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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 472/2019
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 472/2019, avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 04.04.2019.
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Antonio
Carletto ed elettivamente domiciliata come in atti;
- PARTE OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall' Avv. Fabio D'Agnone (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Maria Nicoletta De Lellis (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 come in atti;
- PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 24.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'annullamento e la revoca del Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
126/2019 reso dal Tribunale di Isernia in data 04.04.2019.
Nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Isernia in accoglimento del ricorso monitorio depositato da riconosceva a quest'ultima il diritto al Controparte_1 pagamento della maggior somma maturata a titolo di interessi sul buono fruttifero postale serie P n. 000.046 di L.
1.000.000 emesso il 18.10.1985, condannando, al contempo, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma Parte_1 complessiva di Euro 5.608,52 quale differenza sui tassi applicati ai buoni fruttiferi postali serie “P”.
con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava nel merito Parte_1 la pretesa dell'opposta ritenendo inesistente il credito vantato in quanto basato su una applicazione erronea dei tassi di interesse.
In particolare rappresentava: che controparte non aveva diritto ad alcuna differenza oltre quanto già riscosso in quanto il rendimento dei “vecchi” BFP ordinari appartenenti alle serie precedenti tra cui quelli della serie “P” erano stati modificati in virtù di quanto stabilito dal D.M. 13 giugno 1986 dell'ex Ministero del Tesoro oggi MEF, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 1986 e che detto provvedimento, oltre ad istituire la nuova Serie di Buoni ordinari, contraddistinta dalla lettera “Q”, parificava i rendimenti dei precedenti BFP (non rimborsati alla data del 01 gennaio 1987) a quelli dei nuovi per cui non era dovuta altra differenza oltre quella già riscossa;
che la Corte di cassazione con la sentenza n.3963/2019 aveva in via definitiva risolto ogni aspetto controverso dellavicenda.
Secondo la prospettazione di parte opponente la liquidazione eseguita da Parte_1 era corretta in quanto i rendimenti della serie “P” modificati con quelli della serie
[...]
“Q” erano dell'8% dal primo al quinto anno, 9% dal sesto al decimo anno, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, del 12% dal sedicesimo al trentesimo anno e successivamente oltre data scadenza i buoni divenivano infruttiferi a norma dell'art. 176
DPR 156/1973 così come riportato a tergo dei medesimi titoli.
pag. 2/11 Evidenziava ulteriormente che la correttezza dell'applicazione dei tassi della serie Q ai buoni della precedente serie P era stata anche confermata dalla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019 ed, inoltre, che le modifiche dei tassi successivamente variati ed applicabili anche alle serie di precedente emissione non dovevano essere oggetto di alcuna comunicazione ad hoc nei confronti dei risparmiatori.
In data 22.10.2019 si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto.
In particolare evidenziava le statuizioni rese dalle Sezioni Unite della Cassazione nel
2007 le quali avevano precisato che tra le condizioni a tergo dei buoni e quelle diverse dei Decreti ministeriali dovessero sempre prevalere le prime in virtù dell'affidamento ingenerato nel risparmiatore al quale era stata prospettata una operazione finanziaria nei termini specificatamente indicati nei buoni, compilati, firmati, bollati ed a lui consegnati dall'Ufficio emittente. Aggiungeva inoltre che la mancata comunicazione ai risparmiatori della intervenuta modifica contrastava con i principi generali della tutela del legittimo affidamento, della trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale nonché della tutela del consumatore quale parte debole del rapporto.
In virtù di quanto esposto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di giudizio.
Esaurita l'attività istruttoria, limitata alla produzione documentale, si perveniva all'udienza del 24.06.2025, la prima dopo il mutamento del giudice, nella quale la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia dei procuratori delle parti (cfr. verbale udienza del 24.06.2025).
***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in pag. 3/11 ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
L'opposizione deve essere accolta.
Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Conseguentemente grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Al contrario sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere (cfr. ex multis, Corte App. Campobasso, 15.04.2021;
Corte App. Firenze, sez. II, 10/12/2021, n. 2391; Trib. Bari sez. IV, 14/10/2021, n.
3628).
La presente controversia concerne essenzialmente la questione relativa alla esistenza o meno del diritto della odierna parte opposta, quale risparmiatore che ha sottoscritto il buono fruttifero postale serie P n. 000.046 di L.
1.000.000 emesso nell'anno 1985, e, quindi, in data antecedente alla entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del diritto ad ottenere il rimborso dello stesso in base ai tassi di interesse riportati a tergo del titolo stesso oppure in base ai tassi di interesse varianti in senso peggiorativo rispetto a quelli risultanti dal titolo per effetto del D.M. 13.6.1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 28/6/1986, a sua volta a ciò abilitato per effetto dell'art. 173 del D.P.R. n.
pag. 4/11 156/1973 (c.d. “Codice Postale”).
Va in premessa rilevato che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito ma sono documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto (Cass. SU 13979/2007, 27809/05). Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito pertanto deve considerarsi operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 DPR n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del tasso di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Orbene, come noto, sono intervenute le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 3963 dell'11/2/2019 che, a composizione del contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno stabilito che in caso di discrepanza tra i tassi di interesse stabiliti sui titoli e quelli sanciti con decreti ministeriali entrati in vigore successivamente all'emissione dei buoni fruttiferi postali non prevale il dato testuale, bensì i tassi di interesse come risultanti dalla modifica, - ancorchè peggiorativa – determinata per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale (nella specie il D.M. del 13/6/1986).
Secondo le Sezioni Unite Civili, contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi opposta, la precedente pronuncia n. 13979/2007 resa dalle Sezioni Unite Civili non ha affatto affermato la prevalenza, in ogni caso, del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione, negando anzi ciò con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 173 del c.d. “Codice Postale”, che prevede un meccanismo di integrazione contrattuale riferibile alla disposizione di cui all'articolo 1339 c.c. e destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione.
Inoltre, evidenziano ulteriormente che al fine dell'operatività della modifica dei tassi di interesse “in pejus” rispetto a quelli riportati sui titoli, mediante prescrizione ministeriale, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, la conoscenza pag. 5/11 della variazione dei tassi di interesse da parte del risparmiatore è affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale, non integrando la messa a disposizione della tabella modificativa dei tassi – pur trattandosi di prescrizione letteralmente sancita dall'articolo 173 del c.d. “Codice Postale” ora abrogato - un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore (cfr., Trib. Salerno, n.3018/2024; C. App. Campobasso, 21/06/2022, n.
179; Cass.. S. U., n. 3963/2019 "in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche
"in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma
3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare
l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore").
Ne deriva che al rapporto controverso si applichi il testo dell'art. 173 del citato DPR n.
156/1973, come successivamente novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, in forza del quale era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse relativo a buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. (più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 in base al quale «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i
pag. 6/11 buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (…)” è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del 30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti. L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale - avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie)).
I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse;
al risparmiatore era consentita, a fronte della variazione del tasso di interesse, la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente.
Ne deriva la piena legittimità dell'applicabilità nel caso in esame dei tassi di interesse variati in diminuzione nei termini indicati nel decreto.
Le Sezioni unite nella indicata pronuncia hanno inoltre rilevato che con la precedente sentenza n. 13979 del 2007 avevano già riconosciuto che l'art. 173 citato, considerato il suo dato testuale, prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
La Corte Costituzionale è poi intervenuta, con sentenza n. 26/2020, dichiarando in parte inammissibile-per il contrasto con gli artt. 43 e 97 Cost.- e in parte non fondata per il contrasto con gli artt. 3 e 47 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173
pag. 7/11 del DPR n. 156/1973, come successivamente modificato, rilevando che "la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - consentita dal censurato art. 173 - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo
"per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019) erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente - e rendere, quindi, prevedibili - successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un "affidamento" del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo" ed inoltre, quanto alla asserita necessità di comunicazione della variazione dei tassi di interesse al domicilio del risparmiatore e la conseguente violazione del legittimo affidamento ingenerato relativamente ai rendimenti contenuti nella tabella a tergo ha sancito che “neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse. La qualificazione – per costante giurisprudenza della
Corte di legittimità – di detti buoni come «titoli di legittimazione» ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito. E ciò ha portato a ritenere che, in ragione appunto della «soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo», la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del codice civile”.
Come noto, sulla questione oggetto del presente giudizio, sono intervenute anche le ordinanze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4384/2022 del 4.2.2022 e n.
4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2020 del 14.12.2022, n. 22619 del 26/07/2023 con le pag. 8/11 quali sono stati ribaditi tutti i principi già espressi e consacrati dalla Cassazione a SS
UU n. 3963/2019 e della Corte Costituzionale n. 26/2020.
Per quanto di rilievo nel presente giudizio, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
4748/2022 ha ribadito che "la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n.
156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. In l. n. 588 del
1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m.
13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni".
Nessuna comunicazione della variazione peggiorativa dei tassi era dovuta al risparmiatore, considerato che il risparmiatore al momento della sottoscrizione è posto nella condizione di conoscere la possibilità di una futura variazione peggiorativa del tasso di interesse stante la vigenza della disposizione normativa che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai buoni emessi in precedenza.
Sul punto le Sezioni Unite nella sentenza indicata n. 3963/2019 hanno precisato "non può non rilevarsi come...il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire
pag. 9/11 al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore".
Dalle considerazioni che precedono ne consegue che correttamente Parte_1 non ha rimborsato alla il buono fruttifero postale sottoscritto secondo i tassi di CP_1 interesse come indicato nel documento stesso, essendo sopraggiunta nelle more la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13/6/1986 che, sulla base del disposto dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 ora abrogato, ha modificato in senso peggiorativo i tassi di interesse originariamente previsti per i buoni fruttiferi postali emessi fino al
30/6/1986, con la conseguenza che l'odierna opposta non ha diritto al rimborso nella misura richiesta;
il buono postale nella sua titolarità è stato correttamente liquidato da parte di nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 Parte_1
Giugno del 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta alla odierna opposta a titolo di interessi maturati sul predetto buono.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 126/19 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 04.04.2019.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, sono poste a carico di parte opposta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (Euro 5.608,52), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 145,50 per esborsi, € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge I.V.A. e C.P.A..
pag. 10/11
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 04.04.2019;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, 12.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 472/2019
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 472/2019, avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 04.04.2019.
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Antonio
Carletto ed elettivamente domiciliata come in atti;
- PARTE OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall' Avv. Fabio D'Agnone (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Maria Nicoletta De Lellis (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 come in atti;
- PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 24.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'annullamento e la revoca del Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
126/2019 reso dal Tribunale di Isernia in data 04.04.2019.
Nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Isernia in accoglimento del ricorso monitorio depositato da riconosceva a quest'ultima il diritto al Controparte_1 pagamento della maggior somma maturata a titolo di interessi sul buono fruttifero postale serie P n. 000.046 di L.
1.000.000 emesso il 18.10.1985, condannando, al contempo, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma Parte_1 complessiva di Euro 5.608,52 quale differenza sui tassi applicati ai buoni fruttiferi postali serie “P”.
con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava nel merito Parte_1 la pretesa dell'opposta ritenendo inesistente il credito vantato in quanto basato su una applicazione erronea dei tassi di interesse.
In particolare rappresentava: che controparte non aveva diritto ad alcuna differenza oltre quanto già riscosso in quanto il rendimento dei “vecchi” BFP ordinari appartenenti alle serie precedenti tra cui quelli della serie “P” erano stati modificati in virtù di quanto stabilito dal D.M. 13 giugno 1986 dell'ex Ministero del Tesoro oggi MEF, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 1986 e che detto provvedimento, oltre ad istituire la nuova Serie di Buoni ordinari, contraddistinta dalla lettera “Q”, parificava i rendimenti dei precedenti BFP (non rimborsati alla data del 01 gennaio 1987) a quelli dei nuovi per cui non era dovuta altra differenza oltre quella già riscossa;
che la Corte di cassazione con la sentenza n.3963/2019 aveva in via definitiva risolto ogni aspetto controverso dellavicenda.
Secondo la prospettazione di parte opponente la liquidazione eseguita da Parte_1 era corretta in quanto i rendimenti della serie “P” modificati con quelli della serie
[...]
