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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1329 del 2017 promossa da:
(CF e P.IVA ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Vargiu e Domenico
Putzolu
Parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Serra e Controparte_1 C.F._1
Paola Serra ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Sassari, via Roma 15,
Parte convenuta
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_2 C.F._2
Miscali ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Sassari, via Dante 36,
Parte convenuta
MOTIVI DELLA LDECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1 in giudizio e ed esponeva che: Controparte_1 Controparte_2
in data 28.09.1978 era stata costituita la composta, con uguale partecipazione, dai Parte_1 soci , e che cedeva la propria quota Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_2
a e i quali divenivano così titolari della società nella misura di un Parte_1 Controparte_1 mezzo ciascuno;
che in data 30.07.2011 decedeva ed il socio superstite Parte_1 [...]
prospettava agli eredi di , CP_1 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e , la convenienza della prosecuzione della società; CP_5 Controparte_6 CP_7 che pertanto i soci decidevano di ricostituire la compagine sociale, stipulando a tal fine, in data
30.01.2012, una scrittura privata in forza della quale diveniva amministratore ed il Controparte_1 socio rappresentante comune dei soci eredi di;
che tuttavia Controparte_4 Parte_1
, in violazione dei patti, non consentiva agli altri soci il controllo del proprio operato;
Controparte_1 che, a seguito di contrasti insorti tra i soci, poneva illegittimamente la società in Controparte_1 liquidazione dando atto, contrariamente al vero, che dopo il decesso del socio non Parte_1 si era più ricostituita la compagine sociale e che dunque la società si trovava in stato Parte_1 di scioglimento;
che veniva di conseguenza nominato liquidatore il dott. il Controparte_2 quale il 30.6.2014 aveva comunicato al SUAAP di Tempio Pausania la cessazione definitiva dell'attività della società che nel frattempo, in data 24.04.2014, era stata costituita la Parte_1
di cui erano soci genero di , per la quota dell'85%, e CP_8 Persona_1 Controparte_1
(già dipendente della Edilnova S.r.l.) per la restante quota;
che la Persona_2 CP_8 aveva assunto alle proprie dipendenze;
che tale attività era stata posta in essere al Controparte_1 fine di consentire la stipula di un contratto con cui la aveva preso in locazione, ad un CP_8 canone notevolmente inferiore a quello di mercato, i locali ove la aveva sempre Parte_1 esercitato la propria attività, con il contestuale consenso, in assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale, all'utilizzo a titolo a gratuito da parte della di tutte le attrezzature di CP_8 proprietà della che l'utenza telefonica sinora in uso alla veniva Parte_1 Parte_1 CP_ volturata alla con il conseguente sviamento della clientela;
che i soci eredi di CP_8 [...]
proponevano allora ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la revoca della messa in Parte_1 liquidazione;
che il ricorso veniva accolto ed il relativo provvedimento confermato in sede di reclamo;
che, a seguito della nomina ad amministratore da parte del Tribunale, poteva constatare CP_5 la sussistenza di ulteriori gravi irregolarità, quali la cessione delle giacenze di magazzino alla CP_8 per il prezzo di €. 70.000,00, in difetto di una valutazione attendibile, la cessione, alla metà circa
[...] del valore di mercato, dei veicoli della società, e la presentazione alle competenti autorità di numerose e mendaci dichiarazioni di agibilità dei locali della società da parte di e del Controparte_1 liquidatore.
Riferiva inoltre l'attrice che, a seguito dell'espletamento di una consulenza, si era raggiunta la piena consapevolezza dell'illegittimità delle condotte poste in essere da , al quale in data Controparte_1
12.08.2016 era stato di conseguenza comunicato il provvedimento di esclusione dalla società, e concludeva come in atti.
I convenuti si costituivano in giudizio e si opponevano all'accoglimento della domanda.
osservava che, deceduto , la ricostituzione con i suoi eredi della Controparte_1 Parte_1 compagine sociale non era mai avvenuta, stante la natura di accordo preliminare della scrittura privata
2 stipulata in data 30.01.2012, cosicchè era stato necessario porre la società in liquidazione e nominare liquidatore il dott. Controparte_2
Escludeva di aver mai agito in accordo con il al fine di recare danno alla società, affermava che CP_2
i danni lamentati dalla parte attrice, qualora esistenti, avrebbero dovuto imputarsi alla condotta del liquidatore, e ne contestava comunque l'esistenza.
In particolare, osservava che la liquidazione della società non era mai stata revocata, e che il contratto di locazione, sebbene ritenuto estremamente dannoso dall'attrice, non era mai stato risolto.
Faceva altresì notare la contraddittorietà della condotta della società che, pur lamentando la perdita di avviamento causata dalla dichiarazione di cessazione dell' da parte del liquidatore, aveva Pt_1 tuttavia richiesto, in persona del socio , la revoca delle autorizzazioni necessarie per CP_9
l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Negava di aver mai effettuato indebiti prelievi ed illegittime distribuzioni di utili, eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione di ogni richiesta risarcitoria, e concludeva come in atti. esponeva di aver stipulato il contratto di locazione dell'immobile aziendale Controparte_2 al fine di ottenere un immediato introito annuale fisso da destinare, unitamente ai corrispettivi incassati dalla vendita dei beni aziendali, al soddisfacimento dei creditori.
Sosteneva la congruità del canone di locazione, in considerazione delle carenze strutturali e di manutenzione dell'immobile, e della sua inagibilità e, a riprova dell'utilità della stipulazione, osservava che l'attrice non aveva mai provveduto a risolverlo od a rinnovarlo.
Contestava la quantificazione dell'avviamento effettuata dalla controparte, negava di aver svenduto i veicoli della società, ceduti al loro valore di mercato, osservava che dalla vendita delle rimanenze era stata incassata una somma superiore alla loro valorizzazione di bilancio, e faceva notare che l'attività di liquidazione aveva portato un utile alla società e le aveva consentito di estinguere gran parte dei debiti.
Rilevava infine di aver condotto a termine con successo la pratica relativa all'agibilità dell'immobile,
e concludeva come in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del
15.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Le doglianze di parte attrice relative all'illegittimità della condotta di , che ha posto Controparte_1 in liquidazione la dando atto, contrariamente al vero, che dopo il decesso del socio Parte_1
non si era più ricostituita la compagine sociale, hanno trovato pieno riscontro nella Parte_1 documentazione in atti e nelle risultanze dell'espletata c.t.u., oltre che nella motivazione della sentenza n. 54 del 2025, depositata nel procedimento n. 1928 del 2016 R. Gen. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del presente procedimento, tenutasi il 15.11.2024, con cui il Tribunale di Tempio Pausania ha respinto l'opposizione alla delibera di esclusione dalla Parte_1 proposta dal . Controparte_1
3 Con tale sentenza, il Tribunale ha disatteso le argomentazioni di secondo il quale, Controparte_1 dopo la morte di , la compagine sociale non si era ricostituita poiché la scrittura Parte_1 privata stipulata con gli eredi del de cuius in data 30.01.2012 aveva natura di mero accordo preliminare, con la conseguente necessità di porre la società in liquidazione e di nominare il liquidatore.
Nella citata sentenza n. 54 del 2025, si afferma che, nella scrittura privata datata 30.01.2012 “…1) si dà atto della richiesta della convocazione dell'assemblea societaria “al fine di ricostituire la nuova compagine societaria” e dell'intenzione di definire i rapporti societari e gestori della società; 2) si riconosce agli eredi la qualità di soci subentrati nella quota del de cuius; 3) si Parte_1 nomina un rappresentante comune;
4) viene nominato l'amministratore della società; 5) vengono disciplinati gli anticipi sugli utili della società.
Dalla lettura dell'atto suddetto può, pertanto, evincersi che le parti abbiano chiaramente manifestato la reciproca volontà di ricostituire la società e di proseguire nell'esercizio dell'attività sociale”.
Il Tribunale ha poi aggiunto che “Nella fattispecie, per le ragioni in precedenza esposte, non sussistevano i presupposti per lo scioglimento della società e la sua liquidazione, attesa la natura della scrittura privata stipulata in data 30.01.2012, con la quale era stata ricostituita la pluralità dei soci, ed in considerazione della successiva condotta delle parti, da considerarsi certamente attuativa dell'accordo formalizzato nella scrittura privata.
