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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2018, avente ad oggetto “responsabilità professionale” e instaurato tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Francesco Caruso, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - e
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. ti NT P.IVA_1
Annamaria Agosto e Giancarlo De Santis, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA - nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco De Rosis, in virtù di C.F._3 mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- TERZI CHIAMATI- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio deducendo che: Parte_1 NT
- quale titolare di un c/c n. [...] presso , filiale di Corigliano CP_1
Calabro, chiedeva alla medesima filiale di accreditare sul proprio conto corrente la somma di € 3.295,24 provenienti da pensione tedesca;
- il suddetto accredito doveva essere eseguito nel seguente modo: € 1.368,63 accreditati in data 23.09.2014 ed € 275,23 accreditati ogni mese fino alla data del 29.03.2015, come da documentazione della DEUTSCHE POST prodotta;
- tali accrediti, richiesti al dipendente, in realtà, non erano mai stati effettuati sul conto corrente intestato all' in quanto il dipendente dell'Ufficio Postale inseriva un numero di conto corrente diverso, n. Pt_1
[...], non appartenente all'attrice;
- il dipendente dell'Ufficio Postale era responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il proprio operato e per avere girato le somme dell' su un conto corrente diverso non intestato alla stessa;
Pt_1
- nonostante l'evidente errore del dipendente di l'attrice avanzava reclamo spiegando CP_1 l'accaduto;
-con raccomandata del 10.08.2016 venivano richieste spiegazioni sull'accaduto e, in data 17.08.2016, veniva comunicato all'interessata che erano in corso accertamenti;
- successivamente, l'attrice chiedeva la rettifica degli accrediti sul proprio conto corrente;
- la convenuta, filiale di , non aveva adempiuto la propria obbligazione nei confronti CP_1 dell'attrice di restituzione della somma di € 3.295,24. Tanto premesso parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 8 “1) dichiarare la responsabilità del dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. dell'ufficio Postale filiale di Corigliano Calabro (CS) via G. Matteotti n. 1 per non aver accreditato e/o sottratto dal c/c della Sig.ra
le dovute somme per complessivi € 3.295.24 per la causale di cui in premessa;
Parte_1 2) per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante p.t. per la NT responsabilità del proprio dipendente al pagamento in favore dell'attrice della somma indebitamente percepita/trattenuta, e mai accreditata pari ad euro 3.295.24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) Condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno causato alla sig.ra NT
che viene indica in € 2500.00, o quella somma minore o maggiore che il Giudicante Parte_1 riterrà di giustizia;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;
5) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. così come sostituito dall'art. 33, Legge 353/1990”. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.09.2018, si è costituita NT deducendo:
-la nullità insanabile dell'atto di citazione atteso che è stata citata in giudizio solo NT dopo l'iscrizione della causa a ruolo e relativa fissazione dell'udienza, anziché prima della costituzione in cancelleria dell'attore, per come stabilito dall'art. 165 c.p.c.;
-il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis, in quanto l'atto è stato notificato in data
12.06.2018, ossia ben oltre la data fissata in citazione che risultava essere il 22.04.2018 e, tra la data di notifica e la data di udienza fissata a seguito del decreto di differimento d'udienza ex art. 168 bis, 24.09.2018, intercorrevano solo sessantaquattro giorni e non novanta giorni, per come stabilito dal citato art. 163 bis c.p.c.;
- l'infondatezza della domanda nel merito, avendo richiesto la condanna di Parte_1 [...]
