CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 132/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALGIERI PIETRO e dell'avv. LILLI FRANCESCO ( ), con domicilio digitale C.F._1 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTALIVO Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELLO e dell'avv. MARSILI BARBARA ( con domicilio digitale C.F._2 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ROBERTO, con Controparte_2 P.IVA_3 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del
6.3.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.2.25 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo Part
1. La ditta (" ") ha citato la ditta Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Spoleto per accertare la responsabilità della convenuta relativamente Part alla fornitura di calcestruzzo ritenuto difforme dalle caratteristiche pattuite. Ha chiesto il risarcimento dei danni, specificati ai nn 2,3,4,5,6, dell'atto introduttivo, per l'esecuzione delle opere di ripristino e quantificati in € 254.221,25 o un importo diverso secondo giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi.
2. Premetteva l'attrice di essersi aggiudicata l'appalto della per la Controparte_3 nuova sede presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno, destinata alle attività del Comitato Regionale e dei comitati locali. Il contratto, sottoscritto il 29 maggio
2015, includeva la costruzione di un capannone prefabbricato su struttura di fondazione in cemento armato. Il calcestruzzo per le strutture doveva rispettare le normative UNI, CEI
CRN e UNEL in vigore e doveva avere una classe di resistenza a compressione c28/35 (RcK
35), e, al contempo, un'esposizione XC2.
3. Il laboratorio della Direzione Lavori ha riscontrato risultati insoddisfacenti sui campioni prelevati durante i getti del 22-23 novembre 2016 per le suole delle travi di fondazione e del 19-20 dicembre 2016 per l'anima delle travi. Dopo ulteriori prove con carotaggi, la Direzione Lavori ha dichiarato accettabile l'opera, ma ha sottolineato che il calcestruzzo non garantiva la durabilità richiesta, indicando la necessità di trattamenti supplementari (ad esempio, applicazione di Mapelastic).
4. si è costituita avanti al Tribunale, chiedendo il differimento Controparte_1 CP_1 dell'udienza di prima comparizione per chiamare in causa la propria assicurazione, Par Ha eccepito la decadenza della dalla garanzia per vizi Controparte_4 degli oggetti venduti ai sensi dell'art. 1495 c.c. (o art. 1667 c.c., in caso di subappalto) e ha contestato nel merito la ricostruzione avversaria. ha dichiarato di non avere rapporti CP_1 con la e ha affermato che il calcestruzzo venduto non presenta vizi, essendo CP_3 conforme alle specifiche richieste (classe di resistenza a compressione c28/35, esposizione Par XC2). Inoltre, ha sottolineato la mancanza di prove nella richiesta risarcitoria di;
nonché l'impossibilità di attribuire eventuali difetti e/o discrepanze del calcestruzzo alle pagina 2 di 16 Par operazioni di messa in opera e stagionatura eseguite dalla stessa . La pretesa risarcitoria sarebbe stata, comunque, abnorme nell'ammontare.
5. ( si è costituita in Tribunale con comparsa del 14 gennaio CP_4 CP_4
2019, eccependo l'inefficacia del contratto di PO stipulato dalla con Controparte_1 la Compagnia assicurativa, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate da CP_1 nei confronti di per difetto di copertura assicurativa;
[...] CP_4
- il rigetto di tutte le domande avanzate da nei confronti Parte_1 di e rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_4 Controparte_1
CP_4
- In via meramente subordinata in caso di accertata responsabilità e di condanna della in favore dell'attrice, nella denegata ipotesi in cui venga accertata Controparte_1
l'efficacia del contratto di PO, invoca l'applicazione dei limiti posti dalla polizza, quindi tenuta a manlevare la nei limiti previsti dall'art.
8.12 delle Condizioni Controparte_1
Generali di PO, ossia con l'applicazione dello scoperto del 10%.
6. La ditta ha ottenuto dal Tribunale di Spoleto un decreto ingiuntivo (n. CP_1 Part 766/2018) per la condanna di al pagamento di euro 32.404,07 per calcestruzzo venduto Part e non pagato, oltre interessi e spese. ha opposto il decreto con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2018, (R.G. n. 2145/2018) chiedendo la riunione del giudizio di opposizione con il giudizio risarcitorio (R.G. n. 168/2018) pendente tra le stesse parti e la revoca del decreto, sostenendo di essere creditrice di per euro 254.221,25. si CP_1 CP_1
è costituita nel giudizio il 15 gennaio 2019, chiedendo il rigetto dell'opposizione. I procedimenti sono stati riuniti.
7. A seguito dell'espletamento della attività istruttoria (audizione dei testi e CTU per riscontrare le difformità del calcestruzzo fornito) il Tribunale si è pronunciato con Sentenza Par n. 56/2023 pubbl. il 24/01/2023 ritenendo che la domanda risarcitoria della contro sia infondata per intervenuta decadenza, con conseguente conferma del decreto CP_1
Part ingiuntivo opposto da . Ha compensato le spese del grado di giudizio. Part
8. ha proposto appello lamentando: a) che il Tribunale ha erroneamente qualificato il rapporto come vendita (art. 1470 c.c.), mentre si tratta di un contratto di somministrazione
(art. 1559 c.c.), caratterizzato da prestazioni continuative. A sostegno rimarca che
[...] non ha contestato questa qualificazione durante il giudizio;
b) che il Tribunale CP_1 ha fatto decorrere il termine di 8 giorni ex art. 1495 c.c. dalle comunicazioni della Direzione
Lavori (DL) di gennaio 2017, mentre l'appellante è dell'avviso che la certezza obiettiva della difformità è emersa solo con l'ordine di servizio del 5 aprile 2017. Ciò in adesione alla pagina 3 di 16 giurisprudenza che richiede che la scoperta del vizio sia completa e certa, non basata su mere ipotesi;
c) Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo a favore di CP_1 senza valutare l'inadempimento di quest'ultima (art. 1218 c.c.), nonostante la
[...] relazione del CTU avesse accertato la difformità del calcestruzzo. Il Giudice, pertanto, ha omesso di motivare adeguatamente la decisione, violando l'art. 132 c.p.c.. L'appellante ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva.
9. si è costituita in appello ribadendo che si tratta di un contratto di vendita CP_1
Part singolo e autonomo per ogni ordine, ha denunciato i presunti vizi del calcestruzzo oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta (gennaio 2017), rendendo la domanda risarcitoria inammissibile. In ogni caso, attingendo dagli esiti della CTU, il calcestruzzo fornito da era conforme alle specifiche contrattuali (Rck 35 e classe XC2), tranne per una CP_1 piccola parte delle fondazioni (H e I). Eventuali difformità sono attribuibili a errori nella posa Par in opera da parte di (es. aggiunta di acqua, condizioni climatiche avverse). Sempre nel merito, rispetto alla pretesa risarcitoria, contesta che gli interventi richiesti dalla CP_1
Direzione lavori fossero necessari, trattandosi di migliorie discrezionali non imputabili alla qualità del calcestruzzo. Conclude eccependo la preliminare inammissibilità dell'appello per carenza di interesse (art 346 c.p.c.) e violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. In ogni caso chiede il rigetto dell'appello e la conferma del giudizio di primo grado. In subordine, il rigetto Part delle domande di e la conferma il decreto ingiuntivo opposto.
10. si è costituita ribadendo le sue difese ed eccezioni, in particolare quelle sulla CP_4 azionabilità della polizza, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
11. La Corte, con ordinanza 21-22.9.23, si è pronunciata sulla istanza di sospensione rilevando che: “Rispetto alla questione dell'ammissibilità o meno della sospensiva nel caso di sentenza di accertamento qual si ritiene essere quella di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo la Suprema corte ha chiarito che la pronuncia di rigetto integrale dell'opposizione non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto medesimo
(ancorché non esecutivo) perché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto sicché a passare in giudicato è non già il decreto - di cui il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto di conferimento di esecutorietà in via definitiva - “ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto - purché integrale
- dell'opposizione al medesimo”. Ne consegue che “l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto;
e l'esecutorietà di esso si correla non già all'irrevocabilità intrinseca del titolo che la possiede, ma a quella di un provvedimento diverso, in forza del quale viene
pagina 4 di 16 sancita indirettamente con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato”. Pertanto, la sentenza di rigetto costituisce titolo esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. in termini Cass. 19595/2013 in motivazione).
Tanto chiarito, e posto che nella fattispecie le spese del giudizio di cognizione sono state integralmente compensate tra le parti difetta ogni presupposto per concedere la chiesta sospensione.”
motivi della decisione
12. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c., sollevata dalla parte appellata, superata quella di cui all'art 348bis cpc con l'ingresso alla trattazione del giudizio, va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare parte appellata insiste per l'inammissibilità dell'appello adducendo che l'appellante avrebbe omesso di riproporre – così come prescritto dall'art. 346
c.p.c.– in modo espresso, chiaro e specifico le domande non accolte in primo grado, non essendo sufficiente un richiamo generico alle deduzioni e conclusioni di primo grado.
In verità, la stessa giurisprudenza a cui fa riferimento la difesa appellata (Cass. n.
16360/2004), precisa che le domande e le eccezioni non accolte in primo grado possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, purché sia fatto in forma specifica. Tale specificità è sicuramente ravvisabile nella esposizione dei motivi, in particolare nella esposizione del terzo motivo, ma anche nella sintesi conclusiva della esposizione dello svolgimento del giudizio (cfr. pag. 13 e 14 dell'atto di appello) quindi con il chiaro intento di ottenere una decisione sulle questioni poste. L'eccezione va pertanto respinta.
13. Con il primo motivo la difesa di parte appellante pone la questione interpretativa circa la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che nel caso di specie si ravviserebbe la presenza di un contratto di somministrazione.
Osserva il collegio che la tesi non trova alcun riscontro all'evidenza dei fatti e la difesa appellante non dà alcun riferimento fattuale a sostegno dei suoi argomenti.
All'evidenza risulta che successivamente al primo ordine del 24.2.16 (doc 5 come riferito al punto 3 dell'atto di appello) sono seguiti ordini comunicati telefonicamente (cfr. punto 5 dell'atto di appello)); non risulta alcuna programmazione nel tempo di prestazioni pagina 5 di 16 omogenee, con obbligazione a fornire beni (o servizi) su richiesta, per un dato periodo o quantità, condizione necessaria perché possa ravvisarsi un contratto di somministrazione.
Sul punto correttamente il Tribunale ha avuto moto di far osservare che il rapporto di somministrazione si qualifica altresì “…in vista del soddisfacimento di un interesse comune ad entrambe le parti: per chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto alla scadenza e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
per il fornitore, ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela.” (cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale) Il motivo di impugnazione appare, pertanto, infondato e va respinto. Part 14. Con il secondo motivo la contesta al Tribunale la erronea individuazione del termine a quo da cui decorre il termine decadenziale di otto giorni per la denuncia del vizio
(ex art. 1495 c.c.) del calcestruzzo. In particolare, la difesa appellante sostiene di avere avuto piena contezza del vizio “Solo con l'ordine di servizio del 5 aprile 2017, n. 1 la D.L. […] ha contestato specificamente la difformità del calcestruzzo utilizzato rispetto alle prescrizioni contrattuali” (pag. 19 appello – concetto poi ribadito anche a pag. 21). Pertanto, la denuncia del vizio è da considerarsi tempestivo poiché è intervenuta in data 11.4.2017.
15. La questione è stata affrontata dal Tribunale che però ha ritenuto di riferire la data di scoperta del vizio alla nota n. 23 del 10 gennaio 2017 della direzione dei lavori comunicato Part alla , alla successiva lettera n. 76 del 27 gennaio 2017 con cui la Direzione Lavori ha Part segnalato alla la non conformità del calcestruzzo ai controlli di accettazione in esito alle prove di schiacciamento su calcestruzzo e in particolare quelli relativi all'anima della trave di fondazione, nonché alla successiva nota n. 81 del 31 gennaio 2017, con cui la Direzione Part Lavori ha comunicato alla : “Riguardo la problematica riscontrata sulle strutture di fondazione, preso atto delle insufficienze riscontrate sui valori di resistenza dei provini, questa
DL ha disposto l'esecuzione di carotaggi al fine di approfondire le indagini sulla reale qualità del calcestruzzo gettato. Dall'esame dei risultati ottenuti dallo schiacciamento dei carotaggi ed effettuate le valutazioni previste dal DM 2008 e UNI 13791 emerge che, con tale applicazione, i valori risultano appena superiori al limite consentito. Ciò, mentre dal punto di vista prettamente statico consente di considerare accettabile l'opera, certamente indica uno standard di qualità del calcestruzzo inferiore alle medie attese;
i risultati infatti forniscono normalmente resistenze ben più elevate rispetto al minimo previsto dalla classe di appartenenza. Ne consegue che, se pure accettabile sotto il profilo statico, il calcestruzzo riscontrato non potrà garantire la durabilità prevista” (cfr., doc. 12 fasc. ICR).
pagina 6 di 16 Part 16. Sostiene la difesa dell che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la direzione dei lavori ha accertato gradualmente e in più fasi la difformità del calcestruzzo. La piena conoscenza della sussistenza e consistenza del vizio può essere riferito solo all'ordine di servizio 5 aprile 2017 n. 1 del D.L. ed attestato dalla seguente dizione: “(…) alla luce dei risultati ottenuti e della loro insufficienza riguardo le resistenze, è stato rielaborato il calcolo strutturale dell'intera fondazione tenendo conto della resistenza riscontrata pari a Rck 30
N/mmq: che con la suddetta resistenza la struttura risulta, dal punto di vista statico, ancora verificata;
che in occasione dell'incontro svoltosi in data 31 Marzo scorso presso gli uffici della
D.L., il Collaudatore Statico ed i rappresentanti della Committente hanno concordato sulla accettabilità dell'opera declassata alla classe di resistenza C25/30; che tuttavia risulta necessario, a fronte della classe di resistenza inferiore, ripristinare la durabilità della struttura di fondazione mediante trattamento di tutta la superficie esterna (anima e suola) con idoneo prodotto. Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato ORDINA all'Appaltatore di procedere ad eseguire il trattamento di tutta la superficie della struttura di fondazione (anima
e suola) con idoneo prodotto a base cementizia tipo Mapelastic o similari. Il prodotto dovrà preventivamente essere sottoposto per l'approvazione. Resta inteso che, trattandosi di ripristino conseguente ad esecuzione difforme dal progetto, qualsiasi onere rimarrà a carico Part dell'Appaltatore” (cfr. doc. 15 fasc. primo grado ).
17. Ritiene il collegio che la doglianza posta con il secondo motivo dell'appello si meritevole di accoglimento sulla scorta degli insegnamenti della Corte di legittimità in base ai quali: “il dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine di decadenza deve individuarsi nel momento della scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione, in capo all'acquirente, della consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta (cfr. in proposito, Cass. Civ., n. 5732/2011, secondo cui: “In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”; conf. anche Cass. Civ., n. 40814/2021: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta
pagina 7 di 16 del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”; cfr. anche Cass.
Civ., n. 6169/2011, che ha affermato: “Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa.
Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale”).
18. Seguendo i profili interpretativi sopra richiamati, nel caso di specie la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art 1495 c.c non può dubitarsi che solo con l'ordine di servizio 5 aprile 2017 n. 1 del D.L. abbia manifestato l'effettiva consistenza del vizio riscontrato e con la conseguenza che ha indotto la rielaborazione del calcolo strutturale dell'intera fondazione, tenendo conto della resistenza riscontrata pari a Rck 30 N/mmq.
Ma la conferma più pregante di essere in presenza di un accertamento progressivo del vizio emerge dalla relazione del CTU ove si da atto della correttezza delle verifiche del direttore dei lavori con le prove di “controllo di accettazione di tipo A” (cfr pag. 11 CTU) Cont aggiungendo (pag. 11): “Si precisa immediatamente alla che, quando il controllo di accettazione (come nel caso di fattispecie) restituisce un esito non soddisfacente, “oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela”, la normativa italiana di riferimento prescrive (ed ammette), ai fini dell'accettazione qualitativa del materiale da introdurre in cantiere, un ulteriore “controllo in opera” del calcestruzzo.”
Dopo avere ripercorso l'intera procedura seguita dal Direttore dei Lavori, la CTU (a pag.