Non vi è dubbio, pertanto, che fosse perfettamente a conoscenza della ricostituita Controparte_1 pluralità dei soci, avendo egli partecipato all'adozione degli atti con i quali la pluralità dei soci era stata ricostituita ed avendo agito di conseguenza, finanche riconoscendo gli utili ai singoli soci. In tal senso depongono, a definitiva conferma della circostanza, le dichiarazioni rese dall'attore alla Guardia di Finanza, secondo cui “…Alla morte di mio fratello, sono subentrati i figli e la moglie come soci non amministratori in forza di una scrittura privata”…L'aver posto in liquidazione la società in mancanza dei presupposti, e l'aver agito in violazione dei patti sociali costituiscono condotte atte ad integrare il grave inadempimento previsto dall'art. 2286 c.c….A nulla rileva che gli ulteriori addebiti, ovvero la concessione in locazione del locale in cui veniva esercitata l'attività aziendale, la quantificazione del canone, l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature della società, siano stati posti in essere dal liquidatore, così come argomentato da parte attrice, atteso che essi costituiscono la diretta conseguenza del primo addebito, la messa in liquidazione della società in mancanza dei presupposti, la quale integra peraltro, di per sé, il grave inadempimento agli obblighi di legge ed al contratto sociale”.
, pertanto, nel porre in liquidazione l' mediante la dichiarazione, Controparte_1 Parte_1 rilasciata al notaio il 13.5.2014, che dopo il decesso del socio non si era più Per_3 Parte_1 ricostituita la compagine sociale, e che la società si trovava dunque in stato di scioglimento, Pt_1
e mediante la contestuale nomina del dott. come liquidatore, ha Controparte_2 consapevolmente violato gli accordi di cui alla scrittura privata stipulata con gli eredi del de cuius in data 30.01.2012, così arrecando loro, unitamente al liquidatore, i danni che saranno di seguito meglio evidenziati.
Non appare affatto casuale, inoltre, che il 24.4.2014, e dunque meno di un mese prima che il CP_1 rilasciasse al notaio l'anzidetta dichiarazione, genero di , e Persona_1 Controparte_1 Per_2
4 Domenico, ex dipendente della abbiano costituito la acquisendone una Parte_1 CP_8 partecipazione pari, rispettivamente, all' 85% ed al 15%, e che con il medesimo atto l' CP_8 abbia assunto alle proprie dipendenze proprio (v. all. 1 alle seconde memorie ex art. Controparte_1
183 c.p.c. di parte attrice).
Tali eventi, verificatisi in rapida successione, denotano con tutta evidenza l'intento di
[...]
di depauperare in maniera irreversibile l' in favore dell' CP_1 Parte_1 CP_8 appartenente ad un suo familiare ed operante nel medesimo settore, nella piena consapevolezza del danno che gli altri soci avrebbero subito a causa di tale condotta.
Il c.t.u., con elaborato correttamente motivato e privo di vizi logici, dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene dunque di discostarsi, ha riferito in proposito che “Non si può non evidenziare come sulla base della documentazione esaminata emerge in maniera inequivocabile la volontà del socio di effettuare una cessione occulta d'azienda in favore della , di cui lui stesso, Controparte_1 CP_8 sulla base dei documenti prodotti in atti, dovrebbe essere dipendente…” (v. pag. 35 della consulenza).
Ritiene il Tribunale che tale intento del appaia ancor più evidente ove si considerino anche gli CP_1 atti successivamente posti in essere dal liquidatore.
Il consulente ha osservato in proposito “il sottoscritto ritiene opportuno precisare fin da subito che l'attività di liquidazione dei beni sociali portata avanti dal liquidatore non è stata orientata alla miglior valorizzazione dei beni aziendali…L'attività di liquidazione dei beni della si è svolta Parte_1 quasi interamente a beneficio della e si può affermare senza paura di smentita, che la CP_8 stessa sia stata sostanzialmente costituita per proseguire l'attività della Tale CP_8 Pt_1 affermazione è supportata dai seguenti fatti emersi dalla lettura degli atti e documenti di causa:
• la società è stata costituita in data 24.04.2014 dal signor , genero di CP_8 Persona_1 CP_1
, e dal signor , ex dipendente della
[...] Persona_2 Pt_1
CP_
• l'oggetto sociale della C è il medesimo della Pt_1
CP_
• la società C ha assunto il signor come dipendente;
Controparte_1
• l'immobile di proprietà della è stato locato alla società , ad un prezzo inferiore Pt_1 CP_8 rispetto ai valori OMI, con l'obbligo di destinarlo all'attività di rivendita di materiale edile;
• le attrezzature commerciali, le macchine d'ufficio e gli arredi presenti nell'immobile concesso in locazione alla , sono state lasciate nella disponibilità della conduttrice;
CP_8
• le rimanenze di merci sono state subito nella disponibilità della , che le ha trovate già sul CP_8 posto, ma sono state fatturate nell'arco di otto mesi consentendo alla di avere verosimilmente CP_8 il tempo di rivenderle per poterle pagare;
• il numero di telefono che veniva utilizzato dalla per l'esercizio dell'attività d'impresa è Pt_1 rimasto in uso alla CP_8
Sulla base di quanto esposto, si ritiene che il liquidatore avrebbe dovuto provare, senza ombra di dubbio, a cedere il ramo aziendale in funzionamento, al fine di valorizzare l'avviamento della società (in attività dal 1979) e ricavare quindi delle maggiori somme dalla procedura di liquidazione” (v. pagg. 32 e 33 della consulenza).