alla restituzione delle somme erroneamente bonificate sul conto corrente postale n. CP_1
1020360812, cointestato a e anziché sul conto corrente postale n. Controparte_3 Controparte_4 1019954013, cointestato alla stessa per errore dell'operatore che avrebbe “…inserito un numero Pt_1 di conto corrente diverso…”;
-che il modulo di richiesta di accredito di pensione estera su conto Bancoposta risultava sottoscritto e presentato da , cointestataria del conto Bancoposta n. 1019954013, che compilava il Persona_1 suddetto modulo indicando il numero di IBAN corrispondente al conto corrente sul quale far confluire gli accrediti dei ratei pensionistici, previa apposizione del segno di croce da parte dell' analfabeta;
Pt_1
- che a seguito delle segnalazioni pervenute da Deutsche Post, da Banca Popolare di Sondrio e dal legale dell'attrice, si verificava l'accaduto e la insussistenza di responsabilità a carico di in quanto il CP_1 conto corrente postale sul quale risultavano accreditate le somme corrispondeva proprio al conto di accredito indicato all'atto della compilazione e sottoscrizione del modulo;
-che l'art. 24 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che recepisce la Direttiva 64/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, statuisce l'adozione del codice IBAN come “identificativo unico” per tutti gli ordini di bonifico effettuati in area SEPA. In senso conforme decisione n. 10412/2018 e 167/2017 ABF;
- che, dunque, la società agiva nel pieno rispetto della normativa e ottemperando alle richieste dell' Pt_1
- che nonostante fosse intercorso un notevole lasso di tempo tra la richiesta e l'invio della nota con la quale l'attrice ha presentato a Banca e la criticità, quest'ultima ha tentato con ogni mezzo di CP_1 recuperare bonariamente la somma da e , pur non sortendo alcun esito positivo;
CP_3 CP_2
- che l'attrice aveva preferito convenire in giudizio , piuttosto che intraprendere un'azione CP_1 di indebito nei confronti dei suddetti beneficiari degli accrediti;
pagina 2 di 8 - che fosse onere dell'attrice, ex art. 2697 c.c., dimostrare un'eventuale inosservanza delle disposizioni contrattuali;
- che l'attrice aveva adottato un comportamento negligente ed omissivo favorendo l'apprensione dei ratei di pensione da parte di chi non ne era legittimo beneficiario, non dando tempestivamente notizia dell'indebito accredito al fine di recuperare la relativa somma;
- che deve essere disattesa la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale configurato in termini di danno emergente e lucro cessante, in quanto per i danni mediati indiretti è richiesto, ai fini della risarcibilità, un nesso di causalità tra gli importi bonificati ed il danno asseritamente subito dall'attore;
- che alcun danno esistenziale né biologico che presupporrebbe una lesione fisica o psichica, non consistente nel generico stress emotivo, poteva essere riconosciuto;
- che deve essere escluso qualsivoglia automatismo risarcitorio non essendo dimostrata l'imputazione dell'evento a ed il nesso eziologico tra il fatto illecito e le conseguenze dannose;
CP_1
- che invocare il criterio equitativo non esonera la parte richiedente dall'onere di provarne l'effettiva sussistenza;
- che, nel caso di specie, non è stata fornita prova della lesione subita e, pertanto, la domanda risarcitoria attorea doveva essere respinta.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto, qualora dovesse essere superata l'eccezione preliminare di nullità della citazione, di essere autorizzata a chiamare in causa e Controparte_2 Controparte_3 ai sensi degli artt. 106 e 269 comma 2 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione notificato a
NT
- nel merito, rigettare le domande attoree proposte nei confronti di perché del NT tutto infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia;
- sempre nel merito, in via meramente subordinata e/o alternativa, dichiarare i sigg.ri CP_2
, C.F.: e C.F.: ,
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3 tenuti al pagamento in favore dell'attrice delle somme tutte comunque ritenute dovute alla medesima a qualsivoglia titolo, ovvero in linea gradata, in denegata ipotesi, dichiarare in ogni caso CP_2
, C.F.: e C.F.: ,
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3 tenuti a manlevare, garantire e tenere indenne in ordine alle pretese tutte azionate NT con l'atto di citazione de quo, con ogni conseguente pronuncia di condanna nei confronti degli stessi
C.F.: , e C.F.: Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, al relativo integrale ristoro in favore di per le somme C.F._3 NT tutte che quest'ultima fosse – in denegata ipotesi – tenuta a corrispondere o comunque corrisponda all'attrice…Con Vittoria di spese e competenze di giudizio”. All'udienza del 25.9.2019, dopo l'avvenuta assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente giudicante ha disposto la rinnovazione della citazione, in quanto non rispettato il termine a comparire nei confronti di parte convenuta. Successivamente, all'udienza del 24.2.2021, il precedente giudicante ha autorizzato la chiamata in causa di terzo fissando la successiva udienza al giorno 8.9.2021. In data 8.9.2021 si è costituito il terzo chiamato , deducendo: Controparte_2
- che e sono titolari di un conto corrente postale sul quale nel periodo Controparte_2 Controparte_3
23.09.2014-29.01.2015 erano stati accreditati, tra i vari pagamenti, n. 6 bonifici per un totale di € 2.744,78, ossia in data 23.09.2014 era stata accreditata la somma di € 1.368,63 e nei successivi mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre era stata accreditata la somma di € 275,23;
- che e sono titolari di diverse posizioni pensionistiche ed Controparte_2 Controparte_3 assistenziali, in particolare il anche di pensione estera avendo vissuto e lavorato in Germania;
CP_3
- di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, ma un generico mandato di addebito per un importo di € 2.744,88 per un ipotetico ed indimostrato errore in sei bonifici;
pagina 3 di 8 - che i terzi chiamati si dichiaravano disponibili, dimostrato l'errore, a corrispondere l'importo dovuto in modo rateale;
-di non aver ricevuto alcun riscontro in merito, tanto da ritenere che la richiesta fosse stata frutto di un errore;
- che nessuna responsabilità poteva essere imputata ai terzi chiamati, in quanto il pagamento era stato causato dalla comunicazione inesatta delle coordinate bancarie dell'attrice da parte della filiale di
[...]
di Corigliano Scalo che aveva comunicato all'istituto estero l'Iban del conto corrente CP_1 CP_5
[...]
- che aveva impedito la restituzione delle somme non riscontrando la richiesta di CP_1 informazioni effettuata dai terzi chiamati in causa;
- di aver agito in buona fede, mostrandosi disponibile a restituire le somme e, pertanto, alcuna condanna al risarcimento danni potrà essere riconosciuta;
- che la somma corrisposta dall'istituto estero, contrariamente a quanto sostenuto dell'attrice, ammontava ad € 2.744,78 così corrisposte: € 1.368,63 in data 23.09.2014 e € 275,23 nelle date 29.09.2014, 30.10.2014, 27.11.2014, 29.12.2014.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1) rigettare la domanda avversa perché infondata sia in fatto che in diritto e soprattutto non provata;
2) rigettare la domanda di manleva proposta da 3) condannare parte opponente NT al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi”. In data 15.12.2022 è stata depositata la comparsa di costituzione per nei Controparte_3 confronti del quale era stata rinotificata la citazione non andata a buon fine.
Il terzo chiamato ha dedotto:
- che e sono titolari di un conto corrente postale sul quale nel periodo Controparte_2 Controparte_3
23.09.2014-29.01.2015 erano stati accreditati, tra i vari pagamenti, n. 6 bonifici per un totale di € 2.744,78, ossia in data 23.09.2014 era stata accreditata la somma di € 1.368,63 e nei successivi mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre era stata accreditata la somma di € 275,23;
- che e sono titolari di diverse posizioni pensionistiche ed Controparte_2 Controparte_3 assistenziali, in particolare il anche di pensione estera avendo vissuto e lavorato in Germania;
CP_3
- di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, ma un generico mandato di addebito per un importo di € 2.744,88 per un ipotetico ed indimostrato errore in sei bonifici;
- che i terzi chiamati si dichiaravano disponibili, dimostrato l'errore, a corrispondere l'importo dovuto in modo rateale;
-di non aver ricevuto alcun riscontro in merito, tanto da ritenere che la richiesta fosse stata frutto di un errore;
- che nessuna responsabilità poteva essere imputata ai terzi chiamati, in quanto il pagamento era stato causato dalla comunicazione inesatta delle coordinate bancarie dell'attrice da parte della filiale di
[...]
di Corigliano Scalo che aveva comunicato all'istituto estero l'Iban del conto corrente CP_1 CP_5
[...]
- che aveva impedito la restituzione delle somme non riscontrando la richiesta di CP_1 informazioni effettuata dai terzi chiamati in causa;
- di aver agito in buona fede, mostrandosi disponibile a restituire le somme e, pertanto, alcuna condanna al risarcimento danni potrà essere riconosciuta;
- che la somma corrisposta dall'istituto estero, contrariamente a quanto sostenuto dell'attrice, ammontava ad € 2.744,78 così corrisposte: € 1.368,63 in data 23.09.2014 e € 275,23 nelle date 29.09.2014, 30.10.2014, 27.11.2014, 29.12.2014.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
pagina 4 di 8 “1) rigettare la domanda avversa perché infondata sia in fatto che in diritto e soprattutto non provata;
2) rigettare la domanda di manleva proposta da 3) condannare parte opponente NT al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi”. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta in merito NT alla violazione dell'art. 165 c.p.c., per avere parte attrice notificato l'atto di citazione solo dopo l'iscrizione della causa a ruolo, risulta infondata. La norma che si ritiene violata disciplina le modalità ed i termini per la costituzione dell'attore imponendo allo stesso di procedere alla sua costituzione in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto. Tuttavia, va escluso che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite, e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore in quanto nonostante l'inversione dell'ordine temporale che la legge stabilisce per le due attività processuali, è pur sempre possibile ricondurre quelle attività al medesimo ed unico procedimento (arg. da Cass. civ. S.U. n. 13315/1999; sez. II n. 8003/2012 e sez. 6, n. 19118/2020).
3. Nel merito.
3.1 La domanda risulta infondata e deve essere rigettata. L'attrice ha agito in giudizio chiedendo a la restituzione delle somme mai NT accreditate sul suo conto corrente, nonché il risarcimento del danno causatole, ritenendo sussistente la responsabilità di dapprima ex art. 2049 c.c. e successivamente ex art. 2051 o 2043 NT
c.c. nelle memoria primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. (depositata in data 13.4.2023 e, prima ancora, il 19.2.2019) per l'operazione erronea compiuta da un dipendente, con riferimento, in particolare, all'accredito della somma di € 3.295,24 proveniente da pensione tedesca, su un conto corrente diverso da quello dell'attrice stessa. La convenuta, , ha contestato la pretesa attorea precisando che il dipendente incaricato CP_1 dell'operazione de quo aveva semplicemente eseguito l'accredito sul conto corrente indicato, ossia corrispondente al numero di IBAN che parte attrice aveva fornito attraverso apposito modulo.
I cointestatari del conto corrente indicato nel modulo, e Controparte_2 Controparte_3 costituitisi in giudizio - a seguito di chiamata di terzo su richiesta proprio di -, NT hanno confermato di aver ricevuto effettivamente dei bonifici, seppur per un importo inferiore a quello riferito dall'attrice, ossia per un totale di € 2.744,78. Ciò premesso, si rileva che l'attrice ha agito contro postulando la responsabilità NT del datore di lavoro, ex art. 2049 c.c., in relazione alla condotta dannosa commessa nei suoi confronti.
La norma in discussione individua, per la configurabilità della responsabilità dei padroni e dei committenti, tre presupposti fondamentali.
Il primo è dato dal rapporto di preposizione, ossia un rapporto anche di carattere temporaneo, o occasionale, purché caratterizzato, in fatto, da una manifestazione di volontà del dominus, che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse.
Il secondo elemento è rappresentato dall'esistenza di un fatto illecito del preposto o commesso, da accertare alla stregua degli ordinari criteri del risarcimento del danno aquiliano.
Il terzo, infine, si basa sulla sussistenza di un preciso rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto.
pagina 5 di 8 Perché il fatto illecito possa dirsi compiuto dal dipendente “nell'esercizio delle incombenze” a cui è adibito, non occorre che tra le mansioni espletate e il fatto dannoso ricorra un rigoroso nesso di causa- effetto, ma è sufficiente che tali incombenze o mansioni abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, mentre rimane irrilevante che tale comportamento si ponga al di là dei limiti di quelle incombenze o mansioni.
3.2 Ebbene, la domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Per meglio chiarire la vicenda oggetto di esame è necessario osservare che dalla documentazione in atti emerge che la domanda di restituzione e risarcimento del danno trae origine da un errato accreditamento di ratei di pensione che l' avrebbe dovuto percepire sul proprio conto presso Pt_1 NT
La fattispecie, dunque, non ha ad oggetto un pagamento disposto dall'attrice e del quale essa possa vantare una pretesa alla restituzione.
Il pagamento, infatti, è riferibile all'ente erogante la pensione, il quale, poi, vi provvedeva per mezzo della Banca Popolare di Sondrio, la quale accreditava alcuni ratei della pensione su un conto acceso presso ma avente un codice identificativo univoco (IBAN) non corrispondente a quello CP_1 del conto dell Pt_1
L dunque, riveste la sola qualifica di beneficiaria del pagamento da altri disposto. Non vi è, Pt_1 infatti, alcun riscontro circa i fatti indicati in citazione, secondo i quali l'Abate avrebbe impartito a l'ordine di accreditare la somma di € 3.295,24, provenienti da pensione tedesca, NT sul proprio conto presso;
operazione, quest'ultima, che oltre a non avere riscontro documentale è CP_1 del tutto sconfessata dalla documentazione prodotta da e non oggetto di alcuna specifica CP_1 contestazione.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la pretesa “restitutoria” possa esercitarsi nei confronti di
Quest'ultima, invero, neppure sotto altro profilo volto a far valere l'indebito NT assumerebbe le vesti di titolare passivo della pretesa, potendo e dovendo l'attrice rivolgersi agli effettivi destinatari del pagamento;
domanda, invero, mai formulata dall'attrice nei termini previsti dal codice di rito.
Ciò precisato, l' ha inteso invocare una responsabilità extracontrattuale della convenuta, sebbene Pt_1 tra le parti ricorra un rapporto contrattuale.
Al di là di tale aspetto, ai fini che qui rilevano, prima ancora della prova del danno, nella specie manca la prova della riferibilità dell'errata indicazione dell'IBAN alla condotta di descritta in CP_1 citazione e consistente nell'errata indicazione dell'IBAN dell'attrice da parte di un dipendente della convenuta, il quale, poi, “girava” le somme delle quali l'attrice aveva disposto in favore di altri soggetti.
Invero, la documentazione prodotta dall'attrice nulla dimostra sull'inserimento erroneo del codice
IBAN da parte del dipendente di né sull'operazione di pagamento riferibile a NT
. CP_1
Tale documentazione, di fatto, concerne l'ipotetica proposizione di un reclamo a , privo CP_1 di sottoscrizione o timbri che ne attestino l'effettiva presentazione, oltre che della data, con il quale l'attrice lamenta che “per errore invece di essere inserito il suo codice Iban è stato inserito il seguente iban [...]”, senza alcuna specificazione sull'autore dell'errore. Inoltre, è stata prodotta una dichiarazione di pagamento, recante data del 23.02.2015, contenente una richiesta di accredito di pensione recante il numero di IBAN corretto, ossia effettivamente corrispondente al conto dell' presso . Pt_1 CP_1
Dalla documentazione allegata dalla convenuta invece, si evince che la NT dichiarazione di pagamento con cui è stata fatta per la prima volta la richiesta di accredito della pensione, non reca l'IBAN identificativo del conto corrente dell'Abate, ma un IBAN con numeri diversi in molte cifre.
Il suddetto modulo, recante la data del 21.07.2014, è sottoscritto dalla cointestataria del conto corrente dell' . Sul modulo è altresì apposto un segno di croce in corrispondenza dello Pt_1 Persona_1
pagina 6 di 8 spazio riservato alla firma dell Sotto il segno di croce è riportata la dicitura “analfabeta” riferita Pt_1 al “beneficiario” indicato all'interno del modulo come Parte_1
Orbene, pure a fronte della produzione del predetto modulo sottoscritto da , Persona_1 effettivamente cointestataria del conto con l con relativo timbro, data e firma riferibile a Pt_1 [...]
