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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile al numero 4209/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Lecce alla via G. Oberdan n. 83, presso lo studio dell'avv. Luigi Mercurio, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti (PEC: ; Email_1
OPPONENTE
E
IN QUALITÁDI PROCURATRICE DI Controparte_1 Controparte_2
già
[...] CP_3
giusta procura conferita per atto del 17/02/2023 a rogito Notaio Dott. nn. 76924/17956, Persona_1
in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso
Monforte, 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Zeroli che la rappresenta e difende giusta procura in atti (PEC: ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 17 giugno 2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 607/2024 (RG. 2059/2024) emesso dal Tribunale di Lecce in data 2 aprile 2024 con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di , quale Controparte_4
procuratore di , della somma di euro 82.479,35, oltre interessi di mora e spese CP_3
procedurali, in ragione dell'inadempimento dei contratti di conto corrente di corrispondenza n.
01782/1000/00000486 e di mutuo chirografario n. 0I37051616507, stipulati con il Banco di Napoli
S.p.A.
Rilevava, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. Più nel dettaglio, contestava la sussistenza dei crediti azionati in sede monitoria, confutando anche l'intervenuta cessione dei medesimi dapprima in favore di e successivamente, per Controparte_1 effetto di un'operazione di scissione societaria, a beneficio di Deduceva, inoltre, la CP_3
nullità della domanda monitoria per indeterminatezza in punto di individuazione degli importi dovuti a titolo di interessi. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata in sede monitoria, contestando anche nel merito l'avversa pretesa.
Concludeva per la declaratoria del difetto di legittimazione attiva e di titolarità soggettiva in capo alla e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'opposizione proposta da per essere stata la stessa depositata oltre il termine di 40 Parte_1 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Domandava, nel merito, il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., replicava alle avverse difese, deducendo che Parte_1
non vi era prova dell'intempestività della propria opposizione in difetto della produzione giudiziale della raccomandata a/r di avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. Esponeva, altresì, di essere portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti della legge n.
104/1992, art. 3 comma 3 e di non avere avuto contezza dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo, prima dell'8 maggio 2024, data in cui aveva delegato un terzo al ritiro del plico presso l'Ufficio Postale di Alezio. Asseriva, pertanto, che da tale momento, era decorso il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di contro, dava atto Controparte_1 dell'intervenuta fusione per incorporazione di in e del CP_3 Controparte_2 subentro in continuità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2054 c.c, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla prima società.
La causa era istruita a mezzo documentale e rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 2/5/2025, con trattazione scritta, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto. In pari data la controversia è stata decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
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L'opposizione proposta da è inammissibile per i motivi di seguito esposti. Parte_1
Il presente giudizio è stato incardinato con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2024 e, dunque, oltre il termine perentorio di 40 giorni, previsto dall'art. 641, comma 2 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa è stata eseguita, a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo di residenza di , ai sensi Parte_1
e per gli effetti di cui agli artt. 149 c.p.c. e 8 della l. n. 890/1982, stante la temporanea assenza del destinatario.
A mente dell'art. 8 co. 4 della l. n. 890/1982 “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
In proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Un., sent. n.
10012 del 15/04/2021). ha prodotto in giudizio copia dell'avviso di ricevimento della Controparte_1
raccomandata dalla cui lettura si evince che il c.d. C.A.D. dell'atto da notificare sia stato immesso nella cassetta postale di in data 18 aprile 2024; l'attore, del resto, non ha inteso Parte_1
contestare tale ultima circostanza.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dall'agente postale, gode di forza certificatoria fino a querela di falso per le attività che risultano ivi compiute, in quanto delegate dall'ufficiale giudiziario in forza dell'art. 1 della L. n. 890/1982 (Cass. sez. VI, n.
22058 del 3/09/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la notifica del ricorso ingiuntivo opposto è stata correttamente eseguita e si è perfezionata per compiuta giacenza in data 29 aprile 2024, in base al principio della conoscenza legale degli atti.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c, ha esposto di non aver avuto conoscenza del Parte_1 provvedimento monitorio prima dell'8 maggio 2024, per causa di forza maggiore.
L'art 650 c.p.c. stabilisce che: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione
o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”. La Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (Cass. sez. III, n. 17922, del
4/07/2021). Ai fini dell'utile esperimento di un'azione ex art. 650 c.p.c. non rileva, pertanto, la circostanza della mancata conoscenza, per mezzo della notificazione, del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto la ricorrenza di una situazione di forza maggiore che ha impedito la tempestiva opposizione, oggetto di un precipuo onero probatorio a carico dell'opponente. Tale prova non può ritenersi adeguatamente raggiuta nel presente giudizio, atteso che si è limitato a produrre Parte_1
documentazione medica attestante il proprio stato di salute senza, tuttavia, esplicitare in che modo la propria condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992, art. 3 comma 3 si sia tradotta in fattore ostativo alla proposizione di una tempestiva opposizione al provvedimento monitorio per cui è causa.
Mancando anche i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c, l'opposizione va rigetta ed il decreto ingiuntivo n. 607/2024 va confermato. Le spese di lite, pertanto, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di
[...]
, nell'importo liquidato in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo, nei suoi confronti, il decreto-ingiuntivo opposto n. 607/2024, emesso dal
Tribunale di Lecce in data 2 aprile 2024;
2) condanna al pagamento in favore di , quale procuratore Parte_1 Controparte_4
di ora , delle spese e competenze di lite, con riguardo alla CP_3 Controparte_2 domanda da lui proposta, che si liquidano in € 4.300,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 02/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino