spese della casa: il SI. CP_2 provvederà, entro il giorno 05 di ogni mese, al versamento in favore di Parte_1
l'importo di euro 600,00 (seicento/00) le figlie a titolo di contributo al mantenimento.
L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli a carico verrà percepito da entrambi i genitori in uguale misura.
Richiamato il contenuto del Protocollo d'Intesa del 2014, le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 50% fra i genitori.
Il mutuo acceso con l'Istituto CheBanca con rata mensile di circa euro 60,00 con riferimento al bene immobile di via Ripa Mammea 11, resterà a carico del SI. . Controparte_1
4. (minore): per la minore viene stabilito un affidamento congiunto, quale Persona_1 soluzione che meglio realizza l'interesse e le eSIenze della stessa e la conservazione di Per_ rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. , pertanto, continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione familiare ed entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà sulla minore, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue ispirazioni.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione;
2 Il padre potrà far visita alla figlia ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le eSIenze scolastiche e, in ogni caso, previo congruo avviso ed accordo con la SI.ra Parte_1
e comunque due fine settimana al mese dalle 19.30 del venerdì alle 21 della domenica
[...]
e due pomeriggi alla settimana dalle 19.00 alle 21.00 nelle settimane senza week end con il padre.
Per le ferie estive, i coniugi si accorderanno di volta in volta, nel periodo primaverile, su come gestire il periodo di vacanza, che dovrà essere comunque di 30 giorni, anche non consecutivi.
Per quel che concerne le festività natalizie il padre potrà avere la figlia con se per sette giorni, alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1 al 7 gennaio, ad anni alternati. Per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando con la madre il periodo dal
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, ad anni alternati.
5. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per la minore ” Persona_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 00141, parte 2, serie
A04);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del Tribunale di Roma, in data 30/01/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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