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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/07/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 51-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
51-1/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 51-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. , nato ad [...] l'[...] ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata ad [...] il [...], entrambi ivi residenti in [...]
n.10, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabina Vasallucci e Angela Zagaria, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.03.2025 ed , rappresentando una Parte_1 Parte_2 debitoria di € 145.905,76 (oltre i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di
€ 110.500,00 in dieci anni e dieci mesi con rate mensili da € 850,00, con la garanzia dei figli, i quali si impegnano a versare, in favore dei creditori degli istanti, un importo complessivo non superiore ad
€ 450,00 mensili, nel caso in cui i ricorrenti non riuscissero a provvedere al versamento delle rate. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili;
75% dei crediti privilegiati mobiliari (advisor); 88,75% del creditore ipotecario (Prisma
Spv srl); 75,00% degli altri crediti privilegiati Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Andria,
Regione Puglia;
15% di tutti i crediti chirografari.
Il ricorrente percepisce, a partire dal 28.01.2025, indennità di disoccupazione mensile pari Pt_1 ad € 1.131,60 lordi, nonché pensione di invalidità erogata dall' dell'importo mensile di € 613,80 CP_1
( momentaneamente sospesa e che sarà ripristinato al termine del periodo di spettanza della Naspi); la ricorrente è dipendente part-time presso Coop Alleanza 3.0 soc. coop. percependo uno Pt_2
1 stipendio mensile di € 1.350,00 (al lordo della trattenuta per pignoramento 1/5 retribuzione e per cessione del quinto dello stipendio). Entrambi sono titolari della comproprietà al ¾ e ¼ dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Andria, alla Via San Candido n. 6, in catasto al foglio 224, sub. 8, cat. A/2, cl. 3 e di ulteriori immobili, così come indicati nella relazione degli OCC per un valore complessivo pari ad € 182.080,00; la ricorrente è anche titolare di autovetture e di carte
“Postepay Evolution”, così come indicate nella relazione degli OCC.
Gli OCC, avv. Maurizio Musci e dott. Francesco Porro, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del Controparte_2 paino, eccependo: 1) carenza del presupposto della meritevolezza dei debitori e sussistenza della colpa grave;
2) profili di inammissibilità della proposta di piano per omessa distinzione tra masse attive e passive ovvero per omessa indicazione dei TFR nella proposta di accordo;
3) valutazione del merito creditizio;
4) convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Non appare superfluo rilevare che, ai sensi dell'art. 70 settimo comma c.c.i.i., spetta al Giudice delegato, in sede di omologa, la verifica in ordine all'ammissibilità e fattibilità, economica e giuridica, del piano.
Dalla documentazione in atti emerge che, al momento, il ricorrente percepisce unicamente Pt_1
l' indennità SP (disoccupazione mensile) pari ad € 1.131,60 lordi con precisa scadenza temporale di due anni e che, al termine del periodo di spettanza, verrà ripristinata pensione di invalidità dell'importo mensile di € 613,80; mentre la ricorrente percepisce stipendio mensile pari di € Pt_2
1.350,00. Dalla relazione degli OCC emerge che spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana del nucleo familiare risultano essere pari ad € 1.660,00.
Pertanto, l'importo mensilmente percepito dai ricorrenti è appena sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare e, pertanto, non dispongono di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione del piano, così come sopra indicato, nonostante la garanzia dei figli, per un importo massimo complessivo non superiore ad € 450,00 mensili.
Dunque, il piano proposto non può essere omologato mancandone la fattibilità, stante la mancanza di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione per l'intera durata della procedura.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
2 1) rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione proposto da Parte_1
(C.F. ed (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) nulla sulle spese;
3) dichiara inefficaci le misure protettive concesse con decreto del 3.4.2025.
Così deciso in Trani, 3.7.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
51-1/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 51-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. , nato ad [...] l'[...] ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata ad [...] il [...], entrambi ivi residenti in [...]
n.10, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabina Vasallucci e Angela Zagaria, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.03.2025 ed , rappresentando una Parte_1 Parte_2 debitoria di € 145.905,76 (oltre i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di
€ 110.500,00 in dieci anni e dieci mesi con rate mensili da € 850,00, con la garanzia dei figli, i quali si impegnano a versare, in favore dei creditori degli istanti, un importo complessivo non superiore ad
€ 450,00 mensili, nel caso in cui i ricorrenti non riuscissero a provvedere al versamento delle rate. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili;
75% dei crediti privilegiati mobiliari (advisor); 88,75% del creditore ipotecario (Prisma
Spv srl); 75,00% degli altri crediti privilegiati Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Andria,
Regione Puglia;
15% di tutti i crediti chirografari.
Il ricorrente percepisce, a partire dal 28.01.2025, indennità di disoccupazione mensile pari Pt_1 ad € 1.131,60 lordi, nonché pensione di invalidità erogata dall' dell'importo mensile di € 613,80 CP_1
( momentaneamente sospesa e che sarà ripristinato al termine del periodo di spettanza della Naspi); la ricorrente è dipendente part-time presso Coop Alleanza 3.0 soc. coop. percependo uno Pt_2
1 stipendio mensile di € 1.350,00 (al lordo della trattenuta per pignoramento 1/5 retribuzione e per cessione del quinto dello stipendio). Entrambi sono titolari della comproprietà al ¾ e ¼ dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Andria, alla Via San Candido n. 6, in catasto al foglio 224, sub. 8, cat. A/2, cl. 3 e di ulteriori immobili, così come indicati nella relazione degli OCC per un valore complessivo pari ad € 182.080,00; la ricorrente è anche titolare di autovetture e di carte
“Postepay Evolution”, così come indicate nella relazione degli OCC.
Gli OCC, avv. Maurizio Musci e dott. Francesco Porro, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del Controparte_2 paino, eccependo: 1) carenza del presupposto della meritevolezza dei debitori e sussistenza della colpa grave;
2) profili di inammissibilità della proposta di piano per omessa distinzione tra masse attive e passive ovvero per omessa indicazione dei TFR nella proposta di accordo;
3) valutazione del merito creditizio;
4) convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Non appare superfluo rilevare che, ai sensi dell'art. 70 settimo comma c.c.i.i., spetta al Giudice delegato, in sede di omologa, la verifica in ordine all'ammissibilità e fattibilità, economica e giuridica, del piano.
Dalla documentazione in atti emerge che, al momento, il ricorrente percepisce unicamente Pt_1
l' indennità SP (disoccupazione mensile) pari ad € 1.131,60 lordi con precisa scadenza temporale di due anni e che, al termine del periodo di spettanza, verrà ripristinata pensione di invalidità dell'importo mensile di € 613,80; mentre la ricorrente percepisce stipendio mensile pari di € Pt_2
1.350,00. Dalla relazione degli OCC emerge che spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana del nucleo familiare risultano essere pari ad € 1.660,00.
Pertanto, l'importo mensilmente percepito dai ricorrenti è appena sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare e, pertanto, non dispongono di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione del piano, così come sopra indicato, nonostante la garanzia dei figli, per un importo massimo complessivo non superiore ad € 450,00 mensili.
Dunque, il piano proposto non può essere omologato mancandone la fattibilità, stante la mancanza di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione per l'intera durata della procedura.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
2 1) rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione proposto da Parte_1
(C.F. ed (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) nulla sulle spese;
3) dichiara inefficaci le misure protettive concesse con decreto del 3.4.2025.
Così deciso in Trani, 3.7.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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