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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 26 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Ancora, Angelo Tarantino e Antonella Sariconi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Lecce, Via Imbriani, n.
30
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Maria Cristina Basurto e Sergio Anastasia, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Lecce, Via Miglietta, n. 5
appellata
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1755/2023, pubblicata in data 09.06.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 1251/2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero.
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 14.09.2021, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la revoca
[...] dell'ingiunzione di pagamento n. 1251/2021 del 09.06.2021 avente ad oggetto il pagamento di alcune fatture riferite alla fornitura di ossigeno terapia in favore degli assistiti residenti nei distretti sanitari della Part
attività svolta in regime di convenzione.
A sostegno della propria opposizione, eccepiva l'illegittimo frazionamento del credito, non Parte_2 avendo l'opposta fornito alcun elemento dal quale poter ritenere sussistente un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi. Deduceva altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'indeterminatezza della somma richiesta, nonché la non debenza delle somme per cui vi era ingiunzione, poiché erroneamente fatturate dall'opposta e tempestivamente contestate. L'opponente concludeva chiedendo, pertanto, di accertare e dichiarare la improponibilità della domanda proposta dall'opposta con il ricorso per ingiunzione, cui aveva fatto seguito l'opposto D.I. n. 1251/2021 del 09/6/2021 per illegittimo frazionamento del credito;
per l'effetto chiedeva di annullare, dichiarare inefficace e revocare l'ingiunzione opposta, e quindi dichiarare che nulla era dovuto dalla In subordine, Parte_3
l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la genericità ed indeterminatezza della domanda azionata in sede e, conseguentemente, di annullare, dichiarare inefficace e/o revocare l'ingiunzione opposta, dichiarando che nulla era dovuto dalla a “ per le fatture poste Parte_3 Parte_1
a fondamento del ricorso monitorio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2021, si costituiva in giudizio “ Parte_1
, la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del
[...] rapporto controverso e, conseguentemente, chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata improcedibile
2 e/o inammissibile. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e prova testimoniale.
All'esito, il Tribunale preliminarmente rilevava che la giurisprudenza della Suprema Corte ammetteva la parcellizzazione di crediti distinti derivanti da un unico rapporto continuativo, in difetto di interesse oggettivo ad ottenere una tutela processuale frazionata. Nel caso di specie, l'opposta aveva proposto più ricorsi per decreto ingiuntivo in maniera legittima, poiché i crediti oggetto dei differenti ricorsi riguardavano differenti fatture riferibili a crediti per prestazioni distinte maturate in tempi diversi.
Il Tribunale rigettava poi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, proposta dall'opposta, essendo quest'ultima il soggetto giuridico che aveva reso le prestazioni, cui si riferivano le fatture emesse, sulla base delle quali era stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al merito della domanda attorea, il giudice di prime cure rilevava che l'art. 9 dell' “Accordo per il servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine” sottoscritto da tutti i soggetti giuridici accreditati, tra i quali l'opposta, prevedeva un obbligo a carico della ditta affidataria di tempestiva segnalazione al Distretto delle richieste di forniture in eccesso rispetto al piano terapeutico, onde Part consentire all' i controlli volti a modificare il piano terapeutico o a censurare comportamenti non appropriati sull'utilizzo del farmaco, residuando comunque l'obbligo per la ditta affidataria di fornire l'ossigeno al paziente nelle more della definizione della segnalazione al distretto. Dalla documentazione presente in atti non si riscontrava alcuna comunicazione antecedente l'emissione delle fatture, dalla quale poter ricavare l'adempimento da parte dell'opposta dell'obbligo in oggetto. In aggiunta, il giudice di prime cure rammentava che scopo della preventiva segnalazione dell'ossigeno è quello di consentire all
[...]
il controllo preventivo sulla necessità o meno della fornitura in eccesso dell'ossigeno a pazienti CP_1 effettivamente bisognosi, onde evitare la perdita di risorse pubbliche in danno di chi ne ha reale necessità, nonché di impedire che una quantità eccessiva di ossigeno superiore a quella prevista nei piani terapeutici possa anziché migliorare, addirittura aggravare le condizioni di salute dei pazienti. Pertanto, l'obbligo di segnalazione in oggetto nasce nel momento in cui viene effettuata la fornitura di ossigeno in eccesso e deve essere adempiuta in modo puntuale, ragion per cui il Tribunale riteneva insufficienti le successive comunicazioni effettuate dall'opposte via mail ai vari distretti della o le contestazioni alle Parte_2 richieste note di credito avanzate dalla Peraltro, priva di fondamento giuridico era infine Parte_2
l'eccezione mossa dall'opposta, relativa al sorgere della potenziale responsabilità civile o penale che essa avrebbe assunto, nel caso in cui non avesse provveduto ad esaudire le richieste di ossigeno in eccesso degli assistiti.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione veniva ritenuta fondata e conseguentemente veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite venivano interamente compensate tra le parti.
3 ->>>
2. Con atto di citazione notificato il 07.01.2024, “La ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) Violazione di legge. Violazione dell'Accordo di Servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine. Erronea presupposizione degli elementi di fatto e di diritto: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, richiamando l'art. 9 dell'Accordo per il servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine, ha riconosciuto in capo alla medesima un preventivo obbligo di segnalazione delle forniture cd. fuori piano ai fini del pagamento delle stesse, ritenendo al contempo insufficienti le comunicazioni effettuate sulle forniture. Ebbene, sostiene la deducente che l'art. 9 dell'accordo in esame riconosce al Distretto una funzione di controllo e di censura per i comportamenti non appropriati all'utilizzo del farmaco, ma non comporta il venir meno del diritto della ditta di distribuzione di ricevere le somme relative alla fornitura effettuata. In aggiunta, l'appellante Part afferma di aver tempestivamente comunicato tutti i dati all' per effettuare i dovuti controlli Part mediante l'invio del report mensile di riepilogo, consentendo alla stessa di effettuare le opportune verifiche e che, anche a voler ritenere che vi sia stato un inadempimento relativo all'obbligo di segnalazione, lo stesso, come sostenuto dalla Corte D'Appello adita in un caso simile a quello di specie, dovrebbe considerarsi “di lieve importanza e non essenziale, come tale inidoneo a legittimare la eccezione”;
b) Violazione di legge. Violazione dell'Accordo di Servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine. Contraddittoria motivazione su un punto deciso della vicenda: l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime, rammentando la funzione della preventiva segnalazione dell'ossigeno in eccesso, giunge a riconoscere in capo ad essa un onere eccessivo, esorbitante le proprie competenze, ovvero quello di sottrarsi alla fornitura del farmaco in eccesso, in quanto in ipotesi dannoso, con assunzione di ogni responsabilità. L'appellante censura tale ragionamento, rimarcando il proprio dovere di fornitura su richiesta del paziente, anche nei casi di piano terapeutico scaduto e/o di sforamento dello stesso ed evidenziando al contempo che la fornitura in questione concerne l'ossigeno, farmaco salvavita. Da tale circostanza deriva che la ditta di distribuzione accreditata non può rifiutare la fornitura per non incorrere nelle responsabilità individuate dall'accordo;
c) Difetto di legittimazione passiva: l'appellante eccepisce l'erroneo rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, ribadendo di essere obbligata, in virtù dell'accordo sottoscritto,
a fornire ai singoli assistiti il medicinale richiesto, seppure eccedente il piano terapeutico del richiedente. Dunque, gli importi fatturati dalla ditta distributrice alla relativamente Parte_3 alle dosi di farmaco fornite in eccedenza rispetto al piano terapeutico di alcuni pazienti, su esplicita
4 Part richiesta di questi ultimi, devono essere comunque corrisposti dalla Sarà, poi, onere di quest'ultima agire direttamente contro i singoli pazienti al fine di censurane la condotta, nonché di recuperare le somme corrisposte alla ditta distributrice per le dosi di farmaco eccedenti il piano terapeutico.
Ritualmente costituita, evidenzia la correttezza della decisione impugnata, della quale chiede la Parte_2 conferma in ogni sua parte.
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3. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All' udienza del 25.03.2025, quindi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, dopo il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è fondato e va accolto.
Ed infatti sono fondati i primi due motivi di gravame, che meritano trattazione congiunta, perché concernono la interpretazione dell'Accordo del Servizio di distribuzione di ossigenoterapia.
Il Collegio rileva che effettivamente una recente pronuncia di questa Corte fra le medesime parti giusta sentenza n. 970/2023 in data 27.11.2023, ormai divenuta definitiva ( in data 27.05.2024) per omessa impugnazione, ha definito la quesitone relativa alla interpretazione dell'art. 9 dell'Accordo, Part riconoscendo la pretesa creditoria dell'appellante e la infondatezza della opposizione della al decreto ingiuntivo.
Non ricorrono ragioni per discostarsi da tale orientamento, stante la perfetta sovrapponibilità delle questioni in diritto affrontate in entrambi i giudizi, considerato che rispetto alla decisone assunta nella sentenza ormai passata in giudicato non emergono in questa sede elementi innovativi rispetto a quelli già considerati in modo convincente dalla Corte che meritino un nuovo approfondimento.
3.1. In detta pronuncia n. 970/2023 la Corte ha ritenuto, invero, che l'Accordo per il servizio di distribuzione di bombole per ossigenoterapia, citato e rivendicato a fondamento delle proprie ragioni da entrambe le parti, negli artt. 5 e 9 non comporti affatto l'esonero dal pagamento delle forniture eseguite dalla ditta accreditata extra piano terapeutico, come ritenuto invece dal tribunale. E' vero che l'organizzazione del servizio, come regolamentato nell'Accordo, imporrebbe in capo alla ditta la preventiva segnalazione delle richieste di fornitura in eccesso, rispetto al piano da parte del paziente, ma il diritto di credito per le forniture effettuate non è subordinato a tale adempimento, perché la lettura dell'art. 9 legittima tale interpretazione;
l'accordo piuttosto, riconosce al Distretto la funzione procedimentale di “controllo” (peraltro che sarebbe finalizzato “…a modificare il pianto terapeutico…”)
5 e di “censura” per comportamenti “…non appropriati sull'utilizzo del farmaco…”, facendo comunque salvo l'obbligo della fornitura dell'ossigeno al paziente.
Il risultato finale del procedimento è, pertanto, solo quello di richiamare il paziente o segnalare l'accaduto al medico, unico oggetto legittimato alla variazione del piano terapeutico e della relativa prescrizione, non già di bloccare i pagamenti. Parte In particolare, si legge nella motivazione di detta sentenza << Del resto, la stessa difesa della riconosce – ne può essere diversamente – la possibilità della fornitura in eccesso rispetto ai piani terapeutici, salvo il precisare potersi trattare di ipotesi una tantum ed eccezionali, non già di sistematiche violazioni. A tal riguardo, nel fascicolo di parte opposta
(doc. 45) v'è comunicazione via posta elettronica del Direttore del DSS di Maglie (del 07.08.2019) dove si legge che “…la fornitura al di fuori dei quantitativi previsti dal piano può essere solo occasionale…”. Inoltre, dallo stesso scambio di posta
Parte elettronica emerge come la ditta fornitrice informasse la di alcune necessità manifestate dai pazienti, quali forniture settimanali anticipate (anche di sabato e domenica, rispetto a quanto invece previsto dal piano), o addirittura eccesso di
Parte consumo per aver dimenticato il contenitore aperto. Inoltre, la stessa , pur eseguendo le verifiche e riscontrando avvenute forniture superiori ai piani (si tratta in prevalenza, nelle occasioni verificatesi, della media di un bombolone in più a
Parte paziente), in altre occasioni le ha comunque pagate (si vedano note del 11.06.2018, 28.08.2018, 30.10.2018).
Parte 5.1.3. Per quanto non espressamente configurata, quella formulata dalla difesa della è una eccezione di inadempimento, laddove si deduce che la mancata preventiva segnalazione delle richieste di forniture in eccesso giustificherebbe
(rectius, costituirebbe inadempimento tale da giustificare) il mancato pagamento della fornitura. Anche a voler condividere, Parte con la , che nella fattispecie si sia verificato un inadempimento da parte della ditta rispetto agli obblighi convenzionali, rispetto all'economia complessiva del contratto (e finanche in un'ottica comparativa degli opposti interessi ed inadempimenti), Parte che pur la stessa ha ritenuto di salvaguardare procedendo ai pagamenti, a giudizio della Corte (cui compete la valutazione) si tratterebbe di un inadempimento di lieve importanza e non essenziale, come tale inidoneo a legittimare la eccezione (Cass., VI, 24.03.2021, n. 8220; II, 28.10.2019, n. 27491; II, 27.03.2013, n. 7759; II, 26.10.1985, n.
5277).
5.1.4. Quanto innanzi prescinde da ogni valutazione circa l'obbligo della fornitura e della sua tempestività rispetto alle esigenze del paziente (come peraltro precisa l'art. 9 dell'Accordo!), che non incidono – dunque – sul pagamento delle Parte forniture comunque effettuate. Compete e residua certamente in capo alla il potere di verifica e controllo, oltre che di richiamo e di invito a rivedere il piano in presenza di forniture in eccesso.
5.1.5. La Corte non condivide altresì la sentenza impugnata nella parte in cui afferma come non dovuta la parte del credito riferito a “…fatture emesse nei confronti di
Distretti di cui il cliente non era paziente (in violazione dell'art. 7 dell'Accordo…il quale prevede che le DDA fatturino ai Distretti di competenza…) …”. L'art. 7 dell'Accordo, pur prevedendo la fatturazione ai Distretti, prevede altresì nel Parte suo ultimo capoverso l'ovvio pagamento da parte della (peraltro nel termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura), precisando che alle fatture deve essere allegata (entro il giorno 10 del mese successivo), su foglio “excel”, la documentazione necessaria alle verifiche e liquidazioni, come previsti dall'art. 5 (adempimento di trasmissione che risulta rispettato, come da Parte documenti agli atti del fascicolo). Dunque, soggetto giuridico onerato del pagamento è la , non già i singoli Distretti, articolazioni territoriali cui competono le funzioni di controllo, come su richiamate. Tra tali funzioni, a giudizio della Corte,
6 anche quella di trasmettere alla diversa articolazione interna, ritenuta competente, fatture e documenti allegati, così da consentire il controllo regolamentare. E tanto è certamente coerente e giustificabile anche nella più ampia esigenza di onerare dell'aggravamento del procedimento amministrativo la Pubblica Amministrazione, non già il soggetto che vi abbia interesse.
Ne consegue che anche per la parte di motivazione in esame il diniego del pagamento statuito con la sentenza impugnata non è corretto.>>
Tali argomentazioni sono condivise dal Collegio.
Alla luce di tale pronuncia, l'avversa opposizione è evidentemente infondata, sicché andava disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
4. Consegue pertanto l'accoglimento dell'appello e , con conseguente assorbimento del motivo dedotto sub 3 del gravame, relativo al rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva, la riforma della sentenza appellata, con il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
1251/2021 del 09/6/2021.
La riforma della sentenza impone una ridefinizione delle spese del doppio grado alla luce dell'esito complessivo della lite. Il giudice d'appello, invero, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass.
Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Part Le stesse, quindi, considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 07.01.2024, nei
[...] confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1755/2023, pubblicata in data 09.03.2023, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1251/2021 Parte_3 del 09/6/2021, che conseguentemente conferma;
b) Condanna la al pagamento, in favore de “ delle spese Parte_3 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che, quanto al primo grado, determina in €. 3.000,00 per onorario e, quanto al presente grado, determina in €. 3.500,00 per onorario, il tutto oltre esborsi e accessori di legge e di tariffa.
7 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere est.
Dr. Consiglia Invitto
Il Presidente
Dr. Antonio Francesco Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 26 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Ancora, Angelo Tarantino e Antonella Sariconi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Lecce, Via Imbriani, n.
