CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI EL NT, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2346/2023 depositato il 22/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 02/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320110011911889000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320110011911889000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, così conclude: “Accogliere il gravame proposto e riformare l'impugnata sentenza in ordine alla statuizione delle spese processuali del giudizio di primo grado, per i motivi sopra esposti;
B- Condannare parte resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Resistente/Appellato: La Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, come rappresentata e difesa, così conclude: “Voglia l'ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adita, contrariis reiectis, così statuire: 1) Rigettare l'appello proposto giacché irricevibile, inammissibile e infondato in fatto e diritto, confermando così la sentenza appellata, con vittoria di spese;
2) In caso d'accoglimento dell'appello, compensare le spese del grado, per quanto specificato nella narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto al n. 743/2022 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320219000348363/000, notificata in data 12.03.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n.
13320110011911889000, notificata il 06.03.2014, dell'importo di euro 1.097,85 - ente creditore la
Regione Calabria – per omesso pagamento della tassa automobilistica riferita agli anni 2005 e 2006, oltre sanzioni, oneri e interessi. A sostegno delle proprie doglianze la parte adduceva la nullità degli atti per intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua presentazione e, nel merito, per chiederne il rigetto.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CR, sez. 2, con sentenza n. 226/2023 depositata in data 02.03.2023, accoglieva il ricorso, con la seguente motivazione: “In materia di bollo auto (tassa di circolazione dei veicoli), difatti, la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine previsto per il pagamento, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60) e, trattandosi di tassa relativa agli anni 2005 e 2006, con cartella notificata, da ultimo, in data
06.03.2014, la relativa pretesa deve ritenersi prescritta al momento della notifica dell'atto impugnato (12.03.2022). Ed infatti, diversamente da come sostenuto dall'Ente costituito, con la notifica della cartella non interviene alcuna novazione del titolo per cui la prescrizione rimane triennale. Tanto è stato stabilito, a seguito di un contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016 delle Sezioni Unite, che sono intervenute sulla questione relativa all'interpretazione dell'art.
2953 c.c., con specifico riguardo all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali. Nella specie i giudici di legittimità hanno stabilito che, in caso di mancata opposizione della cartella esattoriale, il relativo credito soggiace al termine di prescrizione breve e non a quello ordinario decennale. La mancata opposizione alla cartella di pagamento nel termine previsto, infatti, rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali
e, quindi, l'idoneità al giudicato. Pertanto, l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953
c.c., bensì al termine proprio della riscossione del tributo. Da quanto in precedenza argomentato discende l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione impugnata nei termini indicati in parte dispositiva. In considerazione delle ragioni della decisione (prescrizione del diritto rispetto a tributo comunque non versato), ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio”.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 22.10.2023, Ricorrente_1, chiedendone la riforma limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni la Regione Calabria, deducendo, relativamente alle annualità d'imposta 2005/2006, di aver interrotto la prescrizione notificando l'avviso di accertamento. Pertanto, l'attività di propria competenza, relativa alla notifica degli avvisi di accertamento nonché alla formazione ed esecutività del ruolo, era stata correttamente espletata nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 5 del D.L. del 30.12.1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla L. 28.2.1983, n. 53, residuando l'ulteriore attività in capo all'Agenzia delle
Entrate. Chiedeva, quindi, di confermare la compensazione delle spese relativamente alla propria attività.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate-ON.
4. All'udienza del 07.11.2025, sentire le Parti, la Corte si riservava. All'udienza del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa ai sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza è da riformare per quanto concerne la decisione circa le spese di lite in quanto erroneamente la Corte di I grado ha ritenuto di dover provvedere alla compensazione delle spese tra le parti, atteso l'esito finale del giudizio.
Con ordinanza n. 21709 dell'8 luglio 2022, la sesta sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. civ. 7 novembre 2019, n. 28658): presupposti, questi, che non ricorrono nel caso di specie, essendo stata, la domanda, totalmente accolta.
L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata dagli oneri inerenti il processo, costituendo il nesso causale elemento che consente di individuare la parte processuale che ha dato origine alle spese, sia che si tratti di parte attrice sia che tratti di parte convenuta, dandovi inizio o resistendo in giudizio con argomenti non rispondenti al diritto.
Né può essere ritenuta una "grave ed eccezionale ragione", il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ.
11 luglio 2014, n. 16037; Cass. civ. 14 marzo 2019 n. 7352).
Per l'effetto, la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate-ON vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la Regione Calabria e l'Agenzia delle
Entrate-ON, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI EL NT, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2346/2023 depositato il 22/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 02/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320110011911889000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320110011911889000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, così conclude: “Accogliere il gravame proposto e riformare l'impugnata sentenza in ordine alla statuizione delle spese processuali del giudizio di primo grado, per i motivi sopra esposti;
B- Condannare parte resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Resistente/Appellato: La Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, come rappresentata e difesa, così conclude: “Voglia l'ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adita, contrariis reiectis, così statuire: 1) Rigettare l'appello proposto giacché irricevibile, inammissibile e infondato in fatto e diritto, confermando così la sentenza appellata, con vittoria di spese;
2) In caso d'accoglimento dell'appello, compensare le spese del grado, per quanto specificato nella narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto al n. 743/2022 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320219000348363/000, notificata in data 12.03.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n.
13320110011911889000, notificata il 06.03.2014, dell'importo di euro 1.097,85 - ente creditore la
Regione Calabria – per omesso pagamento della tassa automobilistica riferita agli anni 2005 e 2006, oltre sanzioni, oneri e interessi. A sostegno delle proprie doglianze la parte adduceva la nullità degli atti per intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua presentazione e, nel merito, per chiederne il rigetto.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CR, sez. 2, con sentenza n. 226/2023 depositata in data 02.03.2023, accoglieva il ricorso, con la seguente motivazione: “In materia di bollo auto (tassa di circolazione dei veicoli), difatti, la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine previsto per il pagamento, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60) e, trattandosi di tassa relativa agli anni 2005 e 2006, con cartella notificata, da ultimo, in data
06.03.2014, la relativa pretesa deve ritenersi prescritta al momento della notifica dell'atto impugnato (12.03.2022). Ed infatti, diversamente da come sostenuto dall'Ente costituito, con la notifica della cartella non interviene alcuna novazione del titolo per cui la prescrizione rimane triennale. Tanto è stato stabilito, a seguito di un contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016 delle Sezioni Unite, che sono intervenute sulla questione relativa all'interpretazione dell'art.
2953 c.c., con specifico riguardo all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali. Nella specie i giudici di legittimità hanno stabilito che, in caso di mancata opposizione della cartella esattoriale, il relativo credito soggiace al termine di prescrizione breve e non a quello ordinario decennale. La mancata opposizione alla cartella di pagamento nel termine previsto, infatti, rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali
e, quindi, l'idoneità al giudicato. Pertanto, l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953
c.c., bensì al termine proprio della riscossione del tributo. Da quanto in precedenza argomentato discende l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione impugnata nei termini indicati in parte dispositiva. In considerazione delle ragioni della decisione (prescrizione del diritto rispetto a tributo comunque non versato), ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio”.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 22.10.2023, Ricorrente_1, chiedendone la riforma limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni la Regione Calabria, deducendo, relativamente alle annualità d'imposta 2005/2006, di aver interrotto la prescrizione notificando l'avviso di accertamento. Pertanto, l'attività di propria competenza, relativa alla notifica degli avvisi di accertamento nonché alla formazione ed esecutività del ruolo, era stata correttamente espletata nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 5 del D.L. del 30.12.1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla L. 28.2.1983, n. 53, residuando l'ulteriore attività in capo all'Agenzia delle
Entrate. Chiedeva, quindi, di confermare la compensazione delle spese relativamente alla propria attività.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate-ON.
4. All'udienza del 07.11.2025, sentire le Parti, la Corte si riservava. All'udienza del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa ai sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza è da riformare per quanto concerne la decisione circa le spese di lite in quanto erroneamente la Corte di I grado ha ritenuto di dover provvedere alla compensazione delle spese tra le parti, atteso l'esito finale del giudizio.
Con ordinanza n. 21709 dell'8 luglio 2022, la sesta sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. civ. 7 novembre 2019, n. 28658): presupposti, questi, che non ricorrono nel caso di specie, essendo stata, la domanda, totalmente accolta.
L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata dagli oneri inerenti il processo, costituendo il nesso causale elemento che consente di individuare la parte processuale che ha dato origine alle spese, sia che si tratti di parte attrice sia che tratti di parte convenuta, dandovi inizio o resistendo in giudizio con argomenti non rispondenti al diritto.
Né può essere ritenuta una "grave ed eccezionale ragione", il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ.
11 luglio 2014, n. 16037; Cass. civ. 14 marzo 2019 n. 7352).
Per l'effetto, la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate-ON vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la Regione Calabria e l'Agenzia delle
Entrate-ON, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, per compensi, oltre accessori come per legge.