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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine 4227/2024
R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Collinelli Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Genoveffa Cataldi Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 31.07.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 27.01.2007 in Gravina in Puglia
(BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 7, parte II, serie A, anno 2007; dalla loro unione nascevano, in Acquaviva delle Fonti, i figli: il 09.03.2007 ed il Per_1 Per_2
02.08.2009; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a Gravina in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario
[...] in data 27.01.2007 in Gravina in Puglia (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 7, parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 31.07.2024 iscritto al n. r.g. vg 4227/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 25.02.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo