Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Taccone, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.7.2024 ha proposto opposizione alla Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03576202300000380000, notificata da il 18.6.2024, e al sottostante avviso di addebito n. Controparte_2
33520160001550961000, aventi ad oggetto contribuzione dovuta all' e relativi interessi e CP_1
sanzioni.
Ha dedotto di non avere ricevuto alcuna notifica del predetto avviso di addebito da parte dell' titolare dei crediti contributivi e di avere, pertanto, avuto notizia dell'esistenza del CP_3
medesimo solo dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dal titolo di pagamento.
035 76 2023 00000380 000 e portato dal sotteso avviso di addebito elencato dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere
e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2009, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95,
o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
”.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione, essendo CP_1 stato l'avviso di addebito regolarmente notificato e non impugnato nel termine di 40 giorni dalla notifica, con conseguente incontestabilità delle pretese contributive oggetto dei medesimi. Ha chiesto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 421 c.p.c., di ordinare ad Controparte_4
, sede di Cremona, la produzione in giudizio di atti e documenti interruttivi della
[...]
prescrizione, notificati al ricorrente in relazione all'avviso di addebito 335 20160001550961000.
Ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza del ricorso;
ha chiesto, in caso di denegato accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali, di dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione per il pregiudizio Controparte_4
CP_ subito dall' alle proprie ragioni creditorie. Spese vinte.
All'udienza del 23.1.2025 è stato ordinato ad , sede di Controparte_4
Cremona, di produrre in giudizio tutti gli atti interruttivi della prescrizione, notificati al ricorrente in relazione all'avviso di addebito 335 2016 0001550961 000 (come ad esempio intimazioni di pagamento, istanze di adesione alla definizione agevolata, istanze di rateizzazione etc.) (vd. relativo verbale).
All'odierna udienza, sentita la discussione dei difensori delle parti, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
************ Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la omessa notificazione dell'avviso di addebito impugnato.
Sennonché l' ha prodotto in giudizio una copia dell'avviso di addebito n. CP_1
33520160001550961000, con su scritto il numero di raccomandata a.r. con la quale l'avviso di addebito è stato notificato il 9.1.2017 presso la residenza del ricorrente (vd. intestazione del ricorso), nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata medesima, recante un numero di raccomandata a.r. identico a quello indicato nell'avviso di addebito cui si riferisce (vd. AVA e CP_ relativo avviso di ricevimento nel fasc. .
Inoltre, l' ha prodotto in giudizio una istanza di adesione alla definizione Controparte_4
agevolata proposta dal ricorrente il 27.2.2018 e una istanza di adesione alla definizione agevolata
(“rottamazione ter”) proposta dal ricorrente il 13.7.2019, entrambe relative, tra gli altri, all'avviso di addebito n. 33520160001550961000 (vd. docc. 3 e 4 all.ti alla nota di deposito del CP_5
25.2.2025 a seguito di ordine di esibizione del Giudice del 23.1.2025).
Ebbene, la presentazione di istanze di definizione agevolata è circostanza incompatibile con l'allegazione del ricorrente di non avere mai ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito impugnati ed è, invece, idonea a dimostrare in via presuntiva l'esatto contrario ossia l'avvenuta notificazione alla ricorrente dei predetti avvisi (vedi Cass. 16098/2018).
Accertata la regolarità della notificazione dell'avviso di addebito opposto, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03576202300000380000, la legittimità formale dell'avviso e i crediti contributivi portati dallo stesso, non opposti nel termine di legge di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, sono ormai definitivi e non possono più essere messi in discussione, qualunque sia la ragione, formale o sostanziale, che possa far venir meno il fondamento degli stessi (vd., ex multis, sent. 311/2019 della Corte d'Appello di Brescia).
Il ricorrente, dunque, è decaduto dalla possibilità di fare valere sia eventuali vizi formali sia eventuali vizi sostanziali dei titoli di pagamento impugnati, come la decadenza dal diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica dell'avviso di addebito ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ovvero come l'estinzione della pretesa contributiva per compiuta prescrizione in data antecedente all'iscrizione a ruolo.
Tali eccezioni sono inammissibili perché il ricorrente avrebbe dovuto sollevarle entro il termine previsto dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99, ossia entro 40 giorni dalla data della notifica del titolo, notificato il 9.1.2017.
Inoltre, anche il termine di prescrizione quinquennale (successiva all'iscrizione a ruolo), decorrente dalla data di notificazione del titolo di pagamento impugnato, è stato regolarmente interrotto con: la istanza di adesione alla definizione agevolata del 27.2.2018; la istanza di adesione alla definizione agevolata del 13.7.2019; l'intimazione di pagamento n. 03520229000880244000, notificata il 9.2.2023; l'intimazione di pagamento n. 03520239000094171000, notificata l'1.6.2023; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03576202300000380000 (opposta in questo giudizio), notificata il 18.6.2024 (vd. docc. 3, 4, 5, 6 e 7 all.ti alla nota di deposito del CP_5
25.2.2025 a seguito di ordine di esibizione del Giudice del 23.1.2025).
Con riguardo alla idoneità delle istanze di definizione agevolata ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, si richiama il principio di diritto secondo cui “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (vd. Cass. ordinanza n. 3414 del 6.2.2024 e, in senso conforme, ordinanza n. 27504 del 23.10.2024).
Nella parte motiva della ordinanza n. 3414/2024 della Corte di Cassazione si legge:
“
7.2. né può disconoscersi il principio per cui, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Sez. 5 - ,
Sentenza n. 3347 del 08/02/2017, Rv. 643209 - 02);
7.3. tuttavia questa Corte di Cassazione ha pure, già, affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n.
26013)”.
Ne consegue che il diritto di credito vantato dall'ente impositore e oggetto di questo giudizio esiste ed è pienamente esigibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese processuali a , che si liquidano in euro 886,00, oltre CP_1
contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 5.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino