TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/12/2024, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 329 /2024
Oggi 03/12/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. TRUGLIO Parte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 329/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Truglio ( ) per procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
◊◊◊
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente,
della somma di € 2.823,31 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze al soddisfo;
2 2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. Truglio dichiaratosi antistatario in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente nella sede di Mazara del Vallo con mansione di commessa, Livello 5 del CCNL Commercio e
Terziario orario, ininterrottamente dall'1.2.2023 al 23.6.2023, ha convenuto
[...]
per ottenere la somma di € 2.823,31al lordo delle ritenute Controparte_1
Cont di legge per la retribuzione, 13.ma e 14. ensilità e TFR.
La parte resistente ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
Sulla scorta della documentazione offerta da parte ricorrente nonché dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato ed è accolto.
Prova del rapporto è costituita dalla confessione del legale rappresentante della resistente il quale, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “sub 1. “Vero è che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della odierna resistente, ininterrottamente dal
01.02.2023 al 23.06.2023;
A.D.R. si è vero.
sub 2. “Vero è che l'odierna ricorrente per l'intero periodo lavorativo sopra indicato ha svolto le mansioni di commessa, livello 5, presso la sede lavorativa corrente in Mazara del
Vallo”;
A.D.R. confermo l'articolato ad esclusione della sede lavorativa che, si trova in Marsala
via Dante Alighieri al civico 35
sub 3. “Vero è che la resistente applica pacificamente ai propri dipendenti il CCNL
Commercio e terziario orario”;
3 on so che contratti facciamo, se ne occupa il mio consulente del lavoro. Pt_2
sub 4. “Vero è che alla data di cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente è rimasta creditrice della retribuzione di Maggio 2023 e Giugno 2023, della tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR”.
A.D.R. non è vero, la busta paga di maggio 2023 è stata pagata, manca soltanto il pagamento della busta paga di giugno 2023.
Sub 5. "Vero è che, specificamente, la ricorrente è rimasta creditrice della somma di €
2.823,31”
on è vero.” (cfr., verbale di udienza del 18.6.2024). Pt_2
Per quanto concerne invero l'inadempimento dell'obbligo retributivo, si osserva che,
dimostrato dalla documentazione versata in atti (buste paga ed estratto conto previdenziale,
allegati al ricorso) che la ricorrente abbia lavorato presso la parte resistente, questa – che ne era onerata - non ha provato di aver corrisposto le retribuzioni relative, essendo rimasta contumace.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento della chiesta somma di € 2.823,31al
lordo delle ritenute di legge non essendo contestati i relativi conteggi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Marsala, 3.12.2024
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4