“Q” erano dell'8% dal primo al quinto anno, 9% dal sesto al decimo anno, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, del 12% dal sedicesimo al trentesimo anno e successivamente oltre data scadenza i buoni divenivano infruttiferi a norma dell'art. 176
DPR 156/1973 così come riportato a tergo dei medesimi titoli.
pag. 2/11 Evidenziava ulteriormente che la correttezza dell'applicazione dei tassi della serie Q ai buoni della precedente serie P era stata anche confermata dalla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019 ed, inoltre, che le modifiche dei tassi successivamente variati ed applicabili anche alle serie di precedente emissione non dovevano essere oggetto di alcuna comunicazione ad hoc nei confronti dei risparmiatori.
In data 22.10.2019 si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto.
In particolare evidenziava le statuizioni rese dalle Sezioni Unite della Cassazione nel
2007 le quali avevano precisato che tra le condizioni a tergo dei buoni e quelle diverse dei Decreti ministeriali dovessero sempre prevalere le prime in virtù dell'affidamento ingenerato nel risparmiatore al quale era stata prospettata una operazione finanziaria nei termini specificatamente indicati nei buoni, compilati, firmati, bollati ed a lui consegnati dall'Ufficio emittente. Aggiungeva inoltre che la mancata comunicazione ai risparmiatori della intervenuta modifica contrastava con i principi generali della tutela del legittimo affidamento, della trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale nonché della tutela del consumatore quale parte debole del rapporto.
In virtù di quanto esposto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di giudizio.
Esaurita l'attività istruttoria, limitata alla produzione documentale, si perveniva all'udienza del 24.06.2025, la prima dopo il mutamento del giudice, nella quale la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia dei procuratori delle parti (cfr. verbale udienza del 24.06.2025).
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Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in pag. 3/11 ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
L'opposizione deve essere accolta.
Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Conseguentemente grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Al contrario sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere (cfr. ex multis, Corte App. Campobasso, 15.04.2021;
Corte App. Firenze, sez. II, 10/12/2021, n. 2391; Trib. Bari sez. IV, 14/10/2021, n.
3628).
La presente controversia concerne essenzialmente la questione relativa alla esistenza o meno del diritto della odierna parte opposta, quale risparmiatore che ha sottoscritto il buono fruttifero postale serie P n. 000.046 di L.
1.000.000 emesso nell'anno 1985, e, quindi, in data antecedente alla entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del diritto ad ottenere il rimborso dello stesso in base ai tassi di interesse riportati a tergo del titolo stesso oppure in base ai tassi di interesse varianti in senso peggiorativo rispetto a quelli risultanti dal titolo per effetto del D.M. 13.6.1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 28/6/1986, a sua volta a ciò abilitato per effetto dell'art. 173 del D.P.R. n.
pag. 4/11 156/1973 (c.d. “Codice Postale”).
Va in premessa rilevato che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito ma sono documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto (Cass. SU 13979/2007, 27809/05). Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito pertanto deve considerarsi operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 DPR n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del tasso di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Orbene, come noto, sono intervenute le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 3963 dell'11/2/2019 che, a composizione del contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno stabilito che in caso di discrepanza tra i tassi di interesse stabiliti sui titoli e quelli sanciti con decreti ministeriali entrati in vigore successivamente all'emissione dei buoni fruttiferi postali non prevale il dato testuale, bensì i tassi di interesse come risultanti dalla modifica, - ancorchè peggiorativa – determinata per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale (nella specie il D.M. del 13/6/1986).
Secondo le Sezioni Unite Civili, contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi opposta, la precedente pronuncia n. 13979/2007 resa dalle Sezioni Unite Civili non ha affatto affermato la prevalenza, in ogni caso, del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione, negando anzi ciò con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 173 del c.d. “Codice Postale”, che prevede un meccanismo di integrazione contrattuale riferibile alla disposizione di cui all'articolo 1339 c.c. e destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione.
Inoltre, evidenziano ulteriormente che al fine dell'operatività della modifica dei tassi di interesse “in pejus” rispetto a quelli riportati sui titoli, mediante prescrizione ministeriale, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, la conoscenza pag. 5/11 della variazione dei tassi di interesse da parte del risparmiatore è affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale, non integrando la messa a disposizione della tabella modificativa dei tassi – pur trattandosi di prescrizione letteralmente sancita dall'articolo 173 del c.d. “Codice Postale” ora abrogato - un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore (cfr., Trib. Salerno, n.3018/2024; C. App. Campobasso, 21/06/2022, n.
