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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria , Prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3484/2017 assunta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. DE CARIDI ALDO elettivamente domiciliato C.F._2
in VIA MARINA N. 47 GALLICO REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. DE CARIDI
ALDO ;
-attori
ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
-convenuto contumace
pagina 1 di 8 Oggetto: contratti bancari
Conclusioni. Quelle di cui al verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, gli istanti meglio indicati in epigrafe convenivano in giudizio la Controparte_2 contestando, relativamente al conto corrente ordinario (n. 20153.17 ) intrattenuto con la banca, l'applicazione di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi oltre soglia, spese e valute bancarie non pattuite;
chiedevano in via preliminare la condanna della convenuta alla consegna dei contratti bancari e degli estratti conto;
nel merito che venisse rideterminato il saldo dei conti correnti, ricalcolando ed accertando il saldo, condannando la banca alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati, alla cancellazione alla segnalazione alla Centrale dei rischi, nonché al risarcimento dei danni.
La convenuta restava contumace.
Veniva emesso ordine di esibizione nei suoi confronti della convenuta, che restava inevaso.
Quindi il fascicolo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 27 marzo 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per svolgere
CTU.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata discussa e assunta in decisione
2.La domanda è fondata solo parzialmente.
E' infatti principio consolidato che in tema di ripetizione di indebito, anche conseguente alla domanda di nullità delle clausole contrattuali, sia l'attore a fornire la prova sia dell'avvenuto indebito pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27.11.2018 n. 30713).
Ciò comporta inevitabilmente che ove sia assunta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore che alleghi la mancata pattuizione valida di un interesse debitore o della applicazione di commissioni e altre spese non legittimamente dovute ma richieste, sia onerato di fornire la prova della assenza della causa petendi proprio attraverso la produzione in pagina 2 di 8 giudizio del documento contrattuale. E', infatti, solo attraverso tale documento che il correntista può dimostrare la mancanza nel contratto degli interessi o comunque la nullità di esso. Diverso è invece il caso in cui, a fronte della allegazione dell'attore in ordine alla mera conclusione verbale dell'accordo contrattuale relativo al rapporto di conto corrente e della mancata contestazione da parte della banca, il relativo onere di produrre la prova della contraria pattuizione scritta del contratto e delle clausole può ricadere su di essa (Cass. 24051/19).
Nel caso di specie, in realtà, si rientra nella prima fattispecie atteso che, non essendo in contestazione la reale sottoscrizione del contratto di c/c e dei relativi collegati, sarebbe stato preciso onere quindi proprio degli attori attrice produrre il documento per consentire la verifica delle pattuizioni contrattuali e della validità delle clausole, non potendosi fare ricorso neanche al principio della c.d. vicinanza della prova attraverso l'esame degli estratti conto, peraltro neanche completi, prodotto in giudizio.( Corte appello Roma sez. II,
02/05/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 02/05/2023), n.3050).
Ed invero, sul punto la Suprema Corte ha chiarito che Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare
l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019,
n.33009.
Preme evidenziare che tale soluzione non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, c. 1, TUB, che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, c. 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli pagina 3 di 8 succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
Tanto premesso e passando ad analizzare le domande di parte attrice in ordine al rapporto di conto corrente peer cui è causa, le medesime possono essere accolte solo in parte.
Deve, a questo punto, darsi atto che emerge agli atti la sicura esistenza del contratto di conto corrente oggetto di lite, avendo la parte attrice espressamente affermato l'esistenza del medesimo ed allegando solamente di non esserne in possesso, così come si evince dalla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dall'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c.
Solo tardivamente, nella memoria n.2 c.p.c., parte attrice ha dedotto per la prima volta che non fosse stata mai consegnata una copia del contratto.
Preme evidenziare che ad una diversa conclusione non può pervenirsi a seguito dell'omessa esibizione del contratto di conto corrente da parte della società convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., essendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per il quale dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non ne discende “l'assolvimento dell'onere della prova indiretta e presuntiva gravante sul correntista avente ad oggetto l'inesistenza dei contratti, poiché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento del quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c., comma 2 (Cass., 27 gennaio 2017, n. 2148)” (Cassazione civile sez. I,
27/01/2023, n. 2555; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Napoli sez.
III, 30/05/2022, n. 2023, per la quale “il principio di vicinanza della prova non può trovare applicazione nel caso in esame perché la violazione dell'articolo
119 del testo unico bancario da parte della banca non reagisce sul riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., ma unicamente legittima il correntista ad avvalersi in giudizio dell'ordine di esibizione di cui all'articolo
210 c.p.c. (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641), che, ove non ottemperato, conferisce al giudice, ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c., di trarre argomenti di prova a carico della parte che non si sia attenuta all'ordine, ma non esonera la parte onerata dall'allegazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata. In altri termini, l'eventuale rifiuto della pagina 4 di 8 banca di esibire la documentazione prevista nell'art. 119, quarto comma TUB non avrebbe comunque esonerato l'attore dall'onere di dover provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, e dunque, il regolamento contrattuale inclusivo delle clausole di cui deduce la nullità e per effetto delle quali avrebbe maturato un diritto alla ripetizione di somme non dovute, nonché la prova documentale degli spostamenti patrimoniali effettivamente effettuati in favore della banca, di cui invoca la restituzione”).
Inoltre, va evidenziato che non è configurabile un obbligo di conservazione sine die da parte della banca della copia del contratto, ma tale obbligo deve essere contenuto nel limite temporale di 10 anni, decorrenti dalla stipulazione, in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c., relativo alle scritture contabili.
Ciò premesso, è fondata la censura in ordine all'anatocismo.
Invero, emerge dagli estratti l'applicazione della capitalizzaizone trimestrale degli interessi.
Non risulta pattuita una valida clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per come emerge dall'elaborato peritale.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n.
342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente pagina 5 di 8 orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (così, per tutte, Cass. SS.UU. 21095 del
4.11.2004, poi seguita dalla giurisprudenza successiva;
cfr Cass. 4094 del
25.2.2005; Cass. 10955 del 19.5.2005; Cass. SS.UU. 24418 del
2.12.2010; Cass. ord. 20172 del 3.9.2013), con la precisazione che tale nullità
è soggetta al rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr Cass. 4853 dell'1.3.2007; Cass. 23974 del 25.11.2010).
Più precisamente, va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola, che per quello successivo, in quanto la banca convenuta non si è adeguata alla delibera del 9 febbraio 2000, la quale, all'art. 7 co. 3, prevede la possibilità di salvare i precedenti contratti bancari solo a condizione che, in presenza di nuove clausole aventi carattere peggiorativo, le stesse vengano specificamente approvate per iscritto dalla clientela, considerando sufficiente per le clausole non peggiorative la mera comunicazione alla controparte del rapporto.
Ebbene, la giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo
Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo poiché le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr.
Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110;
Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n.
6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del
18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n.
722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005
Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016).
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari pagina 6 di 8 periodicità per il periodo successivo alla Delibera Cicr, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca deve considerarsi illegittimo.
Con la conseguenza che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non andrà operata alcuna capitalizzazione conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.
Alcune contestazioni, come quella sugli interessi usurari sono generiche, non avendo parte attrice per questi ultimi allegato quale fosse il tasso contrattuale e il tasso soglia del periodo.
Allo stesso non sono accoglibili le censure sulla CMS in mancanza della produzione del contratto.
Per quanto riguarda il tasso d'interesse, non può applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, non avendo parte attrice ottemperato all'onere probatorio.
Di conseguenza, devono richiamarsi le conclusioni del CTU che, nell'integrazione il 10 ottobre 2024, escludendo la capitalizzaizone trimestrale e applicando i tassi emergenti dagli estratti conto, è pervenuto alla conclusione che saldo del conto corrente ordinario al 31.12.2016 era pari ad € - 7.946,33 a debito per il correntista.
La domanda di risarcimento danni è generica e non provata.
Quanto alla segnalazione alla Centrale rischi, va accertata l'illegittima segnalazione a sofferenza.
Invero, la segnalazione di una posizione a sofferenza alla Centrale dei Rischi deve necessariamente fondarsi su un'approfondita valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore, che tenga conto non solo del rapporto con la banca segnalante, ma anche di tutti gli eventuali ulteriori rapporti giuridici facenti capo al cliente, e non possa effettuarsi dinanzi ad una seria e non manifestamente infondata contestazione del credito da parte del cliente (cfr. Tribunale Paola 09.03.2018; Tribunale Como, Sez. I, ord.
10.10.2016; Tribunale Milano Sez. VI ord. 14.04.2016; Tribunale Nola
11.07.2014).
Nel caso di specie la banca convenuta non ha dimostrato che gli attori versassero in una situazione di insolvenza, intesa in senso lato come incapacità temporanea di far fronte alle proprie obbligazioni, mancando, in sostanza, quella valutazione preliminare richiesta dalla Banca d'Italia. Inoltre,
pagina 7 di 8 dalla CTU sono emersi addebiti illegittimi ed un saldo debitorio effettivo inferiore a quello contabile.
Quanto alle spese, alla luce del parziale accoglimento delle domande, se ne dispone la compensazione in ragione della metà, ponendo il residuo a carico della convenuta ed a favore di parte attrice.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria – nella causa in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Accoglie parzialmente le domande attoree e, accertata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente per cui è causa al 31.12.2016 era pari ad € - 7.946,33 a debito per il correntista.
2.Condanna la convenuta alla cancellazione del nominativo degli attori alla
Centrale rischi della Banca d'Italia.
2.Rigetta le ulteriori domande.
3.Compensa in ragione della metà le spese di lite, ponendo il residuo che liquida in euro 2540,00 per compensi ed in euro 132,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva, a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore.
4.Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, lì 11.06.2025
Il Giudice dott. Francesca Rosaria Plutino
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