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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 marzo 2024 e vertente
TRA
(già nella qualità di procuratrice della Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maione
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Panariti
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Per l'appellata – che non ha depositato note di trattazione scritta – v. le conclusionie assegnate in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già e oggi divenuta CP_1 Controparte_3
, dichiarando di agire nella qualità di procuratrice della Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24361/2018, che ha
[...] accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
20246/2013 con cui è stato ingiunto alla (nella qualità di Parte_3 debitrice principale), in solido con il fideiussore di pagare in favore di Controparte_2 la somma di 75.895,32 € oltre accessori, quale saldo debitore di 3 conti Controparte_3 correnti aperti dalla presso l' Parte_3 Controparte_3
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale - interpretando erroneamente le scritture di storno a sofferenza del saldo passivo maturato su ciascuno dei conti correnti - ha accertato l'inesistenza di alcun credito della banca nei confronti della
[...]
accogliendo l'opposizione proposta dal fideiussore avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 20246/2013 e rigettando la domanda di condanna formulata dalla banca.
L'appellante ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20246/2013 e in ogni caso la condanna di al pagamento Controparte_2 della somma di 33.251,04 € oltre interessi, quale saldo a debito della correntista accertato a seguito del ricalcolo del saldo dei 3 conti correnti operato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L'appellante non contesta l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado
(quanto alla illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e altre competenze e spese non pattuite per iscritto), ma si limita a contestare il fatto che il giudice abbia optato – tra le diverse ipotesi di calcolo formulate dal c.t.u. – per quelle che considerano la scrittura di storno a sofferenza riportata negli estratti conto depositati dalla banca come un movimento contabile a credito della correntista (ciò che genererebbe – all'esito del ricalcolo del saldo di ciascun conto corrente depurato degli addebiti illegittimi - un saldo a credito della correntista).
L'errore in cui è incorso il tribunale è evidente, perché non tiene conto del fatto che - secondo la tecnica bancaria e come risulta chiaramente dagli estratti conto depositati dalla banca - il passaggio del conto corrente a sofferenza implica la chiusura del conto corrente
2 mediante un movimento puramente contabile che porta a zero il saldo del conto e il trasferimento del saldo a debito del correntista in un'apposita partita contabile denominata
“crediti risolti/scaduti”.
In buona sostanza – e come spiegato in maniera chiarissima nel precedente di Cass.
19108/2012 citato dall'appellante – in mancanza del versamento di una provvista da parte del cliente, l'azzeramento del conto corrente non è l'effetto di un pagamento del saldo risultante a debito del correntista, ma una mera operazione contabile che non estingue il debito del cliente e non riduce il corrispondente credito della banca.
Il tribunale, accertata la necessità di procedere alla riliquidazione del saldo dei tre conti correnti alla luce della illegittimità degli addebiti privi di giustificazione causale (per le ragioni evidenziate dal c.t.u. e fatte proprie dal primo giudice), avrebbe quindi dovuto optare per l'ipotesi di calcolo che escludeva la natura solutoria della scrittura di storno riportata nell'estratto conto di chiusura.
Applicando tali criteri e alla luce del conteggio riportato alle pagg. 28 e 29 della relazioni di consulenza a forma del dott. risulta dunque un credito a favore Persona_1 della banca (e per essa della cessionaria del credito di 33.251,04 Parte_2
€ così composto:
1) 7.443,99 € quale saldo debitore del c/c n. 400019490 (già c/c n. 11959);
2) 25.807,05 € quale saldo debitore del c/c n. 10628394;
3) 0 € quale saldo del c/c 400862373.
Il motivo di appello va pertanto accolto e – in parziale riforma della sentenza impugnata
- va condannata a pagare in favore della nella qualità di Controparte_2 Parte_1 procuratrice della la somma di 33.251,04 € oltre interessi legali a Parte_2 decorrere dal 30 novembre 2010 (data di chiusura di ciascun conto corrente).
L'accoglimento parziale della domanda della creditrice e l'accertamento di un saldo debitore (33.251,04 €) inferiore rispetto a quello, risultante dall'ultimo estratto conto, di cui è stato ingiunto il pagamento (75.895,32 €), giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
La restante metà delle spese viene posta a carico dell'opponente a decreto ingiuntivo
(odierna appellata), che è risultata debitrice sia pure per un importo inferiore rispetto a quello di cui le è stato ingiunto il pagamento. va dunque condannata a pagare in favore della la Controparte_2 Parte_1 complessiva somma di 4.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la complessiva somma di 3.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni, del valore della causa (rientrante nello scaglione da 26.000,00
€ a 52.000,00 €), dell'attività difensiva svolta, del grado di difficoltà della controversia e della
3 complessità delle questioni trattate in ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
(già nella qualità di procuratrice della Parte_1 CP_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24361/2018, così provvede:
[...]
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_2 pagare in favore della - nella qualità di procuratrice della Parte_1 Parte_2
- la somma di 33.251,04 € oltre interessi legali a decorrere dal 30 novembre 2010
[...]
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà - fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido - ponendo la restante metà delle spese a carico di CP_2
condannandola a pagare in favore della la somma di 4.000,00 € oltre
[...] Parte_1
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la somma di 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 marzo 2024 e vertente
TRA
(già nella qualità di procuratrice della Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maione
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Panariti
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Per l'appellata – che non ha depositato note di trattazione scritta – v. le conclusionie assegnate in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già e oggi divenuta CP_1 Controparte_3
, dichiarando di agire nella qualità di procuratrice della Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24361/2018, che ha
[...] accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
20246/2013 con cui è stato ingiunto alla (nella qualità di Parte_3 debitrice principale), in solido con il fideiussore di pagare in favore di Controparte_2 la somma di 75.895,32 € oltre accessori, quale saldo debitore di 3 conti Controparte_3 correnti aperti dalla presso l' Parte_3 Controparte_3
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale - interpretando erroneamente le scritture di storno a sofferenza del saldo passivo maturato su ciascuno dei conti correnti - ha accertato l'inesistenza di alcun credito della banca nei confronti della
[...]
accogliendo l'opposizione proposta dal fideiussore avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 20246/2013 e rigettando la domanda di condanna formulata dalla banca.
L'appellante ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20246/2013 e in ogni caso la condanna di al pagamento Controparte_2 della somma di 33.251,04 € oltre interessi, quale saldo a debito della correntista accertato a seguito del ricalcolo del saldo dei 3 conti correnti operato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L'appellante non contesta l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado
(quanto alla illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e altre competenze e spese non pattuite per iscritto), ma si limita a contestare il fatto che il giudice abbia optato – tra le diverse ipotesi di calcolo formulate dal c.t.u. – per quelle che considerano la scrittura di storno a sofferenza riportata negli estratti conto depositati dalla banca come un movimento contabile a credito della correntista (ciò che genererebbe – all'esito del ricalcolo del saldo di ciascun conto corrente depurato degli addebiti illegittimi - un saldo a credito della correntista).
L'errore in cui è incorso il tribunale è evidente, perché non tiene conto del fatto che - secondo la tecnica bancaria e come risulta chiaramente dagli estratti conto depositati dalla banca - il passaggio del conto corrente a sofferenza implica la chiusura del conto corrente
2 mediante un movimento puramente contabile che porta a zero il saldo del conto e il trasferimento del saldo a debito del correntista in un'apposita partita contabile denominata
“crediti risolti/scaduti”.
In buona sostanza – e come spiegato in maniera chiarissima nel precedente di Cass.
19108/2012 citato dall'appellante – in mancanza del versamento di una provvista da parte del cliente, l'azzeramento del conto corrente non è l'effetto di un pagamento del saldo risultante a debito del correntista, ma una mera operazione contabile che non estingue il debito del cliente e non riduce il corrispondente credito della banca.
Il tribunale, accertata la necessità di procedere alla riliquidazione del saldo dei tre conti correnti alla luce della illegittimità degli addebiti privi di giustificazione causale (per le ragioni evidenziate dal c.t.u. e fatte proprie dal primo giudice), avrebbe quindi dovuto optare per l'ipotesi di calcolo che escludeva la natura solutoria della scrittura di storno riportata nell'estratto conto di chiusura.
Applicando tali criteri e alla luce del conteggio riportato alle pagg. 28 e 29 della relazioni di consulenza a forma del dott. risulta dunque un credito a favore Persona_1 della banca (e per essa della cessionaria del credito di 33.251,04 Parte_2
€ così composto:
1) 7.443,99 € quale saldo debitore del c/c n. 400019490 (già c/c n. 11959);
2) 25.807,05 € quale saldo debitore del c/c n. 10628394;
3) 0 € quale saldo del c/c 400862373.
Il motivo di appello va pertanto accolto e – in parziale riforma della sentenza impugnata
- va condannata a pagare in favore della nella qualità di Controparte_2 Parte_1 procuratrice della la somma di 33.251,04 € oltre interessi legali a Parte_2 decorrere dal 30 novembre 2010 (data di chiusura di ciascun conto corrente).
L'accoglimento parziale della domanda della creditrice e l'accertamento di un saldo debitore (33.251,04 €) inferiore rispetto a quello, risultante dall'ultimo estratto conto, di cui è stato ingiunto il pagamento (75.895,32 €), giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
La restante metà delle spese viene posta a carico dell'opponente a decreto ingiuntivo
(odierna appellata), che è risultata debitrice sia pure per un importo inferiore rispetto a quello di cui le è stato ingiunto il pagamento. va dunque condannata a pagare in favore della la Controparte_2 Parte_1 complessiva somma di 4.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la complessiva somma di 3.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni, del valore della causa (rientrante nello scaglione da 26.000,00
€ a 52.000,00 €), dell'attività difensiva svolta, del grado di difficoltà della controversia e della
3 complessità delle questioni trattate in ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
(già nella qualità di procuratrice della Parte_1 CP_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24361/2018, così provvede:
[...]
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_2 pagare in favore della - nella qualità di procuratrice della Parte_1 Parte_2
- la somma di 33.251,04 € oltre interessi legali a decorrere dal 30 novembre 2010
[...]
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà - fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido - ponendo la restante metà delle spese a carico di CP_2
condannandola a pagare in favore della la somma di 4.000,00 € oltre
[...] Parte_1
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la somma di 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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