Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1394
CA
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione e di interesse ad agire

    Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, argomentando che la qualità di genitore legale rappresentante della figlia poteva reputarsi sottintesa.

  • Rigettato
    Domanda basata su dichiarazioni contraddittorie e assenza di prova rigorosa della paternità

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, ritenendo pacifica la relazione adulterina e desumendo la paternità dalle conversazioni WhatsApp e dal rifiuto del convenuto di sottoporsi al test genetico.

  • Rigettato
    Prova del test genetico negativo

    Il Tribunale ha ritenuto che il convenuto non si è sottoposto al test genetico in sede di CTU, il che ha costituito prova presuntiva della paternità.

  • Rigettato
    Riforma della sentenza di primo grado per rimozione cognome paterno

    Il Tribunale ha accolto la richiesta di aggiungere il cognome paterno a quello materno, basandosi sugli artt. 262, comma 2, e 277, comma 1, c.c.

  • Rigettato
    Danno per lite temeraria

    Non specificato nella sentenza in esame, ma presumibilmente rigettato data la decisione finale sull'appello.

  • Rigettato
    Restituzione somme mantenimento

    Non specificato nella sentenza in esame, ma presumibilmente rigettato data la decisione finale sull'appello.

  • Accolto
    Tardività dell'appello per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c.

    La Corte ha accolto l'eccezione, ritenendo che il procedimento di primo grado fosse stato instaurato con rito ordinario e che l'appello dovesse essere proposto con citazione entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Poiché l'appello è stato proposto con ricorso e notificato oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile.

  • Accolto
    Violazione ultrattività del rito

    La Corte ha accolto l'eccezione, affermando che, dato il rito ordinario seguito in primo grado, l'appello doveva essere proposto con citazione e non con ricorso, come avvenuto.

  • Rigettato
    Difetto di specificità dei motivi di appello

    La Corte non ha esaminato questo punto in quanto ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello

    La Corte non ha esaminato questo punto in quanto ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione esecutorietà

    La Corte non ha esaminato questo punto in quanto ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1394
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
    Numero : 1394
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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