Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9972/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9972/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 23/07/1965 Parte_1 Parte_2
n. a SOLOFRA (AV) il 30/11/1995 n. a AVELLINO
[...] Parte_3
(AV) il 07/02/2000 n. a SALERNO (SA) il 24/07/1997, tutti nella Parte_4 qualità di eredi di n. a PARETE (CE) il 30.04.1965 ed ivi Persona_1 deceduto il 04.11.2020
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dagli avv. FERRANTE MARIALUIGIA e MICHAELA SAROGNI
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario ex art. 85 T.U. 1124/1965.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 i ricorrenti, nell'indicata qualità, hanno dedotto di avere diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario ex art. 85 del T.U. 1124/1965 in conseguenza del decesso del de cuius, a seguito di contagio per Covid-19 avvenuto nello stabilimento Whirpool s.p.a. di
Carinaro; che il decesso a seguito di tale contagio deve essere qualificato come infortunio sul lavoro in base all'art. 42 co. 2 d.l. 18/2020 ed alla circolare 13 CP_1 del 3.4.2020.
1
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento, in capo ai ricorrenti, della rendita vitalizia per la morte del familiare cagionata da infortunio sul lavoro CP_1 nonché dell'assegno funerario.
In particolare, i dati normativi di riferimento sono rappresentati dagli artt. 66 n. 4) e
85 D.P.R. 1124/1965 che consentono ai familiari superstiti di agire in giudizio solo nell'ipotesi residuale in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano determinato il decesso del lavoratore e solo per ottenere la costituzione a proprio favore di una rendita.
L'assegno una tantum (assegno funerario) in caso di morte, invece, è erogato al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori (ascendenti) o ai fratelli e sorelle unitamente alla rendita a superstiti, se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. Lo scopo della prestazione è quello di consentire ai familiari di far fronte alle spese del funerale. L'importo delle prestazioni, inoltre, viene rivalutato annualmente.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto all' la costituzione della rendita CP_1 vitalizia e il riconoscimento dell'assegno funerario in quanto, secondo la sua prospettazione, il contagio da COVID-19 che ha interessato il familiare, causandone la morte, ha natura professionale.
L' invece, ritiene di escludere sia l'occasione di lavoro sia il nesso causale. CP_1
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965, infatti, l'infortunio sul lavoro determina una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore ed è caratterizzato da due requisiti strutturali rappresentati dalla causa violenta e dall'occasione di lavoro.
In base all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, infatti: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro
[…], da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o
2 parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Pertanto, esso deve essere considerato l'evento funesto che cagiona un danno all'integrità psico-fisica, o la morte, di un lavoratore nel corso dello svolgimento della normale attività lavorativa. Secondo la Cassazione, inoltre, la causa violenta “deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una misura minima temporale” (Cass. n. 14119/06).
Secondo la Suprema Corte (Cass. 29435/2022), “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un infermiere professionale, volta al riconoscimento, in suo favore, della copertura in ragione della contrazione sul luogo di lavoro di CP_1 una infezione da virus HCV, sull'assunto che mancasse la prova dello specifico evento infettante in occasione di lavoro)”.
Per quanto riguarda il secondo requisito strutturale, inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22871/2021), “Per causa violenta lavorativa si intende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura importante e diversa dell'ambiente esterno, la quale, agendo in modo concentrato o lento, provochi o un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. Ciò si verifica anche quando nell'ambiente di lavoro, il lavoratore sia in attesa o in procinto di iniziare il turno lavorativo - rilevando esclusivamente l'occasione di lavoro quale criterio di collegamento con l'attività lavorativa che, giustifica la tutela differenziata - fino a ricomprendere tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore”.
Tale quadro normativo e giurisprudenziale è confermato sia dall'art. 42 co. 2 d.l.
18/2020 sia dalla circolare 13 del 3.4.2020 che confermano la qualificazione CP_1
3 del contagio da Coronavirus in termini di infortunio sul lavoro e non di malattia professionale.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, il giudicante ritiene di condividere le considerazioni espresse dal C.T.U., dott. , perché sono Persona_2 adeguatamente motivate in ragione dell'attento esame della documentazione medica prodotta.
Il C.T.U., infatti, dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale ha ritenuto di poter affermare che l'exitus sia conseguenza esclusiva dell'infezione da coronavirus (causa violenta), che deve ritenersi contratta sui luoghi di lavoro (occasione di lavoro). Per tali ragioni, non appare rilevante ai fini della decisione la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente.
Il C.T.U., infatti, ha evidenziato: “Nel presente elaborato l'Ill.mo Giudice ha formulato dei quesiti mirati per cui si procederà direttamente a fornire risposte ai quesiti posti.
Dica l'ausiliare, esaminata, l'intera documentazione prodotta e praticati gli accertamenti che riterrò opportuni, 1)quale sia stato il quadro patologico di Per_1
prima dell'eventuale contagio da Coronaroviurs. Non è facile fornire una
[...] risposta esaustiva a questo quesito;
la mancanza di un verbale di invalidità civile nel fascicolo di causa limita la valutazione dello scrivente. Ricostruirò il quadro patologico del signor integrando la deposizione anamnestica della figlia abbinandola ai Pt_2 certificati rilasciati dal medico curante (versati nel fascicolo di causa). Il signor era stato riconosciuto invalido civile nella misura del 75% ed era affetto da: Pt_2 esiti di poliomelite arto inferiore destro, gastropatia, rotoscoliosi ed ipertensione arteriosa in buon compenso terapeutico. 2)se sia stato contagiato da Persona_1 covid-19, nel mese di ottobre 2020, specificandone anche l'eventuale sintomatologia;
Dalla documentazione versata in atti risulta che il signor risultò positivo ad Pt_2 un tampone antigenico;
dato il precoce decesso non è mai stato possibile appurare con tampone molecolare la positività al covid 19 fermo restando che fu inserito nella piattaforma SANIARP. Pertanto risultava paziente covid + a tutti gli effetti, anche per il SSN. Circa l'eventuale sintomatologia, fermo restando che ricostruirla in modo minuzioso è sempre un compito arduo per via di alcune rilevanti lacune documentali, il medico curante sostiene che le condizioni cliniche erano stabili;
vi erano sfumate manifestazioni cliniche sino alla notte del 3-11-2020. Quella notte il quadro clinico precipitò e fu contattato dapprima il 118 e l'indomani il medico di famiglia che tempestivamente prescrisse 02 terapia (si veda prescrizione del 4-11-2020) riferendo altresì di essersi recato in pari data al domicilio del paziente per visitarlo. 3) in caso di
4 risposta positiva al quesito precedente, se il decesso di sia Persona_1 conseguenza, diretta ed immediata, del contagio da Covid 19 ed, in particolare, in presenza di concause, legate anche a stati patologici pregressi, specifichi il C.T.U. se il contagio sia stato alternativamente: a) concausa, nell'ipotesi in cui, determinando una rottura dell'equilibrio organico preesistente, abbia accelerato od aggravato il verificarsi dell'exitus in quanto, senza di esso, il decesso non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in un tempo o con gravità apprezzabilmente diverso;
b) ovvero mera occasione di rilevazione di tale preesistente condizione patologica, la quale, per la sua diffusione e preponderanza, si sarebbe comunque manifestata con uguale gravità ed in un momento non significativamente diverso ed avrebbe comunque assunto un'esclusiva rilevanza causa in quanto qualsiasi altro atto qualsiasi atto della vita quotidiana avrebbe potuto avere le medesime tragiche conseguenze lesive”. Il decesso del signor è diretta conseguenza dell'infezione da covid;
il Pt_2 complesso menomativo preesistente è completamente scollegato da questa infezione.
In estrema sintesi il preesistente complesso menomativo, afferendo sull'apparato locomotore, riguardava un segmento anatomico su cui il virus sars-covid 2019 non aveva alcuna influenza. Del resto si tratta di un virus che causa grave insufficienza respiratoria, procurando marcata sequele, in soggetti affetti da preesistenti problematiche respiratorie, tutt'al più cardiache. Il quadro clinico poteva precipitare, altresì, anche in quei soggetti affetti da: problematiche oncologiche (specie se in trattamento chemioterapico); insufficienza renale cronica in trattamento dialitico ed in generale nei soggetti immunodepressi. Per completezza espositiva si segnala che era di difficile gestione la positività nei pazienti diabetici poichè il trattamento, all'epoca
(ad oggi sono stati brevettati farmaci specifici) prevedeva massicce dosi di corticosteroidi (principalmente Deltacortene) che determinavano importanti picchi glicemici nei soggetti affetti da predetta sindrome metabolica. Fatta questa premessa iniziale appare evidente che le patologie indicate dal curante, ed integrate dalla figlia in sede di operazioni peritali, non rientrano in quelle sopra menzionate. Ciò detto si può pacificamente asserire che il decesso è legato ad un'infezione da Sars-covid 2019 ed il preesistente complesso menomativo non ha avuto alcuna influenza nel decorso clinico culminato con l'exitus”.
Una volta accertato come il decesso costituisca infortunio sul lavoro, è possibile verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 85 D.P.R.
1124/1965.
5 A tal proposito, deve ritenersi che solo , coniuge superstite di Parte_1 [...]
, abbia diritto all'assegno funerario secondo il chiaro tenore letterale dell'art. Per_1
85 co. 3 D.P.R. cit. in quanto tale assegno viene corrisposto ai figli solo in mancanza del coniuge superstite. Per tali ragioni, la domanda proposta dai figli deve essere rigettata.
Allo stesso modo, se, da un lato, l'art. 85 co. 1 D.P.R. cit. non richiede ulteriori requisiti per la costituzione della rendita in favore del coniuge superstite fino alla morte od alla celebrazione di un nuovo matrimonio, per i figli maggiorenni, invece, tale disposizione richiede anche ulteriori requisiti come la vivenza a carico, il mancato svolgimento di attività lavorativa, la frequenza di un corso di studi o lo stato di inabilità (“2) il venti per cento a ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori del matrimonio, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
”).
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e documentali del ricorso in quanto parte ricorrente nulla ha allegato su tali specifici presupposti.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 18658/2020), infatti, “Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del
1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147
c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di
6 ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari”.
Per tali ragioni, in parziale accoglimento del ricorso, deve ritenersi che Parte_1 ha diritto alla costituzione della rendita vitalizia e all'assegno funerario in
[...] quanto il decesso del coniuge deve ricondursi a con condanna Controparte_2 dell' al pagamento dei relativi importi, oltre interessi dal 121° giorno CP_1 successivo alla data della domanda (23.3.2021) e fino al soddisfo. CP_1
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Le spese di C.T.U. si liquidano con separato decreto e sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, dichiara che la ricorrente, , Parte_1 ha diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti a decorrere dal primo giorno successivo a quello del decesso come stabilito dall'art. 105 T.U.
1124/1965 e dell'assegno funerario ex art. 85 T.U. 1124/1965 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore dei relativi importi, CP_1 oltre interessi dal 121° giorno successivo alla data della domanda CP_1
(23.3.2021) e fino al soddisfo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite;
4. liquida le spese della c.t.u. con separato decreto che pone a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 27/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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