TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2164/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO ANTONELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. DORIA NICOLO'
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 6.04.1991, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calatafimi-Segesta
pagina 1 di 7 (TP), al n. 5, parte II, serie A, uff. 1, anno 1991, e che dalla loro unione era nata un'unica figlia: (2.11.1994). Per_1
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
Rappresentava di aver lavorato sino al verificarsi di un infortunio sul lavoro e di percepire la relativa indennità INAIL di € 184,73, oltre ad € 300,00 per il servizio di assistenza prestato in favore della madre gravemente malata.
Stigmatizzava la sperequazione tra le proprie risorse e quelle del marito, prima impiegato con la qualifica di autista e poi come guardia giurata;
su ciò fondava la richiesta di gravare il dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella CP_1 misura di € 400,00.
Chiedeva, altresì, di obbligare il marito a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche gravandolo del 50% delle spese straordinarie.
Infine, chiedeva disporsi il godimento comune dell'immobile in comproprietà sito in Calatafimi Segesta, nella contrada Franco.
Da ultimo, con note del 10.09.2024, esponeva di essersi trasferita a Torino dalla figlia “al fine di frequentare un corso OSS al termine del quale, in data 26/07/2024, veniva immediatamente assunta dalla “ con sede Controparte_2 lavorativa Torino contratto a tempo determinato tempo parziale con stipendio netto di circa 700/900 euro”. Pertanto, riduceva la richiesta relativa al mantenimento per sé da €
400,00 ad € 300,00.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, contestava le avverse allegazioni.
In particolare, si opponeva alla richiesta di addebito ed imputava alla moglie un atteggiamento prevaricatore ed aggressivo, nonché di aver reso intollerabile la convivenza, “accampando presunte relazioni extraconiugali “non veritiere””.
pagina 2 di 7 Avversava le domande economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo, da un lato, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia quasi trentenne ed ormai insegnante, e, dall'altro, la capacità della moglie di sostentarsi autonomamente.
Chiedeva l'assegnazione a sé della casa di villeggiatura e alla moglie dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 23.01.2023, onerava il di versare CP_1
mensilmente alla moglie l'importo di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento.
In corso di causa, le parti venivano vanamente invitate a conciliare la causa alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti e, all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia da tempo divenuta intollerabile.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione, in tal senso deponendo l'evidenza disponibile e soprattutto le dichiarazioni delle parti, più volte liberamente sentite nel corso del giudizio.
Quanto alla correlata domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1
n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i
pagina 3 di 7 coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ.,
Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
In particolare, in relazione alla violazione del dovere di fedeltà, si rammenta il reiterato insegnamento del S.C. a tenore del quale (Cass. n. 13592 del 12/06/2006) “In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
E, a tale specifico riguardo, quanto alla ripartizione degli oneri probatori si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 3923 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, all'evidenza disponibile, la domanda di addebito non può essere accolta, attesa la scarna evidenza disponibile (foto da applicazione di messaggistica
WhatsApp, richiesta di interrogatorio su diritti indisponibile) soprattutto rispetto al nesso pagina 4 di 7 di esclusiva causalità rispetto alla crisi coniugale, vieppiù in esito alle contestazioni sul punto della parte resistente.
*****
Passando, ora, alle questioni di carattere economico, in merito alla corresponsione di un assegno in favore della prole, è pertinente il richiamo alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010; 8927\2012).
E tuttavia, lo svolgimento di un lavoro consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n. 19696/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che la figlia trentenne della coppia, risiedente a
Torino, completato il proprio percorso di studi, sia oramai autonoma economicamente, in quanto occupata come insegnante.
In ordine all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il giudice istruttore, innanzitutto, è tenuto a procedere alla disamina comparativa dei redditi nella disponibilità di entrambi i coniugi, al fine di rintracciare potenziali disparità. In secondo luogo, deve verifica se l'istante dispone o meno di risorse patrimoniali in grado di assicurare il godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Da ultimo, deve tener conto dell'abilità dell'istante al lavoro sulla base delle condizioni psico-fisiche in cui versa e delle capacità attestate (ad es. titoli di studio o pregresse esperienze lavorative, ecc.), nonché dell'apporto che lo stesso ha prestato alla famiglia.
pagina 5 di 7 Ebbene, dalla evidenza disponibile consta la percezione, dal luglio 2024, di adeguati redditi da parte della che con apprezzabile impegno si è resa autonoma Pt_1
in altra città, nonostante l'età e gli allegati problemi di salute.
Non può poi trascurarsi come la stessa sia titolare di immobile astrattamente suscettibile di adduzione a reddito;
ed infine non appaiono conferenti le difese rispetto alla rilevanza economica dell'uso esclusivo della casa comune da parte del resistente.
Ed infatti, in assenza di figli minori, nessun provvedimento di assegnazione potrà pronunciarsi, sì che la gestione di tale immobile seguirà le ordinarie regole dominicali ed eventuali controversie circa la sua occupazione o redditività dovranno essere affrontate in separata sede.
Così, dal luglio del 2024 può ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento nelle more disposto in favore della ricorrente.
*****
Il tenore delle statuizioni e la sopravvenienza della autosufficienza della ricorrente suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario, in data 6.04.1991, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calatafimi-Segesta (TP), al n. 5, parte II, serie
A, uff. 1, anno 1991;
- respinge la domanda di addebito e dichiara insussistente dal luglio 2024
l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
pagina 6 di 7 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2164/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO ANTONELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. DORIA NICOLO'
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 6.04.1991, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calatafimi-Segesta
pagina 1 di 7 (TP), al n. 5, parte II, serie A, uff. 1, anno 1991, e che dalla loro unione era nata un'unica figlia: (2.11.1994). Per_1
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
Rappresentava di aver lavorato sino al verificarsi di un infortunio sul lavoro e di percepire la relativa indennità INAIL di € 184,73, oltre ad € 300,00 per il servizio di assistenza prestato in favore della madre gravemente malata.
Stigmatizzava la sperequazione tra le proprie risorse e quelle del marito, prima impiegato con la qualifica di autista e poi come guardia giurata;
su ciò fondava la richiesta di gravare il dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella CP_1 misura di € 400,00.
Chiedeva, altresì, di obbligare il marito a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche gravandolo del 50% delle spese straordinarie.
Infine, chiedeva disporsi il godimento comune dell'immobile in comproprietà sito in Calatafimi Segesta, nella contrada Franco.
Da ultimo, con note del 10.09.2024, esponeva di essersi trasferita a Torino dalla figlia “al fine di frequentare un corso OSS al termine del quale, in data 26/07/2024, veniva immediatamente assunta dalla “ con sede Controparte_2 lavorativa Torino contratto a tempo determinato tempo parziale con stipendio netto di circa 700/900 euro”. Pertanto, riduceva la richiesta relativa al mantenimento per sé da €
400,00 ad € 300,00.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, contestava le avverse allegazioni.
In particolare, si opponeva alla richiesta di addebito ed imputava alla moglie un atteggiamento prevaricatore ed aggressivo, nonché di aver reso intollerabile la convivenza, “accampando presunte relazioni extraconiugali “non veritiere””.
pagina 2 di 7 Avversava le domande economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo, da un lato, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia quasi trentenne ed ormai insegnante, e, dall'altro, la capacità della moglie di sostentarsi autonomamente.
Chiedeva l'assegnazione a sé della casa di villeggiatura e alla moglie dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 23.01.2023, onerava il di versare CP_1
mensilmente alla moglie l'importo di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento.
In corso di causa, le parti venivano vanamente invitate a conciliare la causa alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti e, all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia da tempo divenuta intollerabile.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione, in tal senso deponendo l'evidenza disponibile e soprattutto le dichiarazioni delle parti, più volte liberamente sentite nel corso del giudizio.
Quanto alla correlata domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1
n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i
pagina 3 di 7 coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ.,
Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
In particolare, in relazione alla violazione del dovere di fedeltà, si rammenta il reiterato insegnamento del S.C. a tenore del quale (Cass. n. 13592 del 12/06/2006) “In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
E, a tale specifico riguardo, quanto alla ripartizione degli oneri probatori si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 3923 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, all'evidenza disponibile, la domanda di addebito non può essere accolta, attesa la scarna evidenza disponibile (foto da applicazione di messaggistica
WhatsApp, richiesta di interrogatorio su diritti indisponibile) soprattutto rispetto al nesso pagina 4 di 7 di esclusiva causalità rispetto alla crisi coniugale, vieppiù in esito alle contestazioni sul punto della parte resistente.
*****
Passando, ora, alle questioni di carattere economico, in merito alla corresponsione di un assegno in favore della prole, è pertinente il richiamo alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010; 8927\2012).
E tuttavia, lo svolgimento di un lavoro consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n. 19696/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che la figlia trentenne della coppia, risiedente a
Torino, completato il proprio percorso di studi, sia oramai autonoma economicamente, in quanto occupata come insegnante.
In ordine all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il giudice istruttore, innanzitutto, è tenuto a procedere alla disamina comparativa dei redditi nella disponibilità di entrambi i coniugi, al fine di rintracciare potenziali disparità. In secondo luogo, deve verifica se l'istante dispone o meno di risorse patrimoniali in grado di assicurare il godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Da ultimo, deve tener conto dell'abilità dell'istante al lavoro sulla base delle condizioni psico-fisiche in cui versa e delle capacità attestate (ad es. titoli di studio o pregresse esperienze lavorative, ecc.), nonché dell'apporto che lo stesso ha prestato alla famiglia.
pagina 5 di 7 Ebbene, dalla evidenza disponibile consta la percezione, dal luglio 2024, di adeguati redditi da parte della che con apprezzabile impegno si è resa autonoma Pt_1
in altra città, nonostante l'età e gli allegati problemi di salute.
Non può poi trascurarsi come la stessa sia titolare di immobile astrattamente suscettibile di adduzione a reddito;
ed infine non appaiono conferenti le difese rispetto alla rilevanza economica dell'uso esclusivo della casa comune da parte del resistente.
Ed infatti, in assenza di figli minori, nessun provvedimento di assegnazione potrà pronunciarsi, sì che la gestione di tale immobile seguirà le ordinarie regole dominicali ed eventuali controversie circa la sua occupazione o redditività dovranno essere affrontate in separata sede.
Così, dal luglio del 2024 può ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento nelle more disposto in favore della ricorrente.
*****
Il tenore delle statuizioni e la sopravvenienza della autosufficienza della ricorrente suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario, in data 6.04.1991, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calatafimi-Segesta (TP), al n. 5, parte II, serie
A, uff. 1, anno 1991;
- respinge la domanda di addebito e dichiara insussistente dal luglio 2024
l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
pagina 6 di 7 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7