Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1989, n. 2742
CASS
Sentenza 6 giugno 1989

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In ipotesi di rivendita, nell'Esercizio di un'attività di natura autonoma, di prodotti (nella specie, gas in bombole o bidoni) forniti al rivenditore dall'impresa produttrice, non hanno rilievo decisivo, ai fini della qualificazione del relativo rapporto (riservata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi), ne' le Disposizioni ed i controlli o l'ingerenza posti in essere dall'impresa fornitrice dei beni destinati ad essere rivenduti ne' la denominazione convenzionale del rapporto stesso, occorrendo invece avere riguardo al titolo delle forniture, per stabilire, in particolare, se queste siano state fatte in esecuzione di contratti di compravendita stipulati direttamente con i clienti dall'impresa produttrice oppure in esecuzione di un contratto di somministrazione o atipico implicante per il rivenditore l'Obbligo di pagarne il prezzo, lucrando la differenza fra quello praticatogli dall'impresa predetta e quello ricavato dalle successive vendite da lui concluse, con conseguente esclusione, nella seconda ipotesi, della configurabilità di un rapporto di Agenzia. ( V 2994/85, mass n 440712; ( V 281/84, mass n 432551; ( V 1278/83, mass n 426061).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1989, n. 2742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2742
    Data del deposito : 6 giugno 1989

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