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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/07/2025, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05975/2025REG.PROV.COLL.
N. 00881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2025, proposto da BI AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
IO AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Sarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 2356/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IO AG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Vincenzo Sarnicola
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il IG BI AG appella la sentenza del TAR che ha respinto il suo ricorso avverso l’ordine di demolizione di una piccola recinzione di rete in ferro sorretta da pali infissi nel terreno senza cordolo in cemento, con uno sviluppo lineare di circa 75 metri e con un’altezza massima pari a circa 95 cm.
2 – Con le proprie censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione, l’appellante afferma l’erroneità della sentenza impugnata, non avendo la medesima sentenza valutato le sue censure proposte in primo grado circa la riconducibilità delle opere in esame ad un’attività di edilizia libera, consentita anche dalle regole del Parco del Cilento e dal vigente vincolo idrogeologico, fermo restando che, in realtà, l’impugnata ordinanza di demolizione era stata comunque motivata esclusivamente dalla mancanza del permesso di costruire e senza fare alcun riferimento ai vigenti vincoli.
3 – Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4 - Il confinante e controinteressato IG AG IO si è viceversa costituito in giudizio e ripropone in appello l’eccezione, non valutata dal TAR, di tardività della notifica dell’originario ricorso nei suoi confronti quale controinteressato. Il medesimo eccepisce inoltre l’inammissibilità dell’appello, non essendosi contestati in primo grado i vincoli dell’area in quanto ritenuti ostativi all’edificazione dell’opera, nonché la sua infondatezza, ritenendosi qualunque intervento edilizio nell’area, ivi incluso quello qui considerato, vietato in mancanza di previo nullaosta paesaggistico.
5 - Il signor AG BI con memoria di replica contesta a sua volta la inammissibilità delle predette deduzioni e allegazioni e ribadisce la riconducibilità dell’intervento in esame al novero degli interventi ricompresi nella cosiddetta edilizia libera.
6 – Ai fini della decisione, deve essere in primo luogo dichiarata la totale infondatezza delle contrapposte eccezioni d’inammissibilità. In particolare, il signor AG IO risulta essersi ritualmente costituito in giudizio depositando memorie che il Collegio deve valutare in quanto pertinenti al giudizio, mentre il signor AG SE risulta aver tempestivamente adito il giudice di primo grado notificando il ricorso all’amministrazione a mezzo Pec e al controinteressato mediante il servizio postale (deve farsi riferimento alla data di consegna), proponendo in primo grado censure debitamente riferite al provvedimento impugnato, il quale era motivato solo dalla mancanza del titolo edilizio, erroneamente ritenuto necessario dal Comune intimato.
7 - Infatti, venendo all’esame di merito della controversia, la motivazione dell’impugnato ordine comunale di demolizione del manufatto è fondata solo sulla mancanza del titolo edilizio, senza riferimento ai vincoli gravanti sul territorio, mentre lo specifico manufatto in esame, per la sua modestia (trattandosi di una piccola recinzione con uno sviluppo lineare di circa 75 metri e con un’altezza massima pari a circa 95 cm.), per la sua totale amovibilità senza conseguenze (essendo realizzato in rete in ferro sorretta da pali semplicemente infissi nel terreno senza cordolo in cemento), e per la sua pertinenzialità rispetto all’uso a verde dell’area (adibita ad orto e giardino) da parte del proprietario dell’immobile adibito a civile abitazione legittimamente presente in situ , attiene all’edilizia libera.
8 – La “neutralità” sotto il profilo edilizio dell’intervento in esame, che per le sue descritte caratteristiche minimali non assume alcun rilievo ai fini dell’applicazione delle vigenti prescrizioni normative urbanistiche ed edilizie -suscettibili di limitare il diritto di proprietà solo alla stregua di un criterio di proporzionalità - rende irrilevanti le pur ampie deduzioni delle parti concernenti i vincoli gravanti sul territorio in esame, non essendo necessario in presenza di attività edilizia libera alcun nullaosta degli enti preposti alla tutela dei medesimi vincoli, che mantengono un loro autonomo potere di vigilanza -estraneo alla disciplina edilizia- sulle attività effettivamente svolte sul territorio suscettibili di ledere concretamente le regole di tutela poste dal Piano del Parco o le regole previste relazione al vincolo idrogeologico così come accade, ad esempio, per l’abbandono al suolo di inerti suscettibili di alterare il deflusso delle acque.
La giurisprudenza ha riconosciuto che la realizzazione di una recinzione di protezione di dimensioni limitate deve essere considerata quale opera di manifestazione dello ius excludendi alios e, comunque, quale opera minore di carattere pertinenziale, non soggetta a permesso di costruire o altro titolo edilizio; la recinzione, infatti, si differenzia da un muro di contenimento (opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta) per le caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà (Cons. Stato, II, n. 1997/2020 e n. 8487/2019).
La minima entità della recinzione emerge con evidenza dalle stesse fotografie allegate al sopralluogo.
9 – In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto, discendendone per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza del TAR, l’accoglimento del ricorso di primo grado con il conseguente annullamento degli atti comunali impugnati.
10 – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza del TAR, accoglie il ricorso di primo grado e dispone l’annullamento degli atti comunali impugnati.
Condanna il Comune di Centola e il IG AG IO a rifondere al signor AG SE le spese del doppio grado di giudizio, liquidate per ciascuno di essi in Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO