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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NI IB AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2073 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'Avv. Diego Giarratana per mandato depositato C.F._2
unitamente all'atto di appello
Appellanti
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Vincenzo Avanzato per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale Appellata e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2022, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1256 pronunziata dal Tribunale di Agrigento
il 14 ottobre 2022 che, accolta la domanda di nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 634022005442 acceso da presso Parte_1 [...]
il 23.6.1997, rideterminando il Controparte_2
saldo del rapporto alla data del 31.12.2017 in € 1.059,11 a debito del correntista, ne aveva invece rigettato le domande di nullità riferite ad altri due rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti, segnatamente il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 4 febbraio 2010 e il contratto di mutuo chirografario concluso il 15 marzo 2016.
ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello e ha proposto appello incidentale.
Il giorno 19 marzo 2025, gli appellanti riferendo di aver raggiunto un accordo per la composizione della lite, hanno depositato atto di rinuncia alle domande chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il successivo 26 marzo 2025, l'appellante incidentale prendendo atto della dichiarazione di rinuncia di e dichiarava di accettarla e rinunciare a Parte_1 Parte_2
propria volta all'appello incidentale.
2 Con nota depositata il 6 maggio 2025, gli appellanti principali accettavano la rinunzia all'appello incidentale della banca.
In questi termini le parti concludevano con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Giova rammentare che per costante insegnamento della Suprema Corte “la rinuncia agli atti
del giudizio -ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.- va tenuta distinta dalla
rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo
grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione
della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99) … la rinuncia
all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di
primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la
piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di
appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia
all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia
immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96,
secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del
gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)." In sostanza, non soltanto
3 la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a
cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata … la menzionata identità dell'effetto (il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due
istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione
dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la
quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce
immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese
processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione
di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale
o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06)” (Cass. civ. sez. VI, 06/03/2018, n. 5250, in motivazione).
Rinunzia agli atti del giudizio e rinuncia all'impugnazione (ovvero all'azione nella tipica declinazione che questa assume in sede di gravame) hanno, dunque, il medesimo effetto costituito dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c. e determinano le medesime conseguenze in punto di spese di lite ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Nella vicenda in esame le parti hanno riferito di aver convenuto la compensazione delle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dunque interamente compensate.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello, dichiara estinto il giudizio di appello introdotto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2022 a Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Controparte_1
1256 del 14 ottobre 2022;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI MA NI IB AC
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NI IB AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2073 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'Avv. Diego Giarratana per mandato depositato C.F._2
unitamente all'atto di appello
Appellanti
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Vincenzo Avanzato per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale Appellata e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2022, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1256 pronunziata dal Tribunale di Agrigento
il 14 ottobre 2022 che, accolta la domanda di nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 634022005442 acceso da presso Parte_1 [...]
il 23.6.1997, rideterminando il Controparte_2
saldo del rapporto alla data del 31.12.2017 in € 1.059,11 a debito del correntista, ne aveva invece rigettato le domande di nullità riferite ad altri due rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti, segnatamente il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 4 febbraio 2010 e il contratto di mutuo chirografario concluso il 15 marzo 2016.
ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello e ha proposto appello incidentale.
Il giorno 19 marzo 2025, gli appellanti riferendo di aver raggiunto un accordo per la composizione della lite, hanno depositato atto di rinuncia alle domande chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il successivo 26 marzo 2025, l'appellante incidentale prendendo atto della dichiarazione di rinuncia di e dichiarava di accettarla e rinunciare a Parte_1 Parte_2
propria volta all'appello incidentale.
2 Con nota depositata il 6 maggio 2025, gli appellanti principali accettavano la rinunzia all'appello incidentale della banca.
In questi termini le parti concludevano con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Giova rammentare che per costante insegnamento della Suprema Corte “la rinuncia agli atti
del giudizio -ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.- va tenuta distinta dalla
rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo
grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione
della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99) … la rinuncia
all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di
primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la
piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di
appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia
all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia
immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96,
secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del
gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)." In sostanza, non soltanto
3 la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a
cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata … la menzionata identità dell'effetto (il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due
istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione
dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la
quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce
immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese
processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione
di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale
o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06)” (Cass. civ. sez. VI, 06/03/2018, n. 5250, in motivazione).
Rinunzia agli atti del giudizio e rinuncia all'impugnazione (ovvero all'azione nella tipica declinazione che questa assume in sede di gravame) hanno, dunque, il medesimo effetto costituito dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c. e determinano le medesime conseguenze in punto di spese di lite ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Nella vicenda in esame le parti hanno riferito di aver convenuto la compensazione delle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dunque interamente compensate.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello, dichiara estinto il giudizio di appello introdotto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2022 a Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Controparte_1
1256 del 14 ottobre 2022;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI MA NI IB AC
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