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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato Dr. Cesare Marziali
Visti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 157/2025 VG
promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Ambra Parte_1 C.F._1
Furiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno via Bonaccorsi n. 21, indicando altresì per le comunicazioni e notificazioni indirizzo di posta certificata
Email_1
nei confronti di
Controparte_1
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminato il ricorso ex art. 3 legge 24.03.2001 n. 89 n. R.G.V.G. 860, nonché il ricorso n. 159/25 avente ad oggetto analoghe richieste di cui all'art 3 L. n. 89/2001 , domande entrambe presentate per il tramite del medesimo difensore e relative alla medesima procedura fallimentare;
Riunito, pertanto il relativo ricorso al presente, avente ad oggetto le domande di
(C.F. nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sarnano via g. Puccini, n.2 (n.r.g. 157/25)
(C.F. nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
via Colle Turano, n.6/a (n.r.g. 159/25)
Letti i ricorsi delle parti suindicate depositati entrambe per il tramite del medesimo difensore Avv.
Maria Ambra Furiani e relativi al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento del proprio comune datore di lavoro Hostbrook Spa, dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 46/2018 del 14.12.2018, nella quale i citati ricorrenti sono stati ammessi allo stato passivo reso esecutivo con decreto del 20.09.2019 per i crediti come di seguito specificati:
a. insinuava il proprio credito con domanda di insinuazione del Parte_1
29.04.2019 per un importo complessivo pari ad €. 43.650,36 ( €. 25.685,80 in prededuzione ed €. 17.964,56 in via privilegiata);
b. insinuava il proprio credito con domanda di insinuazione Parte_2 del 29.04.2019 per un importo complessivo pari a €. 6.134,82. (€ 2.531,40 in prededuzione ed
€ 3.603,42. in via privilegiata);
La procedura veniva dichiarata chiusa con Decreto di chiusura del fallimento del 18.10.2024 comunicato a mezzo pec in data 23.10.2024 ed entrambe i ricorrenti sopra elencati si insinuavano per i crediti su esposti;
considerato che è stato rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 4 della Legge n. 89/2001, non essendo decorso alla data di deposito dei ricorsi il termine semestrale di decadenza;
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
rilevato che la procedura di cui trattasi ha avuto una durata complessiva protratta di anni cinque (5), mesi cinque (5) e giorni diciannove (19) calcolati considerando come dies a quo la data della domanda di insinuazione allo stato passivo relativo alla procedura fallimentare (29.04.2019) e come dies ad quem la data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale (18.10.2024);
rilevato che, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, in tema di equa riparazione, ex lege n. 89 del 2001, la precedente fase relativa alla procedura di concordato preventivo (cfr. doc. 4 all. al ricorso) e quella fallimentare, che ad essa è seguita, non costituiscono un'unica procedura, seguendo questa
Corte l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza della S. C. e, quindi considerando la prima procedura
(concordato preventivo) distinta e non strutturalmente connessa alla più ampia procedura fallimentare, anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una consecuzione, proprio come nella fattispecie in esame (così Cass. Sez. II Civ. n. 13656/2017 Cass. Sez. 1, 14/01/2011, n. 821; Cass. Sez. 6 - 2, 02/09/2014,
n. 18538).
ritenuto che in conseguenza di quanto precede, appare non corretto il computo del termine indicato dai ricorrenti in merito alla durata del processo;
considerato che non si è verificato il superamento dei termini di ragionevole durata del processo, atteso che il procedimento fallimentare è durato anni cinque (5) mesi tre (3) e giorni quindici (15), calcolato con esclusione del periodo della sospensione c.d. covid 19 di mesi 2 e giorni 4 dal 8 marzo al 11 maggio 2020; considerato pertanto che il ricorso ex L. 89/2001 è inammissibile, giusto il disposto di cui all'art. 2, comma 2 -bis della legge n. 89 del 2001;
stante quanto precede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con conseguente impedimento all'accoglimento della pretesa indennitaria;
- manda la cancelleria per i correlati adempimenti di competenza.
Si comunichi
Ancona, 28.03.2025
Il Consigliere designato
Dr. Cesare Marziali
Il Consigliere designato Dr. Cesare Marziali
Visti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 157/2025 VG
promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Ambra Parte_1 C.F._1
Furiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno via Bonaccorsi n. 21, indicando altresì per le comunicazioni e notificazioni indirizzo di posta certificata
Email_1
nei confronti di
Controparte_1
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminato il ricorso ex art. 3 legge 24.03.2001 n. 89 n. R.G.V.G. 860, nonché il ricorso n. 159/25 avente ad oggetto analoghe richieste di cui all'art 3 L. n. 89/2001 , domande entrambe presentate per il tramite del medesimo difensore e relative alla medesima procedura fallimentare;
Riunito, pertanto il relativo ricorso al presente, avente ad oggetto le domande di
(C.F. nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sarnano via g. Puccini, n.2 (n.r.g. 157/25)
(C.F. nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
via Colle Turano, n.6/a (n.r.g. 159/25)
Letti i ricorsi delle parti suindicate depositati entrambe per il tramite del medesimo difensore Avv.
Maria Ambra Furiani e relativi al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento del proprio comune datore di lavoro Hostbrook Spa, dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 46/2018 del 14.12.2018, nella quale i citati ricorrenti sono stati ammessi allo stato passivo reso esecutivo con decreto del 20.09.2019 per i crediti come di seguito specificati:
a. insinuava il proprio credito con domanda di insinuazione del Parte_1
29.04.2019 per un importo complessivo pari ad €. 43.650,36 ( €. 25.685,80 in prededuzione ed €. 17.964,56 in via privilegiata);
b. insinuava il proprio credito con domanda di insinuazione Parte_2 del 29.04.2019 per un importo complessivo pari a €. 6.134,82. (€ 2.531,40 in prededuzione ed
€ 3.603,42. in via privilegiata);
La procedura veniva dichiarata chiusa con Decreto di chiusura del fallimento del 18.10.2024 comunicato a mezzo pec in data 23.10.2024 ed entrambe i ricorrenti sopra elencati si insinuavano per i crediti su esposti;
considerato che è stato rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 4 della Legge n. 89/2001, non essendo decorso alla data di deposito dei ricorsi il termine semestrale di decadenza;
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
rilevato che la procedura di cui trattasi ha avuto una durata complessiva protratta di anni cinque (5), mesi cinque (5) e giorni diciannove (19) calcolati considerando come dies a quo la data della domanda di insinuazione allo stato passivo relativo alla procedura fallimentare (29.04.2019) e come dies ad quem la data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale (18.10.2024);
rilevato che, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, in tema di equa riparazione, ex lege n. 89 del 2001, la precedente fase relativa alla procedura di concordato preventivo (cfr. doc. 4 all. al ricorso) e quella fallimentare, che ad essa è seguita, non costituiscono un'unica procedura, seguendo questa
Corte l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza della S. C. e, quindi considerando la prima procedura
(concordato preventivo) distinta e non strutturalmente connessa alla più ampia procedura fallimentare, anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una consecuzione, proprio come nella fattispecie in esame (così Cass. Sez. II Civ. n. 13656/2017 Cass. Sez. 1, 14/01/2011, n. 821; Cass. Sez. 6 - 2, 02/09/2014,
n. 18538).
ritenuto che in conseguenza di quanto precede, appare non corretto il computo del termine indicato dai ricorrenti in merito alla durata del processo;
considerato che non si è verificato il superamento dei termini di ragionevole durata del processo, atteso che il procedimento fallimentare è durato anni cinque (5) mesi tre (3) e giorni quindici (15), calcolato con esclusione del periodo della sospensione c.d. covid 19 di mesi 2 e giorni 4 dal 8 marzo al 11 maggio 2020; considerato pertanto che il ricorso ex L. 89/2001 è inammissibile, giusto il disposto di cui all'art. 2, comma 2 -bis della legge n. 89 del 2001;
stante quanto precede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con conseguente impedimento all'accoglimento della pretesa indennitaria;
- manda la cancelleria per i correlati adempimenti di competenza.
Si comunichi
Ancona, 28.03.2025
Il Consigliere designato
Dr. Cesare Marziali