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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, CP_1 Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Perticarari Renato e Parte_2 P.IVA_2
Perticarari Andrea;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Mario Quinto e Controparte_2 C.F._1
Simone Parissi;
RESISTENTE oggetto: accertamento della qualità di erede puro e semplice e/o dell'accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“Accertata la mancata redazione dell'inventario dei beni del de cuius da Persona_1 parte del chiamato all'eredità ed il compimento di atti di straordinaria Controparte_2 amministrazione sul patrimonio immobiliare del de cuius dichiarare il Sig. Controparte_2 erede puro e semplice del Sig. autorizzando sin d'ora a Persona_1 CP_3 procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità presso la competente Agenzia del Territorio con esonero di responsabilità da parte del conservatore dei rr.ii. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”;
Per il resistente:
Confida, pertanto, nella integrale compensazione delle spese anche in considerazione che, se richiesto, avrebbe reso la dichiarazione di accettazione dell'eredità senza Controparte_2 necessità di intraprendere il presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., la per mezzo della mandataria Controparte_3 onveniva in giudizio al fine di sentirlo Parte_2 Controparte_2 pagina 1 di 3 dichiarare erede puro e semplice del de cuius del quale era figlio. La ricorrente Persona_1 dichiarava di avere interesse all'azione in quanto creditore procedente nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 60/2020 R.G.E.I. pendente nei confronti di ed avente ad oggetto le Controparte_2 porzioni immobiliari site in Castel di Lama e distinte al Catasto Urbano al Foglio 13, particella 217, sub. 6-8-10-11-12-13-14-15, in relazione alle quali il G.E. aveva disposto di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni (All. 14 del ricorso), non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità relitta da In particolare, la ricorrente faceva presente che l'intero Persona_1 compendio immobiliare era stato acquistato da nel seguente modo: in forza di atto di Controparte_2 compravendita del 07-08-1972 a rogito del Notaio (rp 2841, rg 3613) unitamente al padre Persona_2 per la quota di ½ ciascuno;
per la quota di 4/32 in forza di successione legittima in Persona_1 morte di deceduto in data 4.01.2006; per la quota di 3/8 in forza di atto di Persona_1 compravendita (99488/23504 del 23-10-2006 notaio ) con cui , Persona_3 Controparte_4
e – eredi di – avevano venduto le rispettive quote di Controparte_5 CP_6 Persona_1 proprietà degli immobili pari ad 1/8 ciascuno a . A supporto della propria domanda il Controparte_2 ricorrente allegava che: il resistente sin dal 1975 risiedeva presso gli immobili pignorati (All. 16 del ricorso) e che quindi, essendo stato nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso del de cuius, avrebbe dovuto effettuare l'inventario nel termine trimestrale ex art. 485 c.c. (come da certificazione di cancelleria, All. 19 del ricorso), adempimento, invece, omesso;
l'intera quota di proprietà degli immobili risultava catastalmente intestata a , il quale si era in più occasioni dichiarato Controparte_2 proprietario dell'immobile e aveva compiuto atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio immobiliare del de cuius, incompatibili con la volontà di rinunziare all'eredità (All. 20-21 del ricorso). Dunque, secondo il ricorrente: non avendo il compiuto l'inventario dei beni ereditari nel termine Per_1 di cui all'art. 485 c.c., egli doveva considerarsi erede puro e semplice;
in subordine, e comunque, le condotte poste in essere da , volte non già al compimento di atti conservativi del Controparte_2 patrimonio ereditario, bensì di ristrutturazione e disposizione del compendio immobiliare, determinavano l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Fissata l'udienza e notificato il relativo provvedimento unitamente al ricorso, si costituiva in giudizio
, che confermava di essere nel possesso dei beni ereditari e di avere tacitamente Controparte_2 accettato l'eredità paterna. Aderiva, dunque, alla domanda svolta dal ricorrente ma chiedendo di non essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, in considerazione dell'atteggiamento collaborativo dimostrato.
All'udienza del 14.11.2024, il Giudice fissava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.2.2025 in trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima per il deposito di note conclusionali di discussione.
Entro il termine assegnato per la trattazione scritta depositavano le rispettive note entrambe le parti. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Deve, preliminarmente, indicarsi che la legittimazione e l'interesse ad agire della società ricorrente in relazione alla domanda proposta sono ampiamente documentati in atti (All. 12-13-14 del ricorso). Essa
è, infatti, creditrice del resistente ed è stata destinataria dell'ordine, da parte del giudice dell'esecuzione nel procedimento R.G.E.I. 60/2020, di depositare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dei coeredi , , e relativa agli immobili in quel giudizio pignorati;
Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_6
pagina 2 di 3 ordine, questo, emesso in virtù della constatazione che i beni pignorati erano pervenuti al debitore in forza di successione legittima, la cui accettazione non risultava, però, trascritta.
