Sentenza breve 12 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/07/2021, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00922/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego del permesso di soggiorno della Questura di -OMISSIS-del 02.03.2021, notificato il 09.03.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del -OMISSIS- e 4, d.l. n. 28 del -OMISSIS-, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – UE da ottobre 2015, in data 24.07.-OMISSIS- ha presentato istanza di aggiornamento del permesso a seguito della nascita del figlio.
In data 09.03.2021 la Questura di -OMISSIS-ha notificato alla ricorrente il provvedimento, emesso in data 02.03.-OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale diniego al rilascio di altro permesso di soggiorno ex art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, sulla scorta delle seguenti ragioni:
- la ricorrente, in data 04/04/2019, è stata condannata, con sentenza della -OMISSIS- (mentre era detenuta provvisoriamente nel carcere del -OMISSIS-) a 3 anni di reclusione unitamente al marito e ad altri cittadini -OMISSIS-, tutti ritenuti responsabili di -OMISSIS-dedita -OMISSIS-, reati commessi dal settembre 2015 all'aprile 2017 sul territorio -OMISSIS-;
- a carico della ricorrente, presso la banca dati S.I.S. (Schengen Information System), risultava una segnalazione del 12/03/-OMISSIS- di inammissibilità in territorio Schengen inserito dalla -OMISSIS- per aver commesso, in quel Paese, il -OMISSIS-— -OMISSIS-
- la ricorrente ha così dimostrato di essere pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, in considerazione della particolare gravità dei reati ascritti, costituenti fattispecie ostative ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, e della “non comune determinazione criminale della quale la cittadina straniera ha dato prova”, in tal senso giustificandosi tanto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo sia il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario ex art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998;
- dalla sentenza n.-OMISSIS-emessa nei confronti di una co-imputata della ricorrente nel suddetto procedimento penale presso l’Autorità -OMISSIS- della quale ne era stata richiesta la consegna, è emerso il ruolo della ricorrente all'interno della stessa -OMISSIS-;
- il reato commesso dalla ricorrente dimostra oggettivamente che la cittadina straniera non ha condiviso il sistema giuridico-sociale su cui si fondano i Paesi che l'hanno ospitata i quali, unitamente a tutti gli altri componenti dell'Unione Europea, tanto più se si considera che la straniera ha seguito un proficuo percorso di integrazione sociale, dimostrato dal periodo di permanenza in Italia, dal fatto di aver sempre svolto attività lavorativa dal 2008, seppur con retribuzioni altalenanti
- d’altronde, quelle censurate costituiscono condotte tutt'altro che isolate ed occasionali bensì strutturate e pianificate, integranti reati di estrema gravità che hanno visto la prevaricazione di un gruppo di soggetti nei confronti di giovani donne riducendole in una -OMISSIS-;
- la segnalazione proveniente dal Sistema Informativo Schengen - cd. segnalazione Schengen - costituisce una causa autonoma che preclude l'ingresso e/o soggiorno dello straniero sul territorio nazionale e impedisce, pertanto, anch'essa il rilascio del permesso di soggiorno ordinario cui aspira il ricorrente (art. 4, comma 6, e 5, comma 5, del TU);
- i motivi di pericolosità sociale del soggetto e della conseguente tutela dell'ordine pubblico non consentono di applicare la previsione di cui al comma 9 dell'art. 9 D.Lgs. 286/98 per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per altro motivo;
- dal punto di vista familiare, era in corso di adozione nei confronti del marito della ricorrente (-OMISSIS- ed è ritenuto parimenti indesiderabile sul territorio nazionale e nell'area Schengen) un analogo provvedimento di revoca;
- la revoca del permesso di soggiorno nei confronti della-OMISSIS-non possa pregiudicare la posizione del -OMISSIS- il quale, vista la sua tenera età, non può vantare alcun radicamento in questo territorio nazionale.
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 4 giugno 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo la ricorrente, l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998 violerebbe la direttiva UE 2003/109/CE e contrasterebbe con l’art. 3, comma 2, Cost., in quanto non differenzia tra chi richiede il permesso CE e la persona che è già titolare dello status; in ogni caso il provvedimento impugnato contrasterebbe con l’art. 9, comma 7, per non avere la Questura considerato, a fronte di un reato isolato, tutti gli altri elementi che la normativa e la giurisprudenza impongono di esaminare congiuntamente, ovvero la mancanza di altri precedenti penali, il percorso di integrazione sociale dimostrato dalla richiedente sin dal suo ingresso in Italia, la durata del soggiorno (regolare dal 2009), la presenza del nucleo familiare (anche un figlio minore), lo svolgimento di attività lavorativa, che al contrario sarebbero stati valorizzati in senso contrario a quanto indicato dalla normativa; anche la condanna emessa dall’autorità francese sarebbe relativa a fatti risalenti ed è stata sospesa dalla -OMISSIS- per mesi 18;
2) la Questura avrebbe violato anche l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha tenuto conto della presenza del figlio minore, nato nel -OMISSIS-, e in quanto a fondamento delle argomentazioni sulla pericolosità della ricorrente, avrebbe richiamato gli atti del procedimento che riguardano una delle coimputate, mentre non è mai entrata nello specifico della posizione della richiedente, oltre al fatto che la pericolosità sociale deve rappresentare una minaccia attuale e concreta, non solo potenziale; la conclusione della P.a. poi, sarebbe, secondo la ricorrente, generica e tale da non consentire di capire le ragioni per le quali la Questura sia arrivata a ritenere gli elementi favorevoli all’interessata recessivi rispetto all’interesse sociale della collettività genericamente invocato;
3) secondo la ricorrente, l’avvenuto inserimento nel sistema di segnalazione Schengen di una segnalazione di inammissibilità da parte della -OMISSIS- non poteva essere valorizzato ai fini della revoca, la straniera essendo una lungo-soggiornante titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità al momento dell’inserimento della segnalazione, laddove le pronunce che la Questura ha richiamato nel diniego atterrebbero al rilascio del permesso di soggiorno ordinario; la P.a., secondo la ricorrente, avrebbe dovuto – e non lo ha fatto - attivare la procedura di consultazione prevista dall’art. 25, par. 2, della Convenzione Schengen; ciò tenuto anche conto del fatto che l’art. 9, comma 13, d, lgs. 286/98 autorizza <<la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato>>; ne consegue la non automaticità della revoca in caso di una segnalazione Schengen, occorrendo la valutazione sull’opportunità di mantenere il titolo di soggiorno nonché una valutazione attinente alla pericolosità sociale;
4) Infine, sarebbe stato violato l’art. 8 CEDU, per mancato bilanciamento del bene giuridico della pubblica sicurezza e dell’esigenza di prevenire minacce all’ordine pubblico con il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti, tenuto conto della presenza del figlio minore della ricorrente, avendo la Questura fatto derivare il provvedimento di revoca automaticamente dalla condanna.
Il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
1. Sui primi due motivi e sul quarto motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Ai sensi del comma 7, il permesso di soggiorno per stranieri lungo-soggiornanti, è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Ai sensi del comma 9, infine, allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
Primariamente, va rilevato come il combinato disposto dei commi 4 e 7, d.lgs. n. 286 del 1998, non risulta, nella sostanza, contrastare con le previsioni della direttiva 2003/109/CE, il cui art. 9 (recante “Revoca o perdita dello status”) stabilisce, per quanto in questa sede di interesse, che <<1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti: a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12; c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status. 3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell'articolo 12…..>>.
A questo riguardo, d’altronde, a nulla rileva il riferimento – che parte ricorrente fa nel ricorso – all’art. 12 della direttiva, ai sensi del quale <<Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza….. 3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi: a) la durata del soggiorno nel territorio; b) l'età dell'interessato; c) le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari; d) i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine>>.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno (e il diniego ex art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998) non, invece, il diverso provvedimento “di allontanamento” o espulsione.
La revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo, infatti, può anche non comportare l'allontanamento, come sottolinea il comma 7 dell’art. 9 della suddetta direttiva, in tal caso lo Stato membro dovendo autorizzare l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.
Esclusa una contrarietà tra la direttiva e il dato testuale dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, anche sotto il profilo applicativo l’operato della Questura non appare censurabile.
Per un verso, infatti, la valutazione di pericolosità, come sopra ricordato, è stata corredata da una motivazione ampia che ha, in modo non irragionevole e sulla base di dati oggettivi, valorizzato l’estrema gravità di un fatto di reato - sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani - reso particolarmente preoccupante, sotto il profilo sociale, dalla portata transnazionale della fattispecie e dalla complessità organizzativa dell’attività posta in essere, oltreché dalla natura estremamente “sensibile” del bene giuridico leso.
Il fatto che si tratti di fatti di reato non vicinissimi nel tempo – ma a ben vedere nemmeno così risalenti, visto che si parla di un periodo dal 2015 al 2017 – non costituisce un elemento idoneo a porre nel nulla, anche solo in termini potenziali e prospettici, il giustificato “pericolo” che la ricorrente possa costituire anche nel futuro una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
In questo senso, l’avere la ricorrente partecipato ad un reato così grave nonostante un pregresso soggiorno in Italia, significativo sia sotto il profilo temporale, sia per la costanza con la quale la straniera ha comunque dimostrato di poter reperire un lavoro, costituisce un elemento che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto di valorizzare perché denota come la stessa non fosse mossa da necessità di natura economica tali da costringerla a delinquere, tra l’altro fuori dallo Stato Italiano e nell’ambito di una organizzazione criminosa a livello internazionale.
La Questura, quindi, ha ragionevolmente e motivatamente ponderato gli elementi che tanto l’art. 9, comma 7, quanto la direttiva europea sopra citata richiedono di considerare ai fini della valutazione di pericolosità e, quindi, per l’adozione del provvedimento di revoca.
Né può ritenersi particolarmente pregnante, in senso contrario, il fatto che la condanna sia stata sospesa dalla -OMISSIS- per mesi 18, la possibilità di riabilitazione, come dedotta da parte ricorrente, essendo una mera possibilità.
L’Amministrazione ha preso in considerazione, altresì, la presenza del minore, figlio della ricorrente: anche sotto questo aspetto, d’altronde, la valutazione della Questura non risulta essere censurabile, in termini di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, in quanto il figlio è appena nato (-OMISSIS-) sicché, correttamente, non può dirsi aver radicato sul territorio un legame socio-affettivo tale da rendere subvalenti le sopra esposte ragioni di pericolosità riscontrate.
2. Quanto fin qui esposto, pertanto, è sufficiente a giustificare il provvedimento di revoca, sicché quand’anche fosse fondato il terzo motivo di ricorso dedotto da parte ricorrente, che, come più sopra accennato, concerne un altro elemento valorizzato dalla Questura – la segnalazione del Sistema Informativo Schenghen - quale circostanza idonea a fondare la revoca del permesso di soggiorno, ciò non potrebbe incidere sulle argomentazioni ostative che precedono.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.