5 Il consulente ha infine osservato che l'insieme delle predette circostanze costituisce chiaro indice del fatto che “la volontà perseguita dal socio , e successivamente dal liquidatore sia stata Controparte_1 quella di trasferire l'attività condotta dalla alla nuova società senza rispettare la Pt_1 CP_8 procedura e le formalità corrette che avrebbero imposto la cessione per atto pubblico dell'azienda o del ramo di essa. Tale modalità di liquidare i beni sociali ha causato sicuramente un danno economico ai soci della come sopra quantificato oltreché agli eventuali creditori della società” (v. Parte_1 pag. 36 della consulenza).
Posta dunque la responsabilità di e del liquidatore in ordine Controparte_1 Controparte_2 al pregiudizio arrecato dalle condotte rispettivamente tenute alla società attrice, ritiene il Tribunale che le singole voci di danno siano state esattamente quantificate dal consulente.
In particolare, egli ha quantificato in €. 65.154,00 il danno subito dall'attrice a titolo di perdita di avviamento, in €. 272,00 il danno derivato dalle immobilizzazioni materiali rimaste nelle disponibilità della in €. 9.500,00 il danno cagionato dalla vendita sotto costo degli autocarri, in €. CP_8
157.519,00 il danno subito dall'attrice a titolo di minor ricavo dovuto alla stipulazione del contratto di locazione dell'immobile a prezzo inferiore a quello OMI, ed in €. 43.036,00 il danno derivato dai costi sostenuti durante l'attività di liquidazione, così raggiungendosi il complessivo importo di €. 275.481,00.
Ne consegue che i convenuti devono essere condannati, in solido, a corrispondere la predetta somma all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, essendo evidente, per quanto esposto in precedenza, che il si è adoperato al fine di depauperare la in favore della e che il CP_1 Parte_1 CP_8 ha posto in essere gli atti necessari al raggiungimento di tale scopo, sebbene palesemente CP_2 pregiudizievoli dell'interesse dell'attrice ed in evidente violazione dei suoi doveri professionali.
Sulla somma di €. 275.481,00 spettano altresì, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data della domanda ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Spettano all'attrice, inoltre, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Il consulente, basandosi sulla consulenza di parte attrice a firma del dott. e sull'allegata Per_4 documentazione, non specificamente contestata dai convenuti, ha infine accertato che
[...]
ha prelevato utili in eccesso dalle casse della nel periodo 2010-2014, per il CP_1 Parte_1 complessivo importo di €. 123.621,00, cosicchè egli deve essere condannato al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, oltre agli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della domanda al saldo.
Deve respingersi, infine, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal
, atteso che il relativo termine decorre dalla data dell'intervenuta cessazione dell'incarico di CP_1 amministratore della società, avvenuta con atto del notaio del 13.5.2014. Per_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
accerta e dichiara l'illegittimità della condotta tenuta dai convenuti, consistita nel porre in liquidazione l' in difetto dei presupposti di legge e nel porre in essere i successivi atti Parte_1 di liquidazione pregiudizievoli per la di cui in motivazione e, per l'effetto, li condanna, Parte_1 in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €. 275.481,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
accerta e dichiara che ha illegittimamente prelevato, in danno della Controparte_1 Parte_1 la somma di €. 123.621,00, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre agli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della domanda al saldo;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €. 518,00 per spese ed in €. 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 1.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1329 del 2017 promossa da:
(CF e P.IVA ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Vargiu e Domenico
Putzolu
Parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Serra e Controparte_1 C.F._1
Paola Serra ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Sassari, via Roma 15,
Parte convenuta
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_2 C.F._2
Miscali ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Sassari, via Dante 36,
Parte convenuta
MOTIVI DELLA LDECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1 in giudizio e ed esponeva che: Controparte_1 Controparte_2
in data 28.09.1978 era stata costituita la composta, con uguale partecipazione, dai Parte_1 soci , e che cedeva la propria quota Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_2
a e i quali divenivano così titolari della società nella misura di un Parte_1 Controparte_1 mezzo ciascuno;
che in data 30.07.2011 decedeva ed il socio superstite Parte_1 [...]
prospettava agli eredi di , CP_1 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e , la convenienza della prosecuzione della società; CP_5 Controparte_6 CP_7 che pertanto i soci decidevano di ricostituire la compagine sociale, stipulando a tal fine, in data
30.01.2012, una scrittura privata in forza della quale diveniva amministratore ed il Controparte_1 socio rappresentante comune dei soci eredi di;
che tuttavia Controparte_4 Parte_1
, in violazione dei patti, non consentiva agli altri soci il controllo del proprio operato;
Controparte_1 che, a seguito di contrasti insorti tra i soci, poneva illegittimamente la società in Controparte_1 liquidazione dando atto, contrariamente al vero, che dopo il decesso del socio non Parte_1 si era più ricostituita la compagine sociale e che dunque la società si trovava in stato Parte_1 di scioglimento;
che veniva di conseguenza nominato liquidatore il dott. il Controparte_2 quale il 30.6.2014 aveva comunicato al SUAAP di Tempio Pausania la cessazione definitiva dell'attività della società che nel frattempo, in data 24.04.2014, era stata costituita la Parte_1
di cui erano soci genero di , per la quota dell'85%, e CP_8 Persona_1 Controparte_1
(già dipendente della Edilnova S.r.l.) per la restante quota;
che la Persona_2 CP_8 aveva assunto alle proprie dipendenze;
che tale attività era stata posta in essere al Controparte_1 fine di consentire la stipula di un contratto con cui la aveva preso in locazione, ad un CP_8 canone notevolmente inferiore a quello di mercato, i locali ove la aveva sempre Parte_1 esercitato la propria attività, con il contestuale consenso, in assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale, all'utilizzo a titolo a gratuito da parte della di tutte le attrezzature di CP_8 proprietà della che l'utenza telefonica sinora in uso alla veniva Parte_1 Parte_1 CP_ volturata alla con il conseguente sviamento della clientela;
che i soci eredi di CP_8 [...]
proponevano allora ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la revoca della messa in Parte_1 liquidazione;
che il ricorso veniva accolto ed il relativo provvedimento confermato in sede di reclamo;
che, a seguito della nomina ad amministratore da parte del Tribunale, poteva constatare CP_5 la sussistenza di ulteriori gravi irregolarità, quali la cessione delle giacenze di magazzino alla CP_8 per il prezzo di €. 70.000,00, in difetto di una valutazione attendibile, la cessione, alla metà circa
[...] del valore di mercato, dei veicoli della società, e la presentazione alle competenti autorità di numerose e mendaci dichiarazioni di agibilità dei locali della società da parte di e del Controparte_1 liquidatore.
Riferiva inoltre l'attrice che, a seguito dell'espletamento di una consulenza, si era raggiunta la piena consapevolezza dell'illegittimità delle condotte poste in essere da , al quale in data Controparte_1
12.08.2016 era stato di conseguenza comunicato il provvedimento di esclusione dalla società, e concludeva come in atti.
I convenuti si costituivano in giudizio e si opponevano all'accoglimento della domanda.
osservava che, deceduto , la ricostituzione con i suoi eredi della Controparte_1 Parte_1 compagine sociale non era mai avvenuta, stante la natura di accordo preliminare della scrittura privata
2 stipulata in data 30.01.2012, cosicchè era stato necessario porre la società in liquidazione e nominare liquidatore il dott. Controparte_2
Escludeva di aver mai agito in accordo con il al fine di recare danno alla società, affermava che CP_2
i danni lamentati dalla parte attrice, qualora esistenti, avrebbero dovuto imputarsi alla condotta del liquidatore, e ne contestava comunque l'esistenza.
In particolare, osservava che la liquidazione della società non era mai stata revocata, e che il contratto di locazione, sebbene ritenuto estremamente dannoso dall'attrice, non era mai stato risolto.
Faceva altresì notare la contraddittorietà della condotta della società che, pur lamentando la perdita di avviamento causata dalla dichiarazione di cessazione dell' da parte del liquidatore, aveva Pt_1 tuttavia richiesto, in persona del socio , la revoca delle autorizzazioni necessarie per CP_9
l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Negava di aver mai effettuato indebiti prelievi ed illegittime distribuzioni di utili, eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione di ogni richiesta risarcitoria, e concludeva come in atti. esponeva di aver stipulato il contratto di locazione dell'immobile aziendale Controparte_2 al fine di ottenere un immediato introito annuale fisso da destinare, unitamente ai corrispettivi incassati dalla vendita dei beni aziendali, al soddisfacimento dei creditori.
Sosteneva la congruità del canone di locazione, in considerazione delle carenze strutturali e di manutenzione dell'immobile, e della sua inagibilità e, a riprova dell'utilità della stipulazione, osservava che l'attrice non aveva mai provveduto a risolverlo od a rinnovarlo.
Contestava la quantificazione dell'avviamento effettuata dalla controparte, negava di aver svenduto i veicoli della società, ceduti al loro valore di mercato, osservava che dalla vendita delle rimanenze era stata incassata una somma superiore alla loro valorizzazione di bilancio, e faceva notare che l'attività di liquidazione aveva portato un utile alla società e le aveva consentito di estinguere gran parte dei debiti.
Rilevava infine di aver condotto a termine con successo la pratica relativa all'agibilità dell'immobile,
e concludeva come in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del
15.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Le doglianze di parte attrice relative all'illegittimità della condotta di , che ha posto Controparte_1 in liquidazione la dando atto, contrariamente al vero, che dopo il decesso del socio Parte_1
non si era più ricostituita la compagine sociale, hanno trovato pieno riscontro nella Parte_1 documentazione in atti e nelle risultanze dell'espletata c.t.u., oltre che nella motivazione della sentenza n. 54 del 2025, depositata nel procedimento n. 1928 del 2016 R. Gen. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del presente procedimento, tenutasi il 15.11.2024, con cui il Tribunale di Tempio Pausania ha respinto l'opposizione alla delibera di esclusione dalla Parte_1 proposta dal . Controparte_1
3 Con tale sentenza, il Tribunale ha disatteso le argomentazioni di secondo il quale, Controparte_1 dopo la morte di , la compagine sociale non si era ricostituita poiché la scrittura Parte_1 privata stipulata con gli eredi del de cuius in data 30.01.2012 aveva natura di mero accordo preliminare, con la conseguente necessità di porre la società in liquidazione e di nominare il liquidatore.
Nella citata sentenza n. 54 del 2025, si afferma che, nella scrittura privata datata 30.01.2012 “…1) si dà atto della richiesta della convocazione dell'assemblea societaria “al fine di ricostituire la nuova compagine societaria” e dell'intenzione di definire i rapporti societari e gestori della società; 2) si riconosce agli eredi la qualità di soci subentrati nella quota del de cuius; 3) si Parte_1 nomina un rappresentante comune;
4) viene nominato l'amministratore della società; 5) vengono disciplinati gli anticipi sugli utili della società.
Dalla lettura dell'atto suddetto può, pertanto, evincersi che le parti abbiano chiaramente manifestato la reciproca volontà di ricostituire la società e di proseguire nell'esercizio dell'attività sociale”.
Il Tribunale ha poi aggiunto che “Nella fattispecie, per le ragioni in precedenza esposte, non sussistevano i presupposti per lo scioglimento della società e la sua liquidazione, attesa la natura della scrittura privata stipulata in data 30.01.2012, con la quale era stata ricostituita la pluralità dei soci, ed in considerazione della successiva condotta delle parti, da considerarsi certamente attuativa dell'accordo formalizzato nella scrittura privata.
