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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1818/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1818/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GHIDONI MARIAEMMA, elettivamente CP domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA ERNESTO CHE GUEVARA N. 55,
REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GERMINI STEFANO, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio del predetto difensore in VIA C. MANICARDI N. 2, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia modificare le condizioni del decreto cron. n. 8639/2021 del 14/12/2021 del Tribunale di Reggio Emilia (procedimento n. 4599/2021 R.G. Vol.) avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei minori , e e Persona_1 Persona_2 Persona_3 dato atto dei sopravvenuti mutamenti nella situazione personale della signora Controparte_2 1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre Per_1 Per_2 Per_3 CP con conseguente collocazione e residenza anagrafica presso di lui;
2) incaricare il Servizio territorialmente competente di regolamentare gli incontri della madre con i minori, in forma protetta e alla presenza di un educatore, con facoltà per il Servizio sociale di sospenderli e/o interromperli se disturbanti per i minori;
3) disporre che la madre contribuisca al mantenimento dei figli versando al padre entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. La madre contribuirà inoltre al pagamento nella misura del 50% delle spese
1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli come individuate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. 4) disporre che il padre percepisca per intero l'assegno unico a titolo di concorso della madre nelle spese di mantenimento per i figli.
Con vittoria dei compensi e delle spese”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale Per_1 Per_2 Per_3 presso il padre, regolamentando il diritto di visita della madre;
- Porre a carico della madre il mantenimento ordinario dei figli nella misura già stabilita in via provvisoria (€. 100,00 per ciascun figlio) e del 50%, spese straordinarie da individuarsi in quelle previste Protocollo vigente in tema di cause in materia di famiglia;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023, - premesso che, dalla sua relazione con CP
, fossero nati i tre figli (nata il [...]), (nato il Controparte_2 Persona_1 Persona_2
17/01/2015) e (nata il [...]) - conveniva in giudizio la madre dei minori nonché Persona_3 sua ex compagna , per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e di Controparte_2 mantenimento dei tre minori all'epoca concordate e recepite, su conclusioni congiunte delle parti, dal decreto di questo Tribunale emesso in data 09/12/2021, il quale aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente dei figli presso la madre, aveva disciplinato i diritti di visita del padre, ponendo a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento della prole pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente chiedeva una modifica del predetto in punto di affidamento dei figli minori, domandando l'affidamento esclusivo al padre, con conseguente collocazione e residenza anagrafica presso di lui;
chiedeva di incaricare il Servizio territorialmente competente di regolamentare gli incontri della madre con i minori, in forma protetta e alla presenza di un educatore, con facoltà per il Servizio sociale di sospenderli e/o interromperli se disturbanti per i minori;
di porre a carico della madre un contributo di mantenimento di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'erogazione per intero, in proprio favore, dell'assegno unico. Esponeva, a sostegno delle proprie domande di modifica, che la madre dei minori, convivente con un uomo tossicodipendente, avesse a sua volta iniziato a far uso abituale di droghe, e che questo suo stato di tossicodipendenza la rendesse incapace di accudire i figli e tale situazione si era riflessa negativamente per i bambini. Riferiva ad esempio che, in una occasione (07/02/2023), si fosse dimenticata di andare a prendere i figli all'uscita da scuola;
in altra occasione (05/03/2023), a seguito di una lite tra la e l'attuale compagno dedico al consumo di droghe, la fosse CP_2 Per_4 scappata in un bar da dove aveva chiamato i Carabinieri di Castelnovo né Monti (RE), che erano intervenuti allontanando il compagno dall'abitazione e affidando i minori al padre, con il Per_5 benestare dei Servizi Sociali.
Riferiva pertanto il ricorrente che i figli, di fatto, fossero collocati presso di lui, frequentavano la scuola a Novellara (RE), ed egli poteva contare sull'aiuto dei propri genitori nella gestione dei minori, mentre la madre era sola, a Castelnovo né Monti, a circa 75 Km di distanza dal domicilio dei bambini.
Per tali motivi, fondando la propria domanda di modifica sulle condizioni di tossicodipendenza della madre, chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé dei minori. La convenuta si costitutiva in giudizio, riconoscendo il proprio stato di Controparte_2 tossicodipendenza, ma evidenziando di aver intrapreso un percorso terapeutico di recupero con
2 l'assistenza del SerDp, di aver “concluso la relazione tossica” con il compagno dedico all'uso di sostanze stupefacenti e che ella aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia;
allegava di essersi sempre fatta carico in via esclusiva, in passato, della gestione dei figli, a fronte del disinteresse mostrato dal padre.
Pur aderendo alla collocazione preferenziale dei figli presso il padre, la resistente concludeva chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso, e domandava porsi a suo carico la sola quota del 50% delle spese straordinarie, riferendo di essere disoccupata, e di percepire unicamente un canone di locazione di € 600,00 al mese, ricavato da immobile di sua proprietà concesso in locazione a terzi. In sede di prima udienza di comparizione delle parti del 27/06/2023, oltre alle parti personalmente con i loro rispettivi difensori, veniva sentita anche l'educatrice della Controparte_3 sita a Canali di Reggio Emilia, SI.ra , ove risultava all'epoca
[...] Persona_6 ricoverata la madre dei minori. In tale udienza tenutasi in data 27/06/2023, il ricorrente dichiarava: “i bambini si sono trasferiti da me dai primi di marzo di quest'anno, ed ora vivono stabilmente presso di me. Lavoro come operaio metalmeccanico, da 12 anni sempre nella stessa azienda. Viviamo a Guastalla. I due figli più grandi frequentano le scuole elementari a Novellara. La più piccola, che ha tre anni, momentaneamente la gestisce mia madre quando faccio i turni di lavoro, visto che non mi posso permettere di mandarla alla scuola materna”. La resistente dichiarava: “il 30 maggio di quest'anno sono entrata in comunità per recupero di tossicodipendenti. E' un centro residenziale, quindi sono collocata la' 24 ore su 24. Il percorso sta andando bene. Vivevo prima della separazione a Campagnola Emilia in casa di mia proprietà. Ho lavorato come commessa-impiegata per 18 anni all'Isola dei Tesori, ero a tempo indeterminato;
prima della nascita dei bimbi facevo il tempo pieno e guadagnavo circa 1.200-1.300 euro al mese, poi dopo la nascita dei bimbi sono passata al part-time e guadagnavo circa 800 euro al mese. Dopo la separazione mi sono dimessa, mi sono dimessa a gennaio del 2021 per occuparmi dei miei figli, ho percepito la sino a marzo 2023, ed ora sono disoccupata e la mia unica entrata è il canone CP_4 di affitto che percepisco per un immobile ad uso pizzeria, pari a 600 euro al mese. La casa di Campagnola Emilia dove vivevamo prima di separarci, l'ho venduta a luglio del 2022 al prezzo di 170.000 euro. Ora sono proprietaria di due appartamenti divisi siti a Castelnovo né Monti, attualmente sono disabitati, ci stanno i miei cani. Come dicevo prima, sono inoltre proprietaria di un negozio, che mi hanno lasciato i miei genitori, ad uso pizzeria, concesso in locazione, per cui percepisco un canone mensile di 600 euro. L'assegno unico per tutti e tre i figli ammonta a 176 euro”. Come si è detto, veniva altresì sentita l'operatrice della Comunità Riabilitativa Controparte_3
sita a Canali di Reggio Emilia, SI.ra , che dichiarava: “confermo che
[...] Persona_6
è in comunità dal 30 maggio di quest'anno, è un centro residenziale, quindi è collocata in CP_2 comunità 24 ore su 24. Il percorso è caratterizzato da una prima fase di osservazione che dura circa due mesi;
poi, finita la fase di osservazione, il percorso può durare dai sei ai dodici mesi, ciò dipende dal grado di adesione del paziente. Attualmente i bimbi sentono la madre solo con telefonate e videotelefonate, tre volte a settimana, abbiamo riscontrato un forte attaccamento dei bambini verso la mamma. La situazione è stata presa in carico dai Servizi Sociali di Castelnovo Né Monti, essendo peraltro i minori ancora formalmente residenti a [...], così come è residente a [...], ed i Servizi Sociali stanno aspettando una investitura da parte del Tribunale per poter regolamentare le visite tra i minori e la madre”. Nella medesima udienza del 27/06/2023, le parti raggiungevano un accordo sulla questione economica, e quindi si dichiaravano concordi nello stabilire un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico della madre di 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
si dichiaravano altresì concordi nel prevedere che l'Assegno Unico venisse percepito al 100% dal padre. Il giudice relatore, con ordinanza del 27/06/2023, assumeva ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito riportati.
3 “E' pacifico che i tre figli della coppia, e - prima collocati presso la Per_1 Per_2 Persona_3 madre in forza di decreto di questo Tribunale del 09/12/2021 - vivano attualmente a Guastalla presso il padre;
i primi due, dell'età di 11 e 8 anni, frequentano la scuola elementare a Novellara, mentre
(3 anni di età) viene accudita dalla nonna paterna quando il padre è al lavoro (egli lavora Per_3 infatti come operaio presso una azienda con sede a Novellara). E' altresì emerso all'odierna udienza che la madre dei minori, a far data dal 30 maggio di quest'anno, sia domiciliata 24 ore su 24 presso una comunità di recupero di tossicodipendenti. La stessa è residente a Castelnovo né Monti;
prima di entrare in comunità, viveva in appartamento di sua proprietà. Vi è accordo tra le parti in ordine al collocamento dei minori presso il padre, mentre si ritiene opportuno riservare la decisione sulla domanda del ricorrente di affidamento esclusivo all'esito dell'istruttoria. A tal proposito, è necessario acquisire una relazione sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Castelnovo né Monti, i quali, nelle more dell'indagine, dovranno regolamentare le modalità ed i tempi di visita dei figli da parte del genitore non collocatario (la madre). Sulla questione economica relativa al contributo di mantenimento della prole da porre a carico della madre, tenuto conto dell'età dei tre minori, dei tempi di permanenza e della peculiare condizione in cui attualmente versa la resistente, in parte compensata dal patrimonio di cui la stessa dispone, appare congruo il contributo di mantenimento concordato tra le parti all'odierna udienza, pari ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Come si è detto la madre attualmente non lavora, essendo ricoverata in una comunità di recupero per tossicodipendenti. La dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 attesta un reddito complessivo di € 21.089,00. Dall'ultima dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2021, si evince che, nell'anno 2021, la abbia lavorato come dipendente per 293 CP_2 gg., percependo un reddito da lavoro pari ad un importo netto di € 7.000,00 (si veda il quadro RC); nel Mod. Unico PF per il 2021 è riportato un reddito complessivo di € 15.102,00, posto che al reddito di lavoro dipendente si aggiunge il reddito derivante da diversi fabbricati (si veda il quadro RB). All'odierna udienza la ha dichiarato che, dalla vendita della ex casa familiare di sua CP_2 proprietà sita a Campagnola Emilia, ha ricavato il prezzo di € 170.000,00, e che ella sia attualmente proprietaria di due appartamenti a Castelnovo Né Monti, e di un immobile ad uso commerciale, concesso in locazione, sito in Campagnola Emilia, da cui percepisce un canone mensile di € 600,00. Il ricorrente, di contro, è operaio, e dalle sue ultime Certificazioni Uniche per gli anni di imposta 2021 e 2022, risulta un reddito mensile, al netto delle ritenute fiscali, pari in media a circa 2.000,00 euro al mese, come peraltro si desume dalla media degli stipendi percepiti da nell'anno 2022 Per_3 risultanti dall'estratto di conto corrente bancario allegato al ricorso. Inoltre, pur non essendo documentato, è incontestato che egli abbia a suo carico, per la propria sistemazione abitativa, un canone di locazione mensile di € 500,00. Infine, vi è accordo a che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dal padre.
P.Q.M.
1) Visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 09/12/2021: 1.2) DISPONE il collocamento residenziale dei minori presso il padre;
Per_1 Per_2 Persona_3
1.3) DEMANDA ai Servizi Sociali competenti per territorio (Castelnovo Né Monti, che dovranno eventualmente coordinarsi con quelli di Guastalla), il compito di monitorare il nucleo familiare, e di regolamentare le modalità ed i tempi di visita dei figli da parte della madre;
1.4) REVOCA, a far data dalla domanda (31/01/2023), il contributo di mantenimento dei figli che il padre è tenuto a versare alla madre;
1.5) DISPONE che la madre a decorrere da oggi, versi al padre Controparte_2 CP a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
4 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
1.6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre dei minori, sig. CP
.
[...]
La causa, istruita tramite cinque relazioni dei Servizi Sociali ed i documenti prodotti dalle parti, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10/12/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica. In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente concludeva come da ricorso, mentre la resistente concludeva chiedendo di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1 Per_2
e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso il padre, regolamentando il diritto Per_3 di visita della madre, e ponendo a carico di quest'ultima l'assegno mensile di mantenimento ordinario già stabilito con i provvedimenti provvisori (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Fatte queste premesse, è pacifico che i tre figli della coppia, e - prima Per_1 Per_2 Persona_3 collocati presso la madre in forza di decreto di questo Tribunale del 09/12/2021 - dal mese di marzo 2023 vivano stabilmente con il padre;
i primi due, dell'età di 12 e 9 anni;
la più piccola dell'età di 4 anni. Attualmente i figli convivono con il padre a Novellara (RE), in un appartamento dallo stesso condotto in locazione;
frequentano le scuole a Novellara, e, quando il padre è al lavoro, è supportato, nella gestione dei minori, dalla di lui madre, la nonna paterna dei bambini, che vive anch'ella a Novellara. Vi è accordo tra le parti in ordine al mantenimento del collocamento preferenziale dei minori presso il padre, già disposto con i provvedimenti provvisori. Il padre, in ragione dello stato di tossicodipendenza, ad oggi non superato, da cui è affetta la madre, ha assunto ormai da tempo il ruolo genitoriale, e con il supporto della nonna paterna dei minori, stando a quanto relazionato dai Servizi Sociali, è stato in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni della prole. Di contro la madre dei minori, a causa delle sue problematiche legate all'uso di sostanze stupefacenti, dal 30 maggio 2023 sino a gennaio 2024 ha intrapreso un percorso terapeutico presso una comunità di recupero per tossicodipendenti;
percorso poi interrotto nel mese di gennaio 2024, quando ella ha fatto rientro presso la propria abitazione sita sull'appennino reggiano, a Castelnovo né Monti. In particolare, nella relazione del 15/06/2024, i Servizi Sociali hanno riferito che la non CP_2 avesse dato seguito al programma terapeutico con il SerDp;
che si fosse assentata dal territorio nazionale trasferendosi temporaneamente, a seguito di un violento diverbio con il nuovo compagno, a Tenerife, e che il Servizio Sociale avesse di conseguenza sospeso temporaneamente gli incontri tra la madre ed i minori, vista l'impossibilità di verificare lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche della madre stessa. I Servizi Sociali hanno quindi chiesto all'Autorità Giudiziaria di disporre “che gli incontri con la madre dei minore possano avvenire solo in forma protetta e solo a seguito della ripresa dei colloqui della madre con il Servizio…e della ripresa da parte della stessa del percorso presso il SerDp di Castelnovo Né Monti” (relazione del 15/06/2024). Nella successiva relazione di aggiornamento dell'11/10/2024, i Servizi Sociali hanno riferito che la madre dei minori, la quale non aveva più ripreso il percorso al Sert, avesse invece ripreso l'uso di sostanze stupefacenti. Hanno quindi concluso per un regime di affidamento esclusivo dei minori al padre, evidenziando che la risultava impossibilitata, a causa della propria dipendenza da CP_2 sostanze stupefacenti, a prendersi cura dei bambini. Così delineato il quadro istruttorio acquisito, osserva il Collegio che la mancata risoluzione ed il mancato superamento, da parte della madre, delle proprie problematiche di tossicodipendenza, non
5 possano che riverberarsi negativamente sulle sue capacità genitoriali, creando seri problemi anche in relazione alla gestione, alla cura ed all'accudimento dei figli minori. Pur avendo la madre dichiarato, come si legge nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, di essere attualmente disponibile a ripartire con il percorso al SerDp, non vi è alcuna prova che, ad oggi, ella abbia superato tali problematiche, ed in tal senso depone la stessa ultima relazione dei Servizi Sociali dell'11/10/2024, nella quale i Servizi Sociali hanno riferito di una ricaduta nell'uso di sostanze stupefacenti, riconosciuta dalla madre stessa. Detta ricaduta, considerata unitariamente alla mancata ripresa del percorso al SerDp ed alla conseguente impossibilità, da parte del Servizio Sociale, di verificare l'attuale stato di salute e le condizioni psico-fisiche della dimostra CP_2 che quest'ultima, ancorché attaccata ai figli con cui ha un significativo legame affettivo, nonostante il percorso intrapreso da maggio 2023 a gennaio 2024, non abbia ancora superato le sue problematiche di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, il che mette a rischio la cura, lo sviluppo e l'accudimento dei minori, i quali peraltro rischiano, se non di mutuare comportamenti negativi, quantomeno di subirne riflessi per loro pregiudizievoli. Per tali motivi, la resistente non pare ad oggi munita di adeguate capacità genitoriali. Ne consegue che, in accoglimento della domanda del ricorrente, debba essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori al padre, che già da oltre un anno ha assunto, in modo adeguato con il supporto della di lui madre ed in via pressoché esclusiva, il ruolo genitoriale;
gli incontri tra la madre ed i figli, il cui ripristino sarà condizionato alla ripresa da parte della madre del percorso terapeutico al SerDp, saranno disciplinati, quanto ai tempi ed alle modalità, dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che a tal fine potranno avvalersi della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici, con facoltà di modificare tale disciplina nel corso del tempo nell'unico interesse dei minori. In ragione del collocamento dei minori presso il padre, deve essere posto a carico della madre il versamento in favore del ricorrente di un contributo per il mantenimento dei tre figli.
Al riguardo, in ragione delle attuali condizioni di fragilità della madre, richiamate in merito alle condizioni economiche delle parti le osservazioni svolte nei provvedimenti temporanei sopra riportati al precedente paragrafo 1, si ritiene congruo confermare detto contributo di mantenimento nella misura già prevista di € 300,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, peraltro, già era stato raggiunto un accordo tra le parti all'udienza del 27/06/2023: entrambe infatti, sulla questione economica del mantenimento dei figli, si erano dichiarate concordi nello stabilire un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico della madre di 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e si erano dichiarate altresì concordi nel prevedere che l'Assegno Unico venisse percepito al 100% dal padre (cfr. verbale dell'udienza del 27/06/2023). Sulla regolamentazione delle spese di lite, all'esito del giudizio la resistente risulta prevalentemente soccombente, in ragione del peso preponderante assunto, nell'economia complessiva del giudizio, dalla questione dell'affidamento dei figli;
ragion per cui si stima congruo porre le spese a carico della resistente nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti della residua quota di 1/3. La liquidazione dell'intero viene effettuata sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 sino a € 52.000,00), e dei valori medi ivi previsti per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, a modifica del decreto di questo Tribunale del 09/12/2021: 1) affida i figli minori in via esclusiva al padre, con loro collocazione residenziale presso il padre stesso, e demanda ai Servizi Sociali competenti il compito di regolamentare i tempi e le modalità (anche in forma protetta) degli incontri tra la madre ed i figli, il cui ripristino sarà condizionato alla ripresa, da parte della madre, del percorso terapeutico al SerDp onde poter verificare le sue condizioni di salute;
a tal fine i Servizi Sociali potranno avvalersi della collaborazione dei Servizi Sanitari
6 specialistici, ed avranno facoltà di modificare tale disciplina nel corso del tempo nell'unico interesse dei minori, ovvero di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti o pregiudizievoli per i minori;
2) demanda ai Servizi Sociali competenti per territorio il compito di monitorare il nucleo familiare;
3) revoca, a far data dalla domanda (31/01/2023), il contributo di mantenimento dei figli che il padre è tenuto a versare alla madre;
4) dispone che la madre a decorrere dai provvedimenti temporanei ed urgenti Controparte_2 (27/06/2023), versi al padre a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, CP entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre dei minori, sig. ; CP
6) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della residua quota di 2/3, liquidata in € 5.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali REGGIANA per gli incombenti di cui ai Controparte_5 capi 1) e 2) del dispositivo.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 9 gennaio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1818/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GHIDONI MARIAEMMA, elettivamente CP domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA ERNESTO CHE GUEVARA N. 55,
REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GERMINI STEFANO, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio del predetto difensore in VIA C. MANICARDI N. 2, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia modificare le condizioni del decreto cron. n. 8639/2021 del 14/12/2021 del Tribunale di Reggio Emilia (procedimento n. 4599/2021 R.G. Vol.) avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei minori , e e Persona_1 Persona_2 Persona_3 dato atto dei sopravvenuti mutamenti nella situazione personale della signora Controparte_2 1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre Per_1 Per_2 Per_3 CP con conseguente collocazione e residenza anagrafica presso di lui;
2) incaricare il Servizio territorialmente competente di regolamentare gli incontri della madre con i minori, in forma protetta e alla presenza di un educatore, con facoltà per il Servizio sociale di sospenderli e/o interromperli se disturbanti per i minori;
3) disporre che la madre contribuisca al mantenimento dei figli versando al padre entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. La madre contribuirà inoltre al pagamento nella misura del 50% delle spese
1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli come individuate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. 4) disporre che il padre percepisca per intero l'assegno unico a titolo di concorso della madre nelle spese di mantenimento per i figli.
Con vittoria dei compensi e delle spese”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale Per_1 Per_2 Per_3 presso il padre, regolamentando il diritto di visita della madre;
- Porre a carico della madre il mantenimento ordinario dei figli nella misura già stabilita in via provvisoria (€. 100,00 per ciascun figlio) e del 50%, spese straordinarie da individuarsi in quelle previste Protocollo vigente in tema di cause in materia di famiglia;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023, - premesso che, dalla sua relazione con CP
, fossero nati i tre figli (nata il [...]), (nato il Controparte_2 Persona_1 Persona_2
17/01/2015) e (nata il [...]) - conveniva in giudizio la madre dei minori nonché Persona_3 sua ex compagna , per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e di Controparte_2 mantenimento dei tre minori all'epoca concordate e recepite, su conclusioni congiunte delle parti, dal decreto di questo Tribunale emesso in data 09/12/2021, il quale aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente dei figli presso la madre, aveva disciplinato i diritti di visita del padre, ponendo a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento della prole pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente chiedeva una modifica del predetto in punto di affidamento dei figli minori, domandando l'affidamento esclusivo al padre, con conseguente collocazione e residenza anagrafica presso di lui;
chiedeva di incaricare il Servizio territorialmente competente di regolamentare gli incontri della madre con i minori, in forma protetta e alla presenza di un educatore, con facoltà per il Servizio sociale di sospenderli e/o interromperli se disturbanti per i minori;
di porre a carico della madre un contributo di mantenimento di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'erogazione per intero, in proprio favore, dell'assegno unico. Esponeva, a sostegno delle proprie domande di modifica, che la madre dei minori, convivente con un uomo tossicodipendente, avesse a sua volta iniziato a far uso abituale di droghe, e che questo suo stato di tossicodipendenza la rendesse incapace di accudire i figli e tale situazione si era riflessa negativamente per i bambini. Riferiva ad esempio che, in una occasione (07/02/2023), si fosse dimenticata di andare a prendere i figli all'uscita da scuola;
in altra occasione (05/03/2023), a seguito di una lite tra la e l'attuale compagno dedico al consumo di droghe, la fosse CP_2 Per_4 scappata in un bar da dove aveva chiamato i Carabinieri di Castelnovo né Monti (RE), che erano intervenuti allontanando il compagno dall'abitazione e affidando i minori al padre, con il Per_5 benestare dei Servizi Sociali.
Riferiva pertanto il ricorrente che i figli, di fatto, fossero collocati presso di lui, frequentavano la scuola a Novellara (RE), ed egli poteva contare sull'aiuto dei propri genitori nella gestione dei minori, mentre la madre era sola, a Castelnovo né Monti, a circa 75 Km di distanza dal domicilio dei bambini.
Per tali motivi, fondando la propria domanda di modifica sulle condizioni di tossicodipendenza della madre, chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé dei minori. La convenuta si costitutiva in giudizio, riconoscendo il proprio stato di Controparte_2 tossicodipendenza, ma evidenziando di aver intrapreso un percorso terapeutico di recupero con
2 l'assistenza del SerDp, di aver “concluso la relazione tossica” con il compagno dedico all'uso di sostanze stupefacenti e che ella aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia;
allegava di essersi sempre fatta carico in via esclusiva, in passato, della gestione dei figli, a fronte del disinteresse mostrato dal padre.
Pur aderendo alla collocazione preferenziale dei figli presso il padre, la resistente concludeva chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso, e domandava porsi a suo carico la sola quota del 50% delle spese straordinarie, riferendo di essere disoccupata, e di percepire unicamente un canone di locazione di € 600,00 al mese, ricavato da immobile di sua proprietà concesso in locazione a terzi. In sede di prima udienza di comparizione delle parti del 27/06/2023, oltre alle parti personalmente con i loro rispettivi difensori, veniva sentita anche l'educatrice della Controparte_3 sita a Canali di Reggio Emilia, SI.ra , ove risultava all'epoca
[...] Persona_6 ricoverata la madre dei minori. In tale udienza tenutasi in data 27/06/2023, il ricorrente dichiarava: “i bambini si sono trasferiti da me dai primi di marzo di quest'anno, ed ora vivono stabilmente presso di me. Lavoro come operaio metalmeccanico, da 12 anni sempre nella stessa azienda. Viviamo a Guastalla. I due figli più grandi frequentano le scuole elementari a Novellara. La più piccola, che ha tre anni, momentaneamente la gestisce mia madre quando faccio i turni di lavoro, visto che non mi posso permettere di mandarla alla scuola materna”. La resistente dichiarava: “il 30 maggio di quest'anno sono entrata in comunità per recupero di tossicodipendenti. E' un centro residenziale, quindi sono collocata la' 24 ore su 24. Il percorso sta andando bene. Vivevo prima della separazione a Campagnola Emilia in casa di mia proprietà. Ho lavorato come commessa-impiegata per 18 anni all'Isola dei Tesori, ero a tempo indeterminato;
prima della nascita dei bimbi facevo il tempo pieno e guadagnavo circa 1.200-1.300 euro al mese, poi dopo la nascita dei bimbi sono passata al part-time e guadagnavo circa 800 euro al mese. Dopo la separazione mi sono dimessa, mi sono dimessa a gennaio del 2021 per occuparmi dei miei figli, ho percepito la sino a marzo 2023, ed ora sono disoccupata e la mia unica entrata è il canone CP_4 di affitto che percepisco per un immobile ad uso pizzeria, pari a 600 euro al mese. La casa di Campagnola Emilia dove vivevamo prima di separarci, l'ho venduta a luglio del 2022 al prezzo di 170.000 euro. Ora sono proprietaria di due appartamenti divisi siti a Castelnovo né Monti, attualmente sono disabitati, ci stanno i miei cani. Come dicevo prima, sono inoltre proprietaria di un negozio, che mi hanno lasciato i miei genitori, ad uso pizzeria, concesso in locazione, per cui percepisco un canone mensile di 600 euro. L'assegno unico per tutti e tre i figli ammonta a 176 euro”. Come si è detto, veniva altresì sentita l'operatrice della Comunità Riabilitativa Controparte_3
sita a Canali di Reggio Emilia, SI.ra , che dichiarava: “confermo che
[...] Persona_6
è in comunità dal 30 maggio di quest'anno, è un centro residenziale, quindi è collocata in CP_2 comunità 24 ore su 24. Il percorso è caratterizzato da una prima fase di osservazione che dura circa due mesi;
poi, finita la fase di osservazione, il percorso può durare dai sei ai dodici mesi, ciò dipende dal grado di adesione del paziente. Attualmente i bimbi sentono la madre solo con telefonate e videotelefonate, tre volte a settimana, abbiamo riscontrato un forte attaccamento dei bambini verso la mamma. La situazione è stata presa in carico dai Servizi Sociali di Castelnovo Né Monti, essendo peraltro i minori ancora formalmente residenti a [...], così come è residente a [...], ed i Servizi Sociali stanno aspettando una investitura da parte del Tribunale per poter regolamentare le visite tra i minori e la madre”. Nella medesima udienza del 27/06/2023, le parti raggiungevano un accordo sulla questione economica, e quindi si dichiaravano concordi nello stabilire un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico della madre di 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
si dichiaravano altresì concordi nel prevedere che l'Assegno Unico venisse percepito al 100% dal padre. Il giudice relatore, con ordinanza del 27/06/2023, assumeva ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito riportati.
3 “E' pacifico che i tre figli della coppia, e - prima collocati presso la Per_1 Per_2 Persona_3 madre in forza di decreto di questo Tribunale del 09/12/2021 - vivano attualmente a Guastalla presso il padre;
i primi due, dell'età di 11 e 8 anni, frequentano la scuola elementare a Novellara, mentre
(3 anni di età) viene accudita dalla nonna paterna quando il padre è al lavoro (egli lavora Per_3 infatti come operaio presso una azienda con sede a Novellara). E' altresì emerso all'odierna udienza che la madre dei minori, a far data dal 30 maggio di quest'anno, sia domiciliata 24 ore su 24 presso una comunità di recupero di tossicodipendenti. La stessa è residente a Castelnovo né Monti;
prima di entrare in comunità, viveva in appartamento di sua proprietà. Vi è accordo tra le parti in ordine al collocamento dei minori presso il padre, mentre si ritiene opportuno riservare la decisione sulla domanda del ricorrente di affidamento esclusivo all'esito dell'istruttoria. A tal proposito, è necessario acquisire una relazione sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Castelnovo né Monti, i quali, nelle more dell'indagine, dovranno regolamentare le modalità ed i tempi di visita dei figli da parte del genitore non collocatario (la madre). Sulla questione economica relativa al contributo di mantenimento della prole da porre a carico della madre, tenuto conto dell'età dei tre minori, dei tempi di permanenza e della peculiare condizione in cui attualmente versa la resistente, in parte compensata dal patrimonio di cui la stessa dispone, appare congruo il contributo di mantenimento concordato tra le parti all'odierna udienza, pari ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Come si è detto la madre attualmente non lavora, essendo ricoverata in una comunità di recupero per tossicodipendenti. La dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 attesta un reddito complessivo di € 21.089,00. Dall'ultima dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2021, si evince che, nell'anno 2021, la abbia lavorato come dipendente per 293 CP_2 gg., percependo un reddito da lavoro pari ad un importo netto di € 7.000,00 (si veda il quadro RC); nel Mod. Unico PF per il 2021 è riportato un reddito complessivo di € 15.102,00, posto che al reddito di lavoro dipendente si aggiunge il reddito derivante da diversi fabbricati (si veda il quadro RB). All'odierna udienza la ha dichiarato che, dalla vendita della ex casa familiare di sua CP_2 proprietà sita a Campagnola Emilia, ha ricavato il prezzo di € 170.000,00, e che ella sia attualmente proprietaria di due appartamenti a Castelnovo Né Monti, e di un immobile ad uso commerciale, concesso in locazione, sito in Campagnola Emilia, da cui percepisce un canone mensile di € 600,00. Il ricorrente, di contro, è operaio, e dalle sue ultime Certificazioni Uniche per gli anni di imposta 2021 e 2022, risulta un reddito mensile, al netto delle ritenute fiscali, pari in media a circa 2.000,00 euro al mese, come peraltro si desume dalla media degli stipendi percepiti da nell'anno 2022 Per_3 risultanti dall'estratto di conto corrente bancario allegato al ricorso. Inoltre, pur non essendo documentato, è incontestato che egli abbia a suo carico, per la propria sistemazione abitativa, un canone di locazione mensile di € 500,00. Infine, vi è accordo a che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dal padre.
P.Q.M.
1) Visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 09/12/2021: 1.2) DISPONE il collocamento residenziale dei minori presso il padre;
Per_1 Per_2 Persona_3
1.3) DEMANDA ai Servizi Sociali competenti per territorio (Castelnovo Né Monti, che dovranno eventualmente coordinarsi con quelli di Guastalla), il compito di monitorare il nucleo familiare, e di regolamentare le modalità ed i tempi di visita dei figli da parte della madre;
1.4) REVOCA, a far data dalla domanda (31/01/2023), il contributo di mantenimento dei figli che il padre è tenuto a versare alla madre;
1.5) DISPONE che la madre a decorrere da oggi, versi al padre Controparte_2 CP a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
4 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
1.6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre dei minori, sig. CP
.
[...]
La causa, istruita tramite cinque relazioni dei Servizi Sociali ed i documenti prodotti dalle parti, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10/12/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica. In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente concludeva come da ricorso, mentre la resistente concludeva chiedendo di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1 Per_2
e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso il padre, regolamentando il diritto Per_3 di visita della madre, e ponendo a carico di quest'ultima l'assegno mensile di mantenimento ordinario già stabilito con i provvedimenti provvisori (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Fatte queste premesse, è pacifico che i tre figli della coppia, e - prima Per_1 Per_2 Persona_3 collocati presso la madre in forza di decreto di questo Tribunale del 09/12/2021 - dal mese di marzo 2023 vivano stabilmente con il padre;
i primi due, dell'età di 12 e 9 anni;
la più piccola dell'età di 4 anni. Attualmente i figli convivono con il padre a Novellara (RE), in un appartamento dallo stesso condotto in locazione;
frequentano le scuole a Novellara, e, quando il padre è al lavoro, è supportato, nella gestione dei minori, dalla di lui madre, la nonna paterna dei bambini, che vive anch'ella a Novellara. Vi è accordo tra le parti in ordine al mantenimento del collocamento preferenziale dei minori presso il padre, già disposto con i provvedimenti provvisori. Il padre, in ragione dello stato di tossicodipendenza, ad oggi non superato, da cui è affetta la madre, ha assunto ormai da tempo il ruolo genitoriale, e con il supporto della nonna paterna dei minori, stando a quanto relazionato dai Servizi Sociali, è stato in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni della prole. Di contro la madre dei minori, a causa delle sue problematiche legate all'uso di sostanze stupefacenti, dal 30 maggio 2023 sino a gennaio 2024 ha intrapreso un percorso terapeutico presso una comunità di recupero per tossicodipendenti;
percorso poi interrotto nel mese di gennaio 2024, quando ella ha fatto rientro presso la propria abitazione sita sull'appennino reggiano, a Castelnovo né Monti. In particolare, nella relazione del 15/06/2024, i Servizi Sociali hanno riferito che la non CP_2 avesse dato seguito al programma terapeutico con il SerDp;
che si fosse assentata dal territorio nazionale trasferendosi temporaneamente, a seguito di un violento diverbio con il nuovo compagno, a Tenerife, e che il Servizio Sociale avesse di conseguenza sospeso temporaneamente gli incontri tra la madre ed i minori, vista l'impossibilità di verificare lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche della madre stessa. I Servizi Sociali hanno quindi chiesto all'Autorità Giudiziaria di disporre “che gli incontri con la madre dei minore possano avvenire solo in forma protetta e solo a seguito della ripresa dei colloqui della madre con il Servizio…e della ripresa da parte della stessa del percorso presso il SerDp di Castelnovo Né Monti” (relazione del 15/06/2024). Nella successiva relazione di aggiornamento dell'11/10/2024, i Servizi Sociali hanno riferito che la madre dei minori, la quale non aveva più ripreso il percorso al Sert, avesse invece ripreso l'uso di sostanze stupefacenti. Hanno quindi concluso per un regime di affidamento esclusivo dei minori al padre, evidenziando che la risultava impossibilitata, a causa della propria dipendenza da CP_2 sostanze stupefacenti, a prendersi cura dei bambini. Così delineato il quadro istruttorio acquisito, osserva il Collegio che la mancata risoluzione ed il mancato superamento, da parte della madre, delle proprie problematiche di tossicodipendenza, non
5 possano che riverberarsi negativamente sulle sue capacità genitoriali, creando seri problemi anche in relazione alla gestione, alla cura ed all'accudimento dei figli minori. Pur avendo la madre dichiarato, come si legge nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, di essere attualmente disponibile a ripartire con il percorso al SerDp, non vi è alcuna prova che, ad oggi, ella abbia superato tali problematiche, ed in tal senso depone la stessa ultima relazione dei Servizi Sociali dell'11/10/2024, nella quale i Servizi Sociali hanno riferito di una ricaduta nell'uso di sostanze stupefacenti, riconosciuta dalla madre stessa. Detta ricaduta, considerata unitariamente alla mancata ripresa del percorso al SerDp ed alla conseguente impossibilità, da parte del Servizio Sociale, di verificare l'attuale stato di salute e le condizioni psico-fisiche della dimostra CP_2 che quest'ultima, ancorché attaccata ai figli con cui ha un significativo legame affettivo, nonostante il percorso intrapreso da maggio 2023 a gennaio 2024, non abbia ancora superato le sue problematiche di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, il che mette a rischio la cura, lo sviluppo e l'accudimento dei minori, i quali peraltro rischiano, se non di mutuare comportamenti negativi, quantomeno di subirne riflessi per loro pregiudizievoli. Per tali motivi, la resistente non pare ad oggi munita di adeguate capacità genitoriali. Ne consegue che, in accoglimento della domanda del ricorrente, debba essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori al padre, che già da oltre un anno ha assunto, in modo adeguato con il supporto della di lui madre ed in via pressoché esclusiva, il ruolo genitoriale;
gli incontri tra la madre ed i figli, il cui ripristino sarà condizionato alla ripresa da parte della madre del percorso terapeutico al SerDp, saranno disciplinati, quanto ai tempi ed alle modalità, dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che a tal fine potranno avvalersi della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici, con facoltà di modificare tale disciplina nel corso del tempo nell'unico interesse dei minori. In ragione del collocamento dei minori presso il padre, deve essere posto a carico della madre il versamento in favore del ricorrente di un contributo per il mantenimento dei tre figli.
Al riguardo, in ragione delle attuali condizioni di fragilità della madre, richiamate in merito alle condizioni economiche delle parti le osservazioni svolte nei provvedimenti temporanei sopra riportati al precedente paragrafo 1, si ritiene congruo confermare detto contributo di mantenimento nella misura già prevista di € 300,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, peraltro, già era stato raggiunto un accordo tra le parti all'udienza del 27/06/2023: entrambe infatti, sulla questione economica del mantenimento dei figli, si erano dichiarate concordi nello stabilire un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico della madre di 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e si erano dichiarate altresì concordi nel prevedere che l'Assegno Unico venisse percepito al 100% dal padre (cfr. verbale dell'udienza del 27/06/2023). Sulla regolamentazione delle spese di lite, all'esito del giudizio la resistente risulta prevalentemente soccombente, in ragione del peso preponderante assunto, nell'economia complessiva del giudizio, dalla questione dell'affidamento dei figli;
ragion per cui si stima congruo porre le spese a carico della resistente nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti della residua quota di 1/3. La liquidazione dell'intero viene effettuata sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 sino a € 52.000,00), e dei valori medi ivi previsti per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, a modifica del decreto di questo Tribunale del 09/12/2021: 1) affida i figli minori in via esclusiva al padre, con loro collocazione residenziale presso il padre stesso, e demanda ai Servizi Sociali competenti il compito di regolamentare i tempi e le modalità (anche in forma protetta) degli incontri tra la madre ed i figli, il cui ripristino sarà condizionato alla ripresa, da parte della madre, del percorso terapeutico al SerDp onde poter verificare le sue condizioni di salute;
a tal fine i Servizi Sociali potranno avvalersi della collaborazione dei Servizi Sanitari
6 specialistici, ed avranno facoltà di modificare tale disciplina nel corso del tempo nell'unico interesse dei minori, ovvero di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti o pregiudizievoli per i minori;
2) demanda ai Servizi Sociali competenti per territorio il compito di monitorare il nucleo familiare;
3) revoca, a far data dalla domanda (31/01/2023), il contributo di mantenimento dei figli che il padre è tenuto a versare alla madre;
4) dispone che la madre a decorrere dai provvedimenti temporanei ed urgenti Controparte_2 (27/06/2023), versi al padre a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, CP entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre dei minori, sig. ; CP
6) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della residua quota di 2/3, liquidata in € 5.000,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali REGGIANA per gli incombenti di cui ai Controparte_5 capi 1) e 2) del dispositivo.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 9 gennaio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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