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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3729 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
- in persona del legale rappresentante pro-tempore (già Parte_1 Parte_2
), C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Prisco, presso il quale elett.te
[...] P.IVA_1 domicilia in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 31, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
– in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22.01.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1703/2019, emessa dal
Giudice di Pace di Sarno, depositata il 3.12.2019, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 314883/S, con cui le era stata contestata – in qualità di coobbligato – la violazione dell'art. 21, commi 2 e 4, C.d.S. con la conseguente applicazione a suo carico della sanzione pecuniaria in misura ridotta di Euro 868,00.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per la contestazione non immediata, ritenendo nel contempo provata la violazione ascritta a suo carico.
Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, compreso il capo relativo alle spese di lite, e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente. Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 22.01.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò premesso, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che Parte_1 seguono.
Merita accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione ascritta nei suoi confronti nel verbale impugnato.
In particolare, la società, è stata ritenuta obbligata in solido rispetto alla violazione dell'art. 21, commi 2 e 4,
C.d.S., commessa alle ore 09,30 del giorno 13.01.2019, lungo la Via A. Diaz del Comune di San Valentino OR
(SA).
Ora, l'appellante, già in primo grado, ha contestato quanto affermato dai verbalizzanti evidenziando che non sono state indicate le ragioni in fatto o diritto che hanno spinto gli agenti a ritenere la società coobbligata in solido rispetto all'autore della violazione e che comunque alcuna prova in tal senso era stata fornita.
A fronte di tali censure, il GdP ha ritenuto dimostrata la condotta sanzionata attribuendo al verbale medesimo fede privilegiata in quanto proveniente da P.U.
Questa motivazione è stata fatta oggetto di specifico motivo d'appello da parte di che Parte_1 ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di limiti e condizioni affinché il verbale, pur proveniente da PU, possa avere piena prova dei fatti in esso inclusi.
Il è rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Ciò chiarito, pare opportuno innanzitutto ribadire la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di impugnazione a sanzione amministrativa: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la sussistenza dell'illecito.
Quanto poi all'efficacia probatoria del verbale di contestazione, è opinione assolutamente pacifica quella per cui quest'ultimo seppur redatto da P.U. non gode di fede privilegiata tout court ma la “prova fino a querela di falso”
è limitata alle sole circostanze che il Pubblico Ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza o comunque abbia direttamente percepito. La restante parte del verbale ha efficacia probatoria semplice, come tale liberamente contestabile dall'interessato secondo il ricordato riparto dell'onus probandi.
Facendo dunque corretta applicazione di tali principi di diritto, è evidente che la decisione del GdP non è condivisibile.
Gli agenti verbalizzanti hanno incartato nel verbale impugnato semplicemente la condotta materiale costituente la violazione dl ricordato art. 21 CdS ma nulla hanno specificato quanto alla posizione della odierna appellante.
Quest'ultima è stata infatti indicata quale responsabile in solido, rispetto all'autore della violazione ma senza la specificazione degli elementi in fatto che hanno motivato tale contestazione da parte dei verbalizzanti.
Considerata poi la contestazione operata dalla che si è appunto dichiarata estranea ai Parte_1 fatti, grava sull'Ente Pubblico la dimostrazione della violazione ascritta nei sui confronti, che nello specifico si traduce nella dimostrazione degli elementi che giustificano in capo alla società la qualità di coobbligato.
Il che non è appunto avvenuto.
Valga la pena precisare che sotto questo specifico profilo il verbale non può assolutamente ritenersi assistita da fede privilegiata. I verbalizzanti si sono infatti limitati a individuare il soggetto quale coobbligato, in maniera dunque apodittica, senza alcuna specificazione delle relative circostanze a sostegno di quella che è dunque una valutazione e come tale priva di fede privilegiata.
Tale essendo il quadro istruttorio, l'appello non può che essere accolto ed in riforma integrale della sentenza n.
1703/2019, emessa dal Giudice di Pace di Sarno, il verbale n. 314883/S va annullato.
Ogni ulteriore motivo è assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia del – in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata annulla il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 314883/S; elevato in danno di Parte_1
- Condanna il – in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 800,00 per competenze ed euro 43,00 per Parte_1 spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- Condanna il – in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 1.000,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3729 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
- in persona del legale rappresentante pro-tempore (già Parte_1 Parte_2
), C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Prisco, presso il quale elett.te
[...] P.IVA_1 domicilia in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 31, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
– in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22.01.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1703/2019, emessa dal
Giudice di Pace di Sarno, depositata il 3.12.2019, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 314883/S, con cui le era stata contestata – in qualità di coobbligato – la violazione dell'art. 21, commi 2 e 4, C.d.S. con la conseguente applicazione a suo carico della sanzione pecuniaria in misura ridotta di Euro 868,00.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per la contestazione non immediata, ritenendo nel contempo provata la violazione ascritta a suo carico.
Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, compreso il capo relativo alle spese di lite, e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente. Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 22.01.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò premesso, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che Parte_1 seguono.
Merita accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione ascritta nei suoi confronti nel verbale impugnato.
In particolare, la società, è stata ritenuta obbligata in solido rispetto alla violazione dell'art. 21, commi 2 e 4,
C.d.S., commessa alle ore 09,30 del giorno 13.01.2019, lungo la Via A. Diaz del Comune di San Valentino OR
(SA).
Ora, l'appellante, già in primo grado, ha contestato quanto affermato dai verbalizzanti evidenziando che non sono state indicate le ragioni in fatto o diritto che hanno spinto gli agenti a ritenere la società coobbligata in solido rispetto all'autore della violazione e che comunque alcuna prova in tal senso era stata fornita.
A fronte di tali censure, il GdP ha ritenuto dimostrata la condotta sanzionata attribuendo al verbale medesimo fede privilegiata in quanto proveniente da P.U.
Questa motivazione è stata fatta oggetto di specifico motivo d'appello da parte di che Parte_1 ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di limiti e condizioni affinché il verbale, pur proveniente da PU, possa avere piena prova dei fatti in esso inclusi.
Il è rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Ciò chiarito, pare opportuno innanzitutto ribadire la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di impugnazione a sanzione amministrativa: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la sussistenza dell'illecito.
Quanto poi all'efficacia probatoria del verbale di contestazione, è opinione assolutamente pacifica quella per cui quest'ultimo seppur redatto da P.U. non gode di fede privilegiata tout court ma la “prova fino a querela di falso”
è limitata alle sole circostanze che il Pubblico Ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza o comunque abbia direttamente percepito. La restante parte del verbale ha efficacia probatoria semplice, come tale liberamente contestabile dall'interessato secondo il ricordato riparto dell'onus probandi.
Facendo dunque corretta applicazione di tali principi di diritto, è evidente che la decisione del GdP non è condivisibile.
Gli agenti verbalizzanti hanno incartato nel verbale impugnato semplicemente la condotta materiale costituente la violazione dl ricordato art. 21 CdS ma nulla hanno specificato quanto alla posizione della odierna appellante.
Quest'ultima è stata infatti indicata quale responsabile in solido, rispetto all'autore della violazione ma senza la specificazione degli elementi in fatto che hanno motivato tale contestazione da parte dei verbalizzanti.
Considerata poi la contestazione operata dalla che si è appunto dichiarata estranea ai Parte_1 fatti, grava sull'Ente Pubblico la dimostrazione della violazione ascritta nei sui confronti, che nello specifico si traduce nella dimostrazione degli elementi che giustificano in capo alla società la qualità di coobbligato.
Il che non è appunto avvenuto.
Valga la pena precisare che sotto questo specifico profilo il verbale non può assolutamente ritenersi assistita da fede privilegiata. I verbalizzanti si sono infatti limitati a individuare il soggetto quale coobbligato, in maniera dunque apodittica, senza alcuna specificazione delle relative circostanze a sostegno di quella che è dunque una valutazione e come tale priva di fede privilegiata.
Tale essendo il quadro istruttorio, l'appello non può che essere accolto ed in riforma integrale della sentenza n.
1703/2019, emessa dal Giudice di Pace di Sarno, il verbale n. 314883/S va annullato.
Ogni ulteriore motivo è assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia del – in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata annulla il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 314883/S; elevato in danno di Parte_1
- Condanna il – in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 800,00 per competenze ed euro 43,00 per Parte_1 spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- Condanna il – in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 1.000,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo