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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 501/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare dell'8 settembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 settembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2020 R.G. avente ad oggetto richiesta restituzione immobile e risarcimento danni
PROMOSSA DA
(C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Umberto Casale ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(CF ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Luglio ed elettivamente domiciliata come in atti;
convenuta
NONCHE' CONTRO
Ditta “Tecno Edil di Varallo Salvatore”, corrente in Marsico Nuovo
(Pz) alla Località Scarpano (P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Comuniello ed elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
NONCHE' CONTRO
Pag. 2 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Picciallo ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , Controparte_1
sul presupposto di essere proprietaria dei terreni siti in Parte_1
Comune di Lagonegro meglio identificati al foglio n. 3 part.lle 77-78-84-
88, chiedeva che la Provincia di fosse condannata all'immediata CP_1 restituzione dei beni in quanto, a suo dire, oggetto di occupazione contra ius in seguito ai lavori di straordinaria manutenzione della SP 26 in agro del comune di Lagonegro e Moliterno. L'attrice chiedeva, altresì, che la convenuta fosse condannata al ripristino dell'area e al CP_1 risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda evidenziava che a seguito della realizzazione dei lavori l'attrice aveva subito plurimi danni al fondo di sua proprietà consistenti nello sbancamento di notevoli quantità di terreno, nella predisposizione di gabbionate oltre allo sradicamento di una pianta di melo, una di pero e numerose altre piantagioni.
Sottolineava, ancora, come tutte le operazioni fossero state eseguite “sine titulo” e senza il previo esperimento della procedura espropriativa.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittima occupazione da parte della
dei fondi di proprietà di parte attrice come in Controparte_1 premessa meglio identificati, interessati dai lavori di straordinaria manutenzione della SP 26 in agro del comune di Lagonegro e Moliterno, in quanto avvenuti sine titulo e senza il previo esperimento della procedura espropriativa;
Pag. 3
2. Per l'effetto condannare la , nella qualità di Controparte_1 committente dei lavori di straordinaria manutenzione della SP 26 in agro del comune di Lagonegro e Moliterno, all'immediata restituzione dei beni la cui occupazione si è protratta contra jus, previo ripristino dell'area e il pagamento dei danni causati dall'illegittima occupazione, quantificati in consulenza tecnica di parte in euro 10.000,00 e/o diversa somma ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale a seguito dell'espletanda attività istruttoria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta che in via CP_1 preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto e, nel merito, l'infondatezza della domanda, “per non aver l'Amministrazione arrecato alcun danno ai terreni in questione”.
Specificava, infatti, come l'opera di contenimento della strada fosse stata realizzata interamente nell'area di ingombro del corpo stradale preesistente.
Sottolineava, inoltre, di non aver mai autorizzato l'impresa esecutrice ad effettuare occupazioni temporanee di altre aree, al di fuori del limite di proprietà dell'ente, e che, laddove si fossero effettivamente verificate, sarebbero addebitabili esclusivamente all'impresa esecutrice.
Alla luce di tanto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della
Tecno Edil di Varallo Salvatore, nonché della Parte_2 per effetto della polizza di responsabilità civile in essere.
[...]
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituita in giudizio la
Tecno Edil di Varallo Salvatore che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la carenza della titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a avendo meramente Parte_1 affermato di essere proprietaria senza fornire alcuna prova. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda in quanto l'opera di contenimento della strada era stata realizzata interamente nell'area di ingombro del corpo stradale preesistente.
Pag. 4 Sottolineava, altresì, l'infondatezza della domanda di manleva formulata dalla nei suoi confronti, in quanto “l'impresa ha Controparte_1 eseguito solamente i lavori previsti nel progetto approvato dalla
Provincia, lavori verificati in loco dalla Direzione dei Lavori, sicchè è innegabile che dell'eventuale illegittima occupazione dei terreni debba rispondere unicamente l'Ente committente”.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicurativa che, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività della polizza e, nel merito,
l'infondatezza della domanda attorea.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione risultando superflua l'attività istruttoria oggetto della richiesta delle parti.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per interamente trascritte e richiamate, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c.
All'udienza dell'8 settembre 2025, lette le note conclusionali e quelle di trattazione per la disposta udienza, il giudice pronuncia la seguente sentenza.
Occorre sottolineare che l'attrice lamenta l'occupazione contra ius e sine titulo dei sopra richiamati terreni di cui specifica essere proprietaria.
Va, pertanto, valutata preliminarmente la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva per non aver dimostrato parte attrice di essere proprietaria dei terreni.
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 7305 del 2014, ha chiarito che “unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae
Pag. 5 petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e
l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio”. Pertanto, le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento “secondo cui non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”, ciò in quanto, secondo le Sezioni
Unite “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito
e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio
Pag. 6 personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la cd. probatio diabolica”.
Applicando i principi espressi dalle Sezioni Unite alla presente controversia, la domanda proposta dall'attrice va qualificata come rivendica, in quanto non sussiste alcun preesistente rapporto di natura obbligatoria tra le parti in causa, con la conseguenza che grava su di essa l'onere di provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Nello specifico non è stato accertato il diritto di proprietà per come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, posto che manca la prova che anche attraverso i propri danti causa, si risalga fino ad un acquisto a titolo originario. Ciò non può essere desunto nemmeno dalla donazione richiamata e prodotta da parte attrice, in quanto la stessa, come sottolineato dalla stessa parte attrice con la seconda memoria ex art. 183,
c. 6, c.p.c., rappresenta un acquisto a titolo derivativo.
Inoltre, parte attrice non ha dimostrato il compimento dell'usucapione posto che il possesso è una situazione di fatto che va adeguatamente provata e, nel caso di specie, alcuna prova è stata data dalla attrice che non ne ha chiesto neanche l'accertamento.
Ne deriva che parte attrice, anche in seguito alla specifica eccezione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa, avrebbe dovuto fornire prova documentale dell'acquisto a titolo originario attraverso i propri dante causa o articolare prova sulla possibilità di intervenuto usucapione tramite capi precisi e specifici.
L'azione esperita, infatti, a differenza di quella volta alla restituzione non attiene ai soli rapporti tra le parti, ma è volta ad accertare con efficacia erga omnes il diritto di proprietà in capo a chi agisce e necessita di una prova rigorosa che nel caso di specie non è stata fornita. Tale
Pag. 7 considerazione determina l'assorbimento della conseguente domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva che presupponeva il necessario accertamento del diritto di proprietà in capo a parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, nonché con la riduzione della metà attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Tenuto conto delle posizioni delle parti e della non evocazione diretta in giudizio dei terzi chiamati da parte dell'attrice, sussistono idonee ragioni per compensare le spese di lite tra tutte le altre parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 501/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
-condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
- compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
Lagonegro, 22 settembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8
SEZIONE CIVILE
R.G. 501/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare dell'8 settembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 settembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2020 R.G. avente ad oggetto richiesta restituzione immobile e risarcimento danni
PROMOSSA DA
(C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Umberto Casale ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(CF ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Luglio ed elettivamente domiciliata come in atti;
convenuta
NONCHE' CONTRO
Ditta “Tecno Edil di Varallo Salvatore”, corrente in Marsico Nuovo
(Pz) alla Località Scarpano (P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Comuniello ed elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
NONCHE' CONTRO
Pag. 2 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Picciallo ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , Controparte_1
sul presupposto di essere proprietaria dei terreni siti in Parte_1
Comune di Lagonegro meglio identificati al foglio n. 3 part.lle 77-78-84-
88, chiedeva che la Provincia di fosse condannata all'immediata CP_1 restituzione dei beni in quanto, a suo dire, oggetto di occupazione contra ius in seguito ai lavori di straordinaria manutenzione della SP 26 in agro del comune di Lagonegro e Moliterno. L'attrice chiedeva, altresì, che la convenuta fosse condannata al ripristino dell'area e al CP_1 risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda evidenziava che a seguito della realizzazione dei lavori l'attrice aveva subito plurimi danni al fondo di sua proprietà consistenti nello sbancamento di notevoli quantità di terreno, nella predisposizione di gabbionate oltre allo sradicamento di una pianta di melo, una di pero e numerose altre piantagioni.
Sottolineava, ancora, come tutte le operazioni fossero state eseguite “sine titulo” e senza il previo esperimento della procedura espropriativa.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittima occupazione da parte della
dei fondi di proprietà di parte attrice come in Controparte_1 premessa meglio identificati, interessati dai lavori di straordinaria manutenzione della SP 26 in agro del comune di Lagonegro e Moliterno, in quanto avvenuti sine titulo e senza il previo esperimento della procedura espropriativa;
Pag. 3
2. Per l'effetto condannare la , nella qualità di Controparte_1 committente dei lavori di straordinaria manutenzione della SP 26 in agro del comune di Lagonegro e Moliterno, all'immediata restituzione dei beni la cui occupazione si è protratta contra jus, previo ripristino dell'area e il pagamento dei danni causati dall'illegittima occupazione, quantificati in consulenza tecnica di parte in euro 10.000,00 e/o diversa somma ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale a seguito dell'espletanda attività istruttoria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta che in via CP_1 preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto e, nel merito, l'infondatezza della domanda, “per non aver l'Amministrazione arrecato alcun danno ai terreni in questione”.
Specificava, infatti, come l'opera di contenimento della strada fosse stata realizzata interamente nell'area di ingombro del corpo stradale preesistente.
Sottolineava, inoltre, di non aver mai autorizzato l'impresa esecutrice ad effettuare occupazioni temporanee di altre aree, al di fuori del limite di proprietà dell'ente, e che, laddove si fossero effettivamente verificate, sarebbero addebitabili esclusivamente all'impresa esecutrice.
Alla luce di tanto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della
Tecno Edil di Varallo Salvatore, nonché della Parte_2 per effetto della polizza di responsabilità civile in essere.
[...]
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituita in giudizio la
Tecno Edil di Varallo Salvatore che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la carenza della titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a avendo meramente Parte_1 affermato di essere proprietaria senza fornire alcuna prova. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda in quanto l'opera di contenimento della strada era stata realizzata interamente nell'area di ingombro del corpo stradale preesistente.
Pag. 4 Sottolineava, altresì, l'infondatezza della domanda di manleva formulata dalla nei suoi confronti, in quanto “l'impresa ha Controparte_1 eseguito solamente i lavori previsti nel progetto approvato dalla
Provincia, lavori verificati in loco dalla Direzione dei Lavori, sicchè è innegabile che dell'eventuale illegittima occupazione dei terreni debba rispondere unicamente l'Ente committente”.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicurativa che, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività della polizza e, nel merito,
l'infondatezza della domanda attorea.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione risultando superflua l'attività istruttoria oggetto della richiesta delle parti.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per interamente trascritte e richiamate, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c.
All'udienza dell'8 settembre 2025, lette le note conclusionali e quelle di trattazione per la disposta udienza, il giudice pronuncia la seguente sentenza.
Occorre sottolineare che l'attrice lamenta l'occupazione contra ius e sine titulo dei sopra richiamati terreni di cui specifica essere proprietaria.
Va, pertanto, valutata preliminarmente la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva per non aver dimostrato parte attrice di essere proprietaria dei terreni.
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 7305 del 2014, ha chiarito che “unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae
Pag. 5 petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e
l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio”. Pertanto, le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento “secondo cui non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”, ciò in quanto, secondo le Sezioni
Unite “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito
e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio
Pag. 6 personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la cd. probatio diabolica”.
Applicando i principi espressi dalle Sezioni Unite alla presente controversia, la domanda proposta dall'attrice va qualificata come rivendica, in quanto non sussiste alcun preesistente rapporto di natura obbligatoria tra le parti in causa, con la conseguenza che grava su di essa l'onere di provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Nello specifico non è stato accertato il diritto di proprietà per come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, posto che manca la prova che anche attraverso i propri danti causa, si risalga fino ad un acquisto a titolo originario. Ciò non può essere desunto nemmeno dalla donazione richiamata e prodotta da parte attrice, in quanto la stessa, come sottolineato dalla stessa parte attrice con la seconda memoria ex art. 183,
c. 6, c.p.c., rappresenta un acquisto a titolo derivativo.
Inoltre, parte attrice non ha dimostrato il compimento dell'usucapione posto che il possesso è una situazione di fatto che va adeguatamente provata e, nel caso di specie, alcuna prova è stata data dalla attrice che non ne ha chiesto neanche l'accertamento.
Ne deriva che parte attrice, anche in seguito alla specifica eccezione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa, avrebbe dovuto fornire prova documentale dell'acquisto a titolo originario attraverso i propri dante causa o articolare prova sulla possibilità di intervenuto usucapione tramite capi precisi e specifici.
L'azione esperita, infatti, a differenza di quella volta alla restituzione non attiene ai soli rapporti tra le parti, ma è volta ad accertare con efficacia erga omnes il diritto di proprietà in capo a chi agisce e necessita di una prova rigorosa che nel caso di specie non è stata fornita. Tale
Pag. 7 considerazione determina l'assorbimento della conseguente domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva che presupponeva il necessario accertamento del diritto di proprietà in capo a parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, nonché con la riduzione della metà attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Tenuto conto delle posizioni delle parti e della non evocazione diretta in giudizio dei terzi chiamati da parte dell'attrice, sussistono idonee ragioni per compensare le spese di lite tra tutte le altre parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 501/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
-condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
- compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
Lagonegro, 22 settembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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