30
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Maria Cristina Basurto e Sergio Anastasia, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Lecce, Via Miglietta, n. 5
appellata
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 ex art. 127 ter cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1755/2023, pubblicata in data 09.06.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 1251/2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero.
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 14.09.2021, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la revoca
[...] dell'ingiunzione di pagamento n. 1251/2021 del 09.06.2021 avente ad oggetto il pagamento di alcune fatture riferite alla fornitura di ossigeno terapia in favore degli assistiti residenti nei distretti sanitari della Part
attività svolta in regime di convenzione.
A sostegno della propria opposizione, eccepiva l'illegittimo frazionamento del credito, non Parte_2 avendo l'opposta fornito alcun elemento dal quale poter ritenere sussistente un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi. Deduceva altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'indeterminatezza della somma richiesta, nonché la non debenza delle somme per cui vi era ingiunzione, poiché erroneamente fatturate dall'opposta e tempestivamente contestate. L'opponente concludeva chiedendo, pertanto, di accertare e dichiarare la improponibilità della domanda proposta dall'opposta con il ricorso per ingiunzione, cui aveva fatto seguito l'opposto D.I. n. 1251/2021 del 09/6/2021 per illegittimo frazionamento del credito;
per l'effetto chiedeva di annullare, dichiarare inefficace e revocare l'ingiunzione opposta, e quindi dichiarare che nulla era dovuto dalla In subordine, Parte_3
l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la genericità ed indeterminatezza della domanda azionata in sede e, conseguentemente, di annullare, dichiarare inefficace e/o revocare l'ingiunzione opposta, dichiarando che nulla era dovuto dalla a “ per le fatture poste Parte_3 Parte_1
a fondamento del ricorso monitorio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2021, si costituiva in giudizio “ Parte_1
, la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del
[...] rapporto controverso e, conseguentemente, chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata improcedibile
2 e/o inammissibile. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e prova testimoniale.
All'esito, il Tribunale preliminarmente rilevava che la giurisprudenza della Suprema Corte ammetteva la parcellizzazione di crediti distinti derivanti da un unico rapporto continuativo, in difetto di interesse oggettivo ad ottenere una tutela processuale frazionata. Nel caso di specie, l'opposta aveva proposto più ricorsi per decreto ingiuntivo in maniera legittima, poiché i crediti oggetto dei differenti ricorsi riguardavano differenti fatture riferibili a crediti per prestazioni distinte maturate in tempi diversi.
Il Tribunale rigettava poi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, proposta dall'opposta, essendo quest'ultima il soggetto giuridico che aveva reso le prestazioni, cui si riferivano le fatture emesse, sulla base delle quali era stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al merito della domanda attorea, il giudice di prime cure rilevava che l'art. 9 dell' “Accordo per il servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine” sottoscritto da tutti i soggetti giuridici accreditati, tra i quali l'opposta, prevedeva un obbligo a carico della ditta affidataria di tempestiva segnalazione al Distretto delle richieste di forniture in eccesso rispetto al piano terapeutico, onde Part consentire all' i controlli volti a modificare il piano terapeutico o a censurare comportamenti non appropriati sull'utilizzo del farmaco, residuando comunque l'obbligo per la ditta affidataria di fornire l'ossigeno al paziente nelle more della definizione della segnalazione al distretto. Dalla documentazione presente in atti non si riscontrava alcuna comunicazione antecedente l'emissione delle fatture, dalla quale poter ricavare l'adempimento da parte dell'opposta dell'obbligo in oggetto. In aggiunta, il giudice di prime cure rammentava che scopo della preventiva segnalazione dell'ossigeno è quello di consentire all
[...]
il controllo preventivo sulla necessità o meno della fornitura in eccesso dell'ossigeno a pazienti CP_1 effettivamente bisognosi, onde evitare la perdita di risorse pubbliche in danno di chi ne ha reale necessità, nonché di impedire che una quantità eccessiva di ossigeno superiore a quella prevista nei piani terapeutici possa anziché migliorare, addirittura aggravare le condizioni di salute dei pazienti. Pertanto, l'obbligo di segnalazione in oggetto nasce nel momento in cui viene effettuata la fornitura di ossigeno in eccesso e deve essere adempiuta in modo puntuale, ragion per cui il Tribunale riteneva insufficienti le successive comunicazioni effettuate dall'opposte via mail ai vari distretti della o le contestazioni alle Parte_2 richieste note di credito avanzate dalla Peraltro, priva di fondamento giuridico era infine Parte_2
l'eccezione mossa dall'opposta, relativa al sorgere della potenziale responsabilità civile o penale che essa avrebbe assunto, nel caso in cui non avesse provveduto ad esaudire le richieste di ossigeno in eccesso degli assistiti.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione veniva ritenuta fondata e conseguentemente veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite venivano interamente compensate tra le parti.
3 ->>>
2. Con atto di citazione notificato il 07.01.2024, “La ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) Violazione di legge. Violazione dell'Accordo di Servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine. Erronea presupposizione degli elementi di fatto e di diritto: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, richiamando l'art. 9 dell'Accordo per il servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine, ha riconosciuto in capo alla medesima un preventivo obbligo di segnalazione delle forniture cd. fuori piano ai fini del pagamento delle stesse, ritenendo al contempo insufficienti le comunicazioni effettuate sulle forniture. Ebbene, sostiene la deducente che l'art. 9 dell'accordo in esame riconosce al Distretto una funzione di controllo e di censura per i comportamenti non appropriati all'utilizzo del farmaco, ma non comporta il venir meno del diritto della ditta di distribuzione di ricevere le somme relative alla fornitura effettuata. In aggiunta, l'appellante Part afferma di aver tempestivamente comunicato tutti i dati all' per effettuare i dovuti controlli Part mediante l'invio del report mensile di riepilogo, consentendo alla stessa di effettuare le opportune verifiche e che, anche a voler ritenere che vi sia stato un inadempimento relativo all'obbligo di segnalazione, lo stesso, come sostenuto dalla Corte D'Appello adita in un caso simile a quello di specie, dovrebbe considerarsi “di lieve importanza e non essenziale, come tale inidoneo a legittimare la eccezione”;
b) Violazione di legge. Violazione dell'Accordo di Servizio di distribuzione di ossigenoterapia a lungo termine. Contraddittoria motivazione su un punto deciso della vicenda: l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime, rammentando la funzione della preventiva segnalazione dell'ossigeno in eccesso, giunge a riconoscere in capo ad essa un onere eccessivo, esorbitante le proprie competenze, ovvero quello di sottrarsi alla fornitura del farmaco in eccesso, in quanto in ipotesi dannoso, con assunzione di ogni responsabilità. L'appellante censura tale ragionamento, rimarcando il proprio dovere di fornitura su richiesta del paziente, anche nei casi di piano terapeutico scaduto e/o di sforamento dello stesso ed evidenziando al contempo che la fornitura in questione concerne l'ossigeno, farmaco salvavita. Da tale circostanza deriva che la ditta di distribuzione accreditata non può rifiutare la fornitura per non incorrere nelle responsabilità individuate dall'accordo;
c) Difetto di legittimazione passiva: l'appellante eccepisce l'erroneo rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, ribadendo di essere obbligata, in virtù dell'accordo sottoscritto,
a fornire ai singoli assistiti il medicinale richiesto, seppure eccedente il piano terapeutico del richiedente. Dunque, gli importi fatturati dalla ditta distributrice alla relativamente Parte_3 alle dosi di farmaco fornite in eccedenza rispetto al piano terapeutico di alcuni pazienti, su esplicita
4 Part richiesta di questi ultimi, devono essere comunque corrisposti dalla Sarà, poi, onere di quest'ultima agire direttamente contro i singoli pazienti al fine di censurane la condotta, nonché di recuperare le somme corrisposte alla ditta distributrice per le dosi di farmaco eccedenti il piano terapeutico.
Ritualmente costituita, evidenzia la correttezza della decisione impugnata, della quale chiede la Parte_2 conferma in ogni sua parte.
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3. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All' udienza del 25.03.2025, quindi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, dopo il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è fondato e va accolto.
Ed infatti sono fondati i primi due motivi di gravame, che meritano trattazione congiunta, perché concernono la interpretazione dell'Accordo del Servizio di distribuzione di ossigenoterapia.
Il Collegio rileva che effettivamente una recente pronuncia di questa Corte fra le medesime parti giusta sentenza n. 970/2023 in data 27.11.2023, ormai divenuta definitiva ( in data 27.05.2024) per omessa impugnazione, ha definito la quesitone relativa alla interpretazione dell'art. 9 dell'Accordo, Part riconoscendo la pretesa creditoria dell'appellante e la infondatezza della opposizione della al decreto ingiuntivo.
Non ricorrono ragioni per discostarsi da tale orientamento, stante la perfetta sovrapponibilità delle questioni in diritto affrontate in entrambi i giudizi, considerato che rispetto alla decisone assunta nella sentenza ormai passata in giudicato non emergono in questa sede elementi innovativi rispetto a quelli già considerati in modo convincente dalla Corte che meritino un nuovo approfondimento.
3.1. In detta pronuncia n. 970/2023 la Corte ha ritenuto, invero, che l'Accordo per il servizio di distribuzione di bombole per ossigenoterapia, citato e rivendicato a fondamento delle proprie ragioni da entrambe le parti, negli artt. 5 e 9 non comporti affatto l'esonero dal pagamento delle forniture eseguite dalla ditta accreditata extra piano terapeutico, come ritenuto invece dal tribunale. E' vero che l'organizzazione del servizio, come regolamentato nell'Accordo, imporrebbe in capo alla ditta la preventiva segnalazione delle richieste di fornitura in eccesso, rispetto al piano da parte del paziente, ma il diritto di credito per le forniture effettuate non è subordinato a tale adempimento, perché la lettura dell'art. 9 legittima tale interpretazione;
l'accordo piuttosto, riconosce al Distretto la funzione procedimentale di “controllo” (peraltro che sarebbe finalizzato “…a modificare il pianto terapeutico…”)
5 e di “censura” per comportamenti “…non appropriati sull'utilizzo del farmaco…”, facendo comunque salvo l'obbligo della fornitura dell'ossigeno al paziente.
Il risultato finale del procedimento è, pertanto, solo quello di richiamare il paziente o segnalare l'accaduto al medico, unico oggetto legittimato alla variazione del piano terapeutico e della relativa prescrizione, non già di bloccare i pagamenti. Parte In particolare, si legge nella motivazione di detta sentenza << Del resto, la stessa difesa della riconosce – ne può essere diversamente – la possibilità della fornitura in eccesso rispetto ai piani terapeutici, salvo il precisare potersi trattare di ipotesi una tantum ed eccezionali, non già di sistematiche violazioni. A tal riguardo, nel fascicolo di parte opposta
(doc. 45) v'è comunicazione via posta elettronica del Direttore del DSS di Maglie (del 07.08.2019) dove si legge che “…la fornitura al di fuori dei quantitativi previsti dal piano può essere solo occasionale…”. Inoltre, dallo stesso scambio di posta
Parte elettronica emerge come la ditta fornitrice informasse la di alcune necessità manifestate dai pazienti, quali forniture settimanali anticipate (anche di sabato e domenica, rispetto a quanto invece previsto dal piano), o addirittura eccesso di
Parte consumo per aver dimenticato il contenitore aperto. Inoltre, la stessa , pur eseguendo le verifiche e riscontrando avvenute forniture superiori ai piani (si tratta in prevalenza, nelle occasioni verificatesi, della media di un bombolone in più a
Parte paziente), in altre occasioni le ha comunque pagate (si vedano note del 11.06.2018, 28.08.2018, 30.10.2018).
Parte 5.1.3. Per quanto non espressamente configurata, quella formulata dalla difesa della è una eccezione di inadempimento, laddove si deduce che la mancata preventiva segnalazione delle richieste di forniture in eccesso giustificherebbe
(rectius, costituirebbe inadempimento tale da giustificare) il mancato pagamento della fornitura. Anche a voler condividere, Parte con la , che nella fattispecie si sia verificato un inadempimento da parte della ditta rispetto agli obblighi convenzionali, rispetto all'economia complessiva del contratto (e finanche in un'ottica comparativa degli opposti interessi ed inadempimenti), Parte che pur la stessa ha ritenuto di salvaguardare procedendo ai pagamenti, a giudizio della Corte (cui compete la valutazione) si tratterebbe di un inadempimento di lieve importanza e non essenziale, come tale inidoneo a legittimare la eccezione (Cass., VI, 24.03.2021, n. 8220; II, 28.10.2019, n. 27491; II, 27.03.2013, n. 7759; II, 26.10.1985, n.
5277).
5.1.4. Quanto innanzi prescinde da ogni valutazione circa l'obbligo della fornitura e della sua tempestività rispetto alle esigenze del paziente (come peraltro precisa l'art. 9 dell'Accordo!), che non incidono – dunque – sul pagamento delle Parte forniture comunque effettuate. Compete e residua certamente in capo alla il potere di verifica e controllo, oltre che di richiamo e di invito a rivedere il piano in presenza di forniture in eccesso.
5.1.5. La Corte non condivide altresì la sentenza impugnata nella parte in cui afferma come non dovuta la parte del credito riferito a “…fatture emesse nei confronti di
Distretti di cui il cliente non era paziente (in violazione dell'art. 7 dell'Accordo…il quale prevede che le DDA fatturino ai Distretti di competenza…) …”. L'art. 7 dell'Accordo, pur prevedendo la fatturazione ai Distretti, prevede altresì nel Parte suo ultimo capoverso l'ovvio pagamento da parte della (peraltro nel termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura), precisando che alle fatture deve essere allegata (entro il giorno 10 del mese successivo), su foglio “excel”, la documentazione necessaria alle verifiche e liquidazioni, come previsti dall'art. 5 (adempimento di trasmissione che risulta rispettato, come da Parte documenti agli atti del fascicolo). Dunque, soggetto giuridico onerato del pagamento è la , non già i singoli Distretti, articolazioni territoriali cui competono le funzioni di controllo, come su richiamate. Tra tali funzioni, a giudizio della Corte,
6 anche quella di trasmettere alla diversa articolazione interna, ritenuta competente, fatture e documenti allegati, così da consentire il controllo regolamentare. E tanto è certamente coerente e giustificabile anche nella più ampia esigenza di onerare dell'aggravamento del procedimento amministrativo la Pubblica Amministrazione, non già il soggetto che vi abbia interesse.
Ne consegue che anche per la parte di motivazione in esame il diniego del pagamento statuito con la sentenza impugnata non è corretto.>>
Tali argomentazioni sono condivise dal Collegio.
Alla luce di tale pronuncia, l'avversa opposizione è evidentemente infondata, sicché andava disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
4. Consegue pertanto l'accoglimento dell'appello e , con conseguente assorbimento del motivo dedotto sub 3 del gravame, relativo al rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva, la riforma della sentenza appellata, con il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
1251/2021 del 09/6/2021.
La riforma della sentenza impone una ridefinizione delle spese del doppio grado alla luce dell'esito complessivo della lite. Il giudice d'appello, invero, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass.
Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Part Le stesse, quindi, considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 07.01.2024, nei
[...] confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1755/2023, pubblicata in data 09.03.2023, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1251/2021 Parte_3 del 09/6/2021, che conseguentemente conferma;
b) Condanna la al pagamento, in favore de “ delle spese Parte_3 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che, quanto al primo grado, determina in €. 3.000,00 per onorario e, quanto al presente grado, determina in €. 3.500,00 per onorario, il tutto oltre esborsi e accessori di legge e di tariffa.
7 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere est.
Dr. Consiglia Invitto
Il Presidente
Dr. Antonio Francesco Esposito
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