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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1142/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.04.1970) e residente a [...], rappresenta e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Ferlisi(cf: - P.I. , con domicilio fisico presso CodiceFiscale_2 P.IVA_1 il suo studio a Caltanissetta, in viale Trieste, n. 114 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (cf: , PI: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a DE (CL) in Via Milano, snc, rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Di Natale (cf: ), con domicilio fisico C.F._3 presso il suo studio a Caltanissetta, in Viale della Regione n. 4 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_2
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 11/10/2021, la sig.ra
[...]
ha agito in giudizio contro l'associazione convenuta Parte_1 ( esponendo: Controparte_1
- di essere stata assunta il 13/02/2017 con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato presso la comunità-alloggio “Oasi Parco Villa Sant'Anna” fino alla data del licenziamento in tronco avvenuto in data 09/04/2021;
- di aver svolto <ogni mansione ed attività lavorativa necessaria al buon funzionamento della struttura>> [pag. 1 ricorso], sebbene fosse stata assunta come addetta alle pulizie, livello A3 ed orario di lavoro pari a 18 ore settimanali circa;
- di essere stata impiegata, nello specifico, in turni di quattro ore giornaliere,
<alternando turni pomeridiani e antimeridiani, comprese domeniche e festivi>>
[sempre pag. 1 ricorso];
- che, a fronte della diffusione dell'emergenza pandemica, ha sollecitato ripetutamente il rappresentante della struttura affinché l'ambiente di lavoro fosse
1 adeguato alle normative introdotte per fronteggiare la pandemia, rivolgendosi anche ad una sigla sindacale;
- di aver invocato più volte altre anche un adeguamento salariale parametrato alla qualità delle funzioni esercitate e alle ore effettivamente lavorate, il pagamento della tredicesima mensilità anno 2020, la fornitura delle protezioni contro il COVID;
- che, segnatamente, l'orario di lavoro si è sempre protratto oltre il limite contrattuale, <sfiorando le 36 ore settimanali>>; i turni di mattina andavano dalle 09.00 alle 13.00 mentre quelli pomeridiani dalle 15:45 alle 20:50, tutti <i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, che venivano pagati come giornate feriali>> [pag. 4 ricorso];
- che le sono state assegnate mansioni diverse e più complesse rispetto a quelle stabilite al momento dell'assunzione, consistenti nell'assistenza agli ospiti, anche sotto il profilo morale;
- che il recesso datoriale comunicato via Whatsapp il 09/04/2021 è un atto ritorsivo funzionale a tacitare le proprie legittime istanze, in particolare quelle concernenti le protezioni anti/covid per le quali aveva anche sollecitato, in data Cont 07/04/2021, un controllo da parte del Comune di Caltanissetta e dell'
- che il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale in data 15/04/2021 senza esito positivo;
- che l'art. 8, c. 9 DL 41/2021 non consentiva alcun licenziamento individuale o plurimo fino al 30/06/2021. La ricorrente ha quindi concluso nei seguenti termini: <
1. accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra , nata a [...], -EN- Parte_2 il 21.04.1970, ( c.f. ), residente a [...], ha intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la l' con Controparte_1 sede in via Milano snc, 93010, DE, prov. di C.ssetta, operando nei locali di via Cardinale Dusmet, 11, a Caltanissetta, assunta con contratto di lavoro subordinato del 13.02.2017, fino al 09.04.2021, in persona del suo legale rapp.te p.t. .
2. per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante a corrispondere, alla ricorrente la somma di euro 39.00,00, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 13 febbraio 2017 al 09.04.2021; 3. accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di euro 6,400,00, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5. Condannare al pagamento dell'indennità di preavviso del licenziamento;
6. condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta della resistente, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
7. Condannare, la parte resistente al pagamento dell'indennità per illegittimo licenziamento pari a mesi sei di retribuzione, equivalenti ad euro 9.600,00 ( € 1.600,00 X 06 ) ;
8. condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' Controparte_1 si è costituita in giudizio in data 03/12/2021, contestando l'impostazione
[...] avversaria ed osservando:
- di essere impegnata nella gestione di una struttura di assenza residenziale per soggetti affetti da disturbi cognitivi di lieve e grave entità;
2 - che la ricorrente:
▪ è stata assunta in data 13/02/2017 per <sostituzione di lavoratore assente per grave malattia con diritto alla conservazione del posto di lavoro>>; successivamente, il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato a decorrere dal 01/12/2020;
▪ è sempre stata remunerata per le ore di lavoro effettivamente svolte e in rapporto alla qualifica attribuita (ausiliario liv. A3);
- che, in merito alla decurtazione salariare ex adverso lamentata rispetto al mese di febbraio 2021, è stato rappresentato alla ricorrente che il minor importo in busta paga era dovuto al numero ridotto di giorni ricompresi nella predetta mensilità [doc. 2 conv.];
- che, diversamente da quanto sostenuto, la 13^ mensilità è stata integralmente corrisposta in 4 rate mensili dall'ottobre 2020 al gennaio 2021 come comprovato dai cedolini paga e dai bonifici a questi ultimi correlati [doc. 8 conv.];
- che i dispositivi di protezione contro il COVID sono sempre stati forniti nel rispetto della normativa di riferimento e, nel periodo pasquale, sono stati consegnati anche ausili aggiuntivi [sul punto, vengono richiamate le dichiarazioni di responsabilità sub doc. 1)];
- che il rapporto di lavoro della ricorrente è terminato non in forza di un atto espulsivo bensì in forza delle dimissioni rassegnate dalla stessa sig.ra la Pt_1 quale in prima battuta le ha comunicate verbalmente alla direttrice della struttura, successivamente non si è presentata sul luogo di lavoro dal 26/03/2021 al 29/03/2021 e, in data 27/03/2021 ha trasmesso, sempre alla direzione, un messaggio whatsapp del seguente tenore: <Buongiorno . Mi dispiace essere così tranciante ma a Per_1 queste condizioni economiche me ne torno a fare pulizie dalle signore. Non solo non ho trovato la restante parte della 13 ma questo mese ho trovato meno del solito, cioè 678 euro. Per il lavoro e per gli orari che svolgo mi sento sfruttata e sotto pagata chiedo di farmi i conti e di mandarmi il licenziamento. Da lunedì non vengo più. Cordiali Saluti>> [doc. 11];
- che, secondo la Suprema Corte, <la validità delle dimissioni del lavoratore si hanno anche nel caso in cui manchi una manifestazione formale della volontà di risolvere il contratto (se questa sia deducibile in modo inequivocabile dal suo comportamento che, di fatto, manifesta la volontà di interrompere la prestazione lavorativa e recedere dal rapporto – dimissioni per c.d. fatti concludenti)>> [si cita Cass. 25583/2019, ove si menzionano Cass. 5454/2011 e Cass. 6604/2000]; nel caso in esame, alle dimissioni è seguita l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro e la conferma delle stesse in forma scritta via whatsapp;
- che, non trattandosi di licenziamento, nessuna misura indennitaria può essere riconosciuta a controparte;
- che la normativa pandemica di cui all'art. 46 dl 18/2020, come modificato dal dl 73/2021, non è applicabile poiché non vi rientrano le dimissioni e nemmeno il licenziamento per giusta causa;
- che l'accennata ritorsività non sussiste perché non si comprende quale sia il fattore che abbia determinato la reazione ritorsiva;
- che quanto prospettato in ordine alla mancato godimento dei dispositivi di protezione contro il COVID non trova riscontro ed è contraddetto dai moduli di consegna sottoscritti anche dalla ricorrente [doc. 1];
- che la ricorrente ha sempre espletato le mansioni contrattualmente stabilite e non avrebbe potuto compiere le diverse attività descritte in ricorso essendo priva delle necessarie competenze;
3 - che l'orario di lavoro si è mantenuto nei limiti delle 18 ore settimanali;
la struttura in cui ha lavorato la ricorrente non è di grandi dimensioni e quindi <3/4 ore giornaliere di pulizie sono più che sufficienti>>;
- che il TFR, ammontante ad € 2600, è stato corrisposto in due rate nei mesi di aprile e maggio 2021 [doc. 9 ric.]. L ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <
1. Controparte_1 Accertare e dichiarare la conformità del rapporto di lavoro svoltosi, al tipo contrattuale che l'ha regolato e pertanto rigettare tutte le richieste di condanna contenute nel ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di riscontro probatorio e pertanto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra Pt_1 anche a titolo di differenze retributive.
2. Accertare e dichiarare che nel caso di specie sono intervenute le dimissioni volontarie in data 27/03/2021 della lavoratrice e pertanto nulla è dovuto a quest'ultima a titolo di danno per illegittimo Pt_1 licenziamento, mancato preavviso, danni non patrimoniali e/o di ogni altro genere. Solo per scrupolo difensivo, in via gradata, accertare e dichiarare il licenziamento per giusta causa provocato da tutte le ragioni sopra esposte, in particolare, conseguente alle dimissioni volontarie della ricorrente, fornite in data 27/03/2021, (licenziamento per giustificato motivo soggettivo).
4. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di tredicesima mensilità e TFR in quanto ampiamente corrisposte dal datore di lavoro.
5. Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
6. Condannare la ricorrente, al pagamento, in favore della resistente, della sanzione pecuniaria ex art. 96, co. 3, così come aggiunto dall'art. 45, co. 12 della L. 18/06/09, n. 69, nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà equitativa tra il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 20.000,00; .
7. Valutare l'opportunità, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica perché la stessa valuti se, in relazione alle false e gravi accuse mosse all'associazione nonché alla direzione della stessa (cfr. capitoli B) ed F), possa ravvisare l'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, anche alla luce di quanto dichiareranno i testi>>. La causa è stata istruita mediante prova orale. Terminata l'escussione dei testimoni, il giudizio è stato rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 30/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La cornice fattuale della presente controversia si regge su circostanze pacifiche e non contestate così riassumibili:
- l' è un ente costituito per offrire assistenza a Controparte_1 persone potatrici di disabilità psicofisica e a minori a rischio devianza anche per mezzo di esperienze di vita comunitaria;
in ragione di tali scopi statutari, lo stesso è preposto alla gestione di strutture residenziali in regime di convenzionamento con il Dipartimento di Salute Mentale [ad es. “Comunità Alloggio “Oasi Parco Villa Sant'Anna” Dopo di Noi, via Cardinale Dusmet 11/A Caltanissetta”; Comunità Alloggio “ P.zza Palermo, 12 – DE; Controparte_3 [...]
, via P. Leone n. 3 Caltanissetta – cfr, doc. 4 Controparte_4 conv.];
- la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell'associazione convenuta Pt_1 presso la Comunità Alloggio “Oasi Parco Villa Sant'Anna” a partire dal 13/02/2017
4 con qualifica di addetta alle pulizie, inquadrata nel livello A3; in prima battuta l'assunzione è avvenuta a tempo determinato al fine di sostituire un lavoratore assente per malattia con diritto alla conservazione del posto [siffatta causale non è stata negata], successivamente, dal 01/12/2020, il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato [cfr. docc. 6 e 7 convenuta];
- l'attività lavorativa si è protratta fino all'aprile 2021, mese in cui è cessata.
3. La dinamica che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro costituisce, però, un profilo controverso su cui le parti hanno offerto ricostruzioni antitetiche. Segnatamente:
- la difesa attorea sostiene che il rapporto sarebbe cessato a seguito del licenziamento in tronco della lavoratrice, intimato tramite messaggio whatspp del 09/04/2021 ed animato da un intento ritorsivo nei confronti delle legittime rimostranze della sig.ra che lamentava la mancata fornitura delle protezioni Pt_1 anti-OV;
- la difesa dell'associazione convenuta, per contro, ricollega l'interruzione dell'attività lavorativa ad un atto di dimissioni, prima manifestate in via tacita dalla ricorrente con il messaggio whatsapp del 27/03/20211 e, successivamente, confermate tramite una condotta attuativa della volontà dimissionaria implicitamente espressa, consistita nel non presentarsi sul luogo di lavoro fino al 29/03/2021. Così tratteggiate le posizioni ricostruttive in contesa, va in primo luogo escluso che possa venire la fattispecie delle dimissioni. Indipendentemente dalla portata lessicale delle parole adoperate dalla ricorrente nel suddetto messaggio whatsapp del 27/03/2021 o dal significato che la ricorrente volesse imprimere alle espressioni ivi riportate, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 26 dlgs 151/2015, il perfezionamento delle dimissioni è condizionato dal compimento di determinate formalità [convalida, effettuazione delle dimissioni (così come della risoluzione consensuale del rapporto) mediante modalità telematiche su appositi moduli trasmessi con determinate procedure, oppure nelle sedi di cui all'art. 2113 cc.]; soltanto il rispetto dei predetti requisiti può permettere di addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto inevitabilmente a dimostrare la sussistenza delle predette formalità. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha precisato:
<In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto>> [Cass. ord. n. 27331/2023 (Rv. 669033 – 01)]. Guardando al caso di specie, l'ente convenuto: i) da un lato ha ricollegato le dimissioni ad una comunicazione effettuata tramite messagistica Whatsapp che tuttavia non è di per sé idonea a soddisfare il requisito di forma (aggravato ulteriormente anche dal vincolo sulle modalità di trasmissione) prescritto, a pena di inefficacia, dal legislatore;
5 ii) dall'altro lato, ad un comportamento concludente che, a suo avviso, testimonierebbe e darebbe concretezza all'intento dimissionario in precedenza esternato, tradottosi nell'allontanamento volontario dal posto di lavoro per più giorni;
a questo riguardo, vanno articolate due considerazioni:
▪ la prima: può essere dubbio che, al cospetto della rigida tipizzazione delle formalità che devono accompagnare e supportare la manifestazione delle dimissioni, queste possano essere ricavate in via inferenziale da un comportamento di stampo concludente;
per tale ragione, ci si può interrogare se e in che misura possa ritenersi operativo il principio affermato da Cass. 25583/2019 citata dalla convenuta a pag. 7 della comparsa che, invero, affronta una vicenda di molto antecedente all'entrata in vigore del Dlgs 151/2015;
▪ la seconda: anche a voler ammettere la configurabilità delle dimissioni in forma concludente, nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore che eccepisca le dimissioni del lavoratore è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del lavoratore [cfr. in questo senso Cass. 12552/2018]. Focalizzate le ragioni per le quali si può dubitare della rintracciabilità di un atto di dimissioni, l'estromissione della sig.ra dalla compagine datoriale sembra Pt_1 doversi ascrivere al provvedimento espulsivo adottato per giusta causa dall'associazione convenuta in data 10/04/2021. Sebbene la ricorrente abbia prospettato che il licenziamento sia stato irrogato tramite Whatsapp sempre nella giornata sopra indicata, l'allegazione non trova riscontro in nessuna evidenza documentale [non è stata prodotta nemmeno la schermata della conversazione]. Comunque, proprio in seno alla documentazione allegata al ricorso, si rinviene la copia della lettera di licenziamento per giusta causa trasmessa mediante raccomandata a/r in data 10/04/2021 e ricevuta dalla ricorrente il giorno successivo
[cfr. doc. ricorrente intitolato “allegato Livolsi Provvidenza N. 01.pdf.p7m”, pagine da 3 a 7; in questo stesso allegato, è inserita anche l'impugnazione del licenziamento nella cui epigrafe si indica proprio la data di consegna della raccomandata (11/04/2021)].
4. Il concetto di licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento del lavoratore. La figura del licenziamento disciplinare, che può farsi risalire ad una storica pronuncia della Corte Costituzionale2, si è consolidata grazie all'elaborazione giurisprudenziale del principio secondo cui il recesso datoriale motivato da una condotta colposa o, comunque, manchevole del lavoratore va considerato
“ontologicamente disciplinare”. La verifica giudiziale della legittimità del licenziamento disciplinare impone di valutare la ricorrenza o meno di una causa giustificatoria attraverso la sussunzione della complessiva vicenda fattuale all'interno della clausola generale della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo). La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consent[e] la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione dalla portata precettiva ampia e polivalente.
6 Il contenuto di tale clausola rimanda ad un giudizio relativo ed esteso ad ogni aspetto del contesto multifattoriale. Per questa ragione, il giudice non è vincolato alle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti a livello di contrattazione collettiva. Ed invero, <L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore>> [Cass. 2830/2016 (Rv. 638720 - 01); nello stesso senso, Cass. 26010/2018 e Cass. 18195/2019; Cass. 30510/2021; Cass. 33811/2021] Nel caso di specie, il recesso datoriale è ancorato alle circostanze che sono state dettagliate in seno alla lettera del 10/04/2021 le quali, nell'ottica dell'associazione convenuta, hanno consentito di sostanziare la giusta causa di licenziamento. In particolare, è stato contestato:
- che, nel corso del tempo all'interno dell'ambiente di lavoro, la sig.ra Pt_1
<ha detenuto un comportamento di grave insubordinazione verso i superiori, in palese violazione dell'art. 34 del CCNL”; <ha infierito contro tutti gli operatori dell'Associazione presenti con toni accesi e minacciosi con la grave peculiarità di abbandonare spesso il posto di lavoro. Situazione questa, gravissima, che la scrivente ha cercato di soprassedere al fine di non svantaggiarla CP_1 economicamente con un eventuale licenziamento, intervenendo più volte al fine di ripristinare i rapporti tra la stessa ed il personale, nonché con l'Assistente Sociale Responsabile della Struttura>>; <in ultimo ha infierito, inutilmente e minacciosamente, contro un suo Superiore (la Direttrice della Struttura Dott.ssa C. IA) in presenza di altri colleghi che, quanto hanno cercato di farla desistere dalla sua condotta irriguardosa e sol perché si recavano sul proprio posto d lavoro – in un momento di difficoltà, li ha apostrofati con l'epiteto di “leccaculo” e “cogliona”, denigrando ed offendendo il lavoro altrui>>;
- che, <a seguito dell'sms inviato dalla S.V. sopra integralmente riportato3, si è recata a lavoro saltuariamente mancando, arbitrariamente, nei giorni 27/08/29- 03-2021, senza alcun avviso, alcuna giustificazione e/o motivazione. Lo stesso comportamento è stato reiterato anche per i giorni 6, 7 e 8 c.m.>>;
- che <è stata realizzata un'illecita divulgazione di dati in quanto “postare” su facebook non è un'attività del tutto personale anche sul proprio account che sia chiuso o riservato ai soli amici. Per costante giurisprudenza nonché per il Garante per la protezione dei dati personali, la condivisione di post senza l'autorizzazione del titolare dei diritti sconfina spesso nella violazione di norme del codice penale. Determina causa di licenziamento postare commenti irriverenti e/o non veritieri sul proprio datore di lavoro o essere troppo critici nei confronti della propria azienda o dei propri colleghi …nel caso di specie il diritto di critica è stato ampiamente valicato in quanto il post non rispecchia la genericità di una critica ma identifica l'Associazione anche fotograficamente. In altre parole è stato violato il diritto
7 all'oblio espressamente previsto dalla normativa di protezione dei dati personali ove è possibile ricorrere se si ritiene che talune informazioni riservate, o comunque lesive dell'immagine dell'Associazione, in questo caso, siano state “rese pubbliche” senza il nostro consenso>>. Può notarsi come la decisione dell'associazione di recedere dal rapporto con la ricorrente sia stata estrinsecata attraverso un provvedimento pluri-motivato che reca la sottolineatura dei diversi addebiti che hanno contribuito ad elidere il legame fiduciario con la lavoratrice. Gli addebiti fanno riferimento: i) a condotte renitenti nei confronti di diretti superiori, unite a contegni minacciosi ed irriguardosi nei confronti di altri operatori impegnati all'interno del medesimo contesto lavorativo;
ii) ad un episodio concernente un diverbio con la direttrice della struttura (la dott.ssa C. IA), caratterizzato da atteggiamenti aggressivi della ricorrente nei confronti della propria superiore, posti in essere alla presenza di altri colleghi e con la formulazione di epiteti ingiuriosi ed offensivi espressi in direzione di questi ultimi, intervenuti in un'ottica meramente rappacificatrice;
iii) alla mancata presentazione sul posto di lavoro per più giorni, in due diversi segmenti temporali e senza l'esplicitazione di alcun ragione giustificatrice (il primo dal 27 al 29 marzo 2021, il secondo dal 6 all'8 aprile dello stesso anno); iv) ad una vicenda legata ad una divulgazione non autorizzata di immagini fotografiche su canali social, accompagnata da commenti che – secondo quanto indicato nel citato provvedimento – avrebbero esorbitato dai confini del diritto di critica. Orbene, gli antecedenti da cui muovono le contestazioni, tanto se considerati isolatamente quanto – a maggior ragione – se valutati in modo interattivo, configurano degli eventi soggettivamente ed oggettivamente grave, tali da supportare la irrogata sanzione espulsiva [per quanto quelli sub i) e ii) scontino una certa genericità nella loro strutturazione;
per contro, già il solo addebito sub iii), riferito all'abbandono arbitrario e reiterato del posto di lavoro, disvela una condotta capace di legittimare la reazione espulsiva della parte datoriale]. Rispetto a quest'ultima notazione si può aggiungere come i dati testimoniali abbiano corroborato, sotto il profilo storico-materiale, la sussistenza della condotta di abbandono descritta nella lettera di licenziamento [la teste , alla Testimone_1 domanda “Vero che la sig.ra dal 26/03/2021 si assentava dal posto di Pt_1 lavoro”, ha risposto <si è vero, non ricordo esattamente il motivo, c'era una situazione molto particolare a causa del OV e la ricorrente ha deciso di non venire più>>; il teste , alla domanda “Vero che la sig.ra Testimone_2 Pt_1 dal 26/03/2021 si assentava dal posto di lavoro”, ha risposto: <si è vero, non ricordo cosa successe>>]. Si tratta in tutta evidenza di episodi idonei, di per sé, ad incrinare e vulnerare il vincolo fiduciario che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro;
quelli riportati supra sub i) e ii) sono in grado, altresì, di alterare il clima di ordinaria collaborazione tra dipendenti sul luogo di lavoro che implica il rispetto di norme elementari di convivenza [Cass. 19623/2011]. Non solo, si è al cospetto di accadimenti che vanno ad impattare in senso pregiudizievole sulla struttura organizzativa, il cui normale dispiegarsi necessita di un coordinamento tra tutti i fattori produttivi, a maggior ragione tra le prestazioni delle risorse umane che partecipano all'attività aziendale.
8 Quanto rappresentano acquista ancora più forza per il fatto che il ricorso non articola nessuna censura, nessun rilievo critico nei confronti delle ragioni poste a base del licenziamento: nessuna di queste è stata interessata da argomentazioni volte a contrastarne (o anche solo attenuarne) la portata, la gravità e la rilevanza. Anzi, ciò che manca radicalmente – ancor prima – è loro considerazione. Il recesso datoriale risulta dunque legittimo e rispondente al requisito della proporzionalità e adeguatezza. Alla luce di ciò, deve essere respinta anche la richiesta dell'indennità sostitutiva ex art. 2118 cc stante - come noto - l'inoperatività dell'obbligo di preavviso in caso di licenziamento per giusta causa.
5. L'unico profilo di illegittimità che è stato accennato all'interno del ricorso attiene ad una ipotizzata “ritorsività” del licenziamento. È stato prospettato che il recesso datoriale costituirebbe una rappresaglia rispetto a legittime istanze della sig.ra che lamentava la mancata fornitura Pt_1 di dispositivi di sicurezza durante il periodo pandemico. La fattispecie ritorsiva va ricondotta nel perimetro del motivo illecito. Essa è configurabile a condizioni che siano rintracciabili due elementi di prova: uno negativo, relativo al difetto di una ragione che integri giusta causa o giustificato motivo di recesso, l'altro positivo, di cui è onerato il lavoratore, concernente l'intento ritorsivo. Il caso di specie non restituisce nessuno dei due. Il dato negativo è escluso dalla sussistenza di un provvedimento espulsivo incentrato su un apparato motivazionale che permette di riscontare la giusta causa
[apparato motivazione, si ripete, che non è stato sottoposto ad alcuna contestazione da parte della difesa attorea]. Il dato positivo è oggetto di meri enunciati asservitivi, sorretti da affermazioni labiali, apodittiche, incapaci di comprovare una concreta ed effettiva volontà ritorsiva imputabile all'associazione convenuta [siffatta tematica non è stata affrontata né valorizzata all'interno dei capitolati di prova orale dedotti in ricorso]. Anzi, le evidenze documentali in atti evidenziano come quest'ultima abbia ottemperato al propri obblighi di consegna, fornendo ai lavoratori il materiale protettivo necessario per la salvaguardia della loro incolumità per l'intera durata dell'emergenza da COVID [lo testimoniano le schede di consegna che recano la specificazione dei dispositivi forniti e che riportano le sottoscrizioni autografe dei lavoratori, ivi compresa la ricorrente – cfr. docc. da 1a) a 1o) ric.].
6. In ultimo, l'atto recessivo non collide nemmeno con la normativa emergenziale di cui all'art. 8, c. 9 DL 41/2021 che ha disposto la paralisi del potere datoriale di recesso unicamente per le ipotesi di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 30/6/2021. Si tratta di ipotesi estranee alla vicenda in esame in cui il licenziamento è stato legittimamente intimato per giusta causa.
7. Venendo ora alla domanda di stampo retributivo, la stessa rivendica il pagamento di somme di denaro a titolo di differenze salariali, trattamento di fine rapporto e 13^mensilità.
7.1. Le differenze salariali attengono, in primo luogo, ad un surplus orario che la ricorrente avrebbe svolto in esecuzione della propria prestazione lavorativa.
9 Con riferimento all'estensione oraria, la sig.ra ha dedotto di aver Pt_1 lavorato sempre oltre il limite contrattuale, <sfiorando le 36 ore settimanali>>; in particolare, i turni di mattina si sarebbero svolti dalle 09.00 alle 13.00 mentre quelli pomeridiani dalle 15:45 alle 20:50, tutti <i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi…>> [pag. 4 ricorso]. È noto come a carico del lavoratore che agisca per ottenere il compenso per lavoro straordinario, operi un rigoroso onere probatorio, anche per quanto concerne la durata del medesimo, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice, che può soccorrere solo ai fini della quantificazione dello stesso [Cass. 3714/2009; Cass. 1389/2003; vedi Cass. 16150/2018 (Rv. 649482 - 01) secondo cui <Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice>>; nei medesimi termini, Cass. 4076/2018 (Rv. 647446 – 01) per la quale <Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso>>]. Al giudice, in particolare, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, stabiliti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tracciate le superiori coordinate esegetiche, occorre dare conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi: i. teste : <Adr: Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3 quanto cognata della ricorrente, lei stessa mi riferiva circa la sua attività lavorativa oppure mi chiamava per sostituirla in casa con i figli, se impegnata a lavoro Adr sub 1: si è vero Adr sub 2 : posso dire che la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 13:00- 13:30 circa a volte anche fino alle 14:00, e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20.30 circa. Lavorava su turni quindi o aveva il turno la mattina o il pomeriggio. Tanto so perchè è capitato di trovarmi a casa di mio fratello quando sia quando andava sia quando tornava da lavoro o perchè ci sentivamo telefonicamente per l'organizzazione familiare. Preciso che la ricorrente lavorava sempre con un solo giorno libero a settimana che veniva concordato e variava, lavorava anche la Domenica e I festivi. Adr sub 3: posso dire che la stessa ricorrente mi aveva riferito di essere stata Assunta per 3 o 4 ore al giorno , ma che in realtà lavorava di più. Capitava spesso che io aiutassi la ricorrente a casa mentre era a lavoro Adr sub 4: la ricorrente svolgeva mansion di tuttofare. Posso dire di avere preso contatti con la struttura per mio fratello, in quanto disabile e che, capitò di recarci da Caltanissetta a DE in occasione di una festa di Carnevale per incontrare la responsabile e in quell'occasione ci spostammo e c'era anche mia cognata con altre due ospiti della struttura affette da disabilità. Posso dire di essermi trovata con lei quando riceveva anche messaggi con cui le si chiedeva cosa comprare per la spese, in quanto cucinava anche. Adr sub 6: La datrice di lavoro
10 era la sig.ra con cui ho parlato anche quando ho preso CP_5 contatti per mio fratello. Ad esempio in questa occasione ho visto la IA dare direttive alla ricorrente. Adr sub 7: si è vero, sono stata presente quando la ricorrente riceveva i messaggi audio su whatsupp. L'avv. Di Natale chiede al teste di specificare le circostanze nelle quali si trovava a casa della ricorrente per aiutarla. L'avv. Manta si oppone. Adr: Io aiutavo quando potevo se potevo. Nel 2017 I miei nipoti avevano uno 19 anni e uno era all'università. Io ero disponibile ad aiutare in varie occasioni e per varie ragioni, ad esempio se qualcuno stave male. A volte capitava che andassi vari giorni di seguito a volte che non andassi , non c'era una regola, lo facevo a titolo di favore>>. ii. teste : <Adr sub 1.: si è vero Adr sub. 2 : posso Testimone_4 dire di avere accompagnato spesso mia madre a lavoro e lavorava dalle 8,00 alle 14,00 tutti I giorni e spesso anche la Domenica e I festivi. A volte lavorava il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e avolte lavorava l'intera giornata sia la mattina sia il pomeriggio. Adr sub 3: il contratto in teoria era un contratto part time ma in realtà lavorava ogni giorno almeno due ore in più. Adr sub 4: Era stata Assunta per svolgere le pulizie, ma in realtà cucinava, indicava cosa comprare per la spesa, si occupava dei contatti con I resident della stuttura, quindi espletava varie mansion. Ricordo che, in un caso, mentre cambiava le tende scivolo' dalle scale facendosi male Adr sub 6: la proprietaria alla quale si dirigeva per chiedere permessi era la sig.ra IA, mentre le cose da fare erano indicate dalle asistenti sociali che le dicevano cosa fare, mentre lei si organizzava il lavoro Adr sub 7: si è vero, ciò sia da parte delle assistenti sociali sia della e' capitato che mi sia Parte_3 recato presso l'associazione e ho visto mia madre svolgere le sue attività, ciò ad esempio capitava quando accompagnavo mia madre prima di recarmi alle lezioni private e vedere mia madre svolgere le pulizie in divisa>>. iii. teste : <Adr sub 1: si è vero Adr sub 2: si è vero (ruolo Testimone_1 anche di responsabile del personale) Adr sub 3: si è vero (lei fornisce ai singoli dipendenti le direttive circa le mansioni da svolgere) coordina le attività dei lavoratori visionando sul loro operato;
Adr sub 4: la sig.ra svolgeva le mansion di ausiliaria all'interno della Pt_1 comunità, e si occupava dell'igiene dell'ambiente e sistemava le stanze Adr sub 5: la ricorrente lavorava 3 ore al giorno, arrivava alle 9 e andava via alle 12 e qualche volta veniva di pomeriggio ma non mi ricordo gli orari. Non è mai stato chiesto, che io sappia, alla ricorrente di svolgere orario oltre le 18 ore contrattualmente previste adr sub 6: si è vero non svolgeva altre attività Adr sub 7: si è vero era sempre presente (“Vero che nelle ore di lavoro della sig.ra era anche Pt_1 presente la dipendente che era addetta alla Parte_4 prestazione di accompagnatrice e accudimento dei soggetti portatori di handicap ospitati all'interno della struttura”); Adr sub 8: non ha mai lavorato per l'intera giornata Adr sub 9: si è vero, non ricordo esattamente il motive, c'era una situazione molto particolare a causa del OV e la ricorrente ha deciso di non venire più Adr sub 10: non li conosco non so chi sono . Adr : non so se arrivasse accompagnata da
11 qualcuno, io magari ero all'interno e non so come arrivavano i dipendenti>>. iv. teste : <Adr : Conosco la ricorrente perché dal 2015 Testimone_5 al 2019 ho lavorato come assistente sociale come responsabile della Part struttura sub 1: si è vero preciso come detto dal 2015 Adr sub 2: si è vero Adr sub 3: si è vero Adr sub 4: la ricorrente si occupava come Part ausiliare delle pulizie della struttura sub 5: lavorava 3 ore al giorno o la mattina o il pomeriggio. Non ha mai lavorato per più ore. Adr sub 6: confermo che si occupava solo della pulizia dei locali Adr sub 7: no non ha mai lavorato per l'intera giornata Adr sub 8: non conosco queste persone, ci saremmo accorti se c'era qualcuno. Posso dire che la ricorrente era automunita e l'ho sempre vista arrivare a lavoro da sola>>. v. teste : <Adr: conosco la ricorrente perché lavorava Testimone_2 nella struttura dove lavoravo anche io come impiegato. Abbiamo lavorato insieme un anno, non ricordo bene quando o l'anno scorso o due anni fa. Credo due anni fa, tanto mi ricordo perché coincide con il periodo in cui mia moglie rimase incinta. Adr sub 1: si è vero Adr sub 2: la ricorrente si occupava di svolgere le pulizie e non svolgeva altre mansioni Adr sub 3: alternava la mattina e il pomeriggio, non ricordo gli orari, ma non l'ho mai vista lavorare per l'intera giornata Adr sub 4: si è vero, non ricordo cosa successe Adr sub 5: non so chi sono Adr: non so dire come la signora arrivava a lavoro. Posso dire che io arrivavo e le macchine dei dipendenti erano già posteggiate anche quella della . Parte_1
7.2. L'analisi dell'escussione testimoniale permette di ridimensionare le allegazioni contenute in ricorso;
invero:
- guardando alle testimonianze assunte, un'indicazione specifica su come era articolata, sotto il profilo orario, l'attività lavorativa della ricorrente è rinvenibile unicamente nelle deposizioni dei testi e , i quali Testimone_3 Testimone_4 hanno riferito: a. che la < la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 13:00- 13:30 circa a volte anche fino alle 14:00, e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20.30 circa>> ( ); Testimone_3 b. di <…avere accompagnato spesso mia madre a lavoro e lavorava dalle 8,00 alle 14,00 tutti I giorni e spesso anche la Domenica e I festivi. A volte lavorava il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e a volte lavorava l'intera giornata sia la mattina sia il pomeriggio>> Testimone_4
[...