179; Cass.. S. U., n. 3963/2019 "in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche
"in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma
3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare
l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore").
Ne deriva che al rapporto controverso si applichi il testo dell'art. 173 del citato DPR n.
156/1973, come successivamente novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, in forza del quale era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse relativo a buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. (più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 in base al quale «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i
pag. 6/11 buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (…)” è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del 30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti. L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale - avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie)).
I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse;
al risparmiatore era consentita, a fronte della variazione del tasso di interesse, la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente.
Ne deriva la piena legittimità dell'applicabilità nel caso in esame dei tassi di interesse variati in diminuzione nei termini indicati nel decreto.
Le Sezioni unite nella indicata pronuncia hanno inoltre rilevato che con la precedente sentenza n. 13979 del 2007 avevano già riconosciuto che l'art. 173 citato, considerato il suo dato testuale, prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
La Corte Costituzionale è poi intervenuta, con sentenza n. 26/2020, dichiarando in parte inammissibile-per il contrasto con gli artt. 43 e 97 Cost.- e in parte non fondata per il contrasto con gli artt. 3 e 47 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173
pag. 7/11 del DPR n. 156/1973, come successivamente modificato, rilevando che "la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - consentita dal censurato art. 173 - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo
"per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019) erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente - e rendere, quindi, prevedibili - successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un "affidamento" del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo" ed inoltre, quanto alla asserita necessità di comunicazione della variazione dei tassi di interesse al domicilio del risparmiatore e la conseguente violazione del legittimo affidamento ingenerato relativamente ai rendimenti contenuti nella tabella a tergo ha sancito che “neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse. La qualificazione – per costante giurisprudenza della
Corte di legittimità – di detti buoni come «titoli di legittimazione» ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito. E ciò ha portato a ritenere che, in ragione appunto della «soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo», la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del codice civile”.
Come noto, sulla questione oggetto del presente giudizio, sono intervenute anche le ordinanze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4384/2022 del 4.2.2022 e n.
4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2020 del 14.12.2022, n. 22619 del 26/07/2023 con le pag. 8/11 quali sono stati ribaditi tutti i principi già espressi e consacrati dalla Cassazione a SS
UU n. 3963/2019 e della Corte Costituzionale n. 26/2020.
Per quanto di rilievo nel presente giudizio, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
4748/2022 ha ribadito che "la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n.
156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. In l. n. 588 del
1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m.
13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni".
Nessuna comunicazione della variazione peggiorativa dei tassi era dovuta al risparmiatore, considerato che il risparmiatore al momento della sottoscrizione è posto nella condizione di conoscere la possibilità di una futura variazione peggiorativa del tasso di interesse stante la vigenza della disposizione normativa che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai buoni emessi in precedenza.
Sul punto le Sezioni Unite nella sentenza indicata n. 3963/2019 hanno precisato "non può non rilevarsi come...il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire
pag. 9/11 al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore".
Dalle considerazioni che precedono ne consegue che correttamente Parte_1 non ha rimborsato alla il buono fruttifero postale sottoscritto secondo i tassi di CP_1 interesse come indicato nel documento stesso, essendo sopraggiunta nelle more la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13/6/1986 che, sulla base del disposto dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 ora abrogato, ha modificato in senso peggiorativo i tassi di interesse originariamente previsti per i buoni fruttiferi postali emessi fino al
30/6/1986, con la conseguenza che l'odierna opposta non ha diritto al rimborso nella misura richiesta;
il buono postale nella sua titolarità è stato correttamente liquidato da parte di nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 Parte_1
Giugno del 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta alla odierna opposta a titolo di interessi maturati sul predetto buono.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 126/19 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 04.04.2019.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, sono poste a carico di parte opposta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (Euro 5.608,52), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 145,50 per esborsi, € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge I.V.A. e C.P.A..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 04.04.2019;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, 12.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
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