13) evidenzia lo “… attento controllo delle formule applicate dal prof. nella Persona_1 relazione del febbraio 2017, quindi eseguiti tutti i calcoli,” si giunge a seguito del carotaggio
(come si riferisce a pag. 17) ad avere i riscontri pervenuti da una serie di prove di laboratorio, l'ultima delle quali data al 21.3.2017. Part
Pertanto, la intera rappresentazione e conoscenza del vizio comunicato a può essere individuata solo con l'ordine di servizio del D.L. del 5.4.2017. Così che può ritenersi tempestiva la contestazione dell'11.4.2017 a cui è seguito il rispetto del termine annuale
(11.1.18) in cui è stato introdotto il giudizio.
pagina 8 di 16 19. Per le conclusioni sopra raggiunte può darsi ingresso alla valutazione, sulla base delle Part risultanze della CTU, della domanda posta da circa il danno derivato per la esecuzione delle opere di ripristino che viene inizialmente quantificato in € 254.221,25
Nello specifico si deve tenere conto della risposte che il CTU ha restituito sui seguenti quesiti che gli sono stati posti: “3) se la classe di durabilità e resistenza del calcestruzzo indicata dagli esiti delle verifiche di laboratorio depositati in atti sia conforme a quelle indicate nel contratto e negli elaborati progettuali;
4) accerti l'eventuale costo di ripristino o di sostituzione delle opere eseguite ed il pregiudizio eventualmente subito dall'appaltatrice per
l'esecuzione delle opere ultronee e successive al declassamento dell'opera disposta dalla DL in conseguenza della difformità del calcestruzzo, documentando i calcoli eseguiti e chiarendo i relativi criteri…;”
Quesiti che sono stati posti anche in relazione al quesito 3) formulato dalla difesa della
“3) con riferimento alle sole parti dell'opera in cui il CTU dovesse accertare le anzidette Pt_3
'difformità', quali rimedi avrebbero dovuto essere adottati al solo fine del rispetto delle prescrizioni presenti nel contratto inter-partes e quali sarebbero stati i relativi costi di ripristino, tenendo conto del preziario ufficiale al tempo vigente”.
20. Si attinge dalle note conclusive rese dal consulente, dopo avere risposto alle osservazioni delle CTP, tenuto conto del percorso argomentativo dell'intero elaborato che appare persuasivo e come tale va accolto, il risultato dell'accertamento per cui: “[…] dalle
(complessive 18 + 27) prove effettuate sulle carote cilindriche è emerso un calcestruzzo conforme alle prescrizioni di progetto eccetto, che per una parte (fondazione H e fondazione I) per la quale le (complessive 6) prove hanno dato esito di non conformità.”, come espressamente riportato nell'ultimo capoverso del par. C.1.
Sul quesito circa la durabilità il CTU ha risposto: “In base alle argomentazioni espresse nei precedenti paragrafi, si ritiene che, sulla base degli esiti delle verifiche di laboratorio depositati in atti, la struttura possa considerarsi durevole dal momento che è emersa corrispondenza dal punto di vista delle resistenze meccaniche nella classe di esposizione ambientale XC2 prescritta dal progettista.” (cfr pag. 26 dell'elaborato peritale)
21. Va precisato, per quanto riguarda il ripristino (di cui al paragrafo C.4 dell'elaborato peritale), il consulente ha stimato l'importo complessivo dell'intervento in € 219.969,30 oltre iva (cfr. pag. 28 della relazione)
Circa tale somma va però precisato, come il CTU fa rilevare nel rispondere alle osservazioni mosse dal CTP a pag. 36 dell'elaborato,”… NON deve affatto essere intesa quale quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore! Si tratta soltanto della quantificazione
pagina 9 di 16 (stima) dell'intervento che il direttore dei lavori ha disposto arbitrariamente nel corso dell'appalto e che, come detto, la ditta appaltatrice ha eseguito (senza riserva).”
22. Orbene, tenuto conto di quanto sopra emerso e richiamato, assume rilievo la risposta che il CTU ha restituito sul quesito distinto con la sigla C7 di cui alla pag. 31 del seguente tenore: “ C.7. “[Verifichi e accerti il CTU]: […]; 3) con riferimento alle sole parti dell'opera in cui il CTU dovesse accertare le anzidette 'difformità', quali rimedi avrebbero dovuto essere adottati al solo fine del rispetto delle prescrizioni presenti nel contratto inter-partes e quali sarebbero stati i relativi costi di ripristino, tenendo conto del preziario ufficiale al tempo vigente”.
Sul punto il CTU rimarca (cfr pag. 31 e 32 ) che: “L'unica difformità riscontrata proviene
– come detto – da alcune delle prove finali di carotaggio che hanno permesso di accertare che Par calcestruzzo fornito dalla e posato in opera da rispetta la classe di Controparte_1 resistenza Rck 35, eccetto che per alcune parti (fondazione H e fondazione I), ove risulta un calcestruzzo di resistenza Rck 30. In esito a tali risultati, comprendenti la difformità anzidetta, il direttore dei lavori ha disposto il declassamento di tutto il calcestruzzo posato in opera nel seguente modo. Il progetto originario, che prescriveva un Rck 35, è stato sostituito con un nuovo progetto (variante), che, oltre a risolvere altri aspetti estranei alla causa (quali ad es. le criticità legate al posizionamento errato degli armatubo36, ecc.), ha prescritto un Rck 30.
Pertanto, all'opera di fondazione già eseguita non si è reso necessario apportare modifiche geometriche e/o interventi strutturali, in quanto evidentemente le calcolazioni svolte in sede di variante (con Rck 30) hanno dato esiti soddisfacenti.
Vale a dire che tutte le fondazioni, comprese quelle H ed I il cui calcestruzzo non è risultato inizialmente conforme alla prescrizione del progetto (Rck 35), una volta riprogettato
l'intervento (secondo progetto o progetto di variante), sono risultate conformi alla nuova prescrizione (Rck 30). Ciò sarebbe bastato per adempiere alla vigente normativa.
Il direttore dei lavori è intervenuto in opera all'unico scopo di migliorare ulteriormente la durabilità dell'opera, mediante applicazione alla fondazione, sia sul lato interno che esterno
(previo scavo scopritore delle parti fondali), di protezione polimerico-cementizia eseguita mediante applicazione su superfici (opportunamente pulite e rasata) e conseguente ripristino
(anche mediante rinterro).
In risposta al quesito è possibile, pertanto, affermare che i (minimi) rimedi che avrebbero dovuto essere adottati al solo fine del rispetto delle prescrizioni presenti nel contratto inter- partes, sarebbero potuti consistere, come effettivamente eseguito dal direttore dei lavori, nella redazione di una variante contenente la riprogettazione dell'opera (con declassamento del
pagina 10 di 16 calcestruzzo) dalla quale è senz'altro emerso, poi, in sede di calcolo, che la struttura non ha necessitato di ulteriori interventi strutturali (che difatti non sono stati eseguiti) volti a migliorare la resistenza del calcestruzzo. …”
22.1. L'attenzione va ora rivolta alla parte dell'elaborato peritale (cfr pag. 39 e ss) in cui si tratta del “ripristino fondazioni” poiché si tratta di quelle opere che, sull'assunto della domanda principale di parte attrice, investe l'esecuzione delle opere di ripristino derivate dalla non corrispondente qualità del cemento fornito dalla Il CTU risponde alla CP_1 quarta ed ultima osservazione del CTP della che: “osserva correttamente che è CP_1 possibile stimare anche la quantificazione dell'intervento che avrebbe potuto disporre il direttore dei lavori se si fosse limitato ad agire soltanto sulle ormai conosciute fondazioni H ed
I.”
Il CTU fa subito osservare: “che, né tutta la struttura fondale, né parte di essa
(fondazione H ed I) necessitava, dopo il declassamento disposto dal direttore dei lavori, di alcun intervento strutturale. La stima effettuata dallo scrivente riferibile alle sole fondazioni H ed I è riportata nell'All. n. 5 della presente relazione, dalla quale è scaturito un costo complessivo di € 61.997,67, oltre IVA, che con l'applicazione del ribasso d'asta del 17,68%
(sulle voci A1, A2, A3 e C1) porta ad un totale di € 54.344,13, oltre IVA.
Tale valore rappresenta, come appena detto, l'intervento che avrebbe potuto disporre il direttore dei lavori se si fosse limitato ad agire soltanto sulle fondazioni H ed I.”
22.2. Delle risultanze della CTU si attinge la conformità alle resistenze ed alle prescrizioni di progetto (Rck35), secondo i vincoli contrattuali, eccetto che per una parte dell'opera
(fondazioni H ed I). Ciò che è accaduto e va considerato è che:
“Il direttore dei lavori ha disposto il declassamento di tutta l'opera (fondazioni) (da Rck
35 a Rck 30), redigendo di conseguenza, e quindi depositando ai sensi di legge, nuovi calcoli strutturali (fase di variante al progetto); - in esito ai risultati scaturiti dalle nuove calcolazioni
(variante) il direttore dei lavori ha ritenuto opportuno non eseguire interventi, o apportare modifiche, che migliorassero la resistenza meccanica del calcestruzzo costituente le fondazioni;
- il direttore dei lavori ha ritenuto invece di migliorare l'opera (fondazione) dal punto di vista dell'impermeabilizzazione del calcestruzzo;
si tratta, però, come argomentato, di un intervento che non necessitava per legge alla luce dei risultati ottenuti dalle prove, e che comunque può eventualmente rientrare nell'ambito del potere discrezionale del direttore dei lavori;
” (pag. 29 Perizia).
pagina 11 di 16 Ciò che residua è che, come esposto nel precedente punto, attendandoci agli impegni contrattuali che non sono stati rispettati per le sole fondazioni H ed I, prescindendo dalle scelte di riqualificazione e ricalcolo operato dal direttore dei lavori, il danno lamentato può essere ristretto al solo l'intervento che avrebbe potuto disporre il direttore dei lavori se si fosse limitato ad agire soltanto sulle fondazioni H ed I e che è stato quantificato dal consulente in € 54.344,13, oltre IVA, somma che va rivalutata di anno in anno dalla data del deposito della CTU (31.1.2021) alla data della presente pronuncia
23. Il terzo motivo di impugnazione incentra la doglianza sul fatto che l'opposizione a D.I. riproduce gli stessi argomenti relativi ai vizi per cui si è chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità della per la fornitura di calcestruzzo avente Controparte_6 caratteristiche difformi rispetto a quelle contrattualmente pattuite … ”
Sulla scorta delle risultanze sopra esposte e l'accertamento dei vizi, l'opposizione è da ritenersi fondata, pertanto il decreto va revocato.
Ciò però non inficia il fatto che la difesa della ha chiesto in via subordinata il CP_1 pagamento a suo favore, al netto di eventuali compensazioni, il saldo prezzo del calcestruzzo fornito e non pagato per l'importo di € 32.404,07, importo che va maggiorato degli interessi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
24. Le somme sopra esposte, in esito alla loro esatta determinazione, seguirà la compensazione tra le parti richiesta dalla stessa ditta CP_1
25. La ha, in ogni ipotesi di riconoscimento di responsabilità a suo carico, chiesto CP_1 la manleva da parte di in forza della polizza a n. Controparte_4
1/2126/61/131516521, del 17 gennaio 2017.
25.1. Secondo la la polizza non sarebbe operativa in quanto, seguendo la lettura CP_4 dell'art 8.1. (rischi assicurati) delle Condizioni Generali di PO (doc 2 fascicolo di primo grado della : a) “La società si obbliga a tenere indenne l' di quanto CP_7 Parte_4 questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l' rivesta in Parte_4
Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione”. Ne deduce che l'assicurazione terrebbe indenne l'assicurato dal solo rischio dei “danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei
pagina 12 di 16 prodotti risultanti in polizza - per i quali l' rivesta in Italia la qualifica di produttore” Parte_4
e nel caso in discussione non si tratterebbe di “difetto” ma di “prodotto inadeguato”.
b) secondo l'art 8.8 (Esclusioni) delle Condizioni Generali di PO: “L'assicurazione non comprende: c) le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l'importo pari al suo controvalore;
e) le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società”. Ne deduce la difesa della chiamata in causa che la polizza non comprenderebbe ai sensi dei punti c) ed e) il ristoro delle spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso o al rimborso delle spese di analisi diagnostica.
Precisa nella comparsa di risposta in appello che la sezione “Integrazioni CP_4
e/o modifiche ai contenuti di PO” (vedasi doc. n. 1 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di nel giudizio di primo grado), in particolare il capitolo denominato CP_4
“danni ad immobili”, si stabilisce: “A deroga dell'art.
8.16 si conviene che la garanzia comprende i danni ad immobili o loro parti componenti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. Restano comunque escluse le spese di rimpiazzo e di riparazione nonché il controvalore del prodotto che ha causato il danno o di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato” Si tratterebbe quindi di ipotesi non riscontrabili nella fattispecie in esame (crollo o gravi difetti) versando quindi una situazione non contemplata dalla previsione contrattuale.
Inoltre, L'art. 8.16 (Cemento, calcestruzzo, casseforme, carpenteria in metallo, prefabbricati e manufatti per costruzioni) statuisce che: “La garanzia non comprende i danneggiamenti agli immobili ed ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati”. Anche in questo caso si verserebbe in ipotesi che escluderebbe responsabilità rispetto alla fattispecie in esame.
c) secondo l'art. 8.9 (Inizio e termine della garanzia), “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall' per la prima volta durante il periodo di efficacia Parte_4 dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.
L'assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto
– di;
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. In caso di “sinistri in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla
pagina 13 di 16 cessazione della stessa”. La fornitura in contestazione è avvenuta in data 22 e 28 dicembre
2016, in tempi antecedenti rispetto alla stipula della PO assicurativa avvenuta solamente in data 17 gennaio 2017. A tal riguardo stigmatizza la difesa della assicurazione che la raccomandata a.r. 14.4.2017 del legale delle (doc. n. 17 allegato dall'attrice Pt_3 Part
nel proprio atto di citazione nel giudizio di primo grado) risulta presente alle operazioni di prelievo 22 e 28 dicembre 2016, quindi era a conoscenza dei fatti da cui poteva derivare la responsabilità prima della sottoscrizione della polizza.
d) ha eccepito inoltre la che, nel caso di denegata disposizione liquidazione il CP_4 danno per cui la compagnia sarebbe chiamata a corrispondere dovrà essere decurtato lo scoperto del 10% - che resta in capo all'assicurata (art.
8.12 delle Condizioni Generali di
PO).
26. Tra le eccezioni sollevate da il collegio ritiene che meriti prioritaria CP_4 considerazione quella posta in relazione all'art. 8.9 (Inizio e termine della garanzia) assumendo valore dirimente il fatto che la fosse ben consapevole dell'insorgere del CP_1 Part contenzioso circa la qualità del cemento che è stato fornito a . Infatti, nella nota del
14.4.17 del difensore della si fa presente che la stessa è stata presente al prelievo dei CP_1 campioni, quindi, ben poteva rappresentarsi l'insorgere del contenzioso. Ciò è avvenuto evidentemente prima della sottoscrizione della PO.
In tal senso non risulta che la abbia rispettato l'impegno esplicito e dichiarato CP_1 con la formulazione dell'art 8.9 secondo cui “L'assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di;
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.”.
V'è piuttosto da osservare, anche seguendo la successione cronologica delle date, le operazioni di prelievo 22 e 28 dicembre 2016 – la cui partecipazione della non è CP_1 stata sementita - hanno plausibilmente indotto la stessa ditta alla stipula del CP_1 contratto di assicurazione in data 17.1.2017. Seppure i vizi contestati hanno avuto definitiva determinazione con l'ordine di servizio del DL dell'11.4.17, non v'è tema di smentita al fatto che i prelievi del 22 e 28 dicembre 2016 costituivano atti e fatti che effettivamente hanno portato alla richiesta di risarcimento, la ditta li conosceva e ciò CP_1 la pone in contrasto con la dichiarazione contrattuale.
Ciò chiarito la non risulta vincolata all'impegno contrattuale in quanto i fatti CP_4 come sopra richiamati sono precedenti alla sottoscrizione della polizza e la non ha CP_1 dichiarato il vero essendo la stessa a conoscenza dell'insorgere della controversia e in via di evoluzione.
pagina 14 di 16 Part 27. Le spese dei due gradi di giudizio, tra e la in esito alla reciproca CP_1 soccombenza, laddove le stesse sono risultati vincitrici per importi di poco distanti, inducono a disporre la compensazione integrale delle sesse, comprese quelle di CTI
La dovrà corrispondere le spese dei due gradi di giudizio alla CP_1 CP_4 essendo stata quest'ultima illegittimamente evocata in manleva. Le spese vengono liquidate tenuto conto del decisum (scaglione da 52.000 a € 260000,00) del giudizio sulla base dei parametri del DM 55/2014, di poco superiori ai minimi come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) In accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti della , (RG n.168/2018 del Parte_1 CP_1 giudizio di primo grado), accertata la parziale difformità di parte del calcestruzzo fornito rispetto alla qualità contrattualmente determinata, condanna la a CP_1 risarcire per la somma necessaria all'intervento di Parte_1 ripristino sulle fondazioni H ed I e quantificato in € 54.344,13, oltre IVA, somma che va rivalutata dalla data del 31.1.2021 alla data della presente pronuncia, oltre interessi al tasso legale sulla somma iniziale rivalutata di anno in anno dal 31.1.2021 alla data della presente pronuncia;
b) Revoca il decreto ingiuntivo opposto (R.G. n. 2145/2018) e condanna Parte_1 al pagamento delle fatture per la fornitura del cemento per
[...] complessivi € 32.404,07, somma che va maggiorata degli interessi al tasso di cui al
D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
c) Dichiara compensate integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra CP_8
e la ditta comprese le spese di CTU.
[...] Controparte_1
d) Condanna la ditta a rifondere le spese dei due gradi di giudizio a favore CP_1 della che vengono liquidate: per il primo grado in complessivi € 7.500,00 CP_4 per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a; per il secondo grado in complessivi € 7.200,00 per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a
Perugia, 3 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
pagina 15 di 16 avv. Claudio Fraticelli
dott. Claudio Baglioni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 132/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALGIERI PIETRO e dell'avv. LILLI FRANCESCO ( ), con domicilio digitale C.F._1 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTALIVO Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELLO e dell'avv. MARSILI BARBARA ( con domicilio digitale C.F._2 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ROBERTO, con Controparte_2 P.IVA_3 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del
6.3.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.2.25 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo Part
1. La ditta (" ") ha citato la ditta Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Spoleto per accertare la responsabilità della convenuta relativamente Part alla fornitura di calcestruzzo ritenuto difforme dalle caratteristiche pattuite. Ha chiesto il risarcimento dei danni, specificati ai nn 2,3,4,5,6, dell'atto introduttivo, per l'esecuzione delle opere di ripristino e quantificati in € 254.221,25 o un importo diverso secondo giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi.
2. Premetteva l'attrice di essersi aggiudicata l'appalto della per la Controparte_3 nuova sede presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno, destinata alle attività del Comitato Regionale e dei comitati locali. Il contratto, sottoscritto il 29 maggio
2015, includeva la costruzione di un capannone prefabbricato su struttura di fondazione in cemento armato. Il calcestruzzo per le strutture doveva rispettare le normative UNI, CEI
CRN e UNEL in vigore e doveva avere una classe di resistenza a compressione c28/35 (RcK
35), e, al contempo, un'esposizione XC2.
3. Il laboratorio della Direzione Lavori ha riscontrato risultati insoddisfacenti sui campioni prelevati durante i getti del 22-23 novembre 2016 per le suole delle travi di fondazione e del 19-20 dicembre 2016 per l'anima delle travi. Dopo ulteriori prove con carotaggi, la Direzione Lavori ha dichiarato accettabile l'opera, ma ha sottolineato che il calcestruzzo non garantiva la durabilità richiesta, indicando la necessità di trattamenti supplementari (ad esempio, applicazione di Mapelastic).
4. si è costituita avanti al Tribunale, chiedendo il differimento Controparte_1 CP_1 dell'udienza di prima comparizione per chiamare in causa la propria assicurazione, Par Ha eccepito la decadenza della dalla garanzia per vizi Controparte_4 degli oggetti venduti ai sensi dell'art. 1495 c.c. (o art. 1667 c.c., in caso di subappalto) e ha contestato nel merito la ricostruzione avversaria. ha dichiarato di non avere rapporti CP_1 con la e ha affermato che il calcestruzzo venduto non presenta vizi, essendo CP_3 conforme alle specifiche richieste (classe di resistenza a compressione c28/35, esposizione Par XC2). Inoltre, ha sottolineato la mancanza di prove nella richiesta risarcitoria di;
nonché l'impossibilità di attribuire eventuali difetti e/o discrepanze del calcestruzzo alle pagina 2 di 16 Par operazioni di messa in opera e stagionatura eseguite dalla stessa . La pretesa risarcitoria sarebbe stata, comunque, abnorme nell'ammontare.
5. ( si è costituita in Tribunale con comparsa del 14 gennaio CP_4 CP_4
2019, eccependo l'inefficacia del contratto di PO stipulato dalla con Controparte_1 la Compagnia assicurativa, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate da CP_1 nei confronti di per difetto di copertura assicurativa;
[...] CP_4
- il rigetto di tutte le domande avanzate da nei confronti Parte_1 di e rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_4 Controparte_1
CP_4
- In via meramente subordinata in caso di accertata responsabilità e di condanna della in favore dell'attrice, nella denegata ipotesi in cui venga accertata Controparte_1
l'efficacia del contratto di PO, invoca l'applicazione dei limiti posti dalla polizza, quindi tenuta a manlevare la nei limiti previsti dall'art.
8.12 delle Condizioni Controparte_1
Generali di PO, ossia con l'applicazione dello scoperto del 10%.
6. La ditta ha ottenuto dal Tribunale di Spoleto un decreto ingiuntivo (n. CP_1 Part 766/2018) per la condanna di al pagamento di euro 32.404,07 per calcestruzzo venduto Part e non pagato, oltre interessi e spese. ha opposto il decreto con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2018, (R.G. n. 2145/2018) chiedendo la riunione del giudizio di opposizione con il giudizio risarcitorio (R.G. n. 168/2018) pendente tra le stesse parti e la revoca del decreto, sostenendo di essere creditrice di per euro 254.221,25. si CP_1 CP_1
è costituita nel giudizio il 15 gennaio 2019, chiedendo il rigetto dell'opposizione. I procedimenti sono stati riuniti.
7. A seguito dell'espletamento della attività istruttoria (audizione dei testi e CTU per riscontrare le difformità del calcestruzzo fornito) il Tribunale si è pronunciato con Sentenza Par n. 56/2023 pubbl. il 24/01/2023 ritenendo che la domanda risarcitoria della contro sia infondata per intervenuta decadenza, con conseguente conferma del decreto CP_1
Part ingiuntivo opposto da . Ha compensato le spese del grado di giudizio. Part
8. ha proposto appello lamentando: a) che il Tribunale ha erroneamente qualificato il rapporto come vendita (art. 1470 c.c.), mentre si tratta di un contratto di somministrazione
(art. 1559 c.c.), caratterizzato da prestazioni continuative. A sostegno rimarca che
[...] non ha contestato questa qualificazione durante il giudizio;
b) che il Tribunale CP_1 ha fatto decorrere il termine di 8 giorni ex art. 1495 c.c. dalle comunicazioni della Direzione
Lavori (DL) di gennaio 2017, mentre l'appellante è dell'avviso che la certezza obiettiva della difformità è emersa solo con l'ordine di servizio del 5 aprile 2017. Ciò in adesione alla pagina 3 di 16 giurisprudenza che richiede che la scoperta del vizio sia completa e certa, non basata su mere ipotesi;
c) Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo a favore di CP_1 senza valutare l'inadempimento di quest'ultima (art. 1218 c.c.), nonostante la
[...] relazione del CTU avesse accertato la difformità del calcestruzzo. Il Giudice, pertanto, ha omesso di motivare adeguatamente la decisione, violando l'art. 132 c.p.c.. L'appellante ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva.
9. si è costituita in appello ribadendo che si tratta di un contratto di vendita CP_1
Part singolo e autonomo per ogni ordine, ha denunciato i presunti vizi del calcestruzzo oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta (gennaio 2017), rendendo la domanda risarcitoria inammissibile. In ogni caso, attingendo dagli esiti della CTU, il calcestruzzo fornito da era conforme alle specifiche contrattuali (Rck 35 e classe XC2), tranne per una CP_1 piccola parte delle fondazioni (H e I). Eventuali difformità sono attribuibili a errori nella posa Par in opera da parte di (es. aggiunta di acqua, condizioni climatiche avverse). Sempre nel merito, rispetto alla pretesa risarcitoria, contesta che gli interventi richiesti dalla CP_1
Direzione lavori fossero necessari, trattandosi di migliorie discrezionali non imputabili alla qualità del calcestruzzo. Conclude eccependo la preliminare inammissibilità dell'appello per carenza di interesse (art 346 c.p.c.) e violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. In ogni caso chiede il rigetto dell'appello e la conferma del giudizio di primo grado. In subordine, il rigetto Part delle domande di e la conferma il decreto ingiuntivo opposto.
10. si è costituita ribadendo le sue difese ed eccezioni, in particolare quelle sulla CP_4 azionabilità della polizza, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
11. La Corte, con ordinanza 21-22.9.23, si è pronunciata sulla istanza di sospensione rilevando che: “Rispetto alla questione dell'ammissibilità o meno della sospensiva nel caso di sentenza di accertamento qual si ritiene essere quella di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo la Suprema corte ha chiarito che la pronuncia di rigetto integrale dell'opposizione non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto medesimo
(ancorché non esecutivo) perché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto sicché a passare in giudicato è non già il decreto - di cui il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto di conferimento di esecutorietà in via definitiva - “ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto - purché integrale
- dell'opposizione al medesimo”. Ne consegue che “l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto;
e l'esecutorietà di esso si correla non già all'irrevocabilità intrinseca del titolo che la possiede, ma a quella di un provvedimento diverso, in forza del quale viene
pagina 4 di 16 sancita indirettamente con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato”. Pertanto, la sentenza di rigetto costituisce titolo esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. in termini Cass. 19595/2013 in motivazione).
Tanto chiarito, e posto che nella fattispecie le spese del giudizio di cognizione sono state integralmente compensate tra le parti difetta ogni presupposto per concedere la chiesta sospensione.”
motivi della decisione
12. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c., sollevata dalla parte appellata, superata quella di cui all'art 348bis cpc con l'ingresso alla trattazione del giudizio, va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare parte appellata insiste per l'inammissibilità dell'appello adducendo che l'appellante avrebbe omesso di riproporre – così come prescritto dall'art. 346
c.p.c.– in modo espresso, chiaro e specifico le domande non accolte in primo grado, non essendo sufficiente un richiamo generico alle deduzioni e conclusioni di primo grado.
In verità, la stessa giurisprudenza a cui fa riferimento la difesa appellata (Cass. n.
16360/2004), precisa che le domande e le eccezioni non accolte in primo grado possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, purché sia fatto in forma specifica. Tale specificità è sicuramente ravvisabile nella esposizione dei motivi, in particolare nella esposizione del terzo motivo, ma anche nella sintesi conclusiva della esposizione dello svolgimento del giudizio (cfr. pag. 13 e 14 dell'atto di appello) quindi con il chiaro intento di ottenere una decisione sulle questioni poste. L'eccezione va pertanto respinta.
13. Con il primo motivo la difesa di parte appellante pone la questione interpretativa circa la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che nel caso di specie si ravviserebbe la presenza di un contratto di somministrazione.
Osserva il collegio che la tesi non trova alcun riscontro all'evidenza dei fatti e la difesa appellante non dà alcun riferimento fattuale a sostegno dei suoi argomenti.
All'evidenza risulta che successivamente al primo ordine del 24.2.16 (doc 5 come riferito al punto 3 dell'atto di appello) sono seguiti ordini comunicati telefonicamente (cfr. punto 5 dell'atto di appello)); non risulta alcuna programmazione nel tempo di prestazioni pagina 5 di 16 omogenee, con obbligazione a fornire beni (o servizi) su richiesta, per un dato periodo o quantità, condizione necessaria perché possa ravvisarsi un contratto di somministrazione.
Sul punto correttamente il Tribunale ha avuto moto di far osservare che il rapporto di somministrazione si qualifica altresì “…in vista del soddisfacimento di un interesse comune ad entrambe le parti: per chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto alla scadenza e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
per il fornitore, ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela.” (cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale) Il motivo di impugnazione appare, pertanto, infondato e va respinto. Part 14. Con il secondo motivo la contesta al Tribunale la erronea individuazione del termine a quo da cui decorre il termine decadenziale di otto giorni per la denuncia del vizio
(ex art. 1495 c.c.) del calcestruzzo. In particolare, la difesa appellante sostiene di avere avuto piena contezza del vizio “Solo con l'ordine di servizio del 5 aprile 2017, n. 1 la D.L. […] ha contestato specificamente la difformità del calcestruzzo utilizzato rispetto alle prescrizioni contrattuali” (pag. 19 appello – concetto poi ribadito anche a pag. 21). Pertanto, la denuncia del vizio è da considerarsi tempestivo poiché è intervenuta in data 11.4.2017.
15. La questione è stata affrontata dal Tribunale che però ha ritenuto di riferire la data di scoperta del vizio alla nota n. 23 del 10 gennaio 2017 della direzione dei lavori comunicato Part alla , alla successiva lettera n. 76 del 27 gennaio 2017 con cui la Direzione Lavori ha Part segnalato alla la non conformità del calcestruzzo ai controlli di accettazione in esito alle prove di schiacciamento su calcestruzzo e in particolare quelli relativi all'anima della trave di fondazione, nonché alla successiva nota n. 81 del 31 gennaio 2017, con cui la Direzione Part Lavori ha comunicato alla : “Riguardo la problematica riscontrata sulle strutture di fondazione, preso atto delle insufficienze riscontrate sui valori di resistenza dei provini, questa
DL ha disposto l'esecuzione di carotaggi al fine di approfondire le indagini sulla reale qualità del calcestruzzo gettato. Dall'esame dei risultati ottenuti dallo schiacciamento dei carotaggi ed effettuate le valutazioni previste dal DM 2008 e UNI 13791 emerge che, con tale applicazione, i valori risultano appena superiori al limite consentito. Ciò, mentre dal punto di vista prettamente statico consente di considerare accettabile l'opera, certamente indica uno standard di qualità del calcestruzzo inferiore alle medie attese;
i risultati infatti forniscono normalmente resistenze ben più elevate rispetto al minimo previsto dalla classe di appartenenza. Ne consegue che, se pure accettabile sotto il profilo statico, il calcestruzzo riscontrato non potrà garantire la durabilità prevista” (cfr., doc. 12 fasc. ICR).
pagina 6 di 16 Part 16. Sostiene la difesa dell che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la direzione dei lavori ha accertato gradualmente e in più fasi la difformità del calcestruzzo. La piena conoscenza della sussistenza e consistenza del vizio può essere riferito solo all'ordine di servizio 5 aprile 2017 n. 1 del D.L. ed attestato dalla seguente dizione: “(…) alla luce dei risultati ottenuti e della loro insufficienza riguardo le resistenze, è stato rielaborato il calcolo strutturale dell'intera fondazione tenendo conto della resistenza riscontrata pari a Rck 30
N/mmq: che con la suddetta resistenza la struttura risulta, dal punto di vista statico, ancora verificata;
che in occasione dell'incontro svoltosi in data 31 Marzo scorso presso gli uffici della
D.L., il Collaudatore Statico ed i rappresentanti della Committente hanno concordato sulla accettabilità dell'opera declassata alla classe di resistenza C25/30; che tuttavia risulta necessario, a fronte della classe di resistenza inferiore, ripristinare la durabilità della struttura di fondazione mediante trattamento di tutta la superficie esterna (anima e suola) con idoneo prodotto. Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato ORDINA all'Appaltatore di procedere ad eseguire il trattamento di tutta la superficie della struttura di fondazione (anima
e suola) con idoneo prodotto a base cementizia tipo Mapelastic o similari. Il prodotto dovrà preventivamente essere sottoposto per l'approvazione. Resta inteso che, trattandosi di ripristino conseguente ad esecuzione difforme dal progetto, qualsiasi onere rimarrà a carico Part dell'Appaltatore” (cfr. doc. 15 fasc. primo grado ).
17. Ritiene il collegio che la doglianza posta con il secondo motivo dell'appello si meritevole di accoglimento sulla scorta degli insegnamenti della Corte di legittimità in base ai quali: “il dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine di decadenza deve individuarsi nel momento della scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione, in capo all'acquirente, della consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta (cfr. in proposito, Cass. Civ., n. 5732/2011, secondo cui: “In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”; conf. anche Cass. Civ., n. 40814/2021: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta
pagina 7 di 16 del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”; cfr. anche Cass.
Civ., n. 6169/2011, che ha affermato: “Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa.
Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale”).
18. Seguendo i profili interpretativi sopra richiamati, nel caso di specie la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art 1495 c.c non può dubitarsi che solo con l'ordine di servizio 5 aprile 2017 n. 1 del D.L. abbia manifestato l'effettiva consistenza del vizio riscontrato e con la conseguenza che ha indotto la rielaborazione del calcolo strutturale dell'intera fondazione, tenendo conto della resistenza riscontrata pari a Rck 30 N/mmq.
Ma la conferma più pregante di essere in presenza di un accertamento progressivo del vizio emerge dalla relazione del CTU ove si da atto della correttezza delle verifiche del direttore dei lavori con le prove di “controllo di accettazione di tipo A” (cfr pag. 11 CTU) Cont aggiungendo (pag. 11): “Si precisa immediatamente alla che, quando il controllo di accettazione (come nel caso di fattispecie) restituisce un esito non soddisfacente, “oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela”, la normativa italiana di riferimento prescrive (ed ammette), ai fini dell'accettazione qualitativa del materiale da introdurre in cantiere, un ulteriore “controllo in opera” del calcestruzzo.”
Dopo avere ripercorso l'intera procedura seguita dal Direttore dei Lavori, la CTU (a pag.
13) evidenzia lo “… attento controllo delle formule applicate dal prof. nella Persona_1 relazione del febbraio 2017, quindi eseguiti tutti i calcoli,” si giunge a seguito del carotaggio
(come si riferisce a pag. 17) ad avere i riscontri pervenuti da una serie di prove di laboratorio, l'ultima delle quali data al 21.3.2017. Part
Pertanto, la intera rappresentazione e conoscenza del vizio comunicato a può essere individuata solo con l'ordine di servizio del D.L. del 5.4.2017. Così che può ritenersi tempestiva la contestazione dell'11.4.2017 a cui è seguito il rispetto del termine annuale
(11.1.18) in cui è stato introdotto il giudizio.
pagina 8 di 16 19. Per le conclusioni sopra raggiunte può darsi ingresso alla valutazione, sulla base delle Part risultanze della CTU, della domanda posta da circa il danno derivato per la esecuzione delle opere di ripristino che viene inizialmente quantificato in € 254.221,25
Nello specifico si deve tenere conto della risposte che il CTU ha restituito sui seguenti quesiti che gli sono stati posti: “3) se la classe di durabilità e resistenza del calcestruzzo indicata dagli esiti delle verifiche di laboratorio depositati in atti sia conforme a quelle indicate nel contratto e negli elaborati progettuali;
4) accerti l'eventuale costo di ripristino o di sostituzione delle opere eseguite ed il pregiudizio eventualmente subito dall'appaltatrice per
l'esecuzione delle opere ultronee e successive al declassamento dell'opera disposta dalla DL in conseguenza della difformità del calcestruzzo, documentando i calcoli eseguiti e chiarendo i relativi criteri…;”
Quesiti che sono stati posti anche in relazione al quesito 3) formulato dalla difesa della
“3) con riferimento alle sole parti dell'opera in cui il CTU dovesse accertare le anzidette Pt_3
'difformità', quali rimedi avrebbero dovuto essere adottati al solo fine del rispetto delle prescrizioni presenti nel contratto inter-partes e quali sarebbero stati i relativi costi di ripristino, tenendo conto del preziario ufficiale al tempo vigente”.
20. Si attinge dalle note conclusive rese dal consulente, dopo avere risposto alle osservazioni delle CTP, tenuto conto del percorso argomentativo dell'intero elaborato che appare persuasivo e come tale va accolto, il risultato dell'accertamento per cui: “[…] dalle
(complessive 18 + 27) prove effettuate sulle carote cilindriche è emerso un calcestruzzo conforme alle prescrizioni di progetto eccetto, che per una parte (fondazione H e fondazione I) per la quale le (complessive 6) prove hanno dato esito di non conformità.”, come espressamente riportato nell'ultimo capoverso del par. C.1.
Sul quesito circa la durabilità il CTU ha risposto: “In base alle argomentazioni espresse nei precedenti paragrafi, si ritiene che, sulla base degli esiti delle verifiche di laboratorio depositati in atti, la struttura possa considerarsi durevole dal momento che è emersa corrispondenza dal punto di vista delle resistenze meccaniche nella classe di esposizione ambientale XC2 prescritta dal progettista.” (cfr pag. 26 dell'elaborato peritale)
21. Va precisato, per quanto riguarda il ripristino (di cui al paragrafo C.4 dell'elaborato peritale), il consulente ha stimato l'importo complessivo dell'intervento in € 219.969,30 oltre iva (cfr. pag. 28 della relazione)
Circa tale somma va però precisato, come il CTU fa rilevare nel rispondere alle osservazioni mosse dal CTP a pag. 36 dell'elaborato,”… NON deve affatto essere intesa quale quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore! Si tratta soltanto della quantificazione
pagina 9 di 16 (stima) dell'intervento che il direttore dei lavori ha disposto arbitrariamente nel corso dell'appalto e che, come detto, la ditta appaltatrice ha eseguito (senza riserva).”
22. Orbene, tenuto conto di quanto sopra emerso e richiamato, assume rilievo la risposta che il CTU ha restituito sul quesito distinto con la sigla C7 di cui alla pag. 31 del seguente tenore: “ C.7. “[Verifichi e accerti il CTU]: […]; 3) con riferimento alle sole parti dell'opera in cui il CTU dovesse accertare le anzidette 'difformità', quali rimedi avrebbero dovuto essere adottati al solo fine del rispetto delle prescrizioni presenti nel contratto inter-partes e quali sarebbero stati i relativi costi di ripristino, tenendo conto del preziario ufficiale al tempo vigente”.
Sul punto il CTU rimarca (cfr pag. 31 e 32 ) che: “L'unica difformità riscontrata proviene
– come detto – da alcune delle prove finali di carotaggio che hanno permesso di accertare che Par calcestruzzo fornito dalla e posato in opera da rispetta la classe di Controparte_1 resistenza Rck 35, eccetto che per alcune parti (fondazione H e fondazione I), ove risulta un calcestruzzo di resistenza Rck 30. In esito a tali risultati, comprendenti la difformità anzidetta, il direttore dei lavori ha disposto il declassamento di tutto il calcestruzzo posato in opera nel seguente modo. Il progetto originario, che prescriveva un Rck 35, è stato sostituito con un nuovo progetto (variante), che, oltre a risolvere altri aspetti estranei alla causa (quali ad es. le criticità legate al posizionamento errato degli armatubo36, ecc.), ha prescritto un Rck 30.
Pertanto, all'opera di fondazione già eseguita non si è reso necessario apportare modifiche geometriche e/o interventi strutturali, in quanto evidentemente le calcolazioni svolte in sede di variante (con Rck 30) hanno dato esiti soddisfacenti.
Vale a dire che tutte le fondazioni, comprese quelle H ed I il cui calcestruzzo non è risultato inizialmente conforme alla prescrizione del progetto (Rck 35), una volta riprogettato
l'intervento (secondo progetto o progetto di variante), sono risultate conformi alla nuova prescrizione (Rck 30). Ciò sarebbe bastato per adempiere alla vigente normativa.
Il direttore dei lavori è intervenuto in opera all'unico scopo di migliorare ulteriormente la durabilità dell'opera, mediante applicazione alla fondazione, sia sul lato interno che esterno
(previo scavo scopritore delle parti fondali), di protezione polimerico-cementizia eseguita mediante applicazione su superfici (opportunamente pulite e rasata) e conseguente ripristino
(anche mediante rinterro).
In risposta al quesito è possibile, pertanto, affermare che i (minimi) rimedi che avrebbero dovuto essere adottati al solo fine del rispetto delle prescrizioni presenti nel contratto inter- partes, sarebbero potuti consistere, come effettivamente eseguito dal direttore dei lavori, nella redazione di una variante contenente la riprogettazione dell'opera (con declassamento del
pagina 10 di 16 calcestruzzo) dalla quale è senz'altro emerso, poi, in sede di calcolo, che la struttura non ha necessitato di ulteriori interventi strutturali (che difatti non sono stati eseguiti) volti a migliorare la resistenza del calcestruzzo. …”
22.1. L'attenzione va ora rivolta alla parte dell'elaborato peritale (cfr pag. 39 e ss) in cui si tratta del “ripristino fondazioni” poiché si tratta di quelle opere che, sull'assunto della domanda principale di parte attrice, investe l'esecuzione delle opere di ripristino derivate dalla non corrispondente qualità del cemento fornito dalla Il CTU risponde alla CP_1 quarta ed ultima osservazione del CTP della che: “osserva correttamente che è CP_1 possibile stimare anche la quantificazione dell'intervento che avrebbe potuto disporre il direttore dei lavori se si fosse limitato ad agire soltanto sulle ormai conosciute fondazioni H ed
I.”
Il CTU fa subito osservare: “che, né tutta la struttura fondale, né parte di essa
(fondazione H ed I) necessitava, dopo il declassamento disposto dal direttore dei lavori, di alcun intervento strutturale. La stima effettuata dallo scrivente riferibile alle sole fondazioni H ed I è riportata nell'All. n. 5 della presente relazione, dalla quale è scaturito un costo complessivo di € 61.997,67, oltre IVA, che con l'applicazione del ribasso d'asta del 17,68%
(sulle voci A1, A2, A3 e C1) porta ad un totale di € 54.344,13, oltre IVA.
Tale valore rappresenta, come appena detto, l'intervento che avrebbe potuto disporre il direttore dei lavori se si fosse limitato ad agire soltanto sulle fondazioni H ed I.”
22.2. Delle risultanze della CTU si attinge la conformità alle resistenze ed alle prescrizioni di progetto (Rck35), secondo i vincoli contrattuali, eccetto che per una parte dell'opera
(fondazioni H ed I). Ciò che è accaduto e va considerato è che:
“Il direttore dei lavori ha disposto il declassamento di tutta l'opera (fondazioni) (da Rck
35 a Rck 30), redigendo di conseguenza, e quindi depositando ai sensi di legge, nuovi calcoli strutturali (fase di variante al progetto); - in esito ai risultati scaturiti dalle nuove calcolazioni
(variante) il direttore dei lavori ha ritenuto opportuno non eseguire interventi, o apportare modifiche, che migliorassero la resistenza meccanica del calcestruzzo costituente le fondazioni;
- il direttore dei lavori ha ritenuto invece di migliorare l'opera (fondazione) dal punto di vista dell'impermeabilizzazione del calcestruzzo;
si tratta, però, come argomentato, di un intervento che non necessitava per legge alla luce dei risultati ottenuti dalle prove, e che comunque può eventualmente rientrare nell'ambito del potere discrezionale del direttore dei lavori;
” (pag. 29 Perizia).
pagina 11 di 16 Ciò che residua è che, come esposto nel precedente punto, attendandoci agli impegni contrattuali che non sono stati rispettati per le sole fondazioni H ed I, prescindendo dalle scelte di riqualificazione e ricalcolo operato dal direttore dei lavori, il danno lamentato può essere ristretto al solo l'intervento che avrebbe potuto disporre il direttore dei lavori se si fosse limitato ad agire soltanto sulle fondazioni H ed I e che è stato quantificato dal consulente in € 54.344,13, oltre IVA, somma che va rivalutata di anno in anno dalla data del deposito della CTU (31.1.2021) alla data della presente pronuncia
23. Il terzo motivo di impugnazione incentra la doglianza sul fatto che l'opposizione a D.I. riproduce gli stessi argomenti relativi ai vizi per cui si è chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità della per la fornitura di calcestruzzo avente Controparte_6 caratteristiche difformi rispetto a quelle contrattualmente pattuite … ”
Sulla scorta delle risultanze sopra esposte e l'accertamento dei vizi, l'opposizione è da ritenersi fondata, pertanto il decreto va revocato.
Ciò però non inficia il fatto che la difesa della ha chiesto in via subordinata il CP_1 pagamento a suo favore, al netto di eventuali compensazioni, il saldo prezzo del calcestruzzo fornito e non pagato per l'importo di € 32.404,07, importo che va maggiorato degli interessi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
24. Le somme sopra esposte, in esito alla loro esatta determinazione, seguirà la compensazione tra le parti richiesta dalla stessa ditta CP_1
25. La ha, in ogni ipotesi di riconoscimento di responsabilità a suo carico, chiesto CP_1 la manleva da parte di in forza della polizza a n. Controparte_4
1/2126/61/131516521, del 17 gennaio 2017.
25.1. Secondo la la polizza non sarebbe operativa in quanto, seguendo la lettura CP_4 dell'art 8.1. (rischi assicurati) delle Condizioni Generali di PO (doc 2 fascicolo di primo grado della : a) “La società si obbliga a tenere indenne l' di quanto CP_7 Parte_4 questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l' rivesta in Parte_4
Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione”. Ne deduce che l'assicurazione terrebbe indenne l'assicurato dal solo rischio dei “danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei
pagina 12 di 16 prodotti risultanti in polizza - per i quali l' rivesta in Italia la qualifica di produttore” Parte_4
e nel caso in discussione non si tratterebbe di “difetto” ma di “prodotto inadeguato”.
b) secondo l'art 8.8 (Esclusioni) delle Condizioni Generali di PO: “L'assicurazione non comprende: c) le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l'importo pari al suo controvalore;
e) le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società”. Ne deduce la difesa della chiamata in causa che la polizza non comprenderebbe ai sensi dei punti c) ed e) il ristoro delle spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso o al rimborso delle spese di analisi diagnostica.
Precisa nella comparsa di risposta in appello che la sezione “Integrazioni CP_4
e/o modifiche ai contenuti di PO” (vedasi doc. n. 1 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di nel giudizio di primo grado), in particolare il capitolo denominato CP_4
“danni ad immobili”, si stabilisce: “A deroga dell'art.
8.16 si conviene che la garanzia comprende i danni ad immobili o loro parti componenti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. Restano comunque escluse le spese di rimpiazzo e di riparazione nonché il controvalore del prodotto che ha causato il danno o di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato” Si tratterebbe quindi di ipotesi non riscontrabili nella fattispecie in esame (crollo o gravi difetti) versando quindi una situazione non contemplata dalla previsione contrattuale.
Inoltre, L'art. 8.16 (Cemento, calcestruzzo, casseforme, carpenteria in metallo, prefabbricati e manufatti per costruzioni) statuisce che: “La garanzia non comprende i danneggiamenti agli immobili ed ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati”. Anche in questo caso si verserebbe in ipotesi che escluderebbe responsabilità rispetto alla fattispecie in esame.
c) secondo l'art. 8.9 (Inizio e termine della garanzia), “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall' per la prima volta durante il periodo di efficacia Parte_4 dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.
L'assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto
– di;
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. In caso di “sinistri in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla
pagina 13 di 16 cessazione della stessa”. La fornitura in contestazione è avvenuta in data 22 e 28 dicembre
2016, in tempi antecedenti rispetto alla stipula della PO assicurativa avvenuta solamente in data 17 gennaio 2017. A tal riguardo stigmatizza la difesa della assicurazione che la raccomandata a.r. 14.4.2017 del legale delle (doc. n. 17 allegato dall'attrice Pt_3 Part
nel proprio atto di citazione nel giudizio di primo grado) risulta presente alle operazioni di prelievo 22 e 28 dicembre 2016, quindi era a conoscenza dei fatti da cui poteva derivare la responsabilità prima della sottoscrizione della polizza.
d) ha eccepito inoltre la che, nel caso di denegata disposizione liquidazione il CP_4 danno per cui la compagnia sarebbe chiamata a corrispondere dovrà essere decurtato lo scoperto del 10% - che resta in capo all'assicurata (art.
8.12 delle Condizioni Generali di
PO).
26. Tra le eccezioni sollevate da il collegio ritiene che meriti prioritaria CP_4 considerazione quella posta in relazione all'art. 8.9 (Inizio e termine della garanzia) assumendo valore dirimente il fatto che la fosse ben consapevole dell'insorgere del CP_1 Part contenzioso circa la qualità del cemento che è stato fornito a . Infatti, nella nota del
14.4.17 del difensore della si fa presente che la stessa è stata presente al prelievo dei CP_1 campioni, quindi, ben poteva rappresentarsi l'insorgere del contenzioso. Ciò è avvenuto evidentemente prima della sottoscrizione della PO.
In tal senso non risulta che la abbia rispettato l'impegno esplicito e dichiarato CP_1 con la formulazione dell'art 8.9 secondo cui “L'assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di;
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.”.
V'è piuttosto da osservare, anche seguendo la successione cronologica delle date, le operazioni di prelievo 22 e 28 dicembre 2016 – la cui partecipazione della non è CP_1 stata sementita - hanno plausibilmente indotto la stessa ditta alla stipula del CP_1 contratto di assicurazione in data 17.1.2017. Seppure i vizi contestati hanno avuto definitiva determinazione con l'ordine di servizio del DL dell'11.4.17, non v'è tema di smentita al fatto che i prelievi del 22 e 28 dicembre 2016 costituivano atti e fatti che effettivamente hanno portato alla richiesta di risarcimento, la ditta li conosceva e ciò CP_1 la pone in contrasto con la dichiarazione contrattuale.
Ciò chiarito la non risulta vincolata all'impegno contrattuale in quanto i fatti CP_4 come sopra richiamati sono precedenti alla sottoscrizione della polizza e la non ha CP_1 dichiarato il vero essendo la stessa a conoscenza dell'insorgere della controversia e in via di evoluzione.
pagina 14 di 16 Part 27. Le spese dei due gradi di giudizio, tra e la in esito alla reciproca CP_1 soccombenza, laddove le stesse sono risultati vincitrici per importi di poco distanti, inducono a disporre la compensazione integrale delle sesse, comprese quelle di CTI
La dovrà corrispondere le spese dei due gradi di giudizio alla CP_1 CP_4 essendo stata quest'ultima illegittimamente evocata in manleva. Le spese vengono liquidate tenuto conto del decisum (scaglione da 52.000 a € 260000,00) del giudizio sulla base dei parametri del DM 55/2014, di poco superiori ai minimi come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) In accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti della , (RG n.168/2018 del Parte_1 CP_1 giudizio di primo grado), accertata la parziale difformità di parte del calcestruzzo fornito rispetto alla qualità contrattualmente determinata, condanna la a CP_1 risarcire per la somma necessaria all'intervento di Parte_1 ripristino sulle fondazioni H ed I e quantificato in € 54.344,13, oltre IVA, somma che va rivalutata dalla data del 31.1.2021 alla data della presente pronuncia, oltre interessi al tasso legale sulla somma iniziale rivalutata di anno in anno dal 31.1.2021 alla data della presente pronuncia;
b) Revoca il decreto ingiuntivo opposto (R.G. n. 2145/2018) e condanna Parte_1 al pagamento delle fatture per la fornitura del cemento per
[...] complessivi € 32.404,07, somma che va maggiorata degli interessi al tasso di cui al
D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
c) Dichiara compensate integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra CP_8
e la ditta comprese le spese di CTU.
[...] Controparte_1
d) Condanna la ditta a rifondere le spese dei due gradi di giudizio a favore CP_1 della che vengono liquidate: per il primo grado in complessivi € 7.500,00 CP_4 per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a; per il secondo grado in complessivi € 7.200,00 per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a
Perugia, 3 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
pagina 15 di 16 avv. Claudio Fraticelli
dott. Claudio Baglioni
pagina 16 di 16