Non vi è dubbio, pertanto, che fosse perfettamente a conoscenza della ricostituita Controparte_1 pluralità dei soci, avendo egli partecipato all'adozione degli atti con i quali la pluralità dei soci era stata ricostituita ed avendo agito di conseguenza, finanche riconoscendo gli utili ai singoli soci. In tal senso depongono, a definitiva conferma della circostanza, le dichiarazioni rese dall'attore alla Guardia di Finanza, secondo cui “…Alla morte di mio fratello, sono subentrati i figli e la moglie come soci non amministratori in forza di una scrittura privata”…L'aver posto in liquidazione la società in mancanza dei presupposti, e l'aver agito in violazione dei patti sociali costituiscono condotte atte ad integrare il grave inadempimento previsto dall'art. 2286 c.c….A nulla rileva che gli ulteriori addebiti, ovvero la concessione in locazione del locale in cui veniva esercitata l'attività aziendale, la quantificazione del canone, l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature della società, siano stati posti in essere dal liquidatore, così come argomentato da parte attrice, atteso che essi costituiscono la diretta conseguenza del primo addebito, la messa in liquidazione della società in mancanza dei presupposti, la quale integra peraltro, di per sé, il grave inadempimento agli obblighi di legge ed al contratto sociale”.
, pertanto, nel porre in liquidazione l' mediante la dichiarazione, Controparte_1 Parte_1 rilasciata al notaio il 13.5.2014, che dopo il decesso del socio non si era più Per_3 Parte_1 ricostituita la compagine sociale, e che la società si trovava dunque in stato di scioglimento, Pt_1
e mediante la contestuale nomina del dott. come liquidatore, ha Controparte_2 consapevolmente violato gli accordi di cui alla scrittura privata stipulata con gli eredi del de cuius in data 30.01.2012, così arrecando loro, unitamente al liquidatore, i danni che saranno di seguito meglio evidenziati.
Non appare affatto casuale, inoltre, che il 24.4.2014, e dunque meno di un mese prima che il CP_1 rilasciasse al notaio l'anzidetta dichiarazione, genero di , e Persona_1 Controparte_1 Per_2
4 Domenico, ex dipendente della abbiano costituito la acquisendone una Parte_1 CP_8 partecipazione pari, rispettivamente, all' 85% ed al 15%, e che con il medesimo atto l' CP_8 abbia assunto alle proprie dipendenze proprio (v. all. 1 alle seconde memorie ex art. Controparte_1
183 c.p.c. di parte attrice).
Tali eventi, verificatisi in rapida successione, denotano con tutta evidenza l'intento di
[...]
di depauperare in maniera irreversibile l' in favore dell' CP_1 Parte_1 CP_8 appartenente ad un suo familiare ed operante nel medesimo settore, nella piena consapevolezza del danno che gli altri soci avrebbero subito a causa di tale condotta.
Il c.t.u., con elaborato correttamente motivato e privo di vizi logici, dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene dunque di discostarsi, ha riferito in proposito che “Non si può non evidenziare come sulla base della documentazione esaminata emerge in maniera inequivocabile la volontà del socio di effettuare una cessione occulta d'azienda in favore della , di cui lui stesso, Controparte_1 CP_8 sulla base dei documenti prodotti in atti, dovrebbe essere dipendente…” (v. pag. 35 della consulenza).
Ritiene il Tribunale che tale intento del appaia ancor più evidente ove si considerino anche gli CP_1 atti successivamente posti in essere dal liquidatore.
Il consulente ha osservato in proposito “il sottoscritto ritiene opportuno precisare fin da subito che l'attività di liquidazione dei beni sociali portata avanti dal liquidatore non è stata orientata alla miglior valorizzazione dei beni aziendali…L'attività di liquidazione dei beni della si è svolta Parte_1 quasi interamente a beneficio della e si può affermare senza paura di smentita, che la CP_8 stessa sia stata sostanzialmente costituita per proseguire l'attività della Tale CP_8 Pt_1 affermazione è supportata dai seguenti fatti emersi dalla lettura degli atti e documenti di causa:
• la società è stata costituita in data 24.04.2014 dal signor , genero di CP_8 Persona_1 CP_1
, e dal signor , ex dipendente della
[...] Persona_2 Pt_1
CP_
• l'oggetto sociale della C è il medesimo della Pt_1
CP_
• la società C ha assunto il signor come dipendente;
Controparte_1
• l'immobile di proprietà della è stato locato alla società , ad un prezzo inferiore Pt_1 CP_8 rispetto ai valori OMI, con l'obbligo di destinarlo all'attività di rivendita di materiale edile;
• le attrezzature commerciali, le macchine d'ufficio e gli arredi presenti nell'immobile concesso in locazione alla , sono state lasciate nella disponibilità della conduttrice;
CP_8
• le rimanenze di merci sono state subito nella disponibilità della , che le ha trovate già sul CP_8 posto, ma sono state fatturate nell'arco di otto mesi consentendo alla di avere verosimilmente CP_8 il tempo di rivenderle per poterle pagare;
• il numero di telefono che veniva utilizzato dalla per l'esercizio dell'attività d'impresa è Pt_1 rimasto in uso alla CP_8
Sulla base di quanto esposto, si ritiene che il liquidatore avrebbe dovuto provare, senza ombra di dubbio, a cedere il ramo aziendale in funzionamento, al fine di valorizzare l'avviamento della società (in attività dal 1979) e ricavare quindi delle maggiori somme dalla procedura di liquidazione” (v. pagg. 32 e 33 della consulenza).
5 Il consulente ha infine osservato che l'insieme delle predette circostanze costituisce chiaro indice del fatto che “la volontà perseguita dal socio , e successivamente dal liquidatore sia stata Controparte_1 quella di trasferire l'attività condotta dalla alla nuova società senza rispettare la Pt_1 CP_8 procedura e le formalità corrette che avrebbero imposto la cessione per atto pubblico dell'azienda o del ramo di essa. Tale modalità di liquidare i beni sociali ha causato sicuramente un danno economico ai soci della come sopra quantificato oltreché agli eventuali creditori della società” (v. Parte_1 pag. 36 della consulenza).
Posta dunque la responsabilità di e del liquidatore in ordine Controparte_1 Controparte_2 al pregiudizio arrecato dalle condotte rispettivamente tenute alla società attrice, ritiene il Tribunale che le singole voci di danno siano state esattamente quantificate dal consulente.
In particolare, egli ha quantificato in €. 65.154,00 il danno subito dall'attrice a titolo di perdita di avviamento, in €. 272,00 il danno derivato dalle immobilizzazioni materiali rimaste nelle disponibilità della in €. 9.500,00 il danno cagionato dalla vendita sotto costo degli autocarri, in €. CP_8
157.519,00 il danno subito dall'attrice a titolo di minor ricavo dovuto alla stipulazione del contratto di locazione dell'immobile a prezzo inferiore a quello OMI, ed in €. 43.036,00 il danno derivato dai costi sostenuti durante l'attività di liquidazione, così raggiungendosi il complessivo importo di €. 275.481,00.
Ne consegue che i convenuti devono essere condannati, in solido, a corrispondere la predetta somma all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, essendo evidente, per quanto esposto in precedenza, che il si è adoperato al fine di depauperare la in favore della e che il CP_1 Parte_1 CP_8 ha posto in essere gli atti necessari al raggiungimento di tale scopo, sebbene palesemente CP_2 pregiudizievoli dell'interesse dell'attrice ed in evidente violazione dei suoi doveri professionali.
Sulla somma di €. 275.481,00 spettano altresì, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data della domanda ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Spettano all'attrice, inoltre, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Il consulente, basandosi sulla consulenza di parte attrice a firma del dott. e sull'allegata Per_4 documentazione, non specificamente contestata dai convenuti, ha infine accertato che
[...]
ha prelevato utili in eccesso dalle casse della nel periodo 2010-2014, per il CP_1 Parte_1 complessivo importo di €. 123.621,00, cosicchè egli deve essere condannato al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, oltre agli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della domanda al saldo.
Deve respingersi, infine, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal
, atteso che il relativo termine decorre dalla data dell'intervenuta cessazione dell'incarico di CP_1 amministratore della società, avvenuta con atto del notaio del 13.5.2014. Per_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
accerta e dichiara l'illegittimità della condotta tenuta dai convenuti, consistita nel porre in liquidazione l' in difetto dei presupposti di legge e nel porre in essere i successivi atti Parte_1 di liquidazione pregiudizievoli per la di cui in motivazione e, per l'effetto, li condanna, Parte_1 in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €. 275.481,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
accerta e dichiara che ha illegittimamente prelevato, in danno della Controparte_1 Parte_1 la somma di €. 123.621,00, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre agli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della domanda al saldo;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €. 518,00 per spese ed in €. 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 1.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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