(né alcuna contestazione sul punto è stata mossa), l'attrice non ha inteso contestare l'avvenuta CP_1 presentazione a del modulo “dichiarazione di pagamento” con dati errati in relazione CP_1 all'indicazione dell'IBAN di accredito della pensione estera.
Nella dinamica descritta, dunque, l'istituto di credito ha ricevuto la dichiarazione delle intestatarie del conto e non ha effettuato alcuna operazione di pagamento. A ben vedere, peraltro, il modulo di “dichiarazione di pagamento” non prevede neppure che la compilazione avvenga ad opera dell'istituto di credito ove è aperto il conto sul quale dovranno pervenire le somme in accredito.
Ed infatti, dal modulo prodotto dalla convenuta e dall'analogo modulo prodotto in giudizio dalla parte attrice, si evince che la compilazione è riservata al richiedente, mentre l'istituto di credito deve intervenire per “confermare” i punti 2 e 3 del modulo, tra i quali rientra il nome dell'istituto di credito al quale si riferisce l'IBAN e la qualifica rivestita dal “beneficiario del pagamento” in relazione al conto corrente.
Nella specie, dunque, l'indicazione dell'IBAN del conto dei terzi chiamati è avvenuta in occasione dell'errata compilazione della “dichiarazione di pagamento” che va effettuata dal beneficiario del pagamento. Non si tratta, quindi, di un errato accredito riferibile a . CP_1
Anche fronte della produzione di tali documenti, invero, parte attrice non ha inteso assumere alcuna specifica posizione.
Peraltro, non ha riscontro la stessa operazione bancaria descritta da parte attrice, la quale assume di aver richiesto l'accredito sul proprio conto di una somma specifica pari a €. 3.295,24, con accrediti da eseguirsi secondo le seguenti cadenze: € 1368,63 in data 23.9.2014; € 275,23 ogni mese sino al
29.3.2015.
In effetti, la documentazione di DEUTSCHE POST prodotta a sostegno di tale ricostruzione, invece, indica che in favore di parte attrice sono stati disposti pagamenti di ratei di pensione sull'IBAN indicato nel modulo di dichiarazione di pagamento prodotto dalla convenuta. In particolare, i pagamenti sono così ripartiti: € 1368,63 in data 23.9.2014 e quattro pagamenti di € 275,23 con le seguenti date: il
29.9.2013; il 30.10.2014; il 27.11.2014; il 29.12.2014.
Anche l'estratto conto dei terzi chiamati, i quali hanno solo contestato l'entità dell'errato accredito, non indica alcuna operazione di pagamento disposta da , ma da “ ” con CP_1 Parte_2 importi e date corrispondenti a quelli indicati nella predetta documentazione di DEUTSCHE POST. In definitiva, non essendo state riscontrate condotte della parte convenuta attinenti all'inserimento da parte del dipendente di di un IBAN errato, al quale lo stesso dipendente avrebbe “girato” CP_1 somme per € 3.295,24, la domanda non può che essere rigettata.
Esulano, invece, dall'ambito dell'accertamento oggetto del presente giudizio i profili dedotti dalla sola convenuta circa la possibilità di di avvedersi o meno dell'errata indicazione dell'Iban e CP_1 dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 11/2010.
In ragione del rigetto della domanda attorea restano assorbite le domande avanzate dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa.
4. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda esaminata per quanto concerne i rapporti tra attore e convenuto, le difese della convenuta, la quale non ha contestato l'avvenuto accredito di somme su un conto diverso da quello della beneficiaria, unitamene considerate costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto, nonché verso i terzi chiamati, materiali destinatari del pagamento, la cui presenza in giudizio risulta giustificata dalla difese di parte convenuta.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di restituzione somme e di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale proposta da nei confronti di Parte_1 NT
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 19.5.2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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