Nel merito, dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale (All. 13 del ricorso) risulta che – sugli immobili oggetto del giudizio di esecuzione - vi sia stata trascrizione della denuncia di successione in morte di deceduto in data 04.01.2006, a favore di , Persona_1 Controparte_4
, e (trascr. RP 1598 del 26.02.2007 presso la Conservatoria Controparte_5 CP_6 Controparte_2 dei RR.II. di Ascoli Piceno). Tuttavia, alla data dell'ordinanza del G.E. di ripristino della continuità delle trascrizioni (16.05.2024), non risultava trascritta l'accettazione della relativa eredità da parte dei medesimi soggetti. L'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di , e Controparte_4 CP_5
(che del bene avevano disposto in favore del fratello ) veniva trascritta solo CP_6 CP_2 successivamente, in data 18.06.2024 (All. 1 della memoria conclusionale del ricorrente) e, dunque,
l'odierno ricorrente ha correttamente domandato l'accertamento della qualità di erede puro e semplice soltanto nei confronti di . Controparte_2
Il resistente, pur non avendo trascritto la propria accettazione tacita dell'eredità, ha aderito alla domanda contenuta nel ricorso introduttivo, espressamente dichiarandosi erede del de cuius Per_1
Dunque, la domanda può essere accolta senza necessità di più approfondito esame, anche
[...] considerato che è pacifico, in atti, che il convenuto, pur nel possesso dei beni ereditari, non abbia redatto l'inventario entro il termine di cui all'art. 485 c.c.
Considerata la piena adesione del resistente, le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f. ) è erede puro e semplice, avendone accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485, C.F._1
c. 2 c.c., del padre (nato a [...] il [...] e deceduto il 4-01-2006, c.f. Persona_1
); C.F._2
- ordina al competente Conservatore la trascrizione del presente provvedimento;
- compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e il resistente.
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 28.02.2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, CP_1 Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Perticarari Renato e Parte_2 P.IVA_2
Perticarari Andrea;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Mario Quinto e Controparte_2 C.F._1
Simone Parissi;
RESISTENTE oggetto: accertamento della qualità di erede puro e semplice e/o dell'accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“Accertata la mancata redazione dell'inventario dei beni del de cuius da Persona_1 parte del chiamato all'eredità ed il compimento di atti di straordinaria Controparte_2 amministrazione sul patrimonio immobiliare del de cuius dichiarare il Sig. Controparte_2 erede puro e semplice del Sig. autorizzando sin d'ora a Persona_1 CP_3 procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità presso la competente Agenzia del Territorio con esonero di responsabilità da parte del conservatore dei rr.ii. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”;
Per il resistente:
Confida, pertanto, nella integrale compensazione delle spese anche in considerazione che, se richiesto, avrebbe reso la dichiarazione di accettazione dell'eredità senza Controparte_2 necessità di intraprendere il presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., la per mezzo della mandataria Controparte_3 onveniva in giudizio al fine di sentirlo Parte_2 Controparte_2 pagina 1 di 3 dichiarare erede puro e semplice del de cuius del quale era figlio. La ricorrente Persona_1 dichiarava di avere interesse all'azione in quanto creditore procedente nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 60/2020 R.G.E.I. pendente nei confronti di ed avente ad oggetto le Controparte_2 porzioni immobiliari site in Castel di Lama e distinte al Catasto Urbano al Foglio 13, particella 217, sub. 6-8-10-11-12-13-14-15, in relazione alle quali il G.E. aveva disposto di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni (All. 14 del ricorso), non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità relitta da In particolare, la ricorrente faceva presente che l'intero Persona_1 compendio immobiliare era stato acquistato da nel seguente modo: in forza di atto di Controparte_2 compravendita del 07-08-1972 a rogito del Notaio (rp 2841, rg 3613) unitamente al padre Persona_2 per la quota di ½ ciascuno;
per la quota di 4/32 in forza di successione legittima in Persona_1 morte di deceduto in data 4.01.2006; per la quota di 3/8 in forza di atto di Persona_1 compravendita (99488/23504 del 23-10-2006 notaio ) con cui , Persona_3 Controparte_4
e – eredi di – avevano venduto le rispettive quote di Controparte_5 CP_6 Persona_1 proprietà degli immobili pari ad 1/8 ciascuno a . A supporto della propria domanda il Controparte_2 ricorrente allegava che: il resistente sin dal 1975 risiedeva presso gli immobili pignorati (All. 16 del ricorso) e che quindi, essendo stato nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso del de cuius, avrebbe dovuto effettuare l'inventario nel termine trimestrale ex art. 485 c.c. (come da certificazione di cancelleria, All. 19 del ricorso), adempimento, invece, omesso;
l'intera quota di proprietà degli immobili risultava catastalmente intestata a , il quale si era in più occasioni dichiarato Controparte_2 proprietario dell'immobile e aveva compiuto atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio immobiliare del de cuius, incompatibili con la volontà di rinunziare all'eredità (All. 20-21 del ricorso). Dunque, secondo il ricorrente: non avendo il compiuto l'inventario dei beni ereditari nel termine Per_1 di cui all'art. 485 c.c., egli doveva considerarsi erede puro e semplice;
in subordine, e comunque, le condotte poste in essere da , volte non già al compimento di atti conservativi del Controparte_2 patrimonio ereditario, bensì di ristrutturazione e disposizione del compendio immobiliare, determinavano l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Fissata l'udienza e notificato il relativo provvedimento unitamente al ricorso, si costituiva in giudizio
, che confermava di essere nel possesso dei beni ereditari e di avere tacitamente Controparte_2 accettato l'eredità paterna. Aderiva, dunque, alla domanda svolta dal ricorrente ma chiedendo di non essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, in considerazione dell'atteggiamento collaborativo dimostrato.
All'udienza del 14.11.2024, il Giudice fissava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.2.2025 in trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima per il deposito di note conclusionali di discussione.
Entro il termine assegnato per la trattazione scritta depositavano le rispettive note entrambe le parti. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Deve, preliminarmente, indicarsi che la legittimazione e l'interesse ad agire della società ricorrente in relazione alla domanda proposta sono ampiamente documentati in atti (All. 12-13-14 del ricorso). Essa
è, infatti, creditrice del resistente ed è stata destinataria dell'ordine, da parte del giudice dell'esecuzione nel procedimento R.G.E.I. 60/2020, di depositare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dei coeredi , , e relativa agli immobili in quel giudizio pignorati;
Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_6
pagina 2 di 3 ordine, questo, emesso in virtù della constatazione che i beni pignorati erano pervenuti al debitore in forza di successione legittima, la cui accettazione non risultava, però, trascritta.
Nel merito, dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale (All. 13 del ricorso) risulta che – sugli immobili oggetto del giudizio di esecuzione - vi sia stata trascrizione della denuncia di successione in morte di deceduto in data 04.01.2006, a favore di , Persona_1 Controparte_4
, e (trascr. RP 1598 del 26.02.2007 presso la Conservatoria Controparte_5 CP_6 Controparte_2 dei RR.II. di Ascoli Piceno). Tuttavia, alla data dell'ordinanza del G.E. di ripristino della continuità delle trascrizioni (16.05.2024), non risultava trascritta l'accettazione della relativa eredità da parte dei medesimi soggetti. L'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di , e Controparte_4 CP_5
(che del bene avevano disposto in favore del fratello ) veniva trascritta solo CP_6 CP_2 successivamente, in data 18.06.2024 (All. 1 della memoria conclusionale del ricorrente) e, dunque,
l'odierno ricorrente ha correttamente domandato l'accertamento della qualità di erede puro e semplice soltanto nei confronti di . Controparte_2
Il resistente, pur non avendo trascritto la propria accettazione tacita dell'eredità, ha aderito alla domanda contenuta nel ricorso introduttivo, espressamente dichiarandosi erede del de cuius Per_1
Dunque, la domanda può essere accolta senza necessità di più approfondito esame, anche
[...] considerato che è pacifico, in atti, che il convenuto, pur nel possesso dei beni ereditari, non abbia redatto l'inventario entro il termine di cui all'art. 485 c.c.
Considerata la piena adesione del resistente, le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f. ) è erede puro e semplice, avendone accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485, C.F._1
c. 2 c.c., del padre (nato a [...] il [...] e deceduto il 4-01-2006, c.f. Persona_1
); C.F._2
- ordina al competente Conservatore la trascrizione del presente provvedimento;
- compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e il resistente.
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 28.02.2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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