Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/06/2025, n. 12058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12058 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06219/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6219 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IB RL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del 4 marzo 2022, con la quale il ricorrente è venuto a conoscenza della inidoneità al concorso avente ad oggetto la qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito della prova scritta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 8 agosto 2022:
- del verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 10 settembre 2021;
- del verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 16 settembre 2021;
- del verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 22 settembre 2021;
- del verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 15 febbraio 2022;
- del verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 28 febbraio 2022;
- del verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 1 marzo 2022;
- della scheda di valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente;
- della graduatoria finale del concorso e del relativo decreto di approvazione n. 116 del 17 maggio 2022 entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Personale Supplemento straordinario n. 1/22 – del 17 maggio 2022;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati;
e ove occorra
- prova d’esame sostenuta dal ricorrente
nonché dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 3 maggio 2022 e depositato il successivo 3 giugno, il sig. RL IB ha impugnato la comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del 4 marzo 2022, con la quale il ricorrente è venuto a conoscenza, tramite la propria area personale, della inidoneità al concorso avente ad oggetto la qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito della prova scritta.
2. – Il ricorrente espone di essere stato escluso dalla selezione dopo aver superato la prova preselettiva, sulla base del presupposto, a suo dire errato, secondo cui il titolo di studio conseguito non fosse equipollente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto dal bando di concorso; egli aveva impugnato tale esclusione davanti a questo TAR, che, con sentenza in forma semplificata n. 1515, pubblicata il 9 febbraio 2022, ha accolto il ricorso del sig. RL, giudicando erronea la scelta dell’Amministrazione di ritenere non valutabile, ai fini del concorso de quo, il diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche posseduto dal ricorrente.
In ottemperanza alla decisione del Giudice Amministrativo, l’11 febbraio 2022, il Ministero dell’Interno ha convocato il ricorrente a sostenere la prova scritta in data 1 marzo 2022.
Ad esito della prova, il sig. RL ha conseguito la votazione di 6,5/10, mentre potevano essere ammessi alla prova orale i candidati che avessero riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) che, rapportato in decimali, è pari a 7/10.
3. – Il ricorso introduttivo è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denunzia il difetto di motivazione del negativo giudizio riportato, consistente nella mera notizia della non ammissione riportata sulla sua “area personale” del sito ministeriale, nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto egli, in ragione della pregressa vicenda giudiziaria, avrebbe potuto godere di un lasso di tempo inferiore agli altri candidati per potere preparare la prova.
4. - Con ricorso per motivi aggiunti, notificato l8 luglio 2022 e depositato il successivo 8 di agosto, il ricorrente ha impugnato i verbali della commissione giudicatrice del concorso, da lui conosciuti solo il 9 maggio 2022 a seguito di accesso documentale.
Egli ha quindi svolto anche contro tali atti le medesime doglianze di cui al ricorso introduttivo.
Inoltre, il ricorrente ha proposto un motivo rubricato “II. Esercizio cattivo della discrezionalità tecnica”, con cui ha sostenuto l’erroneità delle valutazioni tecniche cui è stato soggetto l’elaborato del ricorrente, sostenendo che “In assenza di motivazione, per le ragioni sopra indicate, non può neanche operare il limite al sindacato giurisdizionale che finirebbe altrimenti per comportare una vera e propria “riserva di amministrazione” nei confronti del potere giudiziario, con una sostanziale insindacabilità delle scelte amministrative in contrasto con i principi costituzionali a tutela del diritto di difesa.”
Infine, l’interessato ha chiesto disporsi una verificazione sul suo elaborato.
5. – L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 5646\2022.
6. – Il ricorso è passato in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025.
7. – Nel corso di tale udienza la parte ricorrente ha dichiarato di non nutrire più interesse alla decisione del ricorso nel merito.
Di tanto il Collegio deve prendere atto, dichiarando, di conseguenza, che il ricorso è improcedibile.
8. – Anche in ragione di tanto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO