CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 456/2025 R.G.A.C., assegnato in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
27 novembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende (CS) alla Via Kennedy, angolo Via Parte_1
Brodolini, presso lo studio dell'Avv. Floriana De Filicaia, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Rende (CS), Piazza della Controparte_1
Libertà 30, presso lo studio dell'Avv. Giulietta Catalano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, espletati i provvedimenti Parte_1
di rito, in riforma totale della Sentenza n. 1592/2024 pubblicata il 27/09/2024 mai notificata, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in relazione al procedimento n. 205/2019 R.G, previa sospensiva dell'esecutorietà della stessa, così provvedere:
1 - Dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di primo grado per carenza di legittimazione e di interesse ad agire della sig.ra Parte_2
- Dichiarare infondata la domanda di primo grado in quanto basata solo sulle dichiarazioni
(contraddittorie) della madre in aperto contrasto con l'art. 269 ultimo comma c.c. non essendovi ulteriori elementi probatori IDONEI a fornire la dimostrazione COMPLETA E RIGOROSA della paternità;
- Dichiarare infondata la domanda di primo grado in quanto vi è già prova piena costituita da un test genetico di paternità con esito negativo confermato da parte avversa che lo ha di fatto accettato e riconosciuto ex art 115 cpc, esprimendo sullo stesso un mero dubbio in udienza a distanza di due anni dalla sua produzione.
- Per l'effetto ordinare all' ufficiale dello stato civile di (ora ) Persona_1 Parte_3 di provvedere alle annotazioni di legge, nonché di rimuovere il cognome paterno “ messo in Pt_1 aggiunta a quello materno “ in virtù della riforma della sentenza di primo grado;
CP_1
- nonché condannare controparte alla liquidazione, in favore del sig. di una somma Parte_1
da stabilirsi in via equitativa, quale risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- Condannare infine controparte alla restituzione delle somme ricevute a titolo di mantenimento e già versate dal in adempimento della sentenza di primo grado;
Pt_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata : “Chiede che la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Controparte_1
e respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
- accerti e dichiari la violazione del principio dell'ultrattività del rito e dichiari l'inammissibilità dell'appello proposto, per decadenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.;
Pur ritenendo tale motivo assorbente ai fini del decidere, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di non condividere tale eccezione:
- rigetti l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex art. 283 c.p.c. per difetto dei presupposti previsti dalla norma;
- dichiari l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di appello e/o per violazione del precetto di cui all'art. 342 c.p.c.;
- rigetti l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.
1592/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento RG 205/2019, depositata in data
27/09/2024. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Il Procuratore Generale “Esprime parere contrario alla sospensione della esecutorietà della sentenza
e all'accoglimento dei motivi d'appello proposti per la riforma totale della Sentenza n. 1592/2024
2 pubblicata il 27/09/2024 mai notificata, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in relazione al procedimento n. 205/2019 R.G.”.
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 1592/2024 resa il 26 settembre 2024 e pubblicata il 27 settembre 2024, il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell'azione di riconoscimento della paternità proposta da
[...]
nei confronti di ha così provveduto: a) dichiara che Controparte_1 Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], è il padre di nata a Pt_1 Persona_2
il 10/11/2010; b) ordina all' ufficiale dello stato civile di (ora Persona_1 Persona_1
) di provvedere alle annotazioni di legge, nonché ad annotare il cognome Parte_4 paterno “ in aggiunta a quello materno;
c) dispone che Pt_1 CP_1 Parte_1 contribuisca al mantenimento della figlia versando a l'assegno Per_2 Controparte_1 mensile di € 150,00 con decorrenza dal gennaio 2018, salva la rivalutazione annuale dell' assegno a decorrere dal gennaio 2019; d) dispone altresì che il contribuisca nella misura del 50% alle Pt_1
spese straordinarie necessitate dalla figlia, come definite in parte motiva;
e) condanna Parte_1 al pagamento, in favore dell' AR, delle spese di giudizio consistenti nelle spese prenotate a debito nonché nel compenso d'avvocato che liquida in € 1.600,00 (milleseicento) oltre, 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
In estrema sintesi il Tribunale:
in rito, ha disatteso l'eccezione, sollevata dal convenuto, di carenza di legittimazione passiva dell'attrice, argomentando che, se è vero che la ha intrapreso la causa senza dichiarare CP_1
espressamente di agire quale genitore legale rappresentante della figlia è altrettanto vero che Per_2
tale qualità può reputarsi sottintesa sulla scorta del tenore complessivo dell'atto di citazione;
nel merito, ha ritenuto fondata la domanda, potendo ritenersi pacifica la circostanza che, nel periodo di concepimento di la e il entrambi rispettivamente coniugati, avevano una Per_2 CP_1 Pt_1
relazione adulterina, e altresì che il seppure non certo di essere padre di non Pt_1 Per_2
escludesse comunque tale eventualità, siccome desumibile dalle conversazioni whatsup tra i due, prodotte a mezzo screenshot dall'attrice. Ha dunque concluso nel senso che, “L'assodata esistenza dei rapporti sessuali nel periodo di concepimento della piccola e il rifiuto del di Per_2 Pt_1
sopporsi al prelievo del sangue al fine di eseguire il test genetico in sede di CTU costituiscono la prova presuntiva che il il padre di ” (cfr. sentenza, pag. 4); Pt_1 Per_2
sulla base del combinato disposto egli artt. 262, comma 2, e 277, comma 1, c.c., ha accolto la richiesta di aggiungere il cognome paterno ( a quello materno ( ; Pt_1 CP_1
3 ha altresì accolto la richiesta di contribuzione, da parte del convenuto, al mantenimento della minore
(art. 277 comma 2 c.c.), contribuzione che, sulla scorta delle esigue capacità economiche dell'obbligato evincibili dal contenuto delle conversazioni tramite whatsup prodotte dall'attrice, ha stabilito nell'importo mensile di € 150,00 al tempo di decorrenza dell' obbligo (dal gennaio 2018), con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
ha disposto che il contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie necessitate dalla Pt_1
figlia, come definite in parte motiva.
II. Avverso sopraddetta sentenza è insorto il quale ha proposto appello ex art. 473 Parte_1
bis. 30 c.p.c. con ricorso presentato, telematicamente, il 18 marzo 2025, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
III. Con decreto datato 20 marzo 2025, il presidente della Prima sezione civile ha fissato per la comparizione e la trattazione l'udienza del 27 novembre 2025.
IV. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto tardivamente proposta oltre il termine massimo dei sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
V. Il P.G. ha reso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
VI. L'udienza del 27 novembre 2025 è stata poi sostituita dal deposto di note di trattazione scritta che lee parti hanno provveduto a depositare;
indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
VII. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Costituendosi in giudizio, la Difesa della appellata ha eccepito la tardività Controparte_1 dell'appello evidenziando che:
(i) nel caso di specie, il giudizio per dichiarazione giudiziale di paternità, veniva incardinato, in primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari, in data 28/01/2019 ( RG 205/2019), mediante atto di citazione, in ragione dell'applicazione, ratione temporis, della formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., così come modificata dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, che prevedeva la competenza su tali procedimenti, ex 269 c.c., anche in caso di minori, del Tribunale ordinario.
(ii) L'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), che ha introdotto il rito unificato per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie, non incide sulla validità della modifica del rito effettuata dall'appellante nel presente giudizio, né esclude la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine di impugnazione.
4 (iii) Inoltre, in ossequio al principio della ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario, le forme di tale rito debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello.
Ha dunque concluso nel senso che “In applicazione di tali disposizioni normative, ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto, come nel caso de quo, con il rito ordinario, l'appello deve essere proposto sempre con citazione e, ai fini della verifica della tempestività del gravame, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare dunque riferimento alla data della notifica del ricorso alla controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria. Nel caso di specie, ove si consideri che la sentenza gravata è stata pubblicata in data 27/09/2024 e non è stata notificata, il termine per impugnare è da considerarsi decorso alla data del 27/03/2025. Ebbene, controparte, così come provato, modificando il rito originariamente adottato, ha incardinato il giudizio dell'appello nelle forme del ricorso ex art. 473 bis 30 e ss., depositandolo telematicamente il 18/03/2025 e provvedendo alla notifica in data 08/05/2023. Ove si consideri che l'appello doveva essere proposto con atto di citazione, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione occorre fare riferimento non già alla data del deposito ma alla notifica del ricorso, la quale è stata effettuata in data 08/05/2023, ovvero dopo circa due mesi dalla scadenza del termine per impugnare ex art. 327 c.p.c.” (cfr. memoria di costituzione, pag. 8-9).