);
- si tratta di dichiarazioni, però, che:
o provengono da persone collegate o facenti parte del nucleo familiare della sig.ra [la teste è la cognata, mentre il Pt_1 Testimone_3 teste è il figlio]; Testimone_4
o che non sono il frutto di una percezione diretta della dinamica lavorativa ma si fondono unicamente su quanto riferito ai testi dalla stessa ricorrente [entrambi i testi, invero, non erano colleghi di lavoro;
il teste dà atto espressamente che era la sig.ra Testimone_3 Pt_1 a confidarle della sua attività lavorativa;
il teste Testimone_4 rappresenta che si limitava ad accompagnarla al lavoro, sicché può aver
12 assunto conoscenza degli orari solo de relato e, peraltro, non continuativamente (lo stesso teste afferma che l'accompagnamento avveniva “spesso” ma non sempre mentre il teste ha Testimone_2 riferito che, quando arrivava al lavoro, <le macchine dei dipendenti erano già posteggiate anche quella della ]; Parte_1
o che non risultano nemmeno perfettamente armonizzabili tra loro [la teste delinea un impegno orario settimanale a carico Testimone_3 della ricorrente articolato ordinariamente su turni antimeridiani o pomeridiani mentre il teste precisa che l'attività Testimone_4 pomeridiana così come quella distribuita sull'intera giornata erano occasionali, saltuarie (ma non ne puntualizza la frequenza)];
- inoltre, quanto dichiarato è rimasto del tutto isolato e privo di ulteriori riscontri se raffrontato con gli altri testi intervistati che, a differenza di quelli citati dalla difesa attorea, lavoravano nel medesimo contesto lavorativo della sig. Pt_1
(la teste e la teste in qualità di assistenti sociali, la prima anche Tes_1 Tes_5 responsabile del personale, il teste come impiegato) e quindi hanno potuto Tes_2 acquisire una cognizione diretta dell'orario di lavoro riferibile alla ricorrente;
segnatamente
➢ la teste , che all'epoca dei fatti di causa rivestiva la Testimone_1 qualifica di responsabile del personale, ha rammentato che la
<ricorrente lavorava 3 ore al giorno, arrivava alle 9 e andava via alle 12 e qualche volta veniva di pomeriggio ma non mi ricordo gli orari. Non è mai stato chiesto, che io sappia, alla ricorrente di svolgere orario oltre le 18 ore contrattualmente previste…non ha mai lavorato per l'intera giornata>>;
➢ la teste con una dichiarazione del tutto Testimone_5 sovrapponibile, ha ricordato che la sig.ra < lavorava 3 ore al Pt_1 giorno o la mattina o il pomeriggio. Non ha mai lavorato per più ore>>;
➢ anche il teste ha confermato che la ricorrente Testimone_2
<alternava la mattina e il pomeriggio, non ricordo gli orari, ma non l'ho mai vista lavorare per l'intera giornata>>.
7.3. I risultati conoscitivi emersi dall'espletamento delle prove orali non consentono di ritenere raggiunta la prova rigorosa dello straordinario maturato. Tenuto conto della carenti evidenze probatorie, deve escludersi che il ricorrente possa aver ottemperato all'onere di provare il surplus orario effettivamente svolto. Non sono emersi una pluralità di dati, quali: i) i singoli giorni in cui si sarebbe registrata l'eccedenza oraria né tantomeno che lo straordinario si stato svolto in maniera continuativa ed ininterrotta;
ii) il numero di ore effettivamente svolte oltre l'orario normale di lavoro, prova che – nel caso di specie – deve essere specifica e rigosa poiché sono state dedotte un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza;
iii) l'esatta collocazione cronologica dell'attività svolta oltre i limiti. In altri termini, non sono ricostruibili, in modo sufficientemente realistico, i termini quantitativi della prestazione eccedentaria, ossia il quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito. Il capo di domanda concernente lo straordinario, quindi, è privo di fondamento. In merito alla decurtazione salariare asseritamente patita per il mese di febbraio 2021, è sufficiente osservare come il minor importo riconosciuto in busta paga alla
13 ricorrente trovi corrispondenza nel numero ridotto di giorni ricompresi nella predetta mensilità [doc. 2 conv.].
8. Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi con riguardo alla prospettazione attorea di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite. Come ricorda la giurisprudenza di legittimità, <nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> [ex plurimis, Cass., nn. 26233 e 26234/2008]. Nel caso di specie, tuttavia, fa difetto, in ricorso, qualunque deduzione in merito alle previsioni contrattuali collettive e alle ragioni della riconducibilità dei compiti concretamente svolti dal lavoratore, all'una anziché all'altra declaratoria. La conseguente carenza di allegazioni in merito ad elementi essenziali ai fini della configurazione della causa petendi comporta la reiezione della domanda, non avendo del resto il ricorrente alcun interesse giuridicamente apprezzabile al mero accertamento dell'attività prestata, se non in funzione della riconducibilità di essa ad un determinato livello contrattuale. D'altra parte, ad eccezione dei testi citati dalla difesa della ricorrente, quelli
“non familiari” hanno tutti sottolineato come la sig.ra si occupasse soltanto Pt_1 delle pulizie;
le dichiarazioni hanno avuto il seguente tenore: teste : <la Tes_2 ricorrente si occupava di svolgere le pulizie e non svolgeva altre mansioni>>; teste
<la ricorrente si occupava come ausiliare delle pulire della struttura Tes_5
…Adr sub 6: confermo che si occupava solo della pulizia dei locali >>; teste : Tes_1
<Adr sub 4: la sig.ra svolgeva le mansioni di ausiliaria all'interno della Pt_1 comunità, e si occupava dell'igiene dell'ambiente e sistemava le stanze…adr sub 6: si è vero non svolgeva altre attività Adr sub 7 (“Vero che nelle ore di lavoro della sig.ra era anche presente la dipendente che era addetta Pt_1 Parte_4 alla prestazione di accompagnatrice e accudimento dei soggetti portatori di handicap ospitati all'interno della struttura”): si è vero era sempre presente>>.
9. Da ultimo, bisogna vagliare le richieste attoree avanzate in relazione al trattamento di fine rapporto e alla 13^mensilità. Escluso che tali istituti possano essere stati incisi da un maggiore orario di lavoro, l'associazione convenuta ha comprovato a livello documentale l'adempimento delle correlate obbligazioni. Invero:
- la 13^ mensilità è stata integralmente corrisposta in 4 rate mensili dall'ottobre 2020 al gennaio 2021 come comprovato dai cedolini paga e dai bonifici a questi ultimi associati [cfr. doc. 8 conv];
- il TFR, ammontante ad € 2600, è stato corrisposto in due rate nei mesi di aprile e maggio 2021 [cfr. doc. 9 ric.]. Dinnanzi alla prova dell'intervenuto ed integrale pagamento dei suddetti emolumenti, la posizione debitoria dell'associazione convenuta deve ritersi integralmente estinta.
14 10. Lo sviluppo esegetico sopra scandito determina il rigetto integrale del ricorso.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerate le semplici e limitate questioni di fatto e di diritto trattate, la liquidazione può seguire i parametri tariffari minimi previsti per le cause di lavoro di valore indeterminato;
tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, lo scaglione di riferimento appare essere quello da € 26001 ad € 52000 [vedi art. 5 c. 6 DM 55/2014 secondo cui <Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00…>>]. Non può trovare applicazione l'art. 152 disp. att. cpc, che abbraccia i soli giudizi vertenti in materia di prestazioni previdenziali. Ugualmente, non pare applicabile l'art. 96 c. 3 cpc poiché l'iniziativa attorea non trascende in una condotta mossa da scopi abusivi o strumentali, eccedenti la normale funzione del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge integralmente il ricorso;
ii) condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite Parte_1 all'associazione spese liquidate nella somma complessiva Controparte_1 di € 4629, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 20/10/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del seguente tenore: <Buongiorno . Mi dispiace essere così tranciante ma a queste Per_1 condizioni economiche me ne torno a fare pulizie dalle signore. Non solo non ho trovato la restante parte della 13 ma questo mese ho trovato meno del solito, cioè 678 euro. Per il lavoro e per gli orari che svolgo mi sento sfruttata e sotto pagata chiedo di farmi i conti e di mandarmi il licenziamento. Da lunedì non vengo più. Cordiali Saluti>> [doc. 11]; 2 Corte Cost. n. 204/1982. 3 Si tratta del messaggio sms che recita: <Buongiorno . Mi dispiace essere così tranciante ma Per_1 a queste condizioni economiche me ne torno a fare pulizie dalle signore. Non solo non ho trovato la restante parte della 13 ma questo mese ho trovato meno del solito, cioè 678 euro. Per il lavoro e per gli orari che svolgo mi sento sfruttata e sotto pagata chiedo di farmi i conti e di mandarmi il licenziamento. Da lunedì non vengo più. Cordiali Saluti>> sub doc. 11.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.04.1970) e residente a [...], rappresenta e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Ferlisi(cf: - P.I. , con domicilio fisico presso CodiceFiscale_2 P.IVA_1 il suo studio a Caltanissetta, in viale Trieste, n. 114 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (cf: , PI: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a DE (CL) in Via Milano, snc, rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Di Natale (cf: ), con domicilio fisico C.F._3 presso il suo studio a Caltanissetta, in Viale della Regione n. 4 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_2
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 11/10/2021, la sig.ra
[...]
ha agito in giudizio contro l'associazione convenuta Parte_1 ( esponendo: Controparte_1
- di essere stata assunta il 13/02/2017 con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato presso la comunità-alloggio “Oasi Parco Villa Sant'Anna” fino alla data del licenziamento in tronco avvenuto in data 09/04/2021;
- di aver svolto <ogni mansione ed attività lavorativa necessaria al buon funzionamento della struttura>> [pag. 1 ricorso], sebbene fosse stata assunta come addetta alle pulizie, livello A3 ed orario di lavoro pari a 18 ore settimanali circa;
- di essere stata impiegata, nello specifico, in turni di quattro ore giornaliere,
<alternando turni pomeridiani e antimeridiani, comprese domeniche e festivi>>
[sempre pag. 1 ricorso];
- che, a fronte della diffusione dell'emergenza pandemica, ha sollecitato ripetutamente il rappresentante della struttura affinché l'ambiente di lavoro fosse
1 adeguato alle normative introdotte per fronteggiare la pandemia, rivolgendosi anche ad una sigla sindacale;
- di aver invocato più volte altre anche un adeguamento salariale parametrato alla qualità delle funzioni esercitate e alle ore effettivamente lavorate, il pagamento della tredicesima mensilità anno 2020, la fornitura delle protezioni contro il COVID;
- che, segnatamente, l'orario di lavoro si è sempre protratto oltre il limite contrattuale, <sfiorando le 36 ore settimanali>>; i turni di mattina andavano dalle 09.00 alle 13.00 mentre quelli pomeridiani dalle 15:45 alle 20:50, tutti <i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, che venivano pagati come giornate feriali>> [pag. 4 ricorso];
- che le sono state assegnate mansioni diverse e più complesse rispetto a quelle stabilite al momento dell'assunzione, consistenti nell'assistenza agli ospiti, anche sotto il profilo morale;
- che il recesso datoriale comunicato via Whatsapp il 09/04/2021 è un atto ritorsivo funzionale a tacitare le proprie legittime istanze, in particolare quelle concernenti le protezioni anti/covid per le quali aveva anche sollecitato, in data Cont 07/04/2021, un controllo da parte del Comune di Caltanissetta e dell'
- che il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale in data 15/04/2021 senza esito positivo;
- che l'art. 8, c. 9 DL 41/2021 non consentiva alcun licenziamento individuale o plurimo fino al 30/06/2021. La ricorrente ha quindi concluso nei seguenti termini: <
1. accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra , nata a [...], -EN- Parte_2 il 21.04.1970, ( c.f. ), residente a [...], ha intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la l' con Controparte_1 sede in via Milano snc, 93010, DE, prov. di C.ssetta, operando nei locali di via Cardinale Dusmet, 11, a Caltanissetta, assunta con contratto di lavoro subordinato del 13.02.2017, fino al 09.04.2021, in persona del suo legale rapp.te p.t. .
2. per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante a corrispondere, alla ricorrente la somma di euro 39.00,00, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 13 febbraio 2017 al 09.04.2021; 3. accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di euro 6,400,00, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5. Condannare al pagamento dell'indennità di preavviso del licenziamento;
6. condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta della resistente, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
7. Condannare, la parte resistente al pagamento dell'indennità per illegittimo licenziamento pari a mesi sei di retribuzione, equivalenti ad euro 9.600,00 ( € 1.600,00 X 06 ) ;
8. condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' Controparte_1 si è costituita in giudizio in data 03/12/2021, contestando l'impostazione
[...] avversaria ed osservando:
- di essere impegnata nella gestione di una struttura di assenza residenziale per soggetti affetti da disturbi cognitivi di lieve e grave entità;
2 - che la ricorrente:
▪ è stata assunta in data 13/02/2017 per <sostituzione di lavoratore assente per grave malattia con diritto alla conservazione del posto di lavoro>>; successivamente, il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato a decorrere dal 01/12/2020;
▪ è sempre stata remunerata per le ore di lavoro effettivamente svolte e in rapporto alla qualifica attribuita (ausiliario liv. A3);
- che, in merito alla decurtazione salariare ex adverso lamentata rispetto al mese di febbraio 2021, è stato rappresentato alla ricorrente che il minor importo in busta paga era dovuto al numero ridotto di giorni ricompresi nella predetta mensilità [doc. 2 conv.];
- che, diversamente da quanto sostenuto, la 13^ mensilità è stata integralmente corrisposta in 4 rate mensili dall'ottobre 2020 al gennaio 2021 come comprovato dai cedolini paga e dai bonifici a questi ultimi correlati [doc. 8 conv.];
- che i dispositivi di protezione contro il COVID sono sempre stati forniti nel rispetto della normativa di riferimento e, nel periodo pasquale, sono stati consegnati anche ausili aggiuntivi [sul punto, vengono richiamate le dichiarazioni di responsabilità sub doc. 1)];
- che il rapporto di lavoro della ricorrente è terminato non in forza di un atto espulsivo bensì in forza delle dimissioni rassegnate dalla stessa sig.ra la Pt_1 quale in prima battuta le ha comunicate verbalmente alla direttrice della struttura, successivamente non si è presentata sul luogo di lavoro dal 26/03/2021 al 29/03/2021 e, in data 27/03/2021 ha trasmesso, sempre alla direzione, un messaggio whatsapp del seguente tenore: <Buongiorno . Mi dispiace essere così tranciante ma a Per_1 queste condizioni economiche me ne torno a fare pulizie dalle signore. Non solo non ho trovato la restante parte della 13 ma questo mese ho trovato meno del solito, cioè 678 euro. Per il lavoro e per gli orari che svolgo mi sento sfruttata e sotto pagata chiedo di farmi i conti e di mandarmi il licenziamento. Da lunedì non vengo più. Cordiali Saluti>> [doc. 11];
- che, secondo la Suprema Corte, <la validità delle dimissioni del lavoratore si hanno anche nel caso in cui manchi una manifestazione formale della volontà di risolvere il contratto (se questa sia deducibile in modo inequivocabile dal suo comportamento che, di fatto, manifesta la volontà di interrompere la prestazione lavorativa e recedere dal rapporto – dimissioni per c.d. fatti concludenti)>> [si cita Cass. 25583/2019, ove si menzionano Cass. 5454/2011 e Cass. 6604/2000]; nel caso in esame, alle dimissioni è seguita l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro e la conferma delle stesse in forma scritta via whatsapp;
- che, non trattandosi di licenziamento, nessuna misura indennitaria può essere riconosciuta a controparte;
- che la normativa pandemica di cui all'art. 46 dl 18/2020, come modificato dal dl 73/2021, non è applicabile poiché non vi rientrano le dimissioni e nemmeno il licenziamento per giusta causa;
- che l'accennata ritorsività non sussiste perché non si comprende quale sia il fattore che abbia determinato la reazione ritorsiva;
- che quanto prospettato in ordine alla mancato godimento dei dispositivi di protezione contro il COVID non trova riscontro ed è contraddetto dai moduli di consegna sottoscritti anche dalla ricorrente [doc. 1];
- che la ricorrente ha sempre espletato le mansioni contrattualmente stabilite e non avrebbe potuto compiere le diverse attività descritte in ricorso essendo priva delle necessarie competenze;
3 - che l'orario di lavoro si è mantenuto nei limiti delle 18 ore settimanali;
la struttura in cui ha lavorato la ricorrente non è di grandi dimensioni e quindi <3/4 ore giornaliere di pulizie sono più che sufficienti>>;
- che il TFR, ammontante ad € 2600, è stato corrisposto in due rate nei mesi di aprile e maggio 2021 [doc. 9 ric.]. L ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <
1. Controparte_1 Accertare e dichiarare la conformità del rapporto di lavoro svoltosi, al tipo contrattuale che l'ha regolato e pertanto rigettare tutte le richieste di condanna contenute nel ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di riscontro probatorio e pertanto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra Pt_1 anche a titolo di differenze retributive.
2. Accertare e dichiarare che nel caso di specie sono intervenute le dimissioni volontarie in data 27/03/2021 della lavoratrice e pertanto nulla è dovuto a quest'ultima a titolo di danno per illegittimo Pt_1 licenziamento, mancato preavviso, danni non patrimoniali e/o di ogni altro genere. Solo per scrupolo difensivo, in via gradata, accertare e dichiarare il licenziamento per giusta causa provocato da tutte le ragioni sopra esposte, in particolare, conseguente alle dimissioni volontarie della ricorrente, fornite in data 27/03/2021, (licenziamento per giustificato motivo soggettivo).
4. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di tredicesima mensilità e TFR in quanto ampiamente corrisposte dal datore di lavoro.
5. Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
6. Condannare la ricorrente, al pagamento, in favore della resistente, della sanzione pecuniaria ex art. 96, co. 3, così come aggiunto dall'art. 45, co. 12 della L. 18/06/09, n. 69, nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà equitativa tra il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 20.000,00; .
7. Valutare l'opportunità, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica perché la stessa valuti se, in relazione alle false e gravi accuse mosse all'associazione nonché alla direzione della stessa (cfr. capitoli B) ed F), possa ravvisare l'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, anche alla luce di quanto dichiareranno i testi>>. La causa è stata istruita mediante prova orale. Terminata l'escussione dei testimoni, il giudizio è stato rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 30/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La cornice fattuale della presente controversia si regge su circostanze pacifiche e non contestate così riassumibili:
- l' è un ente costituito per offrire assistenza a Controparte_1 persone potatrici di disabilità psicofisica e a minori a rischio devianza anche per mezzo di esperienze di vita comunitaria;
in ragione di tali scopi statutari, lo stesso è preposto alla gestione di strutture residenziali in regime di convenzionamento con il Dipartimento di Salute Mentale [ad es. “Comunità Alloggio “Oasi Parco Villa Sant'Anna” Dopo di Noi, via Cardinale Dusmet 11/A Caltanissetta”; Comunità Alloggio “ P.zza Palermo, 12 – DE; Controparte_3 [...]
, via P. Leone n. 3 Caltanissetta – cfr, doc. 4 Controparte_4 conv.];
- la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell'associazione convenuta Pt_1 presso la Comunità Alloggio “Oasi Parco Villa Sant'Anna” a partire dal 13/02/2017
4 con qualifica di addetta alle pulizie, inquadrata nel livello A3; in prima battuta l'assunzione è avvenuta a tempo determinato al fine di sostituire un lavoratore assente per malattia con diritto alla conservazione del posto [siffatta causale non è stata negata], successivamente, dal 01/12/2020, il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato [cfr. docc. 6 e 7 convenuta];
- l'attività lavorativa si è protratta fino all'aprile 2021, mese in cui è cessata.
3. La dinamica che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro costituisce, però, un profilo controverso su cui le parti hanno offerto ricostruzioni antitetiche. Segnatamente:
- la difesa attorea sostiene che il rapporto sarebbe cessato a seguito del licenziamento in tronco della lavoratrice, intimato tramite messaggio whatspp del 09/04/2021 ed animato da un intento ritorsivo nei confronti delle legittime rimostranze della sig.ra che lamentava la mancata fornitura delle protezioni Pt_1 anti-OV;
- la difesa dell'associazione convenuta, per contro, ricollega l'interruzione dell'attività lavorativa ad un atto di dimissioni, prima manifestate in via tacita dalla ricorrente con il messaggio whatsapp del 27/03/20211 e, successivamente, confermate tramite una condotta attuativa della volontà dimissionaria implicitamente espressa, consistita nel non presentarsi sul luogo di lavoro fino al 29/03/2021. Così tratteggiate le posizioni ricostruttive in contesa, va in primo luogo escluso che possa venire la fattispecie delle dimissioni. Indipendentemente dalla portata lessicale delle parole adoperate dalla ricorrente nel suddetto messaggio whatsapp del 27/03/2021 o dal significato che la ricorrente volesse imprimere alle espressioni ivi riportate, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 26 dlgs 151/2015, il perfezionamento delle dimissioni è condizionato dal compimento di determinate formalità [convalida, effettuazione delle dimissioni (così come della risoluzione consensuale del rapporto) mediante modalità telematiche su appositi moduli trasmessi con determinate procedure, oppure nelle sedi di cui all'art. 2113 cc.]; soltanto il rispetto dei predetti requisiti può permettere di addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto inevitabilmente a dimostrare la sussistenza delle predette formalità. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha precisato:
<In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto>> [Cass. ord. n. 27331/2023 (Rv. 669033 – 01)]. Guardando al caso di specie, l'ente convenuto: i) da un lato ha ricollegato le dimissioni ad una comunicazione effettuata tramite messagistica Whatsapp che tuttavia non è di per sé idonea a soddisfare il requisito di forma (aggravato ulteriormente anche dal vincolo sulle modalità di trasmissione) prescritto, a pena di inefficacia, dal legislatore;
5 ii) dall'altro lato, ad un comportamento concludente che, a suo avviso, testimonierebbe e darebbe concretezza all'intento dimissionario in precedenza esternato, tradottosi nell'allontanamento volontario dal posto di lavoro per più giorni;
a questo riguardo, vanno articolate due considerazioni:
▪ la prima: può essere dubbio che, al cospetto della rigida tipizzazione delle formalità che devono accompagnare e supportare la manifestazione delle dimissioni, queste possano essere ricavate in via inferenziale da un comportamento di stampo concludente;
per tale ragione, ci si può interrogare se e in che misura possa ritenersi operativo il principio affermato da Cass. 25583/2019 citata dalla convenuta a pag. 7 della comparsa che, invero, affronta una vicenda di molto antecedente all'entrata in vigore del Dlgs 151/2015;
▪ la seconda: anche a voler ammettere la configurabilità delle dimissioni in forma concludente, nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore che eccepisca le dimissioni del lavoratore è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del lavoratore [cfr. in questo senso Cass. 12552/2018]. Focalizzate le ragioni per le quali si può dubitare della rintracciabilità di un atto di dimissioni, l'estromissione della sig.ra dalla compagine datoriale sembra Pt_1 doversi ascrivere al provvedimento espulsivo adottato per giusta causa dall'associazione convenuta in data 10/04/2021. Sebbene la ricorrente abbia prospettato che il licenziamento sia stato irrogato tramite Whatsapp sempre nella giornata sopra indicata, l'allegazione non trova riscontro in nessuna evidenza documentale [non è stata prodotta nemmeno la schermata della conversazione]. Comunque, proprio in seno alla documentazione allegata al ricorso, si rinviene la copia della lettera di licenziamento per giusta causa trasmessa mediante raccomandata a/r in data 10/04/2021 e ricevuta dalla ricorrente il giorno successivo
[cfr. doc. ricorrente intitolato “allegato Livolsi Provvidenza N. 01.pdf.p7m”, pagine da 3 a 7; in questo stesso allegato, è inserita anche l'impugnazione del licenziamento nella cui epigrafe si indica proprio la data di consegna della raccomandata (11/04/2021)].
4. Il concetto di licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento del lavoratore. La figura del licenziamento disciplinare, che può farsi risalire ad una storica pronuncia della Corte Costituzionale2, si è consolidata grazie all'elaborazione giurisprudenziale del principio secondo cui il recesso datoriale motivato da una condotta colposa o, comunque, manchevole del lavoratore va considerato
“ontologicamente disciplinare”. La verifica giudiziale della legittimità del licenziamento disciplinare impone di valutare la ricorrenza o meno di una causa giustificatoria attraverso la sussunzione della complessiva vicenda fattuale all'interno della clausola generale della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo). La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consent[e] la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione dalla portata precettiva ampia e polivalente.
6 Il contenuto di tale clausola rimanda ad un giudizio relativo ed esteso ad ogni aspetto del contesto multifattoriale. Per questa ragione, il giudice non è vincolato alle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti a livello di contrattazione collettiva. Ed invero, <L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore>> [Cass. 2830/2016 (Rv. 638720 - 01); nello stesso senso, Cass. 26010/2018 e Cass. 18195/2019; Cass. 30510/2021; Cass. 33811/2021] Nel caso di specie, il recesso datoriale è ancorato alle circostanze che sono state dettagliate in seno alla lettera del 10/04/2021 le quali, nell'ottica dell'associazione convenuta, hanno consentito di sostanziare la giusta causa di licenziamento. In particolare, è stato contestato:
- che, nel corso del tempo all'interno dell'ambiente di lavoro, la sig.ra Pt_1
<ha detenuto un comportamento di grave insubordinazione verso i superiori, in palese violazione dell'art. 34 del CCNL”; <ha infierito contro tutti gli operatori dell'Associazione presenti con toni accesi e minacciosi con la grave peculiarità di abbandonare spesso il posto di lavoro. Situazione questa, gravissima, che la scrivente ha cercato di soprassedere al fine di non svantaggiarla CP_1 economicamente con un eventuale licenziamento, intervenendo più volte al fine di ripristinare i rapporti tra la stessa ed il personale, nonché con l'Assistente Sociale Responsabile della Struttura>>; <in ultimo ha infierito, inutilmente e minacciosamente, contro un suo Superiore (la Direttrice della Struttura Dott.ssa C. IA) in presenza di altri colleghi che, quanto hanno cercato di farla desistere dalla sua condotta irriguardosa e sol perché si recavano sul proprio posto d lavoro – in un momento di difficoltà, li ha apostrofati con l'epiteto di “leccaculo” e “cogliona”, denigrando ed offendendo il lavoro altrui>>;
- che, <a seguito dell'sms inviato dalla S.V. sopra integralmente riportato3, si è recata a lavoro saltuariamente mancando, arbitrariamente, nei giorni 27/08/29- 03-2021, senza alcun avviso, alcuna giustificazione e/o motivazione. Lo stesso comportamento è stato reiterato anche per i giorni 6, 7 e 8 c.m.>>;
- che <è stata realizzata un'illecita divulgazione di dati in quanto “postare” su facebook non è un'attività del tutto personale anche sul proprio account che sia chiuso o riservato ai soli amici. Per costante giurisprudenza nonché per il Garante per la protezione dei dati personali, la condivisione di post senza l'autorizzazione del titolare dei diritti sconfina spesso nella violazione di norme del codice penale. Determina causa di licenziamento postare commenti irriverenti e/o non veritieri sul proprio datore di lavoro o essere troppo critici nei confronti della propria azienda o dei propri colleghi …nel caso di specie il diritto di critica è stato ampiamente valicato in quanto il post non rispecchia la genericità di una critica ma identifica l'Associazione anche fotograficamente. In altre parole è stato violato il diritto
7 all'oblio espressamente previsto dalla normativa di protezione dei dati personali ove è possibile ricorrere se si ritiene che talune informazioni riservate, o comunque lesive dell'immagine dell'Associazione, in questo caso, siano state “rese pubbliche” senza il nostro consenso>>. Può notarsi come la decisione dell'associazione di recedere dal rapporto con la ricorrente sia stata estrinsecata attraverso un provvedimento pluri-motivato che reca la sottolineatura dei diversi addebiti che hanno contribuito ad elidere il legame fiduciario con la lavoratrice. Gli addebiti fanno riferimento: i) a condotte renitenti nei confronti di diretti superiori, unite a contegni minacciosi ed irriguardosi nei confronti di altri operatori impegnati all'interno del medesimo contesto lavorativo;
ii) ad un episodio concernente un diverbio con la direttrice della struttura (la dott.ssa C. IA), caratterizzato da atteggiamenti aggressivi della ricorrente nei confronti della propria superiore, posti in essere alla presenza di altri colleghi e con la formulazione di epiteti ingiuriosi ed offensivi espressi in direzione di questi ultimi, intervenuti in un'ottica meramente rappacificatrice;
iii) alla mancata presentazione sul posto di lavoro per più giorni, in due diversi segmenti temporali e senza l'esplicitazione di alcun ragione giustificatrice (il primo dal 27 al 29 marzo 2021, il secondo dal 6 all'8 aprile dello stesso anno); iv) ad una vicenda legata ad una divulgazione non autorizzata di immagini fotografiche su canali social, accompagnata da commenti che – secondo quanto indicato nel citato provvedimento – avrebbero esorbitato dai confini del diritto di critica. Orbene, gli antecedenti da cui muovono le contestazioni, tanto se considerati isolatamente quanto – a maggior ragione – se valutati in modo interattivo, configurano degli eventi soggettivamente ed oggettivamente grave, tali da supportare la irrogata sanzione espulsiva [per quanto quelli sub i) e ii) scontino una certa genericità nella loro strutturazione;
per contro, già il solo addebito sub iii), riferito all'abbandono arbitrario e reiterato del posto di lavoro, disvela una condotta capace di legittimare la reazione espulsiva della parte datoriale]. Rispetto a quest'ultima notazione si può aggiungere come i dati testimoniali abbiano corroborato, sotto il profilo storico-materiale, la sussistenza della condotta di abbandono descritta nella lettera di licenziamento [la teste , alla Testimone_1 domanda “Vero che la sig.ra dal 26/03/2021 si assentava dal posto di Pt_1 lavoro”, ha risposto <si è vero, non ricordo esattamente il motivo, c'era una situazione molto particolare a causa del OV e la ricorrente ha deciso di non venire più>>; il teste , alla domanda “Vero che la sig.ra Testimone_2 Pt_1 dal 26/03/2021 si assentava dal posto di lavoro”, ha risposto: <si è vero, non ricordo cosa successe>>]. Si tratta in tutta evidenza di episodi idonei, di per sé, ad incrinare e vulnerare il vincolo fiduciario che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro;
quelli riportati supra sub i) e ii) sono in grado, altresì, di alterare il clima di ordinaria collaborazione tra dipendenti sul luogo di lavoro che implica il rispetto di norme elementari di convivenza [Cass. 19623/2011]. Non solo, si è al cospetto di accadimenti che vanno ad impattare in senso pregiudizievole sulla struttura organizzativa, il cui normale dispiegarsi necessita di un coordinamento tra tutti i fattori produttivi, a maggior ragione tra le prestazioni delle risorse umane che partecipano all'attività aziendale.
8 Quanto rappresentano acquista ancora più forza per il fatto che il ricorso non articola nessuna censura, nessun rilievo critico nei confronti delle ragioni poste a base del licenziamento: nessuna di queste è stata interessata da argomentazioni volte a contrastarne (o anche solo attenuarne) la portata, la gravità e la rilevanza. Anzi, ciò che manca radicalmente – ancor prima – è loro considerazione. Il recesso datoriale risulta dunque legittimo e rispondente al requisito della proporzionalità e adeguatezza. Alla luce di ciò, deve essere respinta anche la richiesta dell'indennità sostitutiva ex art. 2118 cc stante - come noto - l'inoperatività dell'obbligo di preavviso in caso di licenziamento per giusta causa.
5. L'unico profilo di illegittimità che è stato accennato all'interno del ricorso attiene ad una ipotizzata “ritorsività” del licenziamento. È stato prospettato che il recesso datoriale costituirebbe una rappresaglia rispetto a legittime istanze della sig.ra che lamentava la mancata fornitura Pt_1 di dispositivi di sicurezza durante il periodo pandemico. La fattispecie ritorsiva va ricondotta nel perimetro del motivo illecito. Essa è configurabile a condizioni che siano rintracciabili due elementi di prova: uno negativo, relativo al difetto di una ragione che integri giusta causa o giustificato motivo di recesso, l'altro positivo, di cui è onerato il lavoratore, concernente l'intento ritorsivo. Il caso di specie non restituisce nessuno dei due. Il dato negativo è escluso dalla sussistenza di un provvedimento espulsivo incentrato su un apparato motivazionale che permette di riscontare la giusta causa
[apparato motivazione, si ripete, che non è stato sottoposto ad alcuna contestazione da parte della difesa attorea]. Il dato positivo è oggetto di meri enunciati asservitivi, sorretti da affermazioni labiali, apodittiche, incapaci di comprovare una concreta ed effettiva volontà ritorsiva imputabile all'associazione convenuta [siffatta tematica non è stata affrontata né valorizzata all'interno dei capitolati di prova orale dedotti in ricorso]. Anzi, le evidenze documentali in atti evidenziano come quest'ultima abbia ottemperato al propri obblighi di consegna, fornendo ai lavoratori il materiale protettivo necessario per la salvaguardia della loro incolumità per l'intera durata dell'emergenza da COVID [lo testimoniano le schede di consegna che recano la specificazione dei dispositivi forniti e che riportano le sottoscrizioni autografe dei lavoratori, ivi compresa la ricorrente – cfr. docc. da 1a) a 1o) ric.].
6. In ultimo, l'atto recessivo non collide nemmeno con la normativa emergenziale di cui all'art. 8, c. 9 DL 41/2021 che ha disposto la paralisi del potere datoriale di recesso unicamente per le ipotesi di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 30/6/2021. Si tratta di ipotesi estranee alla vicenda in esame in cui il licenziamento è stato legittimamente intimato per giusta causa.
7. Venendo ora alla domanda di stampo retributivo, la stessa rivendica il pagamento di somme di denaro a titolo di differenze salariali, trattamento di fine rapporto e 13^mensilità.
7.1. Le differenze salariali attengono, in primo luogo, ad un surplus orario che la ricorrente avrebbe svolto in esecuzione della propria prestazione lavorativa.
9 Con riferimento all'estensione oraria, la sig.ra ha dedotto di aver Pt_1 lavorato sempre oltre il limite contrattuale, <sfiorando le 36 ore settimanali>>; in particolare, i turni di mattina si sarebbero svolti dalle 09.00 alle 13.00 mentre quelli pomeridiani dalle 15:45 alle 20:50, tutti <i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi…>> [pag. 4 ricorso]. È noto come a carico del lavoratore che agisca per ottenere il compenso per lavoro straordinario, operi un rigoroso onere probatorio, anche per quanto concerne la durata del medesimo, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice, che può soccorrere solo ai fini della quantificazione dello stesso [Cass. 3714/2009; Cass. 1389/2003; vedi Cass. 16150/2018 (Rv. 649482 - 01) secondo cui <Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice>>; nei medesimi termini, Cass. 4076/2018 (Rv. 647446 – 01) per la quale <Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso>>]. Al giudice, in particolare, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, stabiliti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tracciate le superiori coordinate esegetiche, occorre dare conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi: i. teste : <Adr: Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3 quanto cognata della ricorrente, lei stessa mi riferiva circa la sua attività lavorativa oppure mi chiamava per sostituirla in casa con i figli, se impegnata a lavoro Adr sub 1: si è vero Adr sub 2 : posso dire che la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 13:00- 13:30 circa a volte anche fino alle 14:00, e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20.30 circa. Lavorava su turni quindi o aveva il turno la mattina o il pomeriggio. Tanto so perchè è capitato di trovarmi a casa di mio fratello quando sia quando andava sia quando tornava da lavoro o perchè ci sentivamo telefonicamente per l'organizzazione familiare. Preciso che la ricorrente lavorava sempre con un solo giorno libero a settimana che veniva concordato e variava, lavorava anche la Domenica e I festivi. Adr sub 3: posso dire che la stessa ricorrente mi aveva riferito di essere stata Assunta per 3 o 4 ore al giorno , ma che in realtà lavorava di più. Capitava spesso che io aiutassi la ricorrente a casa mentre era a lavoro Adr sub 4: la ricorrente svolgeva mansion di tuttofare. Posso dire di avere preso contatti con la struttura per mio fratello, in quanto disabile e che, capitò di recarci da Caltanissetta a DE in occasione di una festa di Carnevale per incontrare la responsabile e in quell'occasione ci spostammo e c'era anche mia cognata con altre due ospiti della struttura affette da disabilità. Posso dire di essermi trovata con lei quando riceveva anche messaggi con cui le si chiedeva cosa comprare per la spese, in quanto cucinava anche. Adr sub 6: La datrice di lavoro
10 era la sig.ra con cui ho parlato anche quando ho preso CP_5 contatti per mio fratello. Ad esempio in questa occasione ho visto la IA dare direttive alla ricorrente. Adr sub 7: si è vero, sono stata presente quando la ricorrente riceveva i messaggi audio su whatsupp. L'avv. Di Natale chiede al teste di specificare le circostanze nelle quali si trovava a casa della ricorrente per aiutarla. L'avv. Manta si oppone. Adr: Io aiutavo quando potevo se potevo. Nel 2017 I miei nipoti avevano uno 19 anni e uno era all'università. Io ero disponibile ad aiutare in varie occasioni e per varie ragioni, ad esempio se qualcuno stave male. A volte capitava che andassi vari giorni di seguito a volte che non andassi , non c'era una regola, lo facevo a titolo di favore>>. ii. teste : <Adr sub 1.: si è vero Adr sub. 2 : posso Testimone_4 dire di avere accompagnato spesso mia madre a lavoro e lavorava dalle 8,00 alle 14,00 tutti I giorni e spesso anche la Domenica e I festivi. A volte lavorava il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e avolte lavorava l'intera giornata sia la mattina sia il pomeriggio. Adr sub 3: il contratto in teoria era un contratto part time ma in realtà lavorava ogni giorno almeno due ore in più. Adr sub 4: Era stata Assunta per svolgere le pulizie, ma in realtà cucinava, indicava cosa comprare per la spesa, si occupava dei contatti con I resident della stuttura, quindi espletava varie mansion. Ricordo che, in un caso, mentre cambiava le tende scivolo' dalle scale facendosi male Adr sub 6: la proprietaria alla quale si dirigeva per chiedere permessi era la sig.ra IA, mentre le cose da fare erano indicate dalle asistenti sociali che le dicevano cosa fare, mentre lei si organizzava il lavoro Adr sub 7: si è vero, ciò sia da parte delle assistenti sociali sia della e' capitato che mi sia Parte_3 recato presso l'associazione e ho visto mia madre svolgere le sue attività, ciò ad esempio capitava quando accompagnavo mia madre prima di recarmi alle lezioni private e vedere mia madre svolgere le pulizie in divisa>>. iii. teste : <Adr sub 1: si è vero Adr sub 2: si è vero (ruolo Testimone_1 anche di responsabile del personale) Adr sub 3: si è vero (lei fornisce ai singoli dipendenti le direttive circa le mansioni da svolgere) coordina le attività dei lavoratori visionando sul loro operato;
Adr sub 4: la sig.ra svolgeva le mansion di ausiliaria all'interno della Pt_1 comunità, e si occupava dell'igiene dell'ambiente e sistemava le stanze Adr sub 5: la ricorrente lavorava 3 ore al giorno, arrivava alle 9 e andava via alle 12 e qualche volta veniva di pomeriggio ma non mi ricordo gli orari. Non è mai stato chiesto, che io sappia, alla ricorrente di svolgere orario oltre le 18 ore contrattualmente previste adr sub 6: si è vero non svolgeva altre attività Adr sub 7: si è vero era sempre presente (“Vero che nelle ore di lavoro della sig.ra era anche Pt_1 presente la dipendente che era addetta alla Parte_4 prestazione di accompagnatrice e accudimento dei soggetti portatori di handicap ospitati all'interno della struttura”); Adr sub 8: non ha mai lavorato per l'intera giornata Adr sub 9: si è vero, non ricordo esattamente il motive, c'era una situazione molto particolare a causa del OV e la ricorrente ha deciso di non venire più Adr sub 10: non li conosco non so chi sono . Adr : non so se arrivasse accompagnata da
11 qualcuno, io magari ero all'interno e non so come arrivavano i dipendenti>>. iv. teste : <Adr : Conosco la ricorrente perché dal 2015 Testimone_5 al 2019 ho lavorato come assistente sociale come responsabile della Part struttura sub 1: si è vero preciso come detto dal 2015 Adr sub 2: si è vero Adr sub 3: si è vero Adr sub 4: la ricorrente si occupava come Part ausiliare delle pulizie della struttura sub 5: lavorava 3 ore al giorno o la mattina o il pomeriggio. Non ha mai lavorato per più ore. Adr sub 6: confermo che si occupava solo della pulizia dei locali Adr sub 7: no non ha mai lavorato per l'intera giornata Adr sub 8: non conosco queste persone, ci saremmo accorti se c'era qualcuno. Posso dire che la ricorrente era automunita e l'ho sempre vista arrivare a lavoro da sola>>. v. teste : <Adr: conosco la ricorrente perché lavorava Testimone_2 nella struttura dove lavoravo anche io come impiegato. Abbiamo lavorato insieme un anno, non ricordo bene quando o l'anno scorso o due anni fa. Credo due anni fa, tanto mi ricordo perché coincide con il periodo in cui mia moglie rimase incinta. Adr sub 1: si è vero Adr sub 2: la ricorrente si occupava di svolgere le pulizie e non svolgeva altre mansioni Adr sub 3: alternava la mattina e il pomeriggio, non ricordo gli orari, ma non l'ho mai vista lavorare per l'intera giornata Adr sub 4: si è vero, non ricordo cosa successe Adr sub 5: non so chi sono Adr: non so dire come la signora arrivava a lavoro. Posso dire che io arrivavo e le macchine dei dipendenti erano già posteggiate anche quella della . Parte_1
7.2. L'analisi dell'escussione testimoniale permette di ridimensionare le allegazioni contenute in ricorso;
invero:
- guardando alle testimonianze assunte, un'indicazione specifica su come era articolata, sotto il profilo orario, l'attività lavorativa della ricorrente è rinvenibile unicamente nelle deposizioni dei testi e , i quali Testimone_3 Testimone_4 hanno riferito: a. che la < la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle 13:00- 13:30 circa a volte anche fino alle 14:00, e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20.30 circa>> ( ); Testimone_3 b. di <…avere accompagnato spesso mia madre a lavoro e lavorava dalle 8,00 alle 14,00 tutti I giorni e spesso anche la Domenica e I festivi. A volte lavorava il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e a volte lavorava l'intera giornata sia la mattina sia il pomeriggio>> Testimone_4
[...
);
- si tratta di dichiarazioni, però, che:
o provengono da persone collegate o facenti parte del nucleo familiare della sig.ra [la teste è la cognata, mentre il Pt_1 Testimone_3 teste è il figlio]; Testimone_4
o che non sono il frutto di una percezione diretta della dinamica lavorativa ma si fondono unicamente su quanto riferito ai testi dalla stessa ricorrente [entrambi i testi, invero, non erano colleghi di lavoro;
il teste dà atto espressamente che era la sig.ra Testimone_3 Pt_1 a confidarle della sua attività lavorativa;
il teste Testimone_4 rappresenta che si limitava ad accompagnarla al lavoro, sicché può aver
12 assunto conoscenza degli orari solo de relato e, peraltro, non continuativamente (lo stesso teste afferma che l'accompagnamento avveniva “spesso” ma non sempre mentre il teste ha Testimone_2 riferito che, quando arrivava al lavoro, <le macchine dei dipendenti erano già posteggiate anche quella della ]; Parte_1
o che non risultano nemmeno perfettamente armonizzabili tra loro [la teste delinea un impegno orario settimanale a carico Testimone_3 della ricorrente articolato ordinariamente su turni antimeridiani o pomeridiani mentre il teste precisa che l'attività Testimone_4 pomeridiana così come quella distribuita sull'intera giornata erano occasionali, saltuarie (ma non ne puntualizza la frequenza)];
- inoltre, quanto dichiarato è rimasto del tutto isolato e privo di ulteriori riscontri se raffrontato con gli altri testi intervistati che, a differenza di quelli citati dalla difesa attorea, lavoravano nel medesimo contesto lavorativo della sig. Pt_1
(la teste e la teste in qualità di assistenti sociali, la prima anche Tes_1 Tes_5 responsabile del personale, il teste come impiegato) e quindi hanno potuto Tes_2 acquisire una cognizione diretta dell'orario di lavoro riferibile alla ricorrente;
segnatamente
➢ la teste , che all'epoca dei fatti di causa rivestiva la Testimone_1 qualifica di responsabile del personale, ha rammentato che la
<ricorrente lavorava 3 ore al giorno, arrivava alle 9 e andava via alle 12 e qualche volta veniva di pomeriggio ma non mi ricordo gli orari. Non è mai stato chiesto, che io sappia, alla ricorrente di svolgere orario oltre le 18 ore contrattualmente previste…non ha mai lavorato per l'intera giornata>>;
➢ la teste con una dichiarazione del tutto Testimone_5 sovrapponibile, ha ricordato che la sig.ra < lavorava 3 ore al Pt_1 giorno o la mattina o il pomeriggio. Non ha mai lavorato per più ore>>;
➢ anche il teste ha confermato che la ricorrente Testimone_2
<alternava la mattina e il pomeriggio, non ricordo gli orari, ma non l'ho mai vista lavorare per l'intera giornata>>.
7.3. I risultati conoscitivi emersi dall'espletamento delle prove orali non consentono di ritenere raggiunta la prova rigorosa dello straordinario maturato. Tenuto conto della carenti evidenze probatorie, deve escludersi che il ricorrente possa aver ottemperato all'onere di provare il surplus orario effettivamente svolto. Non sono emersi una pluralità di dati, quali: i) i singoli giorni in cui si sarebbe registrata l'eccedenza oraria né tantomeno che lo straordinario si stato svolto in maniera continuativa ed ininterrotta;
ii) il numero di ore effettivamente svolte oltre l'orario normale di lavoro, prova che – nel caso di specie – deve essere specifica e rigosa poiché sono state dedotte un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza;
iii) l'esatta collocazione cronologica dell'attività svolta oltre i limiti. In altri termini, non sono ricostruibili, in modo sufficientemente realistico, i termini quantitativi della prestazione eccedentaria, ossia il quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito. Il capo di domanda concernente lo straordinario, quindi, è privo di fondamento. In merito alla decurtazione salariare asseritamente patita per il mese di febbraio 2021, è sufficiente osservare come il minor importo riconosciuto in busta paga alla
13 ricorrente trovi corrispondenza nel numero ridotto di giorni ricompresi nella predetta mensilità [doc. 2 conv.].
8. Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi con riguardo alla prospettazione attorea di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite. Come ricorda la giurisprudenza di legittimità, <nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> [ex plurimis, Cass., nn. 26233 e 26234/2008]. Nel caso di specie, tuttavia, fa difetto, in ricorso, qualunque deduzione in merito alle previsioni contrattuali collettive e alle ragioni della riconducibilità dei compiti concretamente svolti dal lavoratore, all'una anziché all'altra declaratoria. La conseguente carenza di allegazioni in merito ad elementi essenziali ai fini della configurazione della causa petendi comporta la reiezione della domanda, non avendo del resto il ricorrente alcun interesse giuridicamente apprezzabile al mero accertamento dell'attività prestata, se non in funzione della riconducibilità di essa ad un determinato livello contrattuale. D'altra parte, ad eccezione dei testi citati dalla difesa della ricorrente, quelli
“non familiari” hanno tutti sottolineato come la sig.ra si occupasse soltanto Pt_1 delle pulizie;
le dichiarazioni hanno avuto il seguente tenore: teste : <la Tes_2 ricorrente si occupava di svolgere le pulizie e non svolgeva altre mansioni>>; teste
<la ricorrente si occupava come ausiliare delle pulire della struttura Tes_5
…Adr sub 6: confermo che si occupava solo della pulizia dei locali >>; teste : Tes_1
<Adr sub 4: la sig.ra svolgeva le mansioni di ausiliaria all'interno della Pt_1 comunità, e si occupava dell'igiene dell'ambiente e sistemava le stanze…adr sub 6: si è vero non svolgeva altre attività Adr sub 7 (“Vero che nelle ore di lavoro della sig.ra era anche presente la dipendente che era addetta Pt_1 Parte_4 alla prestazione di accompagnatrice e accudimento dei soggetti portatori di handicap ospitati all'interno della struttura”): si è vero era sempre presente>>.
9. Da ultimo, bisogna vagliare le richieste attoree avanzate in relazione al trattamento di fine rapporto e alla 13^mensilità. Escluso che tali istituti possano essere stati incisi da un maggiore orario di lavoro, l'associazione convenuta ha comprovato a livello documentale l'adempimento delle correlate obbligazioni. Invero:
- la 13^ mensilità è stata integralmente corrisposta in 4 rate mensili dall'ottobre 2020 al gennaio 2021 come comprovato dai cedolini paga e dai bonifici a questi ultimi associati [cfr. doc. 8 conv];
- il TFR, ammontante ad € 2600, è stato corrisposto in due rate nei mesi di aprile e maggio 2021 [cfr. doc. 9 ric.]. Dinnanzi alla prova dell'intervenuto ed integrale pagamento dei suddetti emolumenti, la posizione debitoria dell'associazione convenuta deve ritersi integralmente estinta.
14 10. Lo sviluppo esegetico sopra scandito determina il rigetto integrale del ricorso.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerate le semplici e limitate questioni di fatto e di diritto trattate, la liquidazione può seguire i parametri tariffari minimi previsti per le cause di lavoro di valore indeterminato;
tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, lo scaglione di riferimento appare essere quello da € 26001 ad € 52000 [vedi art. 5 c. 6 DM 55/2014 secondo cui <Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00…>>]. Non può trovare applicazione l'art. 152 disp. att. cpc, che abbraccia i soli giudizi vertenti in materia di prestazioni previdenziali. Ugualmente, non pare applicabile l'art. 96 c. 3 cpc poiché l'iniziativa attorea non trascende in una condotta mossa da scopi abusivi o strumentali, eccedenti la normale funzione del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge integralmente il ricorso;
ii) condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite Parte_1 all'associazione spese liquidate nella somma complessiva Controparte_1 di € 4629, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 20/10/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del seguente tenore: <Buongiorno . Mi dispiace essere così tranciante ma a queste Per_1 condizioni economiche me ne torno a fare pulizie dalle signore. Non solo non ho trovato la restante parte della 13 ma questo mese ho trovato meno del solito, cioè 678 euro. Per il lavoro e per gli orari che svolgo mi sento sfruttata e sotto pagata chiedo di farmi i conti e di mandarmi il licenziamento. Da lunedì non vengo più. Cordiali Saluti>> [doc. 11]; 2 Corte Cost. n. 204/1982. 3 Si tratta del messaggio sms che recita: <Buongiorno . Mi dispiace essere così tranciante ma Per_1 a queste condizioni economiche me ne torno a fare pulizie dalle signore. Non solo non ho trovato la restante parte della 13 ma questo mese ho trovato meno del solito, cioè 678 euro. Per il lavoro e per gli orari che svolgo mi sento sfruttata e sotto pagata chiedo di farmi i conti e di mandarmi il licenziamento. Da lunedì non vengo più. Cordiali Saluti>> sub doc. 11.