L'appellante si è opposto all'accoglimento dell'eccezione de qua, evidenziando, nelle note di trattazione scritta, che “L'eccezione sul rito sollevata da parte avversa risulta infondata per due ragioni essenziali: la prima ragione riguarda l'interpretazione sistematica della riforma che non consentirebbe di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, rispetto al giudizio di appello ordinario ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda, in secondo luogo, pur volendo applicare la normativa previgente, trattandosi di materia relativa ai figli nati
“fuori dal matrimonio” la disciplina applicabile è quella del rito camerale e l'atto introduttivo dell'appello è quello del ricorso” (cfr. note di trattazione, pag. 2).
Le argomentazioni dell'impugnante non possono essere però condivise, mentre, come sopra si è già anticipato, l'eccezione di tardività del gravame è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che si passa immediatamente ad esporre.
In primo luogo va certamente esclusa la applicabilità, al caso di specie, della disciplina dettata per l'appello dal D. Lgs. n. 149/2022 e s.m. e i.m, c.d. “rito Cartabia”, trovando, piuttosto, applicazione la disciplina previgente, ratione temporis.
5 In vero, il procedimento in materia di persone, minori e famiglia disciplinato dall'art. 473 bis. 30 e ss. c.p.c. trova applicazione unicamente ai giudizi in cui il primo grado ha avuto inizio successivamente al 28 febbraio 2023 e ciò in forza del disposto dell'art. 35 del medesimo D. Lgs. n.
149/2022, non costituendo l'appello in detta materia in alcuna deroga al principio generale ivi contemplato.
In effetti l'art. 35, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 22 dicembre 2022, n. 197, dispone che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti successivamente instaurati a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Il riferimento ai “procedimenti pendenti” è, di regola, inteso al giudizio nella sua interezza;
i procedimenti già pendenti in primo grado, alla data del 28 febbraio 2023, dovrebbero, di regola, ancora essere assoggettati alla disciplina previgente, quanto alle impugnazioni. La regola conosce però diverse eccezioni, ed in particolare, in base all'art. 35, comma 4, “le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436 bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. La norma richiama espressamente le disposizioni dell'ordinario appello nel procedimento contenzioso, come pure quello del rito del lavoro, ed inoltre i provvedimenti sull'esecuzione in appello. Da tanto consegue come gli appelli relativi ai procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, inseriti nl capo IV bis del Titolo II, in quanto esclusi dalla deroga di cui al comma 4 dell'art. 35, siano sottoposti alla regola generale del comma 1.
Di conseguenza, gli appelli proposti avverso pronunce adottate in procedimenti già instaurati in primo grado alla data del 28 febbraio 2023 saranno ancora assoggettati al rito pregresso.
Quindi, nel caso di specie, poiché il procedimento è stato instaurato in primo grado con atto di citazione portato a notifica il 18 gennaio 2019 ed iscritto a ruolo il 25 gennaio 2019 (n. 205/2019
R.G.),e poiché esso è stato celebrato nelle forme del rito ordinario, l'appello non avrebbe potuto seguire il rito delineato dagli articoli 430 bis 30 e segg. c.p.c., ma, per il principio di ultrattività del rito – opportunamente invocato dall'appellato – l'appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione da notificare entro il termine cd. lungo dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e dunque entro il 27 marzo 2025.
Come noto, per il principio di ultrattività del rito, là dove il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente trattato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. civ., 6 novembre 2019, n. 28519; cfr.
6 Cass. civ., 9 agosto 2018, n. 20705: “Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice”).
Nel caso di specie è incontroverso che il Tribunale di Castrovillari abbia seguito il rito ordinario, avendo parte attrice introdotto con citazione;
avendo le parti chiesto ed ottenuto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Ne consegue che se, erroneamente, l'impugnazione, anziché con citazione venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza (Cass. civ., 25 febbraio 2009, n. 4498; Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12290).
Nella fattispecie, il ricorso in appello ex art.473 bis. 30 c.p.c. è stato depositato il 18 settembre 2024
e notificato in data 8 maggio 2025.
Esso è dunque tardivo poiché il ricorso andava notificato comunque entro e non oltre il 27 marzo
2025.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
VIII. La dichiarazione di inammissibilità, che, risolvendosi in una pronuncia “sul processo”, preclude ogni statuizione sul merito, comporta il dovere di regolamentare le spese processuali. Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), per la semplicità dell'unica questione trattata.
Le spese processuali vanno liquidate a favore dell'AR, in quanto la sig.ra è stata ammessa CP_1
al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 T.U. spese di giustizia).
7 IX. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.G., e avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1592/2024 resa il 26 settembre 2024 e pubblicata il 27 settembre 2024, non notificata, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'AR, delle spese di lite del grado che liquida in
€ 4.996,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Anna Maria Raschellà
8